Sentenza 4 marzo 2008
Massime • 1
In tema di diritto d'autore, la detenzione per la vendita (o, comunque, la commercializzazione) di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore che siano prive del prescritto contrassegno SIAE, non integra il delitto previsto dall'art. 171 ter, comma secondo, lett. a), della L. 22 aprile 1941, n. 633, ma configura l'autonoma ipotesi di reato prevista dall'art. 171 ter, comma primo, lett. d) della citata Legge, in quanto la fattispecie contemplata nel comma secondo non richiama quella di detenzione per la vendita o di commercializzazione a qualsiasi titolo di opere musicali prive del predetto contrassegno, fattispecie autonomamente ed espressamente prevista dal comma primo, lett. d) della richiamata disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2008, n. 14435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14435 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 04/03/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 00578
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 036711/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) DI MOR, N. IL 24/12/1970;
avverso SENTENZA del 08/11/2005 TRIBUNALE di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per: qualificato come reato ai sensi dell'art. 171, lett. d), annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
udito il difensore avv. De Angelis Roberto, sost. proc.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 8/11/2005, il Tribunale di Ancona dichiarava IO OR colpevole del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art.171 ter, lett. c), come modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68,
per avere illecitamente detenuto, al fine di venderli, n. 232 compact disk musicali, n. 21 compact disk per Play Station e n. 12 DVD, tutti privi del contrassegno S.I.A.E. Per l'effetto, il Tribunale condannava il IO OR, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.800 di multa, oltre che alle pene accessorie conseguenti ex L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, comma 4. Dichiarava la pena principale e le pene accessorie sospese. In Ancona, il 5/3/2004.
2 - Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in punto di qualificazione giuridica dei fatti in contestazione e nella conseguente individuazione del trattamento sanzionatorio. Invero, essendo stata contestata la commercializzazione di n. 232 CD musicali, di n. 21 CD per Play Station e di n. 12 DVD, i fatti integravano de plano la fattispecie di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), avente ad oggetto la commercializzazione di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, sanzionata con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00, fattispecie integrante ipotesi autonoma di reato e non già circostanza aggravante dei delitti previsti dal comma 1.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Premesso che la detenzione per la vendita di videocassette, musicassette, supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento privi del prescritto contrassegno SIAE, ovvero con contrassegno contraffatto o alterato, integra l'ipotesi di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d) e non quella contestata di cui alla lett. c), che fa, per contro, riferimento alla condotta di chi, senza aver concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nello Stato, detiene per la vendita, distribuisce, pone in commercio ... le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle precedenti lettere a) e b), va osservato come non appaia condivisibile l'osservazione del Procuratore Generale ricorrente, secondo cui la fattispecie contestata al prevenuto, correttamente ricondotta nell'alveo di operatività della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d), integrerebbe de plano il reato di cui alla citata legge, art. 171 ter, comma 2, lett. a).
Se, da un lato, è sicuramente esatto il rilievo che i fatti di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 2, come modificata da ultimo dalla L. 18 agosto 2002, n. 248, art. 14, integrano ipotesi autonome di reato e non già circostanze aggravanti dei delitti di cui al primo comma dello stesso articolo (cfr. Cass. Sez. 3, 3/10/2007 n. 39415, P.G. in proc. Ndiaye;
conf. Sez. 3, 1/10/2003 n. 42190, P.M. in proc. Casandra), è, per contro, errata l'automatica ricomprensione di ogni ipotesi di commercializzazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore nella previsione del citato articolo, comma 2. Invero, la L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 2, lett. a), sanziona espressamente la condotta di colui che "riproduce, duplica, trasmette, o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi", ma non richiama in alcun modo la condotta della detenzione per la vendita o, comunque, della commercializzazione a qualsiasi titolo di opere musicali, prive del prescritto contrassegno SIAE, ipotesi, per contro, autonomamente ed espressamente prevista dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lettera d). Nè una tale previsione può legittimamente ricavarsi dall'uso dell'avverbio "abusivamente", che pure compare nella formulazione dell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2. Il Legislatore, infatti, ha tenuto ben distinta l'"abusiva" condotta di duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico di cui alle lettere a) e b) del ridetto comma 1, dalla previsione di cui alla successiva lett. d), ove la formulazione della norma prescinde totalmente dall'uso dell'avverbio ed individua, per contro, la condotta tipica nella commercializzazione di esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore, prive del prescritto contrassegno.
Il principio richiamato dal noto brocardo "ubi voluit, dixit" porta, dunque, a ritenere che non ogni ipotesi di detenzione per la vendita o di messa in commercio di oltre cinquanta copie di opere tutelate integra la fattispecie di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art.171 ter, comma 2, lett. a), in considerazione, appunto, del fatto che non tutte le previsioni di reato del comma 1, sono richiamate dal secondo.
La già rilevata autonomia tra le ipotesi delittuose del primo e della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 2, orienta definitivamente per la tesi sopra esposta.
Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008