Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2014, n. 20264
CASS
Sentenza 3 aprile 2014

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Massime1

Nel caso in cui l'imputato abbia invocato la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e il giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, non potendo il predetto beneficio essere direttamente applicato dalla Corte di legittimità, poichè la questione involge valutazioni di merito anche laddove il giudicante abbia già concesso la sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi. (Fattispecie relativa ad impugnazione di sentenza inappellabile).

Commentario1

  • 1Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018

    Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2014, n. 20264
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20264
Data del deposito : 3 aprile 2014

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