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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 111/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – pagamento di prestazioni d'opera
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Amodio Parte_1
e Rosario Piemonte, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
. , rappresentata e difesa CP Parte_2 dagli avv.ti Gennaro Loffredo e Tommaso Bartimoro, come da procura in atti:
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/03/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 gennaio 2017, la proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Nocera Inferiore n. 4322/2016, depositata in data 07.06.2016, che aveva rigettato, compensando le spese, l'opposizione proposta dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 1356/2013 con il quale era stato chiesto dall'appellata il pagamento della somma di euro 1.713,99 oltre accessori, in relazione alla fattura insoluta n. 1648/002, emessa dalla il CP
31.12004. Deduceva a motivi la violazione e falsa applicazione delle norme codicistiche sull'imputazione di pagamento di più crediti e sull'onere della prova circa l'estinzione per pagamento dell'obbligazioni pecuniaria avvenuta con assegno bancario di pari importo in data 30/.01.2005, nonché motivazione contraddittoria e insufficiente ed errata valutazione della documentazione prodotta in giudizio. Chiedeva, pertanto, la totale riforma dell'impugnata sentenza, con accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e revoca del decreto ingiuntivo n. 1356/2013, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 Costituitasi in giudizio, l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamene motivata in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Invero con ricorso monitorio n. 4913 depositato in data 18/6/20153
l' esponeva di aver eseguito diversi interventi in favore della CP
, per i quali aveva emesso la fattura n. 1648/002 del 31.12.2004 Parte_1 dell'importo di euro 1.713,99 e che “il credito della per tutti i lavori CP
e le forniture eseguite ammonta ad oggi complessivamente ad euro 1.713,99 come attestato dalla fattura autenticata dal notaio e dagli estratti estratti delle scritture contabili”. In sede di opposizione la produceva Parte_1
l'assegno bancario tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena in data
30.1.2005 dell'importo pari alla fattura azionata in monitorio, regolarmente incassato dalla deducendo l'avvenuto pagamento e conseguente CP estinzione dell'obbligazione pecuniaria. Con comparsa di costituzione davanti al GdP, la allegava nuovi fatti nemmeno accennati nel ricorso CP monitorio, argomentando che la fattura n. 1648/002 non era l'unico credito vantato nei confronti dell'opponente e che l'importo dell'assegno di euro
1.713,09 era stato imputato ad altri crediti insoluti precedenti a quello portato dalla fattura azionata.
Tale mutamento di posizione assunta dall'opposta in primo CP grado è assolutamente in contrasto con quanto allegato in ricorso monitorio depositato in data 18/6/2015, con il quale la creditrice aveva dedotto che a quella data, per tutti gli interventi eseguiti in favore della , il Parte_1 credito insoluto era solo quello relativo alla fattura n. 1648/002. D'altra parte, se a quella data la avesse avuto un credito maggiore, avrebbe agito CP in monitorio per l'intero credito e non per una parte di esso, anche nel doveroso ossequio del principio del divieto di frazionamento giudiziale del credito.
D'altra parte, come ha rilevato l'appellante, la fattura azionata indica nelle condizioni di pagamento la dicitura “pagamento avvenuto” e banca d'appoggio “Monte dei Paschi di Siena di S. Marzano Sul Sarno” e, di conseguenza, conferma il regolare pagamento della fattura con l'assegno tratto dalla sulla Banca Monte dei Paschi di Siena - filiale di Parte_1
San Marzo sul Sarno, che la ha confermato di avere incassato. CP
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 In primo grado l'opposta ebbe, evidentemente in modo strumentale, anche ad agire in via riconvenzionale per altri crediti asseritamente insoluti verso la ammontanti a complessivi euro 5.000,00 ma la Parte_1 domanda fu dichiarata correttamente inammissibile dal GdP con la sentenza impugnata nel presente giudizio,
Del tutto inconsistente è la motivazione con la quale il GdP ebbe a rigettare l'opposizione della , atteso che l'imputazione del Parte_1 pagamento ad un certo credito, non dichiarata dall'opponente, non ha rilevanza quando è la stessa opposta a dichiarare in monitorio di avere un solo credito e quando l'imputazione del pagamento è chiara per una perfetta corrispondenza temporale e di importo pagato ad una data fattura. Né la CP
dopo aver incassato l'assegno bancario, ebbe a comunicare di non
[...] imputarlo al pagamento della fattura n. 1648/002 ma ad altro precedente credito.
Le spese seguono la soccombenza per entrambe le fasi del giudizio e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale, tariffe medie.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta in primo grado dall'appellante e revoca il decreto ingiuntivo n. 1356/2013 2) Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio e cioè di euro 1.265,00 per compensi di difesa per il primo grado ed euro 2.552,00 per compensi di difesa per il giudizio di appello, oltre rimborso contributo unificato e marche da bollo del primo e secondo grado, con l'aggiunta, per entrambe le fasi, del rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 23/04/2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 111/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – pagamento di prestazioni d'opera
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Amodio Parte_1
e Rosario Piemonte, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
. , rappresentata e difesa CP Parte_2 dagli avv.ti Gennaro Loffredo e Tommaso Bartimoro, come da procura in atti:
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/03/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 gennaio 2017, la proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Nocera Inferiore n. 4322/2016, depositata in data 07.06.2016, che aveva rigettato, compensando le spese, l'opposizione proposta dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 1356/2013 con il quale era stato chiesto dall'appellata il pagamento della somma di euro 1.713,99 oltre accessori, in relazione alla fattura insoluta n. 1648/002, emessa dalla il CP
31.12004. Deduceva a motivi la violazione e falsa applicazione delle norme codicistiche sull'imputazione di pagamento di più crediti e sull'onere della prova circa l'estinzione per pagamento dell'obbligazioni pecuniaria avvenuta con assegno bancario di pari importo in data 30/.01.2005, nonché motivazione contraddittoria e insufficiente ed errata valutazione della documentazione prodotta in giudizio. Chiedeva, pertanto, la totale riforma dell'impugnata sentenza, con accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e revoca del decreto ingiuntivo n. 1356/2013, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 Costituitasi in giudizio, l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamene motivata in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Invero con ricorso monitorio n. 4913 depositato in data 18/6/20153
l' esponeva di aver eseguito diversi interventi in favore della CP
, per i quali aveva emesso la fattura n. 1648/002 del 31.12.2004 Parte_1 dell'importo di euro 1.713,99 e che “il credito della per tutti i lavori CP
e le forniture eseguite ammonta ad oggi complessivamente ad euro 1.713,99 come attestato dalla fattura autenticata dal notaio e dagli estratti estratti delle scritture contabili”. In sede di opposizione la produceva Parte_1
l'assegno bancario tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena in data
30.1.2005 dell'importo pari alla fattura azionata in monitorio, regolarmente incassato dalla deducendo l'avvenuto pagamento e conseguente CP estinzione dell'obbligazione pecuniaria. Con comparsa di costituzione davanti al GdP, la allegava nuovi fatti nemmeno accennati nel ricorso CP monitorio, argomentando che la fattura n. 1648/002 non era l'unico credito vantato nei confronti dell'opponente e che l'importo dell'assegno di euro
1.713,09 era stato imputato ad altri crediti insoluti precedenti a quello portato dalla fattura azionata.
Tale mutamento di posizione assunta dall'opposta in primo CP grado è assolutamente in contrasto con quanto allegato in ricorso monitorio depositato in data 18/6/2015, con il quale la creditrice aveva dedotto che a quella data, per tutti gli interventi eseguiti in favore della , il Parte_1 credito insoluto era solo quello relativo alla fattura n. 1648/002. D'altra parte, se a quella data la avesse avuto un credito maggiore, avrebbe agito CP in monitorio per l'intero credito e non per una parte di esso, anche nel doveroso ossequio del principio del divieto di frazionamento giudiziale del credito.
D'altra parte, come ha rilevato l'appellante, la fattura azionata indica nelle condizioni di pagamento la dicitura “pagamento avvenuto” e banca d'appoggio “Monte dei Paschi di Siena di S. Marzano Sul Sarno” e, di conseguenza, conferma il regolare pagamento della fattura con l'assegno tratto dalla sulla Banca Monte dei Paschi di Siena - filiale di Parte_1
San Marzo sul Sarno, che la ha confermato di avere incassato. CP
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 In primo grado l'opposta ebbe, evidentemente in modo strumentale, anche ad agire in via riconvenzionale per altri crediti asseritamente insoluti verso la ammontanti a complessivi euro 5.000,00 ma la Parte_1 domanda fu dichiarata correttamente inammissibile dal GdP con la sentenza impugnata nel presente giudizio,
Del tutto inconsistente è la motivazione con la quale il GdP ebbe a rigettare l'opposizione della , atteso che l'imputazione del Parte_1 pagamento ad un certo credito, non dichiarata dall'opponente, non ha rilevanza quando è la stessa opposta a dichiarare in monitorio di avere un solo credito e quando l'imputazione del pagamento è chiara per una perfetta corrispondenza temporale e di importo pagato ad una data fattura. Né la CP
dopo aver incassato l'assegno bancario, ebbe a comunicare di non
[...] imputarlo al pagamento della fattura n. 1648/002 ma ad altro precedente credito.
Le spese seguono la soccombenza per entrambe le fasi del giudizio e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale, tariffe medie.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta in primo grado dall'appellante e revoca il decreto ingiuntivo n. 1356/2013 2) Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio e cioè di euro 1.265,00 per compensi di difesa per il primo grado ed euro 2.552,00 per compensi di difesa per il giudizio di appello, oltre rimborso contributo unificato e marche da bollo del primo e secondo grado, con l'aggiunta, per entrambe le fasi, del rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 23/04/2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3