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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/04/2025, n. 6034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6034 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
n. 50077/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50077 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del
14.4.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 in proprio ex art 86 c.p.c. e
Parte_2 elett.te dom.ta in Roma, in Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv.to che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla Parte_1 citazione
- OPPONENTI -
E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Cosenza, in P.zza Carlo Bilotti n. 24, presso lo studio dell'avv.to Sergio Greco che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti autenticata nella firma il 26/11/2009 per Notaio di Roma rep. 161783, racc. 36010, Persona_1
- OPPOSTA -
NONCHE'
[...]
[...]
[...]
Controparte_2
CP_3 in persona del legale rapp.te pro-tempore,
- OPPOSTI CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
1 dr. Alessandro CENTO n. 50077/2022 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.1.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per gli opponenti: “… dichiarare fondata l'opposizione agli atti esecutivi svolta dagli opponenti e, per l'effetto, integrare l'ordinanza di assegnazione nella parte in cui non ha concesso agli odierni opponenti gli interessi legali dal deposito di ogni titolo esecutivo al saldo”
per la “… si rimette a giustizia circa gli esiti dell'interposta CP_1 opposizione chiedendo in ogni caso al Giudice di pronunciarsi facendo salvi i limiti imposti dall'art. 546 cpc.”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.7.2022 Parte_2
e – premesso che con atto di pignoramento
[...] Parte_1 notificato in data 26.6.2020 aveva promosso ai danni Persona_2 dell' (debitore esecutato) e presso CP_2 Controparte_2 CP_1
e (terzi CP_3 Controparte_2 Controparte_2 pignorati), espropriazione forzata di crediti per l'esazione della complessiva somma di € 3.411,78 in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma (Sezione Lavoro) n. 5767/08 e pedissequo atto di precetto (notificato in data 10.6.2020); che nell'esecuzione de qua intervenivano essi attori;
che il G.E., all'esito dell'esecuzione, con ordinanza del 16.12.2021, assegnava a la somma di € 984,38 oltre interessi legali ed € 340,00 a Parte_2 titolo di spese a carico di;
e a la somma Controparte_2 Parte_1 di € 807,50 oltre interessi legali, oltre € 150,00 a titolo di atto di precetto a carico di;
che essi intervenuti proponevano opposizione avverso CP_2
l'ordinanza di assegnazione nella parte in cui non riconosceva loro gli interessi legali dalla data del deposito del titolo esecutivo e sino al saldo – tanto premesso, convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l , CP_2
Controparte_2 CP_1 CP_3 [...]
e per ivi sentir “integrare l'ordinanza di CP_2 Controparte_2 assegnazione nella parte in cui non ha concesso agli odierni opponenti gli interessi legali dal deposito di ogni titolo esecutivo al saldo”
Si costituiva in giudizio la rimettendosi a giustizia circa gli esiti CP_1 dell'interposta opposizione.
Con ordinanza del 12.11.2022 il Giudice dichiarava la contumacia di , CP_2
Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e
[...] Controparte_2
2 dr. Alessandro CENTO n. 50077/2022 R.G.A.C.C.
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 14.4.2025
………….
Con l'ordinanza ex art 553 c.p.c. del 16.12.2021, attualmente opposta, il G.E. assegnava:
-) a la somma di € 984,38 oltre interessi legali ed € 340,00 Parte_2
a titolo di spese a carico di;
Controparte_2
-) a la somma di € 807,50 oltre interessi legali, oltre € Parte_1
150,00 a titolo di atto di precetto a carico di CP_2
Gli opponenti hanno però chiesto che gli interessi legali fossero riconosciuti, non a decorrere dalla data dell'ordinanza di assegnazione, ma, ancora prima, a decorrere dalla data di pubblicazione del titolo esecutivo e sino al saldo, ossia a decorrere rispettivamente dalla data del 23.11.199 (data di pubblicazione della sent. Pretura n. 18715/99 posta a fondamento dell'intervento proposto da e dalla data del 18.12.2001 Parte_1
(data di pubblicazione della sent. Trib. Roma n. 22525/2001 posta a fondamento dell'intervento proposto da Parte_2
Gli opponenti, in particolare, hanno domandato la liquidazione e assegnazione degli interessi corrispettivi sulle somme loro riconosciute nei suddetti titoli esecutivi con decorrenza, appunto, dalla data (del 23.11.1999 e 18.12.2001) della rispettiva pubblicazione.
Va considerato che, secondo la più autorevole Giurisprudenza, in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, “hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (Cass. n. 18292/16).
Inoltre, la condanna al pagamento di somma anche a titolo di (rimborso di) spese processuali, contenuta in una sentenza esecutiva – come i titoli in questione - ancorché non passata in giudicato presupponendo un credito liquido ed esigibile, autorizza il creditore a pretendere gli interessi corrispettivi (art. 1282 cod. civ.), dovuti dal debitore “indipendentemente dalla sua messa in mora o dall'avvio dell'esecuzione” (Cass. Sez. 1, 11/12/1990, n. 11786, Rv. 470106 - 01)
Nel caso in esame, la domanda formulata con l'intervento richiedeva espressamente l'attribuzione degli interessi corrispettivi sin dalla data di
3 dr. Alessandro CENTO n. 50077/2022 R.G.A.C.C.
pubblicazione dei titoli e, conseguentemente, il G.E. avrebbe dovuto assegnare ai creditori intervenuti gli interessi legali, come richiesto nell'atto di intervento, ossia a decorrere dalla data di pubblicazione dei titoli esecutivi e sino al saldo
Va, dunque, accolta l'opposizione
Tenuto conto del comportamento processuale degli opposti e che nell'atto di precetto (allegato agli interventi) non erano stati richiesti gli intessi legali (con la decorrenza poi richiesta in sede di intervento), si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione, dichiara il diritto degli opponenti alla assegnazione degli interessi legali dalla data rispettivamente del 23.11.199 e del 18.12.2001
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 19.4.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
4 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50077 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del
14.4.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 in proprio ex art 86 c.p.c. e
Parte_2 elett.te dom.ta in Roma, in Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv.to che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla Parte_1 citazione
- OPPONENTI -
E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Cosenza, in P.zza Carlo Bilotti n. 24, presso lo studio dell'avv.to Sergio Greco che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti autenticata nella firma il 26/11/2009 per Notaio di Roma rep. 161783, racc. 36010, Persona_1
- OPPOSTA -
NONCHE'
[...]
[...]
[...]
Controparte_2
CP_3 in persona del legale rapp.te pro-tempore,
- OPPOSTI CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
1 dr. Alessandro CENTO n. 50077/2022 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.1.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per gli opponenti: “… dichiarare fondata l'opposizione agli atti esecutivi svolta dagli opponenti e, per l'effetto, integrare l'ordinanza di assegnazione nella parte in cui non ha concesso agli odierni opponenti gli interessi legali dal deposito di ogni titolo esecutivo al saldo”
per la “… si rimette a giustizia circa gli esiti dell'interposta CP_1 opposizione chiedendo in ogni caso al Giudice di pronunciarsi facendo salvi i limiti imposti dall'art. 546 cpc.”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.7.2022 Parte_2
e – premesso che con atto di pignoramento
[...] Parte_1 notificato in data 26.6.2020 aveva promosso ai danni Persona_2 dell' (debitore esecutato) e presso CP_2 Controparte_2 CP_1
e (terzi CP_3 Controparte_2 Controparte_2 pignorati), espropriazione forzata di crediti per l'esazione della complessiva somma di € 3.411,78 in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma (Sezione Lavoro) n. 5767/08 e pedissequo atto di precetto (notificato in data 10.6.2020); che nell'esecuzione de qua intervenivano essi attori;
che il G.E., all'esito dell'esecuzione, con ordinanza del 16.12.2021, assegnava a la somma di € 984,38 oltre interessi legali ed € 340,00 a Parte_2 titolo di spese a carico di;
e a la somma Controparte_2 Parte_1 di € 807,50 oltre interessi legali, oltre € 150,00 a titolo di atto di precetto a carico di;
che essi intervenuti proponevano opposizione avverso CP_2
l'ordinanza di assegnazione nella parte in cui non riconosceva loro gli interessi legali dalla data del deposito del titolo esecutivo e sino al saldo – tanto premesso, convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l , CP_2
Controparte_2 CP_1 CP_3 [...]
e per ivi sentir “integrare l'ordinanza di CP_2 Controparte_2 assegnazione nella parte in cui non ha concesso agli odierni opponenti gli interessi legali dal deposito di ogni titolo esecutivo al saldo”
Si costituiva in giudizio la rimettendosi a giustizia circa gli esiti CP_1 dell'interposta opposizione.
Con ordinanza del 12.11.2022 il Giudice dichiarava la contumacia di , CP_2
Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e
[...] Controparte_2
2 dr. Alessandro CENTO n. 50077/2022 R.G.A.C.C.
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 14.4.2025
………….
Con l'ordinanza ex art 553 c.p.c. del 16.12.2021, attualmente opposta, il G.E. assegnava:
-) a la somma di € 984,38 oltre interessi legali ed € 340,00 Parte_2
a titolo di spese a carico di;
Controparte_2
-) a la somma di € 807,50 oltre interessi legali, oltre € Parte_1
150,00 a titolo di atto di precetto a carico di CP_2
Gli opponenti hanno però chiesto che gli interessi legali fossero riconosciuti, non a decorrere dalla data dell'ordinanza di assegnazione, ma, ancora prima, a decorrere dalla data di pubblicazione del titolo esecutivo e sino al saldo, ossia a decorrere rispettivamente dalla data del 23.11.199 (data di pubblicazione della sent. Pretura n. 18715/99 posta a fondamento dell'intervento proposto da e dalla data del 18.12.2001 Parte_1
(data di pubblicazione della sent. Trib. Roma n. 22525/2001 posta a fondamento dell'intervento proposto da Parte_2
Gli opponenti, in particolare, hanno domandato la liquidazione e assegnazione degli interessi corrispettivi sulle somme loro riconosciute nei suddetti titoli esecutivi con decorrenza, appunto, dalla data (del 23.11.1999 e 18.12.2001) della rispettiva pubblicazione.
Va considerato che, secondo la più autorevole Giurisprudenza, in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, “hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (Cass. n. 18292/16).
Inoltre, la condanna al pagamento di somma anche a titolo di (rimborso di) spese processuali, contenuta in una sentenza esecutiva – come i titoli in questione - ancorché non passata in giudicato presupponendo un credito liquido ed esigibile, autorizza il creditore a pretendere gli interessi corrispettivi (art. 1282 cod. civ.), dovuti dal debitore “indipendentemente dalla sua messa in mora o dall'avvio dell'esecuzione” (Cass. Sez. 1, 11/12/1990, n. 11786, Rv. 470106 - 01)
Nel caso in esame, la domanda formulata con l'intervento richiedeva espressamente l'attribuzione degli interessi corrispettivi sin dalla data di
3 dr. Alessandro CENTO n. 50077/2022 R.G.A.C.C.
pubblicazione dei titoli e, conseguentemente, il G.E. avrebbe dovuto assegnare ai creditori intervenuti gli interessi legali, come richiesto nell'atto di intervento, ossia a decorrere dalla data di pubblicazione dei titoli esecutivi e sino al saldo
Va, dunque, accolta l'opposizione
Tenuto conto del comportamento processuale degli opposti e che nell'atto di precetto (allegato agli interventi) non erano stati richiesti gli intessi legali (con la decorrenza poi richiesta in sede di intervento), si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione, dichiara il diritto degli opponenti alla assegnazione degli interessi legali dalla data rispettivamente del 23.11.199 e del 18.12.2001
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 19.4.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
4 dr. Alessandro CENTO