Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
Nel caso in cui l'imputato abbia invocato la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e il giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, non potendo il predetto beneficio essere direttamente applicato dalla Corte di legittimità, poichè la questione involge valutazioni di merito anche laddove il giudicante abbia già concesso la sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi. (Fattispecie relativa ad impugnazione di sentenza inappellabile).
Commentario • 1
- 1. Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018
Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2014, n. 20264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20264 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 03/04/2014
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 909
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 29319/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE LF, nato a [...], il [...];
IN LI, nata a [...], il [...];
avverso la sentenza n. 668 del 2011 emessa dal Tribunale di Patti, Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello il 6 dicembre 2011;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto di non menzione della condanna.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Patti, Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, giudicando a seguito di opposizione a decreto penale, dichiarava la penale responsabilità di MI LF e di AS LI in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95, per avere, in concorso fra loro,
realizzato, dei lavori edili in zona sismica omettendo di depositare, prima del loro inizio, presso il competente Ufficio del Genio civile gli atti progettuali e senza avere la autorizzazione per la loro realizzazione, condannandoli alla pena di Euro 800,00 di ammenda e concedendo loro il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Con la medesima sentenza gli imputati erano altresì prosciolti dalla imputazione avente ad oggetto la realizzazione degli stessi lavori in assenza di permesso a costruire essendo, medio tempore, intervenuta la concessione edilizia in sanatoria.
Il Tribunale, dato atto che era pacifica la mancata trasmissione ai prescritti uffici degli elaborati progettuali relativi ai lavori in questione e che questi erano stati intrapresi in assenza della autorizzazione rilasciata dai detti Uffici, rilevava che, per caratteristiche costruttive e dimensionali, la edificazione dei manufatti abusivi necessita della preventiva autorizzazione conseguente alla consegna agli uffici competenti del relativi elaborati progettuali.
Precisato che, trattandosi di mere violazioni formali, non vi era luogo alla emissione dell'ordine di demolizione, il giudicante, ritenuta la attribuibilità della condotta criminosa ai prevenuti, determinava la pena come sopra indicato, concedendo ai medesimi, ritenuta giustificata una prognosi favorevole in ordine alla loro futura condotta, il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso detta sentenza proponevano appello sia il MI che la AS, articolando il loro gravame sotto due profili. In base al primo la sentenza era viziata poiché, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'intervento edilizio operato dai ricorrenti - e costituito dalla realizzazione di un muro di consolidamento sormontato da una pensilina - non rientrando fra le opere la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità non è fra quelli coinvolti dalla applicazione delle norme che si assume siano state violate.
In subordine i ricorrenti rilevavano che la sentenza era comunque viziata nella parte in cui, pur avendo essi fatto richiesta di concessione dei doppi benefici, il giudice aveva concesso esclusivamente la sospensione condizionale della pena, senza nulla provvedere, sebbene ne sussistessero i presupposti, in ordine al beneficio della non menzione.
Con ordinanza del 27 maggio 2013 la adita Corte di appello di Messina, rilevato che la sentenza emessa dal Tribunale di Patti, Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, disponendo la sola pena della sanzione pecuniaria in relazione ad una imputazione concernente una contravvenzione, non era suscettibile di appello, ha disposto la conversone del gravame in ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
Rileva, infatti, il Collegio, con riferimento al primo motivo di ricorso che lo stesso è inammissibile.
Invero la valutazione operata dal giudice di prime cure in merito alla soggezione delle opere edilizie eseguite dai due prevenuti alla normativa cosiddetta antisismica è valutazione strettamente di merito di esclusiva competenza dei giudici territoriali e che, se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici o giuridici, non è più soggetta ad alcun sindacato in questa fase di legittimità. Come è dato rilevare attraverso la lettura della sentenza gravata infatti, il giudice di prime cure ha ragionevolmente ritenuto, trattandosi di muro di non trascurabile altezza (nel capo di imputazione si parla di un'altezza pari a quella un solaio di terzo livello) sormontato da una pensilina aggettante così come descritto nel non contestato capo di imputazione, che per dimensioni e natura la costruzione in questione è fra quelle "la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità" secondo il dettato del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 83, comma 1. D'altra parte non può non osservarsi come la giurisprudenza di questa Corte sia estremamente rigorosa nel valutare la soggezione degli interventi edilizi alla normativa antisismica;
infatti essa si è attestata sulla considerazione che qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone in difetto la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 96 (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 24 settembre 2010, n.
34604). Viceversa fondato è il secondo motivo di impugnazione formulato dai ricorrenti.
Effettivamente, sebbene costoro in sede di conclusione di fronte al Tribunale di Patti, Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, avessero espressamente chiesto, subordinatamente alla assoluzione, il minimo della pena con la concessione di "tutti i benefici di legge" - formula che può essere sciolta nel senso che era stata chiesta, oltre alla sospensione condizionale della pena, anche la non menzione di essa sui certificati penali spediti a richiesta dei privati - il Tribunale ha provveduto esclusivamente in merito alla sospensione condizionale della pena, concedendola, nulla prevedendo, ne' in senso positivo ne' in senso negativo, in ordine all'altro beneficio richiesto.
Palese è, pertanto, la omessa motivazione sul punto. Ferma, pertanto, la statuizione in ordine alla penale responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati loro contestati ed alla sanzione penale loro irrogata, la impugnata sentenza deve, tuttavia, essere annullata in relazione alla mancata pronunzia in merito alla concessione del beneficio della non menzione.
Con riferimento alle conseguenze di tale pronunzia non ignora questa Corte che in passato non occasionalmente è stata adottata la soluzione dell'annullamento senza rinvio rilevandosi che, appunto, deve essere annullata senza rinvio la sentenza che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge (Corte di cassazione, Sezione 2 penale, 1 luglio 2010, n. 24742; idem Sezione 5 penale, 5 maggio 2004, n. 21049). Ritiene, tuttavia, questo Collegio di dovere esprimere un contrario avviso, osservando che - non diversamente da quanto si verifica laddove, avendo l'imputato chiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice non prenda in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, nel qual caso la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione procedere ad annullamento senza rinvio, involgendo la questione valutazioni di merito (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 18 maggio 2012, n. 19082) - così, anche nel caso della omessa motivazione della mancata concessione del beneficio della non menzione, debba essere il giudice del merito a valutare se ricorrano a meno le condizioni per provvedere in senso favorevole ovvero nel senso di negare il beneficio.
Nè vale considerare che, nel caso di specie, il giudice di prime cure già ha provveduto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per giungere alla conclusione che, già essendo stata fatta una prognosi favorevole sul futuro operato dei prevenuti, non vi è necessità di un ulteriore apprezzamento in ordine all'altro beneficio, potendo questo essere senz'altro disposto nella presente sede.
Infatti, sebbene nella prassi la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sia assai frequentemente doppiata dalla concessione di quello della non menzione, i due istituti, l'uno disciplinato dall'art. 163 c.p. e ss. e l'altro dall'art. 175 c.p., hanno rationes e scopi diversi;
infatti mentre il primo ha l'obbiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, stante la sua revocabilità, un'efficace remore alla eventuale ulteriore violazione della legge penale da parte di chi se ne sia giovato, il secondo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato connessa alla pubblicità che, attraverso la sua menzione nel certificato del casellario giudiziale, si da alla eventuale sentenza di condanna.
Non per caso, d'altra parte, diverse sono le condizioni che legittimano la concessione dell'uno o dell'altro beneficio così come diversi ne possono essere gli effetti nel periodo successivo alla loro concessione.
Per ciò che concerne la sospensione condizionale della pena, oltre che a determinati requisiti espressamente previsti dall'art. 163 c.p. ed ai limiti di cui all'art. 164 c.p., comma 2, la sospensione condizionale della pena può essere disposta laddove si ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, mentre nel caso della non menzione della sentenza di condanna, limitata peraltro ai soli certificati rilasciati su richiesta di privati, essa, ove la condanna sia contenuta entro certi limiti, può essere concessa anche solo tenuto conto delle circostanze di cui all'art. 133 c.p.. A riprova della sostanziale diversità esistente fra le due tipologie di misure, in senso lato, premiali sta il fatto che dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena può derivare, ricorrendone le condizioni di cui all'art. 167 c.p., anche la estinzione del reato, mentre la non menzione non è foriera nel tempo di alcuna altra conseguenza.
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso proposto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla omessa pronunzia in merito alla possibilità o meno di concedere la non menzione della sentenza di condanna, con rinvio al Tribunale di Patti, che, in diversa composizione, provvedere sul punto omesso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Patti. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2014