Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2010, n. 24742
CASS
Sentenza 26 marzo 2010

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Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione già negata in primo grado, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di Cassazione alle condizioni di legge.

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  • 1Cass. Pen., sez. V, 26 luglio 2018, n. 35792
    https://www.iusinitinere.it/

    Penale Sent. Sez. 5 Num. 35792 Anno 2018 Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO Relatore: TUDINO ALESSANDRINA SENTENZA sul ricorso proposto da: COCO GIANLUCA nato a BOLOGNA il 30/11/1971 avverso la sentenza del 19/09/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore NESSUNO E COMPARSO RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 131 bis cod. …

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  • 2Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018

    Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2010, n. 24742
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24742
Data del deposito : 26 marzo 2010

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