Sentenza 26 marzo 2010
Massime • 1
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione già negata in primo grado, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di Cassazione alle condizioni di legge.
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- 1. Cass. Pen., sez. V, 26 luglio 2018, n. 35792https://www.iusinitinere.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35792 Anno 2018 Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO Relatore: TUDINO ALESSANDRINA SENTENZA sul ricorso proposto da: COCO GIANLUCA nato a BOLOGNA il 30/11/1971 avverso la sentenza del 19/09/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore NESSUNO E COMPARSO RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 131 bis cod. …
Leggi di più… - 2. Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018
Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2010, n. 24742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24742 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 26/03/2010
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1361
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 21021/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Pomanti Pietro difensore di BI EN nato in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione 3^ penale, in data 24.9.2008. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dr. Mirella Cervadoro.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del Dr. Giovanni Galati, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Udito il difensore avv. Aldo Pinto in sostituzione dell'avv. Pomanti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6.3.2008, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dichiarò BI EN, unitamente ad altri, responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 112 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e 3, e concesse le attenuanti generiche prevalenti lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa. Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 24.9.2008, confermava la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: 1) la violazione dell'art. 606, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al giudizio di responsabilità e alle dichiarazioni rese dall'operante; 2) la violazione degli artt. 378 e 628 c.p., in relazione alla mancata derubricazione del reato, anche per difetto della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). La motivazione appare altresì illogica se confrontata con le dichiarazioni rese dall'imputato e confermate da tutti i coimputati;
tali dichiarazioni, infatti, provano come la partecipazione del BI fosse intervenuta solo in un secondo momento, a reato già consumato, ed unicamente per assolvere alla funzione di autista;
3) difetto assoluto di motivazione circa la concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di concorso in rapina aggravata, attesa la illogicità di alcune argomentazioni al riguardo sviluppate. La censura è del tutto inammissibile posto che si muovono non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, non si condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella sentenza impugnata. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del fatto che sia stata negata la derubricazione nel reato di favoreggiamento. La doglianza è priva di consistenza e formulata in termini di una inammissibile richiesta di rivalutazione di fatti.
Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.
Considerato che
è circostanza pacifica che il BI si trovava alla guida dell'autovettura CI DE (notata dalla guardia giurata unitamente al furgone nei pressi dell'Eurospin in via Fosso dell'Oca n. 6, dove era stato perpetrato il furto all'interno dell'esercizio commerciale previo sfondamento della serranda), e che la condotta del medesimo, consistita nel guidare l'autovettura con la quale si erano dati alla fuga alcuni dei complici, ha sicuramente arrecato un contributo apprezzabile alla commissione del reato contestato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso e l'agevolazione dell'opera altrui, esattamente la Corte di merito, con motivazione logica ed esente da evidenti vizi logici, ha affermato che non può ritenersi per il BI una ipotesi di favoreggiamento "in quanto egli era insieme ai coimputati nella stessa auto, che guidava ed era nella sua disponibilità, e si muoveva dallo stesso piazzale dove erano tutti gli altri, ivi compresi coloro che avevano sfondato la serranda del negozio e caricata la cassaforte sul furgone". E contro tali valutazioni sono dal motivo in esame formulate solo contestazioni di veridicità, in un impensabile tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità un revisione di merito delle valutazioni stesse. Il terzo motivo di ricorso è fondato, e va accolto.
Con atto d'appello del 12.5.2008, il BI aveva richiesto il beneficio della non menzione non concesso dal giudice di prime cure. Nella sentenza impugnata, la Corte di merito ha disatteso la richiesta dei benefici di cui all'art. 175 c.p., ma non ne ha illustrato le ragioni.
Sul punto, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata;
va disposto l'annullamento senza rinvio (cfr. Sez. 5^, sent. n. 21049/2003 Rv. 229233), perché dalle sentenze di merito e dai documenti di cui la Corte può prendere visione risulta che il BI, al quale è stata sospesa la pena, è incensurato e non emergono elementi per formulare una prognosi sfavorevole;
ne consegue che può essere concesso alle condizioni di legge anche il beneficio della non menzione della condanna nei certificati del casellario a richiesta di privati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia in ordine al beneficio della non menzione della condanna, beneficio che concede.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010