Sentenza 9 marzo 2017
Massime • 1
Nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la non menzione della condanna inflittagli dal giudice di primo grado ed il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, circa la concedibilità o meno all'imputato del beneficio richiesto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di rinvio è necessario anche laddove il giudicante abbia già concesso la sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi).
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La massima Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all' art. 612 c.p. , che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Cassazione penale , sez. II , 12/02/2019 , n. 21684). Fonte: …
Leggi di più… - 2. Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018
Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2017, n. 31349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31349 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2017 |
Testo completo
31349 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.826 Dott. Giovanni Amoroso Presidente - UP 9/03/2017 Dott. Angelo Matteo Socci Dott.ssa Antonella Di Stasi Dott.ssa Emanuela Gai R.G.N. 34597/16 35527 Dott. Carlo Renoldi - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI BA MO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 29/04/2016 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della non menzione della condanna. RITENUTO IN FATTO sezione1. Con sentenza in data 9/08/2010, il Tribunale di Messina distaccata di Taormina condannò DI BA MO alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 171-ter, comma 2, della legge n. 633/41 (capo a) e 648 cod. pen. (capo b), per avere posto in commercio 224 CD musicali e 64 DVD, opere tutelate da diritto d'autore e diritti connessi, abusivamente riprodotte, dopo avere ricevuto, al fine di trarne profitto, i suddetti beni, provenienti da delitto;
fatti accertati in Santa Teresa di Riva il 16/07/2010. 2. Con sentenza in data 20/04/2016, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. in relazione al delitto contestato al capo b) della rubrica, rideterminò la pena in sei mesi di reclusione e in 1.400 euro di multa. ел с 3. Avverso la pronuncia di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso imputato, a mezzo del difensore fiduciario, deducendo, con un unico motivo di censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la erronea applicazione della legge penale e l'insufficienza della motivazione. Sotto un primo profilo, la Corte territoriale non avrebbe risposto alle censure relative alla configurabilità, quanto al delitto contestato al capo a), dell'ipotesi contemplata dall'art. 171-ter, comma 1, lett. c) della legge n. 633 del 1941 in luogo di quella prevista dal comma 2; nonché, quanto al delitto contestato al capo b), alla mancata dimostrazione che i beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato non fossero stati dallo stesso illecitamente duplicati. Sotto altro aspetto, il ricorso lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla concedibilità della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, sia pure limitatamente al secondo profilo di censura, deve, quindi, essere accolto.
2. Quanto alla configurabilità delle due fattispecie contestate all'odierno imputato, osserva, innanzitutto, il Collegio che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione. Pacifica e non contestata la detenzione, da parte dell'odierno imputato, di 224 CD musicali e di 64 DVD contenenti opere abusivamente riprodotte, i giudici di merito hanno ritenuto, in considerazione delle condizioni personali di DI, che egli non avesse provveduto a duplicare il materiale detenuto e che, dunque, avesse ricevuto il compendio illecito da soggetti facenti parte di una qualche organizzazione dedita alla duplicazione e alla successiva commercializzazione delle opere abusivamente riprodotte. Sul punto, peraltro, non risulta che l'interessato abbia dedotto specificamente alcuna giustificazione in ordine al possesso del predetto materiale. I giudici di merito, dunque, hanno ritenuto integrata la fattispecie in contestazione alla stregua del consolidato indirizzo secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di un bene di provenienza illecita, non fornisca, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo (Sez. 2, n. 37775 del 1/06/2016, dep. 12/09/2016, Bertolini, Rv. 268085).
2.1. Parimenti infondata è poi la censura relativa all'erronea applicazione dell'art. 171-ter, comma 2, della legge n. 633 del 1941. In proposito, occorre rilevare che ai fini della configurabilità della suddetta fattispecie è necessario che sussista non soltanto il superamento della soglia ел 2 quantitativa di 50 esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore abusivamente duplicate, ma, altresì, un effettivo atto di vendita o di messa in commercio o di cessione di tali esemplari, non essendo sufficiente la semplice detenzione, sia pure a fini di vendita (Sez. 3, n. 8161 del 7/01/2016, dep. 29/02/2016, S., Rv. 266288; Sez. 3, n. 14435 del 4/03/2008, dep. 8/04/2008, P.M. in proc. DI, Rv. 239665; Sez. 3, n. 15060 del 23/01/2007, dep. 13/04/2007, P.M. in proc. Esposito e altro, Rv. 236334; Sez. 3, n. 15516 del 18/01/2006, dep. 4/05/2006, P.M. in proc. DI, Rv. 233922). Nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente rinvenuto la fattispecie incriminatrice in esame nella condotta dell'imputato, il quale era stato notato dalle Forze dell'ordine mentre esponeva per la vendita, sulla pubblica via, i supporti audio e video abusivamente riprodotti (v. pag. 2 della sentenza di appello). Sulla base di quanto riportato, ritiene, dunque, il Collegio che anche la doglianza relativa alla fattispecie contestata al capo a) non possa essere accolta.
3. Fondato è, invece, il motivo di censura relativo al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna. Costituisce principio ben radicato, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione secondo cui qualora l'imputato abbia invocato la concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. e il giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata con rinvio. Benché in precedenti occasioni questa Corte abbia ritenuto di accedere alla soluzione dell'annullamento senza rinvio, sul presupposto che il beneficio della non menzione potesse essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, ricorrendone le condizioni di legge (Sez. 5, n. 25625 del 25/02/2016, dep. 20/06/2016, Candido, Rv. 267217; Sez. 4, n. 38972 del 11/06/2014, dep. 23/09/2014, De Colombi, Rv. 261407; Sez. 2, n. 24742 del 26/03/2010, dep. 01/07/2010, Bica, Rv. 247747), ritiene, tuttavia, questo Collegio di accedere all'opposto orientamento, anch'esso solidamente rappresentato in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte, osservando come la concedibilità della non menzione involga valutazioni di merito, sottratte alla dimensione propria del giudizio di legittimità, sicché il beneficio non può essere direttamente applicato in quella sede (Sez. 5, n. 41006 del 13/05/2015, dep. 12/10/2015, Fall, Rv. 264823; Sez. 3, n. 20264 del 03/04/2014, dep. 15/05/2014, Cangemi e altro, Rv. 259667; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, dep. 20/09/2011, Allegra, Rv. 251509). Né varrebbe osservare che, nel caso di specie, avendo il giudice di prime cure già concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non vi sia necessità di un ulteriore apprezzamento in ordine all'altro beneficio, essendo сем 3 stata articolata una prognosi favorevole sul futuro operato dell'imputato e potendo, dunque, anche la non menzione essere disposta nella presente sede. Infatti, benché la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sia assai frequentemente accompagnata dalla concessione di quello della non menzione, i due istituti hanno rationes e scopi diversi. Mentre il primo ha l'obbiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di reinserimento sociale e di costituire, stante la sua revocabilità, un'efficace remora alla eventuale ulteriore violazione della legge penale da parte di chi se ne sia giovato, il secondo persegue lo scopo di favorire il processo risocializzante del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato connessa alla pubblicità che, attraverso la sua menzione nel certificato del casellario giudiziale, si da alla eventuale sentenza di condanna. E d'altra parte, diverse sono le condizioni che legittimano la concessione dell'uno o dell'altro beneficio così come diversi ne possono essere gli effetti nel periodo successivo alla loro concessione. Oltre che a determinati requisiti espressamente previsti dall'art. 163 cod. pen. ed ai limiti di cui all'art. 164, comma 2, cod. pen., la sospensione condizionale della pena può essere disposta laddove si ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, mentre nel caso della non menzione della sentenza di condanna, limitata peraltro ai soli certificati rilasciati su richiesta di privati, essa, ove la condanna sia contenuta entro certi limiti, può essere concessa anche soltanto tenuto conto delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen.. A riprova della sostanziale diversità esistente fra le due tipologie di misure, in senso lato, premiali sta il fatto che dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena può derivare, ricorrendone le condizioni di cui all'art. 167 cod. pen., anche la estinzione del reato, mentre la non menzione non è foriera nel tempo di alcuna altra conseguenza (si vedano, per questo orientamento, Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, dep. 10/09/2012, Del Gatto, Rv. 253484; Sez. 1, n. 45756 del 14/11/2007, dep. 06/12/2007, Della Corte, Rv. 238137).
5. Nel caso di specie, la Corte peloritana, a fronte di una specifica richiesta da parte dell'imputato, formulata al foglio 3 dell'atto di appello, ha omesso qualsiasi statuizione in merito, senza compiere alcun riferimento, pur embrionale, in ordine alla meritevolezza o meno della richiesta, rimanendo precluso, quindi, ogni possibile riscontro circa l'avvenuta valutazione, da parte del giudice, dell'istanza ritualmente proposta.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono ricorso deve essere accolto limitatamente al profilo relativo alla richiesta del beneficio della non menzione. 4 я Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua, con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria affinché valuti, con giudizio anche di fatto non surrogabile in questa sede, la concedibilità o meno all'imputato del beneficio richiesto. Nel resto il ricorso è, invece, infondato e deve essere, pertanto, rigettato. Trattandosi di annullamento parziale della sentenza afferente a statuizioni diverse da quelle sottese alla responsabilità del ricorrente, la decisione sulla condanna diviene irrevocabile con la presente sentenza di legittimità, con effetti preclusivi per il giudice del rinvio della declaratoria di eventuali sopravvenienti cause estintive del reato.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 9/03/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Catetened Giovanni Amoroso DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 GIU 2017 IL CANCELLIERE Luana Marlani 5