Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2017, n. 51060
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Sentenza 19 luglio 2017

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 1535/2017 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Penale, emessa il 19 luglio 2017. La questione centrale riguarda il ricorso di una banca avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione di un credito garantito da ipoteca, ritenendola tardiva. La banca sosteneva che l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) non avesse comunicato adeguatamente la scadenza per la presentazione dell'istanza, violando le disposizioni di legge. In subordine, richiedeva la questione di legittimità costituzionale di una norma che fissava il termine di scadenza dalla pubblicazione dell'avviso, piuttosto che dalla conoscenza effettiva da parte dei creditori.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la motivazione del Tribunale, che aveva ritenuto non provata l'asserita mancanza di comunicazione da parte dell'ANBSC. Ha sottolineato che l'avviso era stato pubblicato in modo accessibile e che la legge prevedeva modalità alternative di comunicazione. Inoltre, la Corte ha ritenuto conforme a principi di ragionevolezza e certezza dei rapporti giuridici il decorso del termine dalla pubblicazione dell'avviso, evidenziando che un diverso approccio avrebbe creato incertezze e oneri eccessivi per l'Agenzia. La decisione si conclude con la condanna della banca al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

È manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 206, della legge n. 228 del 2012 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui fa decorrere il termine di 180 giorni per la presentazione dell'istanza di ammissione del credito dalla data della pubblicazione dell'avviso ai creditori, nelle forme indicate dalla legge, e non dal momento in cui i terzi creditori ne siano venuti a conoscenza, in quanto la disciplina secondo cui la comunicazione ai creditori deve avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, ove possibile, e in ogni caso mediante apposito avviso inserito nel sito Internet dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), è conforme ai principi di ragionevolezza, tutela del diritto di difesa e certezza dei rapporti giuridici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2017, n. 51060
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51060
    Data del deposito : 19 luglio 2017

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