Sentenza 19 luglio 2017
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 206, della legge n. 228 del 2012 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui fa decorrere il termine di 180 giorni per la presentazione dell'istanza di ammissione del credito dalla data della pubblicazione dell'avviso ai creditori, nelle forme indicate dalla legge, e non dal momento in cui i terzi creditori ne siano venuti a conoscenza, in quanto la disciplina secondo cui la comunicazione ai creditori deve avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, ove possibile, e in ogni caso mediante apposito avviso inserito nel sito Internet dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), è conforme ai principi di ragionevolezza, tutela del diritto di difesa e certezza dei rapporti giuridici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2017, n. 51060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51060 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2017 |
Testo completo
51 060-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/07/2017 Presidente - Sent. n. sez. GIACOMO PAOLONI - 1535/2017 MAURIZIO GIANESINI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE STEFANO MOGINI N. 11990/2017 ORLANDO VILLONI EMILIA ANNA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UNICREDIT S.P.A. avverso l'ordinanza del 26/11/2016 del TRIBUNALE di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. UNICREDIT S.p.a. ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'istanza volta all'ammissione del credito garantito da ipoteca vantato nei confronti di IC AR ai sensi dell'art. Jai sensi dell'art. 1, comma 199, L. 228/2012. L'ipoteca in questione grava immobili successivamente oggetto di sequestro e di confisca, nel frattempo divenuta definitiva, disposti in danno della IC. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto la tardività dell'istanza ai sensi dell'art. 206 L. 228/2012 perché con nota del 18/1/2016, pubblicata su sito Web in data 20/1/2016, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ha comunicato ai creditori la data di scadenza del termine entro il quale proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205. Tale temine è stato fissato al 13/6/2016, mentre l'istanza di Unicredit è stata depositata in data 29/7/2016. 2. La banca ricorrente deduce con unico motivo di ricorso violazione degli artt. 52 e ss. D. L.vo n. 159/2011 e 1, commi 196 e ss., L. n. 228/2012, per non avere l'ANBSC comunicato né per posta elettronica certificata, come era certamente possibile nei confronti di Unicredit, né mediante apposito avviso pubblicato sul proprio sito Internet, come richiesto dall'art. 1, comma 206 L. 228/2012, la data di scadenza del termine entro il quale i creditori possono proporre, a pena di decadenza, le domande di ammissione dei loro crediti. L'avviso ai creditori relativo alla confisca in danno della SI IC non è stato infatti pubblicato dall'ANBSC sul proprio sito istituzionale, bensì sul sito www.gazzettaaministrativa.it che offre servizi alle pubbliche amministrazioni e al quale i privati possono accedere solo a pagamento attraverso piani di abbonamento. In subordine, la banca ricorrente sollecita la proposizione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 206 L. 228/12, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui fa decorrere il termine di 180 giorni per la presentazione dell'istanza di ammissione del credito dalla data della pubblicazione dell'avviso e non dal momento in cui i terzi creditori ne siano venuti a conoscenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Esso non si confronta infatti con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto non specifica l'allegazione del ricorrente fondata su produzione भ documentale sprovvista di valore dimostrativo, in quanto relativa agli avvisi pubblicati dall'ANBSC dal 1/2/2016, allorché l'avviso in questione risulta pubblicato in data 20/1/2016. Tale motivazione deve invero ritenersi immune da vizi logici e giuridici, atteso che si riferisce ad avviso pubblicato su apposita sezione (Albo Pretorio online) del sito istituzionale dell'ANBSC, che, seppure tenuta dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, risulta liberamente accessibile al pubblico, per quanto attiene gli avvisi dell'Agenzia e fino alla data di scadenza dei relativi termini, per il tramite di apposita area (Avviso ai creditori Albo Pretorio online) del sito istituzionale dell'ANBSC. - Inoltre, contrariamente agli assunti del ricorrente, l'art. 1, comma 206 L. 228/2012, nel disporre che la comunicazione ai creditori di cui al comma 198 avvenga "a mezzo di posta elettronica certificata, ove possibile, e in ogni caso mediante apposito avviso inserito nel proprio sito Internet", indica due modi alternativi di comunicazione, il secondo dei quali liberamente utilizzabile ("in ogni caso") dall'Agenzia in funzione delle esigenze di semplificazione dell'azione amministrativa, restando pertanto a carico dei creditori tanto più laddove, come nel caso di specie, soggetti professionali già avvertiti della pendenza del procedimento giudiziario volto alla adozione della misura di prevenzione della confisca sui beni immobili ipotecati - il correlativo onere di verifica. Manifestamente infondata deve inoltre ritenersi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 206 L. 228/12 sollecitata dalla società ricorrente. Il decorso del termine di 180 giorni per la proposizione dell'istanza di ammissione del credito dalla data della pubblicazione dell'avviso, nelle forme indicate dalla legge, appare infatti all'evidenza conforme a principi di ragionevolezza, tutela del diritto di difesa e certezza dei rapporti giuridici. Laddove, al contrario, il decorso di quel termine dal momento del conseguimento da parte dei creditori dell'effettiva conoscenza dell'avviso farebbe dipendere il definitivo accertamento dell'esistenza e dell'opponibilità di diritti di terzi sui beni oggetto della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dalla prova di un dato attinente al foro interno di ogni singolo creditore, non altrimenti documentabile. Con ciò ponendosi a carico dell'Agenzia un inesigibile onere di prova e rendendosi possibile il sopraggiungere di istanze di ammissione di crediti a distanza di anni dalla misura ablatoria, con conseguente venir meno della certezza dei rapporti giuridici attinenti i beni confiscati che rappresenta indefettibile presupposto per la loro utile amministrazione e successiva destinazione. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/7/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Stefano Mogini Stropin DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 NOV 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO T Piera Esposito O N E