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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/11/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 906/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 906/2025, trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RI Di OL, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato, presso il suo studio sito in Caserta, via Ferrarecce n. 121;
-Ricorrente- contro
(C.F. CP_1 C.F._2
-Convenuta contumace-
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: per le parti come in atti;
per il PM come da parere espresso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 19.6.2025, premessa l'avvenuta separazione personale pronunciata con sentenza n. 409/2022 del Tribunale di Campobasso del 7.7.2022, essendo decorsi i termini ex art. 3 co. 2 n. 8 l. 898/70, data anche l'impossibilità di ricostituire la convivenza coniugale, il ricorrente ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in forma concordataria in data 20.12.1999 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Napoli dell'anno 1999, Atto n. 177, Parte II, Serie A, sez. C) con
[...]
. CP_1
Oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il ricorrente chiede, nella sostanza, la conferma delle statuizioni rese in sede di separazione, e dunque:
l'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge;
l'affido condiviso del figlio minore
, con collocazione prevalente presso la madre;
la disciplina del diritto di Persona_1 visita del figlio minore nel senso di incontri quantomeno bisettimanali e periodi estivi di quindici giorni consecutivi, da concordare rispettivamente con il figlio, in ragione del prossimo compimento della maggiore età, e la madre;
la corresponsione dell'assegno mensile in favore dei figli per complessivi euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio), rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore.
A sostegno della domanda ha descritto le proprie sostanze e quelle dell'ex coniuge, nonchè le attività svolte dai figli (dei quali , maggiorenne ed Per_2 economicamente non autosufficiente, è studente iscritto all'Accademia del Cinema di
Napoli e , minorenne, frequenta ancora la scuola). Persona_1
All'udienza del 4.11.2025, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia della sig.ra . CP_1
Previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda è fondata e merita integrale accoglimento.
Anche a fronte della mancata comparizione della parte resistente, ritiene il Collegio che, il tentativo di conciliazione debba ritenersi definitivamente fallito, con conseguente assenza di qualsivoglia intenzione delle parti di ricostituire l'unione familiare.
pagina 2 di 4 Ne consegue che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dovrà trovare accoglimento.
Parimenti possono essere confermate le statuizioni rese in sede di separazione con la sentenza sopra richiamata, avuto riguardo alla condizione economica delle parti così come descritta negli atti di causa.
Si riporta, di seguito, il dispositivo della sentenza di separazione personale, il cui contenuto deve essere in questa sede integralmente confermato, con la precisazione per cui le modalità di esercizio del diritto di visita, in aggiunta alla disciplina ora riportata, potranno essere liberamente concordate dal padre con il figlio minore
, considerato l'imminente raggiungimento della maggiore età: Persona_1
pagina 3 di 4 .
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero, così decide: in accoglimento della domanda,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il 20.12.1999 (trascritto nel Registro degli atti di
[...] CP_1 matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 1999, Atto n. 177, Parte II, Serie A, sez. C);
- dispone che i rapporti tra le parti siano regolati secondo le statuizioni della sentenza emessa a definizione del giudizio di separazione personale n. 409/2022 emessa dall'intestato Tribunale il 7.7.2022;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Campobasso, 24 novembre 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente dott. Enrico Di Dedda
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 906/2025, trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RI Di OL, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato, presso il suo studio sito in Caserta, via Ferrarecce n. 121;
-Ricorrente- contro
(C.F. CP_1 C.F._2
-Convenuta contumace-
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: per le parti come in atti;
per il PM come da parere espresso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 19.6.2025, premessa l'avvenuta separazione personale pronunciata con sentenza n. 409/2022 del Tribunale di Campobasso del 7.7.2022, essendo decorsi i termini ex art. 3 co. 2 n. 8 l. 898/70, data anche l'impossibilità di ricostituire la convivenza coniugale, il ricorrente ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in forma concordataria in data 20.12.1999 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Napoli dell'anno 1999, Atto n. 177, Parte II, Serie A, sez. C) con
[...]
. CP_1
Oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il ricorrente chiede, nella sostanza, la conferma delle statuizioni rese in sede di separazione, e dunque:
l'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge;
l'affido condiviso del figlio minore
, con collocazione prevalente presso la madre;
la disciplina del diritto di Persona_1 visita del figlio minore nel senso di incontri quantomeno bisettimanali e periodi estivi di quindici giorni consecutivi, da concordare rispettivamente con il figlio, in ragione del prossimo compimento della maggiore età, e la madre;
la corresponsione dell'assegno mensile in favore dei figli per complessivi euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio), rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore.
A sostegno della domanda ha descritto le proprie sostanze e quelle dell'ex coniuge, nonchè le attività svolte dai figli (dei quali , maggiorenne ed Per_2 economicamente non autosufficiente, è studente iscritto all'Accademia del Cinema di
Napoli e , minorenne, frequenta ancora la scuola). Persona_1
All'udienza del 4.11.2025, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia della sig.ra . CP_1
Previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda è fondata e merita integrale accoglimento.
Anche a fronte della mancata comparizione della parte resistente, ritiene il Collegio che, il tentativo di conciliazione debba ritenersi definitivamente fallito, con conseguente assenza di qualsivoglia intenzione delle parti di ricostituire l'unione familiare.
pagina 2 di 4 Ne consegue che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dovrà trovare accoglimento.
Parimenti possono essere confermate le statuizioni rese in sede di separazione con la sentenza sopra richiamata, avuto riguardo alla condizione economica delle parti così come descritta negli atti di causa.
Si riporta, di seguito, il dispositivo della sentenza di separazione personale, il cui contenuto deve essere in questa sede integralmente confermato, con la precisazione per cui le modalità di esercizio del diritto di visita, in aggiunta alla disciplina ora riportata, potranno essere liberamente concordate dal padre con il figlio minore
, considerato l'imminente raggiungimento della maggiore età: Persona_1
pagina 3 di 4 .
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero, così decide: in accoglimento della domanda,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il 20.12.1999 (trascritto nel Registro degli atti di
[...] CP_1 matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 1999, Atto n. 177, Parte II, Serie A, sez. C);
- dispone che i rapporti tra le parti siano regolati secondo le statuizioni della sentenza emessa a definizione del giudizio di separazione personale n. 409/2022 emessa dall'intestato Tribunale il 7.7.2022;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Campobasso, 24 novembre 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente dott. Enrico Di Dedda
pagina 4 di 4