Sentenza 11 giugno 2014
Massime • 1
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione già negata in primo grado, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di Cassazione alle condizioni di legge.
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- 1. Cass. Pen., sez. V, 26 luglio 2018, n. 35792https://www.iusinitinere.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35792 Anno 2018 Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO Relatore: TUDINO ALESSANDRINA SENTENZA sul ricorso proposto da: COCO GIANLUCA nato a BOLOGNA il 30/11/1971 avverso la sentenza del 19/09/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore NESSUNO E COMPARSO RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 131 bis cod. …
Leggi di più… - 2. Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018
Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2014, n. 38972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38972 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 11/06/2014
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 1099
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 35850/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MB SE N. IL 04/06/1984;
avverso la sentenza n. 9961/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 17/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello F.M. che ha concluso perché la corte di Cassazione ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. e disponga la non menzione della condanna con annullamento senza rinvio limitatamente alla diversa statuizione della non menzione della condanna.
RITENUTO IN FATTO
1. De OL TO, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata riformata unicamente quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - beneficio che si è concesso - la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena nei confronti del medesimo e di SI IC, giudicati colpevoli del reato di concorso in tentato furto in abitazione privata, aggravato dall'uso di violenza sulle cose.
Con un primo motivo il ricorrente si duole della omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna e all'entità della pena, nonostante specifici motivi di appello proposti a riguardo.
Con un secondo motivo si duole della ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata, rilevando che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità essa richiede un danneggiamento o una trasformazione della cosa;
ravvisa altresì vizio di motivazione, non avendo la Corte distrettuale esplicato le ragioni per le quali ha ritenuto di aderire ad una tesi minoritaria.
Con un terzo motivo lamenta vizio motivazionale, per non aver la Corte di Appello motivato in merito alla sussistenza del tentativo punibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
2.1. Come da atto la sentenza qui impugnata, con l'atto di appello era stata avanzata richiesta di concessione della non menzione della condanna;
la Corte di Appello non ha concesso il beneficio, senza esplicare alcunché in ordine alle ragioni dell'implicito rigetto. Mette conto rammentare, al riguardo, che l'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n.
3431 del 04/07/2012 - dep. 23/01/2013, Maione, Rv. 254681). Nel caso di specie, come già rammentato, l'omessa statuizione in merito alla non menzione della condanna era stata oggetto di specifica censura. Sicché la mancata risposta della Corte di Appello importa l'annullamento sul punto della sentenza impugnata.
2.2. Il secondo motivo è, per contro, infondato. Nel corpo della sentenza si da atto che l'uso della violenza sulle cose si è concretizzato nella effrazione di una finestra mediante un cacciavite. Pertanto, la descrizione della condotta fatta dalla contestazione, e non posta in discussione neppure dal ricorrente, mostra l'esistenza di una trasformazione della cosa altrui, determinata dall'azione del cacciavite (la Corte di Appello rammenta che la finestra mostrava segni di effrazione). Il giudice distrettuale, quindi, si è posto in linea di coerenza con l'orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (Sez. 5, n. 24029 del 14/05/2010 - dep. 23/06/2010, Vigo, Rv. 247302).
2.3. Quanto al terzo motivo esso è del tutto aspecifico, non indicando quali elementi fattuali o giuridici valgano nel caso concreto a dimostrare l'erroneità o l'insufficienza della motivazione resa dalla Corte di Appello, la quale ha rimarcato, nel dare risposta al motivo di appello concernente la qualificazione del fatto in termini di tentato delitto, che il De OL ed il SI vennero colti dai Carabinieri mentre uscivano dalle abitazioni Visitate e trovati in possesso della refurtiva. L'affermazione evidenzia ex se i costituenti del tentativo ed il ricorrente neppure enuncia le ragioni per le quali la qualificazione giuridica che la Corte distrettuale ha ritenuto corretta - qualificazione che non richiede approfondita esplicazione in assenza di una dialettica processuale sul tema -debba ritenersi erronea.
3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla omessa statuizione concessiva del beneficio della non menzione della condanna. Beneficio che può essere disposto da questa Corte, in quanto nel caso di specie tale statuizione non implica alcuna valutazione di merito. Questa Corte ha affermato, infatti, che deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione già negata in primo grado, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di Cassazione alle condizioni di legge (Sez. 2, n. 24742 del 26/03/2010 - dep. 01/07/2010, Bica, Rv. 247747).
Orbene, risulta già affermato dal giudice di secondo grado lo stato di incensuratezza dell'imputato; ed è stata formulata dal medesimo una prognosi favorevole circa la futura condotta dell'imputato. Sono stati quindi esplicitati elementi che valgono a fondare il riconoscimento del beneficio in parola;
che va pertanto disposto. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione concessiva di non menzione che dispone. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014