TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.257/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv M. Orione
e
CP_1
rappresentato dall'avv. Flori
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo 514/23
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Società ricorrente contesta di dover rispondere in solido, ex art. 29 D. L.vo
276/03, dei debiti contributivi del proprio appaltatore PAD CARPENTERIE srl e relativi al periodo fra l' 1 settembre 2016 ed il 31 maggio 2021; eccepisce tra l'altro, in via principale ed assorbente, «l'intervenuta decadenza biennale ai sensi dell'art. 29
D.Lgs. 276/2003 dell'asserito diritto».
2. Sul punto l'opponente da un lato deduce (senza suscitare contestazioni) e
(comunque) documenta (doc.12) di aver «risolto ogni e tutti i rapporti di appalto con
PAD CARPENTERIE SRL con effetto immediato a far data dal 10 giugno 2021»; e dall'altro evidenzia che «L ha iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo CP_1
pagina 1 di 6 in data 27 novembre 2023, ovvero oltre due anni dopo la cessazione dell'appalto».
3. L'Istituto conferma che «Il … credito è stata azionato con l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti di e pertanto si limita a contestare, in diritto, Parte_1
l'operatività della eccepita decadenza alle obbligazioni contributive, invocando un indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità (e attribuito inoltre a non meglio identificate «recenti pronunce [del]la Corte Costituzionale).
4. Tale impostazione tuttavia non appare corretta (come già ritenuto da questo Giudice, anche nella sentenza prodotta dalla opponente, doc. 17)
5. Si ricorda infatti che l'art.29 prevede che «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».
5.1. Al di là dell'apparente imprecisione sintattica, la norma certamente non intende individuare i lavoratori come (potenziali) percettori anche dei contributi previdenziali nonché delle relative sanzioni civili: e si riferisce quindi anche agli enti previdenziali;
in altre parole, la disposizione, nel suo momento centrale, fa riferimento all'obbligo solidale complessivo del committente e ne definisce l'estensione temporale, individuando nei due anni l'arco temporale nel quale egli rimane esposto alla duplice pretesa indicata.
5.2. Per altro verso occorre considerare che il committente, che non ha rapporti contrattuali diretti con i dipendenti dell'appaltatore, è coinvolto in via eccezionale quale obbligato secondario;
proprio tenendo conto del carattere eccezionale dell'obbligazione, non può essere adottata un'interpretazione che la estenda oltre gli stretti limiti desumibili dal testo normativo.
pagina 2 di 6 5.3. Non appaiono pertanto condivisibili le invocate decisioni della Corte di
Cassazione, laddove hanno affermato (v. per esempio la n. 18004 del 4 luglio
2019) che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003» - (peraltro «nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012», mentre nella fattispecie si applica la disciplina successiva) - non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente.
5.4. Le argomentazioni spese dalla Corte per fondare tale opposta tesi non sembrano infatti del tutto convincenti, poiché:
5.4.1. da un lato l'interpretazione proposta non appare rispettosa del tenore letterale della norma che, come sopra esposto, pone il limite decadenziale del biennio senza differenziare l'obbligazione retributiva da quella contributiva;
5.4.2. dall'altro, il richiamo all'analogia con la precedente disciplina dettata dalla legge 1369/1960 appare poco pertinente, a fronte della diversità della formulazione delle relative disposizioni. Gli artt. 3 e 4 della L.1369/60 prevedevano infatti quanto segue:
«Art.
3. Gli imprenditori che appaltano opere o servizi…sono tenuti in solido con quest'ultimo (l'appaltatore, ndr) a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti (primo comma).
…..
Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza (terzo comma)”.
Art.
4. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo precedente potranno essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione pagina 3 di 6 dell'appalto».
5.4.3. Appare quindi del tutto plausibile che gli elementi differenziali ravvisabili nel tenore delle due discipline, debbano condurre a risultati opposti rispetto a quelli auspicati dall' . Infatti, (a parte gli altri aspetti strutturali delle CP_2
due tutele, e limitando la disamina ai dati inerenti al tema in discussione), occorre innanzitutto notare che l'art.3 L.1369/60, a differenza dell'art.29, prospetta in due commi separati le tutele rispettivamente di carattere retributivo e previdenziale: la scelta non pare casuale, dal momento che il successivo art. 4, nel delineare il termine decadenziale annuale, lo riferisce esplicitamente ed esclusivamente ai «diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo precedente» (e quindi ai soggetti dell'art. 3, comma 1) senza estenderlo alle azioni relative agli «obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza» (art. 3, comma 3). La differenziazione tra le due normative è poi accentuata dal fatto che, mentre l'art. 29 è formulato in modo da individuare il limite dei due anni all'esposizione obbligatoria del committente (nei confronti di tutti i soggetti che nei confronti dello stesso possono avanzare pretese), il citato art.4 utilizzava una tecnica normativa
“rovesciata”', prospettando il termine decadenziale annuale all'esercizio dei diritti spettanti ai prestatori di lavoro.
5.4.4. La Corte sostiene, inoltre, l'inapplicabilità della decadenza all' per una CP_1
ragione ordine sistematico, ritenendo «non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. Si spezzerebbe in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica pagina 4 di 6 apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare».
Tuttavia, da un lato si può evidenziare che quella di cui si tratta non è
l'obbligazione contributiva tout court, ma soltanto un'obbligazione solidale, ulteriore e distinta da quella contributiva principale: l'eventuale maturazione della decadenza di tale ulteriore obbligazione, dunque, non incide affatto sul regime dell'obbligazione contributiva ricadente sul datore di lavoro/appaltatore, né sulla sua operatività oltre il termine di decadenza biennale;
dall'altro, non si comprende in che modo la decadenza dall'obbligazione solidale comporterebbe “un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore”, la quale è garantita dal principio di automaticità delle prestazioni, che incontra un limite nella sola prescrizione dell'obbligazione contributiva ricadente sul datore di lavoro (art. 40,
L.153/69): senza quindi subire, in tutta apparenza, alcun pregiudizio dalla l'eventuale estinzione per decadenza della “parallela” obbligazione del committente.
6. In definitiva, a chiusura della valutazione ermeneutica, non si individuano elementi idonei ad esonerare l dal limite di due anni, entro i quali far valere nei confronti CP_1
del committente la pretesa per i contributi previdenziali non versati dall'appaltatore datore di lavoro: osservando, quanto alla ratio normativa, che all'interesse pubblico al recupero contributivo, si può contrapporre quello, parimenti pubblico, alla certezza dei rapporti giuridici, che sarebbe significativamente compresso nel caso in cui i committenti fossero esposti all'azione dell fino alla maturazione della CP_2
prescrizione.
7. Peraltro, il termine - esteso da uno a due anni dalla L.296/06 - si può ritenere ragionevole e non eccessivamente “stringente” per l'Istituto, il quale, dotato di poteri pagina 5 di 6 ispettivi, è generalmente in grado di assumere le iniziative contro i soggetti obbligati.
8. Infine, è appena il caso di rilevare che «le disposizioni… di cui all'art.29 che ai sensi dell'art.9 comma1 DL.76\13 (invocato a dall ) «hanno effetto esclusivamente in CP_1
relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi» sono (solo) quelle «dei contratti collettivi» ovvero quelli che ai sensi del citato comma 2 nella versione all'epoca vigente consentivano ai «contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore», a determinate condizioni, di esonerare il committente dalla responsabilità solidale.
9. Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, che dispone in ordine alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
REVOCA il decreto ingiuntivo
CONDANNA l in favore di , al pagamento delle spese di CP_1 Parte_1
lite che liquida in complessivi € 43,00 per spese ed € 18.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
Ancona, 07/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.257/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv M. Orione
e
CP_1
rappresentato dall'avv. Flori
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo 514/23
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Società ricorrente contesta di dover rispondere in solido, ex art. 29 D. L.vo
276/03, dei debiti contributivi del proprio appaltatore PAD CARPENTERIE srl e relativi al periodo fra l' 1 settembre 2016 ed il 31 maggio 2021; eccepisce tra l'altro, in via principale ed assorbente, «l'intervenuta decadenza biennale ai sensi dell'art. 29
D.Lgs. 276/2003 dell'asserito diritto».
2. Sul punto l'opponente da un lato deduce (senza suscitare contestazioni) e
(comunque) documenta (doc.12) di aver «risolto ogni e tutti i rapporti di appalto con
PAD CARPENTERIE SRL con effetto immediato a far data dal 10 giugno 2021»; e dall'altro evidenzia che «L ha iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo CP_1
pagina 1 di 6 in data 27 novembre 2023, ovvero oltre due anni dopo la cessazione dell'appalto».
3. L'Istituto conferma che «Il … credito è stata azionato con l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti di e pertanto si limita a contestare, in diritto, Parte_1
l'operatività della eccepita decadenza alle obbligazioni contributive, invocando un indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità (e attribuito inoltre a non meglio identificate «recenti pronunce [del]la Corte Costituzionale).
4. Tale impostazione tuttavia non appare corretta (come già ritenuto da questo Giudice, anche nella sentenza prodotta dalla opponente, doc. 17)
5. Si ricorda infatti che l'art.29 prevede che «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».
5.1. Al di là dell'apparente imprecisione sintattica, la norma certamente non intende individuare i lavoratori come (potenziali) percettori anche dei contributi previdenziali nonché delle relative sanzioni civili: e si riferisce quindi anche agli enti previdenziali;
in altre parole, la disposizione, nel suo momento centrale, fa riferimento all'obbligo solidale complessivo del committente e ne definisce l'estensione temporale, individuando nei due anni l'arco temporale nel quale egli rimane esposto alla duplice pretesa indicata.
5.2. Per altro verso occorre considerare che il committente, che non ha rapporti contrattuali diretti con i dipendenti dell'appaltatore, è coinvolto in via eccezionale quale obbligato secondario;
proprio tenendo conto del carattere eccezionale dell'obbligazione, non può essere adottata un'interpretazione che la estenda oltre gli stretti limiti desumibili dal testo normativo.
pagina 2 di 6 5.3. Non appaiono pertanto condivisibili le invocate decisioni della Corte di
Cassazione, laddove hanno affermato (v. per esempio la n. 18004 del 4 luglio
2019) che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003» - (peraltro «nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012», mentre nella fattispecie si applica la disciplina successiva) - non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente.
5.4. Le argomentazioni spese dalla Corte per fondare tale opposta tesi non sembrano infatti del tutto convincenti, poiché:
5.4.1. da un lato l'interpretazione proposta non appare rispettosa del tenore letterale della norma che, come sopra esposto, pone il limite decadenziale del biennio senza differenziare l'obbligazione retributiva da quella contributiva;
5.4.2. dall'altro, il richiamo all'analogia con la precedente disciplina dettata dalla legge 1369/1960 appare poco pertinente, a fronte della diversità della formulazione delle relative disposizioni. Gli artt. 3 e 4 della L.1369/60 prevedevano infatti quanto segue:
«Art.
3. Gli imprenditori che appaltano opere o servizi…sono tenuti in solido con quest'ultimo (l'appaltatore, ndr) a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti (primo comma).
…..
Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza (terzo comma)”.
Art.
4. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo precedente potranno essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione pagina 3 di 6 dell'appalto».
5.4.3. Appare quindi del tutto plausibile che gli elementi differenziali ravvisabili nel tenore delle due discipline, debbano condurre a risultati opposti rispetto a quelli auspicati dall' . Infatti, (a parte gli altri aspetti strutturali delle CP_2
due tutele, e limitando la disamina ai dati inerenti al tema in discussione), occorre innanzitutto notare che l'art.3 L.1369/60, a differenza dell'art.29, prospetta in due commi separati le tutele rispettivamente di carattere retributivo e previdenziale: la scelta non pare casuale, dal momento che il successivo art. 4, nel delineare il termine decadenziale annuale, lo riferisce esplicitamente ed esclusivamente ai «diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo precedente» (e quindi ai soggetti dell'art. 3, comma 1) senza estenderlo alle azioni relative agli «obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza» (art. 3, comma 3). La differenziazione tra le due normative è poi accentuata dal fatto che, mentre l'art. 29 è formulato in modo da individuare il limite dei due anni all'esposizione obbligatoria del committente (nei confronti di tutti i soggetti che nei confronti dello stesso possono avanzare pretese), il citato art.4 utilizzava una tecnica normativa
“rovesciata”', prospettando il termine decadenziale annuale all'esercizio dei diritti spettanti ai prestatori di lavoro.
5.4.4. La Corte sostiene, inoltre, l'inapplicabilità della decadenza all' per una CP_1
ragione ordine sistematico, ritenendo «non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. Si spezzerebbe in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica pagina 4 di 6 apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare».
Tuttavia, da un lato si può evidenziare che quella di cui si tratta non è
l'obbligazione contributiva tout court, ma soltanto un'obbligazione solidale, ulteriore e distinta da quella contributiva principale: l'eventuale maturazione della decadenza di tale ulteriore obbligazione, dunque, non incide affatto sul regime dell'obbligazione contributiva ricadente sul datore di lavoro/appaltatore, né sulla sua operatività oltre il termine di decadenza biennale;
dall'altro, non si comprende in che modo la decadenza dall'obbligazione solidale comporterebbe “un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore”, la quale è garantita dal principio di automaticità delle prestazioni, che incontra un limite nella sola prescrizione dell'obbligazione contributiva ricadente sul datore di lavoro (art. 40,
L.153/69): senza quindi subire, in tutta apparenza, alcun pregiudizio dalla l'eventuale estinzione per decadenza della “parallela” obbligazione del committente.
6. In definitiva, a chiusura della valutazione ermeneutica, non si individuano elementi idonei ad esonerare l dal limite di due anni, entro i quali far valere nei confronti CP_1
del committente la pretesa per i contributi previdenziali non versati dall'appaltatore datore di lavoro: osservando, quanto alla ratio normativa, che all'interesse pubblico al recupero contributivo, si può contrapporre quello, parimenti pubblico, alla certezza dei rapporti giuridici, che sarebbe significativamente compresso nel caso in cui i committenti fossero esposti all'azione dell fino alla maturazione della CP_2
prescrizione.
7. Peraltro, il termine - esteso da uno a due anni dalla L.296/06 - si può ritenere ragionevole e non eccessivamente “stringente” per l'Istituto, il quale, dotato di poteri pagina 5 di 6 ispettivi, è generalmente in grado di assumere le iniziative contro i soggetti obbligati.
8. Infine, è appena il caso di rilevare che «le disposizioni… di cui all'art.29 che ai sensi dell'art.9 comma1 DL.76\13 (invocato a dall ) «hanno effetto esclusivamente in CP_1
relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi» sono (solo) quelle «dei contratti collettivi» ovvero quelli che ai sensi del citato comma 2 nella versione all'epoca vigente consentivano ai «contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore», a determinate condizioni, di esonerare il committente dalla responsabilità solidale.
9. Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, che dispone in ordine alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
REVOCA il decreto ingiuntivo
CONDANNA l in favore di , al pagamento delle spese di CP_1 Parte_1
lite che liquida in complessivi € 43,00 per spese ed € 18.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
Ancona, 07/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 6 di 6