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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/12/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lorenza Calcagno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 8781/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Sanremo al Corso Mombello n. 49 presso lo studio dell'avv.
AN UT che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Bartolo Ravenna, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale da intendersi apposta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato, difeso ed Controparte_1
assistito in forza di procura speciale ad litem in calce alla comparsa di costituzione dagli avvocati Sara Rossi, Giuseppe Luppino e Giovanni Nuvoloni ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, in Sanremo Corso Cavallotti 59;
CONVENUTO
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente Controparte_2
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova presso i cui Uffici in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliata;
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“chiede a codesto on. Tribunale, previo accoglimento di tutte le conclusioni già articolate nei precedenti scritti di causa e, in particolare, nelle note ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, di voler, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare che il 30% sul canone pertinenziale richiesto per il periodo 2013-2019 è pari a € 56.447,85, che il canone pertinenziale versato per il periodo 2013-2019 è pari a €
35.603,28 e che la somma versata a titolo di DAC è pari a € 72.508,80 con la conseguenza che parte attrice ha maturato un credito per canone pertinenziale pagato in più di € 24.922,48 riconosciuto dal Comune, ovvero pari alla somma maggiore o minore che sarà accertata anche secondo giustizia o prudente apprezzamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
-accertare e dichiarare che il credito per imposta pagata in più per gli anni 2013-2019 è pari a €
2.492,23, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata anche secondo giustizia o prudente apprezzamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
-conseguentemente, condannare i convenuti in solido o chi di ragione al pagamento in restituzione di € 24.922,48 a titolo di canone pertinenziale pagato in più nonché di € 2.492,23 a titolo di imposta pagata in più, per un totale di € 27.414,71, o alla somma maggiore o minore che sarà accertata anche secondo giustizia o prudente apprezzamento di codesto on. Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
-condannare in ogni caso i convenuti o chi di ragione al pagamento di spese e compensi di causa oltre accessori di legge, come da allegata nota specifica.”
Per parte convenuta : Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Genova, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del su tutte le domande restitutorie formulate da Controparte_1
parte attrice;
nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti del in quanto Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto.”.
Per parte convenuta : Controparte_2
2 “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, gradatamente: - rigettare le domande attoree siccome infondate;
- limitare qualsivoglia denegato accertamento o condanna alla restituzione di somme a quelle non compensabili (e, quindi, non compensate) con crediti erariali dovuti per canoni non oggetto di c.d. condono demaniale, nonché con quelli relativi all'anno 2020. In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il e l' Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
allegando di essere titolare della concessione n. 50/2009, pratica n. 5107 relativa ad un bene demaniale in muratura sito nel Comune di Sanremo e di aver proposto istanza, ai sensi dell'art. 100 c. 7 D.L. 104/2020, per accedere alla definizione agevolata dei procedimenti giudiziari riguardanti la determinazione del canone demaniale per le annualità 2013 – 2019. A seguito dell'accoglimento della predetta istanza limitatamente ad alcune annualità e dell'intervenuto pagamento dell'importo determinato dal al solo scopo di evitare la declaratoria di CP_1 decadenza dalla concessione, l'attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di far accertare l'erronea modalità di calcolo dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 100 c. 7 D.L. 104/2020,
l'illegittima esclusione di alcune annualità e, di conseguenza, ottenere la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme versate in eccesso, sia a titolo di canoni che di imposta regionale, rispetto all'ammontare corrisposto a titolo di “definizione agevolata”.
Si sono costituite in giudizio l' ed il eccependo la Controparte_2 Controparte_1
parziale carenza di giurisdizione del G.O., il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
, in relazione alla domanda di restituzione di quanto pagato a titolo di imposta e del
[...]
, in relazione alla domanda di ripetizione dei canoni versati in esubero;
nel Controparte_1
merito, gli Enti convenuti hanno contestato in diritto le modalità di calcolo ritenute legittime dalla società attrice e, quanto alla domanda di restituzione delle somme pagate in esubero, ne hanno domandato il rigetto attesa la natura di “condono” attribuibile all'istituto disciplinato dall'art. 100 c. 7 D.L. 104/2020, dalla quale discenderebbe l'esclusione di ogni pretesa di rimborso delle somme già introitate dallo Stato.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04/07/2024 all'esito di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c..
3 In data 11/09/2024 il Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva nella quale ha così statuito: “respinge per quanto di ragione l'eccezione di carenza parziale di giurisdizione;
respinge per quanto attiene all'accertamento delle condizioni di applicazione della definizione agevolata di cui all'art. 100 commi 7, 8, 9 e 10 DL 140/2020 come convertito e modificato da L. 126/2020
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti convenute e accoglie, nei termini di cui in motivazione, con specifico riferimento all'azione di ripetizione, l'eccezione sollevata;
accerta e dichiara il diritto di parte attrice ad accedere alla definizione agevolata di cui all'art.
100 commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto -legge 14.8.2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 nei termini di cui alla motivazione e precisamente: la misura del 30% di cui alla lettera a) del c. 7 D.L.
140/2020 conv. In L. 126/2020 deve essere calcolata facendo riferimento unicamente ai canoni pertinenziali, dunque ai canoni calcolati applicando l'art 03 lett. b) comma 2.1 del DL 5.10.1993,
n. 400, come convertito con modificazioni in L. 4.12.1993, n. 494, in essere al momento di entrata in vigore del DL 140/2020, convertito con modificazioni nella L. 126/2020; sulla somma così determinata dovranno essere sottratti gli importi già versati a titoli di canoni pertinenziali relativi a ciascuna annualità di riferimento;
respinge la domanda con riferimento all'anno 2020.”
La causa è stata rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di restituzione avanzata da in relazione alle somme versate in eccesso rispetto all'ammontare della Parte_1 definizione agevolata, determinato in applicazione dei criteri indicati nella sentenza non definitiva.
E' seguito uno scambio di memorie e udienze di discussione nelle quali le parti sono state invitate ad individuare il computo della misura della definizione agevolata, secondo i criteri di calcolo indicati nella sentenza non definitiva, ed a prendere posizione e fornire chiarimenti in merito alla diversità dei conteggi rispettivamente elaborati.
Successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
11/09/2025 e trattenuta in decisione con ordinanza 23/09/2025.
****
4 La qualificazione dell'istituto deflattivo di cui all'art. 100 c. 7 D.L. 104/2020 riveste portata pregiudiziale rispetto al tema della legittimazione passiva degli odierni convenuti e della determinazione degli importi oggetto della domanda di restituzione di parte attrice.
Si procederà pertanto a vagliare se l'istituto di “definizione agevolata” introdotto dal Legislatore del 2020 presenti propriamente natura di “condono” oppure se, al contrario, esso sia assimilabile, in ipotesi, ad un accordo di diritto privato di natura contrattuale avente finalità transattiva. Solo in quest'ultimo caso, infatti, le parti (concessionario ed ente pubblico) accedendo alla definizione agevolata, darebbero vita ad un rapporto nuovo ed autonomo che, estinguendo e sostituendosi al precedente rapporto obbligatorio, determinerebbe il venir meno del titolo in forza del quale la P.A. potrebbe trattenere anche le somme versate in eccesso rispetto a quanto pagato dal concessionario per la definizione agevolata.
Qualora si accedesse all'interpretazione opposta, invece, secondo la quale la norma di cui all'art. 100 c.7 D.L. 104/2020 introdurrebbe una forma di condono, la decisione del privato di usufruire di tale istituto produrrebbe effetti liberatori solo in relazione alle somme che, al momento dell'adesione, risultano ancora dovute e non ancora versate allo Stato, senza possibilità di configurare alcun diritto del concessionario di ottenere la ripetizione di quanto pagato in esubero.
Sul punto, nelle conclusioni da ultimo precisate con le note del 08/09/2025, Parte_1
ha formulato la domanda di ripetizione delle somme versate in esubero chiedendo di
“condannare i convenuti in solido o chi di ragione al pagamento in restituzione di € 24.922,48 a titolo di canone pertinenziale pagato in più nonché di € 2.492,23 a titolo di imposta pagata in più, per un totale di € 27.414,71, o alla somma maggiore o minore che sarà accertata anche secondo giustizia o prudente apprezzamento di codesto on. Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
”. A sostengo di tale domanda la società attrice ha svolto argomentazioni secondo cui l'istituto disciplinato dall'art. 100 c. 7 D.L. 104/2020 non sarebbe qualificabile come condono, in quanto negare la ripetibilità delle somme versate in esubero violerebbe “- svuotando di contenuto- l'obbligo normativamente previsto di detrarre dal 30% le “somme versate”, imponendo al privato di rinunciare a qualsiasi diritto sulle somme pagate in esubero (…)”; una simile soluzione, secondo la tesi di parte attrice, genererebbe altresì una disparità di trattamento tra concessionari di strutture demaniali marittime e concessionari di strutture destinate alla nautica da diporto, per i quali il comma 3 dell'art. 100 D.L. 104/2020
5 prevede espressamente che le somme per canoni “versate in eccedenza rispetto a quelle dovute
a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo”.
La tesi sostenuta da parte attrice non è condivisibile.
L'interpretazione letterale e sistematica del dettato normativo conduce a ritenere che all'istituto previsto dall'art. 100, c. 7 D.L. 104/2020 debba attribuirsi natura di “condono”, con conseguente irripetibilità delle somme già versate in misura superiore all'importo dovuto per accedere alla definizione agevolata.
La norma in oggetto, proprio in ragione della finalità deflattiva per cui è stata istituita, disciplina un istituto il cui scopo è l'integrale esaurimento di ogni reciproca pretesa delle parti, con conseguente venir meno sia della possibilità per lo Stato di avanzare ulteriori richieste di pagamento di canoni demaniali, sia della possibilità, per i concessionari che hanno deciso di aderirvi, di ottenere il rimborso di quanto eventualmente pagato in misura superiore (in tal senso Trib. Genova ord. n. 1230/2024 e, in fattispecie analoga, C. App. Genova sent. n.
411/2024).
L'impossibilità di rinvenire nell'istituto in argomento una qualche forma di “volontà contrattuale” delle parti avente finalità “transattiva”, idonea, in ipotesi, ad instaurare tra le parti un nuovo rapporto obbligatorio avente ad oggetto la corresponsione del solo ammontare pari al 30%, con conseguente ripetibilità delle somme pagate in esubero, è ricavabile da plurimi elementi tra cui: l'esplicita, e già ricordata, finalità deflattiva che caratterizza la definizione agevolata;
il ruolo pressoché vincolato della P.A. che, a fronte della scelta del privato di aderire a tale istituto, è tenuta, ricorrendone i requisiti, a dare corso alla definizione agevolata senza possibilità di sindacare la congruità di quanto versato;
lo stesso dato normativo il quale, ponendo a confronto il comma 7 con il comma 3 dell'art. 100 D.L. 104/2020, conduce a ritenere che la possibilità per il privato di ottenere una qualche forma di rimborso di quanto eventualmente già versato in esubero è stata espressamente confinata dal Legislatore all'ipotesi contemplata dal comma 3.
In particolare, il fatto che il Legislatore, con riferimento alle sole aree demaniali dedicate al diporto, abbia previsto al comma 3 dell'art. 100 D.L. 104/2020, una specifica ed eccezionale ipotesi di “compensazione” tra quanto versato in eccesso e quanto da versare per il futuro, lungi dal costituire un'illegittima disparità di trattamento, come preteso dalla società attrice, non fa
6 che confermare la natura di condono attribuibile all'istituto di cui al comma 7 dell'art. 100 D.L.
104/2020. Infatti, la prevista possibilità di procedere alla “compensazione” esclusivamente nel caso eccezionale delle aree demaniali finalizzate al diporto, conduce necessariamente a ritenere
a contrario che nelle diverse fattispecie in cui tale possibilità non è stata disciplinata dal
Legislatore il privato non può vantare alcun diritto sulle somme versate in eccesso, in ossequio al principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
Da tali considerazioni discende che: qualora un concessionario, aderendo alla definizione agevolata di cui al comma 7 dell'art. 100 D.L. 104/2020, abbia versato un ammontare inferiore all'importo del 30% richiesto per accedere a tale misura, sarà ammesso a tale istituto pagando l'importo pari al 30%; qualora, invece, al momento della formulazione dell'istanza di definizione agevolata, egli abbia già versato una somma superiore al 30%, non potrà ottenere la restituzione né la compensazione di quanto già pagato in misura superiore.
Tale conclusione nulla ha a che vedere con l'inciso di cui al comma 7 lett. a), secondo cui l'importo del 30% deve calcolarsi “dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”, richiamato da parte attrice a fondamento della domanda ripetizione;
tale norma, infatti, descrive esclusivamente la modalità di calcolo della somma da versare per poter accedere alla definizione anticipata e non fonda alcun obbligo restitutorio in capo alla P.A. verso il concessionario.
La domanda restitutoria di parte attrice non risulta accoglibile nemmeno sulla base dell'argomentazione per cui, qualora si accedesse all'interpretazione sopra esposta, si verrebbe a creare una disparità di trattamento sia tra i titolari di concessioni demaniali marittime ed i titolari di concessioni di aree destinate al diporto, sia tra coloro che, al momento dell'introduzione dell'istituto in esame, avevano già provveduto a versare almeno una parte dei canoni dovuti, rispetto a coloro che nulla avevano versato.
Invero, le disparità di trattamento paventate da parte attrice cessano di essere tali se si considera che l'istituto della definizione agevolata oggetto del presente giudizio si fonda, come tutte le ipotesi di condono previste dal Legislatore (specialmente in ambito fiscale), sull'adesione volontaria e totalmente discrezionale del privato il quale, nel momento in cui sceglie di avvalersi del condono, accetta di definire il contenzioso pendente rinunciando al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di canone o di imposta. L'immanenza di tale meccanismo insito in ogni forma di condono è stata da tempo resa esplicita dalla Corte di Cassazione la quale,
7 con riferimento ai condoni fiscali, ha osservato che “l'esistenza di un nuovo titolo giuridico, formatosi tra le parti originarie, a partire da un quadro normativo astratto e generale, ma con
l'adesione volontaria del privato e il controllo – del possesso dei requisiti - da parte dell'Amministrazione, costituisce un mezzo idoneo a definire le opposte pretese (del CO e del contribuente), azzera le richieste di rimborso del secondo così come le ulteriori pretese del primo, proprio in conseguenza della previsione che il contribuente, in parte versa e, in parte, si obbliga
a corrispondere quelle somme di denaro che l'Amministrazione esige, secondo parametri legislativi predeterminati, applicati in concreto agli accertamenti eseguiti precedentemente dal
CO nei suoi confronti, e da quest'ultimo ritenuti convenienti in base a un suo insindacabile apprezzamento. (Cass. sent. n. 20741/2006)
E' pur vero che, sul piano meramente materiale, il concessionario che nulla ha pagato prima di accedere alla definizione agevolata sopporta un peso economico indubbiamente minore rispetto al concessionario che già aveva provveduto a versare almeno una parte di canoni, ma non si può omettere di considerare che tale diversità di situazioni costituisce la conseguenza, non già della mera applicazione della previsione normativa, bensì di una scelta discrezionale del privato. Costui, infatti, al fine di veder regolare definitivamente la propria posizione e liberarsi dall'obbligo di pagare il canone residuo oggetto del contenzioso pendente, accetta di versare una somma inferiore a quella ancora dovuta, rinunciando alla restituzione dei maggiori importi versati.
Allo stesso modo, l'odierna attrice, a fronte della possibilità di far valere la fondatezza delle proprie pretese proseguendo i giudizi pendenti, ha deciso di accedere alla definizione agevolata corrispondendo una somma inferiore rispetto a quella ancora dovuta, ma rinunciando implicitamente al rimborso di quanto già versato in eccesso rispetto alla misura della definizione agevolata.
Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, l'istituto di cui all'art. 100 comma 7 D.L. 104/2020 deve essere qualificato come “condono”, con conseguente irripetibilità delle versate in eccesso.
La domanda di ripetizione formulata da deve pertanto essere respinta con Parte_1
conseguente assorbimento delle questioni concernenti la legittimazione passiva del CP_1
e la quantificazione delle somme richieste in ripetizione.
[...]
Con riguardo alle spese di lite, se da un lato deve essere oggetto di giudizio la parziale soccombenza dell'attrice all'esito della sentenza non definitiva e la sua integrale soccombenza
8 con riferimento alla domanda di ripetizione, dall'altro deve trovare adeguata considerazione la peculiarità della questione di diritto affrontata e la complessità del quadro normativo di riferimento. A fronte della situazione evidenziata, deve concludersi per la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge integralmente le domande di accertamento e restituzione formulate da parte attrice.
- Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Genova, 29 novembre 2025 il Giudice dott.ssa Lorenza Calcagno
Minuta redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio Dott. Marco Tricerri
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lorenza Calcagno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 8781/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Sanremo al Corso Mombello n. 49 presso lo studio dell'avv.
AN UT che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Bartolo Ravenna, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale da intendersi apposta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato, difeso ed Controparte_1
assistito in forza di procura speciale ad litem in calce alla comparsa di costituzione dagli avvocati Sara Rossi, Giuseppe Luppino e Giovanni Nuvoloni ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, in Sanremo Corso Cavallotti 59;
CONVENUTO
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente Controparte_2
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova presso i cui Uffici in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliata;
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“chiede a codesto on. Tribunale, previo accoglimento di tutte le conclusioni già articolate nei precedenti scritti di causa e, in particolare, nelle note ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, di voler, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare che il 30% sul canone pertinenziale richiesto per il periodo 2013-2019 è pari a € 56.447,85, che il canone pertinenziale versato per il periodo 2013-2019 è pari a €
35.603,28 e che la somma versata a titolo di DAC è pari a € 72.508,80 con la conseguenza che parte attrice ha maturato un credito per canone pertinenziale pagato in più di € 24.922,48 riconosciuto dal Comune, ovvero pari alla somma maggiore o minore che sarà accertata anche secondo giustizia o prudente apprezzamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
-accertare e dichiarare che il credito per imposta pagata in più per gli anni 2013-2019 è pari a €
2.492,23, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata anche secondo giustizia o prudente apprezzamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
-conseguentemente, condannare i convenuti in solido o chi di ragione al pagamento in restituzione di € 24.922,48 a titolo di canone pertinenziale pagato in più nonché di € 2.492,23 a titolo di imposta pagata in più, per un totale di € 27.414,71, o alla somma maggiore o minore che sarà accertata anche secondo giustizia o prudente apprezzamento di codesto on. Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
-condannare in ogni caso i convenuti o chi di ragione al pagamento di spese e compensi di causa oltre accessori di legge, come da allegata nota specifica.”
Per parte convenuta : Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Genova, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del su tutte le domande restitutorie formulate da Controparte_1
parte attrice;
nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti del in quanto Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto.”.
Per parte convenuta : Controparte_2
2 “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, gradatamente: - rigettare le domande attoree siccome infondate;
- limitare qualsivoglia denegato accertamento o condanna alla restituzione di somme a quelle non compensabili (e, quindi, non compensate) con crediti erariali dovuti per canoni non oggetto di c.d. condono demaniale, nonché con quelli relativi all'anno 2020. In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il e l' Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
allegando di essere titolare della concessione n. 50/2009, pratica n. 5107 relativa ad un bene demaniale in muratura sito nel Comune di Sanremo e di aver proposto istanza, ai sensi dell'art. 100 c. 7 D.L. 104/2020, per accedere alla definizione agevolata dei procedimenti giudiziari riguardanti la determinazione del canone demaniale per le annualità 2013 – 2019. A seguito dell'accoglimento della predetta istanza limitatamente ad alcune annualità e dell'intervenuto pagamento dell'importo determinato dal al solo scopo di evitare la declaratoria di CP_1 decadenza dalla concessione, l'attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di far accertare l'erronea modalità di calcolo dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 100 c. 7 D.L. 104/2020,
l'illegittima esclusione di alcune annualità e, di conseguenza, ottenere la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme versate in eccesso, sia a titolo di canoni che di imposta regionale, rispetto all'ammontare corrisposto a titolo di “definizione agevolata”.
Si sono costituite in giudizio l' ed il eccependo la Controparte_2 Controparte_1
parziale carenza di giurisdizione del G.O., il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
, in relazione alla domanda di restituzione di quanto pagato a titolo di imposta e del
[...]
, in relazione alla domanda di ripetizione dei canoni versati in esubero;
nel Controparte_1
merito, gli Enti convenuti hanno contestato in diritto le modalità di calcolo ritenute legittime dalla società attrice e, quanto alla domanda di restituzione delle somme pagate in esubero, ne hanno domandato il rigetto attesa la natura di “condono” attribuibile all'istituto disciplinato dall'art. 100 c. 7 D.L. 104/2020, dalla quale discenderebbe l'esclusione di ogni pretesa di rimborso delle somme già introitate dallo Stato.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04/07/2024 all'esito di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c..
3 In data 11/09/2024 il Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva nella quale ha così statuito: “respinge per quanto di ragione l'eccezione di carenza parziale di giurisdizione;
respinge per quanto attiene all'accertamento delle condizioni di applicazione della definizione agevolata di cui all'art. 100 commi 7, 8, 9 e 10 DL 140/2020 come convertito e modificato da L. 126/2020
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti convenute e accoglie, nei termini di cui in motivazione, con specifico riferimento all'azione di ripetizione, l'eccezione sollevata;
accerta e dichiara il diritto di parte attrice ad accedere alla definizione agevolata di cui all'art.
100 commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto -legge 14.8.2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 nei termini di cui alla motivazione e precisamente: la misura del 30% di cui alla lettera a) del c. 7 D.L.
140/2020 conv. In L. 126/2020 deve essere calcolata facendo riferimento unicamente ai canoni pertinenziali, dunque ai canoni calcolati applicando l'art 03 lett. b) comma 2.1 del DL 5.10.1993,
n. 400, come convertito con modificazioni in L. 4.12.1993, n. 494, in essere al momento di entrata in vigore del DL 140/2020, convertito con modificazioni nella L. 126/2020; sulla somma così determinata dovranno essere sottratti gli importi già versati a titoli di canoni pertinenziali relativi a ciascuna annualità di riferimento;
respinge la domanda con riferimento all'anno 2020.”
La causa è stata rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di restituzione avanzata da in relazione alle somme versate in eccesso rispetto all'ammontare della Parte_1 definizione agevolata, determinato in applicazione dei criteri indicati nella sentenza non definitiva.
E' seguito uno scambio di memorie e udienze di discussione nelle quali le parti sono state invitate ad individuare il computo della misura della definizione agevolata, secondo i criteri di calcolo indicati nella sentenza non definitiva, ed a prendere posizione e fornire chiarimenti in merito alla diversità dei conteggi rispettivamente elaborati.
Successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
11/09/2025 e trattenuta in decisione con ordinanza 23/09/2025.
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4 La qualificazione dell'istituto deflattivo di cui all'art. 100 c. 7 D.L. 104/2020 riveste portata pregiudiziale rispetto al tema della legittimazione passiva degli odierni convenuti e della determinazione degli importi oggetto della domanda di restituzione di parte attrice.
Si procederà pertanto a vagliare se l'istituto di “definizione agevolata” introdotto dal Legislatore del 2020 presenti propriamente natura di “condono” oppure se, al contrario, esso sia assimilabile, in ipotesi, ad un accordo di diritto privato di natura contrattuale avente finalità transattiva. Solo in quest'ultimo caso, infatti, le parti (concessionario ed ente pubblico) accedendo alla definizione agevolata, darebbero vita ad un rapporto nuovo ed autonomo che, estinguendo e sostituendosi al precedente rapporto obbligatorio, determinerebbe il venir meno del titolo in forza del quale la P.A. potrebbe trattenere anche le somme versate in eccesso rispetto a quanto pagato dal concessionario per la definizione agevolata.
Qualora si accedesse all'interpretazione opposta, invece, secondo la quale la norma di cui all'art. 100 c.7 D.L. 104/2020 introdurrebbe una forma di condono, la decisione del privato di usufruire di tale istituto produrrebbe effetti liberatori solo in relazione alle somme che, al momento dell'adesione, risultano ancora dovute e non ancora versate allo Stato, senza possibilità di configurare alcun diritto del concessionario di ottenere la ripetizione di quanto pagato in esubero.
Sul punto, nelle conclusioni da ultimo precisate con le note del 08/09/2025, Parte_1
ha formulato la domanda di ripetizione delle somme versate in esubero chiedendo di
“condannare i convenuti in solido o chi di ragione al pagamento in restituzione di € 24.922,48 a titolo di canone pertinenziale pagato in più nonché di € 2.492,23 a titolo di imposta pagata in più, per un totale di € 27.414,71, o alla somma maggiore o minore che sarà accertata anche secondo giustizia o prudente apprezzamento di codesto on. Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
”. A sostengo di tale domanda la società attrice ha svolto argomentazioni secondo cui l'istituto disciplinato dall'art. 100 c. 7 D.L. 104/2020 non sarebbe qualificabile come condono, in quanto negare la ripetibilità delle somme versate in esubero violerebbe “- svuotando di contenuto- l'obbligo normativamente previsto di detrarre dal 30% le “somme versate”, imponendo al privato di rinunciare a qualsiasi diritto sulle somme pagate in esubero (…)”; una simile soluzione, secondo la tesi di parte attrice, genererebbe altresì una disparità di trattamento tra concessionari di strutture demaniali marittime e concessionari di strutture destinate alla nautica da diporto, per i quali il comma 3 dell'art. 100 D.L. 104/2020
5 prevede espressamente che le somme per canoni “versate in eccedenza rispetto a quelle dovute
a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo”.
La tesi sostenuta da parte attrice non è condivisibile.
L'interpretazione letterale e sistematica del dettato normativo conduce a ritenere che all'istituto previsto dall'art. 100, c. 7 D.L. 104/2020 debba attribuirsi natura di “condono”, con conseguente irripetibilità delle somme già versate in misura superiore all'importo dovuto per accedere alla definizione agevolata.
La norma in oggetto, proprio in ragione della finalità deflattiva per cui è stata istituita, disciplina un istituto il cui scopo è l'integrale esaurimento di ogni reciproca pretesa delle parti, con conseguente venir meno sia della possibilità per lo Stato di avanzare ulteriori richieste di pagamento di canoni demaniali, sia della possibilità, per i concessionari che hanno deciso di aderirvi, di ottenere il rimborso di quanto eventualmente pagato in misura superiore (in tal senso Trib. Genova ord. n. 1230/2024 e, in fattispecie analoga, C. App. Genova sent. n.
411/2024).
L'impossibilità di rinvenire nell'istituto in argomento una qualche forma di “volontà contrattuale” delle parti avente finalità “transattiva”, idonea, in ipotesi, ad instaurare tra le parti un nuovo rapporto obbligatorio avente ad oggetto la corresponsione del solo ammontare pari al 30%, con conseguente ripetibilità delle somme pagate in esubero, è ricavabile da plurimi elementi tra cui: l'esplicita, e già ricordata, finalità deflattiva che caratterizza la definizione agevolata;
il ruolo pressoché vincolato della P.A. che, a fronte della scelta del privato di aderire a tale istituto, è tenuta, ricorrendone i requisiti, a dare corso alla definizione agevolata senza possibilità di sindacare la congruità di quanto versato;
lo stesso dato normativo il quale, ponendo a confronto il comma 7 con il comma 3 dell'art. 100 D.L. 104/2020, conduce a ritenere che la possibilità per il privato di ottenere una qualche forma di rimborso di quanto eventualmente già versato in esubero è stata espressamente confinata dal Legislatore all'ipotesi contemplata dal comma 3.
In particolare, il fatto che il Legislatore, con riferimento alle sole aree demaniali dedicate al diporto, abbia previsto al comma 3 dell'art. 100 D.L. 104/2020, una specifica ed eccezionale ipotesi di “compensazione” tra quanto versato in eccesso e quanto da versare per il futuro, lungi dal costituire un'illegittima disparità di trattamento, come preteso dalla società attrice, non fa
6 che confermare la natura di condono attribuibile all'istituto di cui al comma 7 dell'art. 100 D.L.
104/2020. Infatti, la prevista possibilità di procedere alla “compensazione” esclusivamente nel caso eccezionale delle aree demaniali finalizzate al diporto, conduce necessariamente a ritenere
a contrario che nelle diverse fattispecie in cui tale possibilità non è stata disciplinata dal
Legislatore il privato non può vantare alcun diritto sulle somme versate in eccesso, in ossequio al principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
Da tali considerazioni discende che: qualora un concessionario, aderendo alla definizione agevolata di cui al comma 7 dell'art. 100 D.L. 104/2020, abbia versato un ammontare inferiore all'importo del 30% richiesto per accedere a tale misura, sarà ammesso a tale istituto pagando l'importo pari al 30%; qualora, invece, al momento della formulazione dell'istanza di definizione agevolata, egli abbia già versato una somma superiore al 30%, non potrà ottenere la restituzione né la compensazione di quanto già pagato in misura superiore.
Tale conclusione nulla ha a che vedere con l'inciso di cui al comma 7 lett. a), secondo cui l'importo del 30% deve calcolarsi “dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”, richiamato da parte attrice a fondamento della domanda ripetizione;
tale norma, infatti, descrive esclusivamente la modalità di calcolo della somma da versare per poter accedere alla definizione anticipata e non fonda alcun obbligo restitutorio in capo alla P.A. verso il concessionario.
La domanda restitutoria di parte attrice non risulta accoglibile nemmeno sulla base dell'argomentazione per cui, qualora si accedesse all'interpretazione sopra esposta, si verrebbe a creare una disparità di trattamento sia tra i titolari di concessioni demaniali marittime ed i titolari di concessioni di aree destinate al diporto, sia tra coloro che, al momento dell'introduzione dell'istituto in esame, avevano già provveduto a versare almeno una parte dei canoni dovuti, rispetto a coloro che nulla avevano versato.
Invero, le disparità di trattamento paventate da parte attrice cessano di essere tali se si considera che l'istituto della definizione agevolata oggetto del presente giudizio si fonda, come tutte le ipotesi di condono previste dal Legislatore (specialmente in ambito fiscale), sull'adesione volontaria e totalmente discrezionale del privato il quale, nel momento in cui sceglie di avvalersi del condono, accetta di definire il contenzioso pendente rinunciando al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di canone o di imposta. L'immanenza di tale meccanismo insito in ogni forma di condono è stata da tempo resa esplicita dalla Corte di Cassazione la quale,
7 con riferimento ai condoni fiscali, ha osservato che “l'esistenza di un nuovo titolo giuridico, formatosi tra le parti originarie, a partire da un quadro normativo astratto e generale, ma con
l'adesione volontaria del privato e il controllo – del possesso dei requisiti - da parte dell'Amministrazione, costituisce un mezzo idoneo a definire le opposte pretese (del CO e del contribuente), azzera le richieste di rimborso del secondo così come le ulteriori pretese del primo, proprio in conseguenza della previsione che il contribuente, in parte versa e, in parte, si obbliga
a corrispondere quelle somme di denaro che l'Amministrazione esige, secondo parametri legislativi predeterminati, applicati in concreto agli accertamenti eseguiti precedentemente dal
CO nei suoi confronti, e da quest'ultimo ritenuti convenienti in base a un suo insindacabile apprezzamento. (Cass. sent. n. 20741/2006)
E' pur vero che, sul piano meramente materiale, il concessionario che nulla ha pagato prima di accedere alla definizione agevolata sopporta un peso economico indubbiamente minore rispetto al concessionario che già aveva provveduto a versare almeno una parte di canoni, ma non si può omettere di considerare che tale diversità di situazioni costituisce la conseguenza, non già della mera applicazione della previsione normativa, bensì di una scelta discrezionale del privato. Costui, infatti, al fine di veder regolare definitivamente la propria posizione e liberarsi dall'obbligo di pagare il canone residuo oggetto del contenzioso pendente, accetta di versare una somma inferiore a quella ancora dovuta, rinunciando alla restituzione dei maggiori importi versati.
Allo stesso modo, l'odierna attrice, a fronte della possibilità di far valere la fondatezza delle proprie pretese proseguendo i giudizi pendenti, ha deciso di accedere alla definizione agevolata corrispondendo una somma inferiore rispetto a quella ancora dovuta, ma rinunciando implicitamente al rimborso di quanto già versato in eccesso rispetto alla misura della definizione agevolata.
Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, l'istituto di cui all'art. 100 comma 7 D.L. 104/2020 deve essere qualificato come “condono”, con conseguente irripetibilità delle versate in eccesso.
La domanda di ripetizione formulata da deve pertanto essere respinta con Parte_1
conseguente assorbimento delle questioni concernenti la legittimazione passiva del CP_1
e la quantificazione delle somme richieste in ripetizione.
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Con riguardo alle spese di lite, se da un lato deve essere oggetto di giudizio la parziale soccombenza dell'attrice all'esito della sentenza non definitiva e la sua integrale soccombenza
8 con riferimento alla domanda di ripetizione, dall'altro deve trovare adeguata considerazione la peculiarità della questione di diritto affrontata e la complessità del quadro normativo di riferimento. A fronte della situazione evidenziata, deve concludersi per la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge integralmente le domande di accertamento e restituzione formulate da parte attrice.
- Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Genova, 29 novembre 2025 il Giudice dott.ssa Lorenza Calcagno
Minuta redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio Dott. Marco Tricerri
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