Sentenza 25 febbraio 2016
Massime • 1
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione allorchè non implichi alcun accertamento di fatto. (In motivazione la Corte ha ritenuto che, nella specie, tale beneficio poteva essere concesso sulla base degli elementi emergenti dalla sentenza di secondo grado, avuto riguardo all'incensuratezza dell'imputata ed alla prognosi favorevole già formulata con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena).
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- 1. Minaccia: va valutata con criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto (Cassazione penale n. 21684/19)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all' art. 612 c.p. , che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Cassazione penale , sez. II , 12/02/2019 , n. 21684). Fonte: …
Leggi di più… - 2. Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018
Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2016, n. 25625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25625 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2016 |
Testo completo
25 625 / 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 610 - Presidente - N. ANIELLO NAPPI Dott. - Consigliere - Dott. SILVANA DE BERARDINIS REGISTRO GENERALE N. 243/2016 - Consigliere - Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO Rel. Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN AR N. IL 13/03/1964 avverso la sentenza n. 1055/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del 18/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per E Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Pasquale Fimiani, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al beneficio della non menzione e inammissibilità nel resto;
il difensore della ricorrente, avv. Giovanni Pietrunti, in sostituzione dell'avv. Carmelo Moschella, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 settembre 2015 la Corte d'appello di Messina confermava la decisione del 17 dicembre 2008 del Tribunale di Messina, con la quale CA NA MA era condannata alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato di energia elettrica, aggravato a norma dell'articolo 625 n. 2 cod. pen., con il danneggiamento di un coprimorsetto predisposto per l'installazione di un nuovo contatore.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose, poiché il coprimorsetto non è stato lesionato, ma semplicemente manomesso, cioè smontato e poi nuovamente pressato;
il ricorrente deduce altresì carenza totale di motivazione in relazione al beneficio della non menzione della condanna, richiesto in sede di appello in considerazione del comportamento processuale, dell'assenza di precedenza penali e dell'impegno assunto ad adempiere all'obbligazione civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va infatti richiamato il risalente orientamento di questa Corte, confermato anche recentemente (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012 dep. 31/05/2013, Camerino, Rv. 256190; Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Randazzo, Rv. 240888) secondo il quale quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione (come avvenuto nel caso di specie), tale attività comporta il necessario danneggiamento, sia pure marginale, per distacco dei fili conduttori e su cosa destinata a pubblico servizio, quale è quello di erogazione dell'energia elettrica.
2. Va invece accolto il secondo motivo.
2.1 Effettivamente la Corte territoriale ha omesso di provvedere sulla richiesta del beneficio della non menzione, che poteva essere riconosciuto in 2 considerazione dell'incensuratezza dell'imputata e della transazione intervenuta con l'ENEL, di cui comunque il giudice di appello dà atto.
2.2 Il beneficio può essere direttamente riconosciuto dalla Corte di cassazione, che così può annullare la sentenza senza rinvio sul punto;
pur consapevole dell'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sul punto, segnalato anche recentemente dall'ufficio del MA (relazione n. 34/2015) il Collegio ha ritenuto di aderire all'orientamento (Sez. 4, n. 38972 del 11/06/2014 - dep. 23/09/2014, De Colombi, Rv. 261407; Sez. 2, n. 24742 del 26/03/2010, Bica, Rv. 247747; Sez. 5, n. 21049 del 18/12/2003 - dep. 05/05/2004, Maurelli, Rv. 229233) che esclude la necessità di procedere ad annullamento con rinvio, quando in concreto tale statuizione non implichi alcun accertamento di fatto.
2.3 Nel caso di specie risulta già affermato dal giudice di secondo grado lo stato di incensuratezza dell'imputata; è stata formulata dal Tribunale una prognosi favorevole circa la futura condotta dell'imputato, con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena;
non emergono elementi per formulare una prognosi sfavorevole. Sono stati quindi esplicitati gli elementi che valgono a fondare il riconoscimento del beneficio in parola, che va pertanto disposto.
3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, che va disposto. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, che riconosce. Rigetto nel resto. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016 Il Presidente Il consigliere estensoreconsigliere Anjello NapWong Færðirando/Lignola DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 20 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise их 3