Sentenza 1 giugno 2016
Massime • 1
Risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo.
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- 1. Il reato di ricettazione e l’interpretazione della Suprema CorteGiada Lai · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Il presente contributo si propone di esaminare il reato di ricettazione alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione. Il reato di ricettazione viene previsto dall'articolo 648 c.p. e punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Le pene per il delitto in questione sono la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 516 a euro 10.329. Si tratta di un reato istantaneo, inquadrato tra i delitti contro il patrimonio, la cui consumazione avviene nel momento in cui il l'agente ottiene il possesso della cosa.[1] …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 4. SIM nel telefono risultato rubato, condanna per ricettazione certa (Cass. 27927/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020
Utilizzare la propria SIM con un telefono risultato rubato senza giustificare il possesso costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza del cellulare, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (approfondimento sui "Rischi penali dell'usato") CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (ud. 12/04/2019) 25-06-2019, n. 27927 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GALLO Domenico - Presidente - Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere - Dott. DI PAOLA Sergio - rel. Consigliere - Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - Dott. SARACO Antonio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA …
Leggi di più… - 5. Quando è reato comprare cose rubate? (Cass. 31262/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2018
Per commettere il reato di ricettazione, non è necessario che la consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo trarsi la prova dell'elemento soggettivo del reato anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose o dalle modalità dell'azione, soprattutto quando il possesso si accompagni alla mancata spiegazione attendibile dell'origine dei beni medesimi. Cfr., in tema, l'approfondimento I rischi penali dell'usato: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/06/2016, n. 37775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37775 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2016 |
Testo completo
нек 37 7 7 5/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica 1 giugno 2016 Sentenza n.: 1474/2016 Reg. gen. n. 13645/2015 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: -Presidente - Dott. FRANCO FIANDANESE Dott. DE CRESCIENZO UGO Consigliere Dott. DIOTALLEVI GIOVANNI - Rel. Consigliere - Dott. PELLEGRINO ANDREA - Consigliere - Dott. D'ARRIGO COSIMO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: NI AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 695/2014 pronunciata dalla CORTE d'APPELLO di SALERNO, del 7.03.2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa MARILIA DI NARDO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e per tutti gli altri reati per prescrizione;
sentito l'avv.to PIERLUIGI VIVIDOMINI in sostituzione dell'avv.to MATTEO CARDAMONE del foro di Salerno, di fiducia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 7 marzo 2014 la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 7 ottobre 2008, condannava BE UA alla pena di anni due di reclusione ed euro 850,00 di multa per i delitti di cui ai capi d'imputazione a) (artt. 81, 640, 648, 61 n.7, cod. pen. ed art. 178, co. 1, lett. b) d. lgs. n. 42 del 2004) e b) (art. 489 in relazione all'art. 485 cod. pen. e art. 61 n.2 cod. pen.). Avverso tale sentenza, il ricorrente BE UA propone ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: -Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per essere la stessa carente, contraddittoria ed illogica in relazione alla sussistenza dei delitti di cui al capo a) d'imputazione. -Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. in ordine all' art. 192 cod. proc. pen. -Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei reati di cui ai capi a) e b) d'imputazione. In particolare, il ricorrente censura che la falsità dei dipinti sia stata accertata sulla base delle mere dichiarazioni del teste LO IG, il quale avrebbe visionato tali opere d'arte solo mediante una fotocopia ricevuta via e-mail. Pertanto, a parere della difesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre una perizia tecnico-scientifica al fine di raggiungere con assoluta certezza la prova dell'autenticità o meno delle opere. Inoltre, il ricorrente lamenta che la sua penale responsabilità in ordine al delitto di ricettazione sia stata desunta unicamente dal suo silenzio e dalla sua reticenza rispetto alla provenienza dei dipinti, senza ulteriori elementi o prove a sostegno della sussistenza dell'elemento materiale e/o psicologico di tale reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere accolto nei limiti e sensi più oltre chiariti. Preliminarmente rileva la Corte che il reato contestato al capo B) (art. 489 in relazione all'art. 485 cod. pen. e art. 61 n.2 cod. pen.) risulta essere stato depenalizzato in base al d.l.vo n. 7/2016, e conseguentemente deve dichiararsi di n.d.p. in ordine a tale fattispecie delittuosa in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Poiché il calcolo della pena dei reati posti in continuazione è stato definito in modo complessivo, gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione della pena sul punto (continuazione), partendo dalla pena base di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa, per quanto di seguito precisato. I motivi di ricorso concernenti l'affermazione di responsabilità in ordine ai delitti di cui al capo A), la valutazione delle prove, e la sussistenza dei reati in contestazione possono essere trattati unitariamente in quanto sono manifestamente infondati e devono pertanto dichiararsi inammissibili. Il ricorrente, per ogni motivo, ripropone una rivalutazione degli elementi di fatto, rispetto alla valutazione operata dai giudici di merito che appare, al contrario esente da censure logico giuridiche (v. sentenza Corte d'appello pag. 6 e all'accertata vendita del dipinti dal Bartolini al De Feo, anche in base alla deposizione del teste LO, oltre che della p.o. De Feo v. sempre pag. 6, nonché per la provenienza delittuosa dei beni v. pag.7 della sentenza d'appello). Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). Per quanto riguarda la sussistenza dell'elemento psicologico in ordine al reato di ricettazione peraltro, deve trovare applicazione, nel caso di specie il principio giurisprudenziale in base al quale risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo. (Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013 - dep. 04/02/2014, Proietto, Rv. 258264; v. anche Cass., sez. 2, n. 41423 del 23/11/2010, Rv 248718). L'inammissibilità del ricorso, in parte qua, preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Deve essere dichiarata irrevocabile la sentenza in punto di responsabilità e con riferimento alla pena base di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa. Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento ai capi relativi ai reati di cui agli artt. 648, 640 cod. pen. mentre il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui agli artt. 485,489 cod. pen., perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato. Dichiara inammissibile il ricorso con riferimento ai capi relativi ai reati di cui agli artt. 648, 640 cod. pen. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Rinvia per la determinazione della pena alla Corte d'appello di Napoli. Dichiara irrevocabile la sentenza in punto di responsabilità e con riferimento alla pena base di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa. Roma, 1 Giugno 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Franco Fiandanese Giovanni Diotallevi Dow franco fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12 SET. 2016 H CANCELLIERE Daniele Colapint