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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 18/11/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lucia Dellapina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 2000/24 promossa da:
già (oggi Parte_1 Parte_2 [...]
), in persona del legale pro tempore, rappresentata e Parte_3 P.IVA_1
difesa, anche in via disgiunta fra loro, dagli avvocati Raffaele Rispoli e Federica Corvi ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso la casella PEC dell'avv. Raffaele Rispoli ( , Email_1
OPPONENTE
Contro
(C.F./P. IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesca Cilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, via Roma n. 80,
OPPOSTA
Conclusioni: in sentenza pag. 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione verso il Decreto ingiuntivo nr. 667/2024 emesso da
Questo Tribunale con cui le veniva imposto il pagamento di euro 19.983,60, oltre interessi di mora e le spese della procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previo rigetto dell'eventuale richiesta di concessione, ex art. 648 c.p.c., della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, così pronunciare: 1) In principalità: dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Parte_1 Controparte_1
revocando il decreto ingiuntivo opposto e assolvendo la concludente da ogni domanda contro la stessa proposta;
2) In ogni caso: emettere tutte le pronunce e statuizioni comunque connesse, o dipendenti dall'accoglimento delle domande che precedono. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
pag. 2 di 6 Asseriva l'opponente che:
- Le fatture azionate da controparte avevano a oggetto l'attività di collaborazione tecnica informatica che avrebbe dovuto prestare in CP_1 favore dell'esponente nel corso del 2024: in realtà, l'attività svolta da si era rivelata limitata, inesatta e incompleta, così che stante il grave inadempimento di quest'ultima, era Parte_1
legittimata a sospendere i pagamenti già concordati;
- il decreto andava revocato, in quanto – come noto – le fatture nel procedimento di opposizione non avevano quel valore di prova privilegiata come nella procedura monitoria, così che competeva all'opposta l'onere di provare l'an e il quantum dovuto.
Con comparsa di risposta si costituiva l'opposta , contestando il fatto e in diritto le avversarie ragioni, deducendo che:
- In data 16.11.2023, su richiesta di Controparte_1 [...]
(ex aveva sottoscritto un Parte_1 Parte_2
accordo di riservatezza al fine di consentire la condivisione di informazioni riservate in vista di una possibile collaborazione tra le Parti e della successiva formalizzazione di un'offerta commerciale da parte di;
CP_1
- Successivamente, in data 16.01.2024, aveva Parte_1
accettato l'offerta commerciale avente ad oggetto attività di supporto tecnico da parte di due disegnatori per la realizzazione di un robot lineare cartesiano.
Il prezzo di tariffa oraria quotato e accettato era stato concordato in euro
42,00 (oltre IVA), così come dette parti avevano concordato espressamente le modalità di pagamento;
- Come era evincibile dalla relazione - corredata di ampia corrispondenza intercorsa tra le Parti- l'attività di progettazione era stata svolta puntualmente e nel rispetto della tempistica concordata, tanto che la Cliente aveva integralmente acquisito lo sviluppo progettuale
- Nello specifico, l'attività svolta dall'odierna opposta era consistita nelle seguenti fasi, sempre condivise con a) studio preliminare del progetto e raccolta di informazioni e specifiche tecniche comunicate da b) studio
pag. 3 di 6 del progetto con realizzazione di un layout 2D; c) modellazione e codifica dei componenti del robot, attraverso l'integrazione di informazioni e dati nel gestionale AFT;
d) assemblaggio dei componenti, son suddivisione in sottogruppi al fine dell'ottimizzazione del processo;
e) assemblaggio completo del robot;
f) riunioni periodiche con i responsabili di per garantire l'ottimizzazione prestazionale del robot;
g) consegna del modello 3D definitivo del robot, comprensivo di tutti i dettagli tecnici e costruttivi in data
23 febbraio 2024: CAD aveva adempiuto a quanto contrattualmente pattuito, con pieno rispetto della tempistica concordata per il completamento del progetto, tanto che il referente del progetto per AFT, aveva espresso la propria soddisfazione per l'andamento dell'attività;
- Con comunicazione telematica del 17 gennaio 2024, l'amministrazione di
C.A.D., in conformità alle condizioni contrattuali sottoscritte, aveva inviato la fattura n. 3 del 17.01.2024, che aveva riscontrato precisando che “il Pt_2
pagamento è pianificato per il giorno 8/2”, con inequivocabile tenore di riconoscimento del documento contabile inviato;
- Nel tempo si erano susseguiti diversi solleciti, ma aveva continuato a rinviare il pagamento del dovuto – senza contestazione alcuna riguardo il quantum e del lavoro svolto – così che era stata costretta ad agire giudizialmente per il recupero del proprio credito.
Tanto premesso, così concludeva l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reiectis adversis, così giudicare: in via preliminare - previa fissazione di apposita udienza anticipata rispetto alla prima udienza di comparizione delle
Parti fissata al 24.06.2025, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. per non essere l'opposizione avversaria fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e considerata la mancata contestazione della somma ingiunta. in via principale - respingere l'opposizione promossa da in Parte_1
quanto nulla e/o inammissibile e/o infondata per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi in cui Parte_1
pag. 4 di 6 risultasse creditore nei confronti di revocare il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto e condannare l'opponente a corrispondere a
[...]
l'importo risultante dalla compensazione delle reciproche CP_1 posizioni. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa e con statuizione ex art. 96 c.p.c”.
***
Svolte le udienze, depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, concessa la provvisoria esecuzione del decreto impugnato, parte opposta provvedeva agli adempimenti di cui all'art. 189 cpc, contrariamente all'opponente.
Svolta la discussione e precisate le conclusioni all'udienza del 18.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione va respinta, in quanto palesemente infondata.
L'opponente contesta in maniera generica e fumosa l'operato dell'opposta, senza fornire prova alcuna delle proprie lamentele e contestazioni, mentre ha dimostrato appieno il proprio credito, versando in atti ampia documentazione attestante l'attività svolta, peraltro mai contestata, risultando esattamente il contrario, vale a dirsi che manifestò - Parte_1
senza riserva alcuna -l'apprezzamento dell'attività svolta a proprio favore.
Nello specifico, risulta provato che le l'opponente accettò l'offerta dell'opposta, con tutte le clausole in essa contenuta (cfr. doc. 5 e 6 – fascicolo parte opposta), così come risulta provato che informò dettagliatamente il cliente dell'attività man mano svolta (cfr. doc. 7 – 8 - 9 fascicolo parte opposta, documenti non contestati né smentiti da elementi probatori di segno contrario).
La corrispondenza scambiata tra le parti conferma quanto affermato dall'opposta, vale a dirsi che mai ebbe alcunché da contestare Parte_1
riguardo il lavoro svolto né al quantum richiesto a titolo di corrispettivo e che il mancato pagamento era – in sostanza – dovuto a difficoltà economiche della committente (Cfr. da doc. da 10 a 15 – fascicolo parte opposta):
pag. 5 di 6 Stante l'assoluta genericità dell'opposizione e la sua assoluta infondatezza è di tutta evidenza la sua pretestuosità (valgano in tal senso le memorie integrative depositate da ex art. 171 ter cpc, che Parte_1 nulla aggiungono al fumoso atto di citazione, né riportano istanze istruttorie né allegazione di documento alcuno), e che quindi essa è diretta unicamente a evitare/tardare il pagamento del dovuto.
Detti documenti - unitamente alla mancanza completa di prova e il deposito delle memorie e repliche finali - sorreggono altresì l'accoglimento della condanna dell'opponente ex art. 96 cpc, per aver agito e insistito nel giudizio quanto meno con colpa grave.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
– definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
(ora al decreto N. 667/2024 Parte_4 Parte_5
rilasciato dal Tribunale di Piacenza in favore di respinge Controparte_1
l'opposizione in quanto infondata e non provata e per l'effetto,
Conferma il decreto ingiuntivo come sopra individuato, munendo lo stesso di definitiva esecutività;
Condanna l'opponente ex art. 96 cpc al pagamento in favore dell'opposta della somma pari al doppio del contributo unificato (euro 237,00);
Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta e che si liquidano nella misura di euro 5.077,00, oltre accessori di legge e spese non imponibili.
Così deciso in Piacenza 18.11.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa dott.ssa Maria Lucia Dellapina
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lucia Dellapina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 2000/24 promossa da:
già (oggi Parte_1 Parte_2 [...]
), in persona del legale pro tempore, rappresentata e Parte_3 P.IVA_1
difesa, anche in via disgiunta fra loro, dagli avvocati Raffaele Rispoli e Federica Corvi ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso la casella PEC dell'avv. Raffaele Rispoli ( , Email_1
OPPONENTE
Contro
(C.F./P. IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesca Cilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, via Roma n. 80,
OPPOSTA
Conclusioni: in sentenza pag. 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione verso il Decreto ingiuntivo nr. 667/2024 emesso da
Questo Tribunale con cui le veniva imposto il pagamento di euro 19.983,60, oltre interessi di mora e le spese della procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previo rigetto dell'eventuale richiesta di concessione, ex art. 648 c.p.c., della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, così pronunciare: 1) In principalità: dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Parte_1 Controparte_1
revocando il decreto ingiuntivo opposto e assolvendo la concludente da ogni domanda contro la stessa proposta;
2) In ogni caso: emettere tutte le pronunce e statuizioni comunque connesse, o dipendenti dall'accoglimento delle domande che precedono. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
pag. 2 di 6 Asseriva l'opponente che:
- Le fatture azionate da controparte avevano a oggetto l'attività di collaborazione tecnica informatica che avrebbe dovuto prestare in CP_1 favore dell'esponente nel corso del 2024: in realtà, l'attività svolta da si era rivelata limitata, inesatta e incompleta, così che stante il grave inadempimento di quest'ultima, era Parte_1
legittimata a sospendere i pagamenti già concordati;
- il decreto andava revocato, in quanto – come noto – le fatture nel procedimento di opposizione non avevano quel valore di prova privilegiata come nella procedura monitoria, così che competeva all'opposta l'onere di provare l'an e il quantum dovuto.
Con comparsa di risposta si costituiva l'opposta , contestando il fatto e in diritto le avversarie ragioni, deducendo che:
- In data 16.11.2023, su richiesta di Controparte_1 [...]
(ex aveva sottoscritto un Parte_1 Parte_2
accordo di riservatezza al fine di consentire la condivisione di informazioni riservate in vista di una possibile collaborazione tra le Parti e della successiva formalizzazione di un'offerta commerciale da parte di;
CP_1
- Successivamente, in data 16.01.2024, aveva Parte_1
accettato l'offerta commerciale avente ad oggetto attività di supporto tecnico da parte di due disegnatori per la realizzazione di un robot lineare cartesiano.
Il prezzo di tariffa oraria quotato e accettato era stato concordato in euro
42,00 (oltre IVA), così come dette parti avevano concordato espressamente le modalità di pagamento;
- Come era evincibile dalla relazione - corredata di ampia corrispondenza intercorsa tra le Parti- l'attività di progettazione era stata svolta puntualmente e nel rispetto della tempistica concordata, tanto che la Cliente aveva integralmente acquisito lo sviluppo progettuale
- Nello specifico, l'attività svolta dall'odierna opposta era consistita nelle seguenti fasi, sempre condivise con a) studio preliminare del progetto e raccolta di informazioni e specifiche tecniche comunicate da b) studio
pag. 3 di 6 del progetto con realizzazione di un layout 2D; c) modellazione e codifica dei componenti del robot, attraverso l'integrazione di informazioni e dati nel gestionale AFT;
d) assemblaggio dei componenti, son suddivisione in sottogruppi al fine dell'ottimizzazione del processo;
e) assemblaggio completo del robot;
f) riunioni periodiche con i responsabili di per garantire l'ottimizzazione prestazionale del robot;
g) consegna del modello 3D definitivo del robot, comprensivo di tutti i dettagli tecnici e costruttivi in data
23 febbraio 2024: CAD aveva adempiuto a quanto contrattualmente pattuito, con pieno rispetto della tempistica concordata per il completamento del progetto, tanto che il referente del progetto per AFT, aveva espresso la propria soddisfazione per l'andamento dell'attività;
- Con comunicazione telematica del 17 gennaio 2024, l'amministrazione di
C.A.D., in conformità alle condizioni contrattuali sottoscritte, aveva inviato la fattura n. 3 del 17.01.2024, che aveva riscontrato precisando che “il Pt_2
pagamento è pianificato per il giorno 8/2”, con inequivocabile tenore di riconoscimento del documento contabile inviato;
- Nel tempo si erano susseguiti diversi solleciti, ma aveva continuato a rinviare il pagamento del dovuto – senza contestazione alcuna riguardo il quantum e del lavoro svolto – così che era stata costretta ad agire giudizialmente per il recupero del proprio credito.
Tanto premesso, così concludeva l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reiectis adversis, così giudicare: in via preliminare - previa fissazione di apposita udienza anticipata rispetto alla prima udienza di comparizione delle
Parti fissata al 24.06.2025, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. per non essere l'opposizione avversaria fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e considerata la mancata contestazione della somma ingiunta. in via principale - respingere l'opposizione promossa da in Parte_1
quanto nulla e/o inammissibile e/o infondata per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi in cui Parte_1
pag. 4 di 6 risultasse creditore nei confronti di revocare il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto e condannare l'opponente a corrispondere a
[...]
l'importo risultante dalla compensazione delle reciproche CP_1 posizioni. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa e con statuizione ex art. 96 c.p.c”.
***
Svolte le udienze, depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, concessa la provvisoria esecuzione del decreto impugnato, parte opposta provvedeva agli adempimenti di cui all'art. 189 cpc, contrariamente all'opponente.
Svolta la discussione e precisate le conclusioni all'udienza del 18.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione va respinta, in quanto palesemente infondata.
L'opponente contesta in maniera generica e fumosa l'operato dell'opposta, senza fornire prova alcuna delle proprie lamentele e contestazioni, mentre ha dimostrato appieno il proprio credito, versando in atti ampia documentazione attestante l'attività svolta, peraltro mai contestata, risultando esattamente il contrario, vale a dirsi che manifestò - Parte_1
senza riserva alcuna -l'apprezzamento dell'attività svolta a proprio favore.
Nello specifico, risulta provato che le l'opponente accettò l'offerta dell'opposta, con tutte le clausole in essa contenuta (cfr. doc. 5 e 6 – fascicolo parte opposta), così come risulta provato che informò dettagliatamente il cliente dell'attività man mano svolta (cfr. doc. 7 – 8 - 9 fascicolo parte opposta, documenti non contestati né smentiti da elementi probatori di segno contrario).
La corrispondenza scambiata tra le parti conferma quanto affermato dall'opposta, vale a dirsi che mai ebbe alcunché da contestare Parte_1
riguardo il lavoro svolto né al quantum richiesto a titolo di corrispettivo e che il mancato pagamento era – in sostanza – dovuto a difficoltà economiche della committente (Cfr. da doc. da 10 a 15 – fascicolo parte opposta):
pag. 5 di 6 Stante l'assoluta genericità dell'opposizione e la sua assoluta infondatezza è di tutta evidenza la sua pretestuosità (valgano in tal senso le memorie integrative depositate da ex art. 171 ter cpc, che Parte_1 nulla aggiungono al fumoso atto di citazione, né riportano istanze istruttorie né allegazione di documento alcuno), e che quindi essa è diretta unicamente a evitare/tardare il pagamento del dovuto.
Detti documenti - unitamente alla mancanza completa di prova e il deposito delle memorie e repliche finali - sorreggono altresì l'accoglimento della condanna dell'opponente ex art. 96 cpc, per aver agito e insistito nel giudizio quanto meno con colpa grave.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
– definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
(ora al decreto N. 667/2024 Parte_4 Parte_5
rilasciato dal Tribunale di Piacenza in favore di respinge Controparte_1
l'opposizione in quanto infondata e non provata e per l'effetto,
Conferma il decreto ingiuntivo come sopra individuato, munendo lo stesso di definitiva esecutività;
Condanna l'opponente ex art. 96 cpc al pagamento in favore dell'opposta della somma pari al doppio del contributo unificato (euro 237,00);
Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta e che si liquidano nella misura di euro 5.077,00, oltre accessori di legge e spese non imponibili.
Così deciso in Piacenza 18.11.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa dott.ssa Maria Lucia Dellapina
pag. 6 di 6