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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Agrigento
Sezione Lavoro
N.R.G. 1498/2025
Il Giudice Pietro Mastrorilli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
Avv.ti GIARDINA GIUSEPPE
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CARLISI Controparte_1
VIVIANA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.4.2025 Parte_2
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 20225
00001005 06 000 prodotto in atti e notificato via pec il 27.3.2005 per la complessiva somma di € 17.480,79 dall' , per omessa contribuzione a CP_1
percentuale (gestione commercianti) relativa all'anno 2020.
L' resisteva. CP_1
Acquisita la documentazione in atti, il deposito di note di trattazione scritta precedeva la decisione. Il ricorso è infondato.
Circa le contestazioni in ordine alla regolarità della notifica via pec di cui sopra, le generiche doglianze di cui al punto 1) del ricorso risultano inconferenti, posto che ogni eventuale nullità della notifica risulta sanata dal pacifico raggiungimento dello scopo (v. Cass. n. 20214 del 2021 e
Cass. S.U. n. 23620/2018 tra le altre).
Quanto alle contestazioni afferenti il mancato inserimento dell'indirizzo pec dell' “negli elenchi Reginde”, si richiama l'arresto di Cass. n. CP_1
18684/2023: in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi – ciò che qui non è sintomaticamente avvenuto
- quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Gli ulteriori vizi di forma lamentati (difetto di sottoscrizione autografa dell'avviso di addebito, mancata notifica dell'avviso bonario – invero non prevista affatto come ineludibile presupposto preventivo - difetto di motivazione dell'avviso medesimo ed indeterminatezza dello stesso) risultano tardivamente lamentati con il cennato ricorso ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 cpc..
Quanto al fondamento del credito, tra l'altro contestato in modo del tutto generico e/o di stile, premesso che alcun atto propedeutico andava
Pag. 2 di 4 preliminarmente notificato, vi è che non è in alcun modo contestata la - tra l'altro documentata - iscrizione dell'istante nell'apposita gestione
Commercianti dell' sin dall'ottobre del 1997, così come, soprattutto, CP_1
non sono contestati i dati reddituali allegati dall' per l'anno 2020 CP_1
nell'ambito del documento “dettaglio situazione debitoria”, dati che hanno poi consentito la liquidazione dell'odierna contribuzione a percentuale.
In merito poi all'eccezione di prescrizione sollevata, premesso che la notifica dell'avviso risale come detto al 27.3.2025, vi è che, quanto al dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, la S.C. con la recente sentenza n. 11216/2025 ha ribadito:
che in tema di contributi c.d. a percentuale (gestione commercianti), pur essendo il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, coerentemente con il principio generale di cui all'art. 55, r.d.l. n.
1827/1935, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati (Cass. n. 27950 del 2018); che, disponendo l'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”, il versamento del saldo, che
è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, comma
Pag. 3 di 4 1, d.P.R. n. 435/2001 (nel testo ratione temporis vigente, per come modificato dall'art. 2, d.l. n. 63/2002, cit. e, successivamente, dall'art. 37, comma 11, d.l. 4 luglio 2006, n. 223) al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
per cui, è pacifico che l'atto interruttivo della prescrizione dei contributi per cui è causa è intervenuto quando il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, non era spirato.
Del tutto nuove e dunque tardive solo poi le ulteriori contestazioni sollevate dall'istante solo in sede di note conclusive depositate il 15.12.2025, peraltro richiamando norme e principi propri del processo tributario, come tali non pertinenti.
Il ricorso va quindi disatteso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' , spese che si liquidano in ragione di complessivi € 2.000,00 CP_1
oltre accessori come per legge
16/12/2025 Il Giudice, dott. Pietro Mastrorilli
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 1498/2025
Il Giudice Pietro Mastrorilli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
Avv.ti GIARDINA GIUSEPPE
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CARLISI Controparte_1
VIVIANA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.4.2025 Parte_2
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 20225
00001005 06 000 prodotto in atti e notificato via pec il 27.3.2005 per la complessiva somma di € 17.480,79 dall' , per omessa contribuzione a CP_1
percentuale (gestione commercianti) relativa all'anno 2020.
L' resisteva. CP_1
Acquisita la documentazione in atti, il deposito di note di trattazione scritta precedeva la decisione. Il ricorso è infondato.
Circa le contestazioni in ordine alla regolarità della notifica via pec di cui sopra, le generiche doglianze di cui al punto 1) del ricorso risultano inconferenti, posto che ogni eventuale nullità della notifica risulta sanata dal pacifico raggiungimento dello scopo (v. Cass. n. 20214 del 2021 e
Cass. S.U. n. 23620/2018 tra le altre).
Quanto alle contestazioni afferenti il mancato inserimento dell'indirizzo pec dell' “negli elenchi Reginde”, si richiama l'arresto di Cass. n. CP_1
18684/2023: in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi – ciò che qui non è sintomaticamente avvenuto
- quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Gli ulteriori vizi di forma lamentati (difetto di sottoscrizione autografa dell'avviso di addebito, mancata notifica dell'avviso bonario – invero non prevista affatto come ineludibile presupposto preventivo - difetto di motivazione dell'avviso medesimo ed indeterminatezza dello stesso) risultano tardivamente lamentati con il cennato ricorso ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 cpc..
Quanto al fondamento del credito, tra l'altro contestato in modo del tutto generico e/o di stile, premesso che alcun atto propedeutico andava
Pag. 2 di 4 preliminarmente notificato, vi è che non è in alcun modo contestata la - tra l'altro documentata - iscrizione dell'istante nell'apposita gestione
Commercianti dell' sin dall'ottobre del 1997, così come, soprattutto, CP_1
non sono contestati i dati reddituali allegati dall' per l'anno 2020 CP_1
nell'ambito del documento “dettaglio situazione debitoria”, dati che hanno poi consentito la liquidazione dell'odierna contribuzione a percentuale.
In merito poi all'eccezione di prescrizione sollevata, premesso che la notifica dell'avviso risale come detto al 27.3.2025, vi è che, quanto al dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, la S.C. con la recente sentenza n. 11216/2025 ha ribadito:
che in tema di contributi c.d. a percentuale (gestione commercianti), pur essendo il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, coerentemente con il principio generale di cui all'art. 55, r.d.l. n.
1827/1935, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati (Cass. n. 27950 del 2018); che, disponendo l'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”, il versamento del saldo, che
è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, comma
Pag. 3 di 4 1, d.P.R. n. 435/2001 (nel testo ratione temporis vigente, per come modificato dall'art. 2, d.l. n. 63/2002, cit. e, successivamente, dall'art. 37, comma 11, d.l. 4 luglio 2006, n. 223) al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
per cui, è pacifico che l'atto interruttivo della prescrizione dei contributi per cui è causa è intervenuto quando il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, non era spirato.
Del tutto nuove e dunque tardive solo poi le ulteriori contestazioni sollevate dall'istante solo in sede di note conclusive depositate il 15.12.2025, peraltro richiamando norme e principi propri del processo tributario, come tali non pertinenti.
Il ricorso va quindi disatteso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' , spese che si liquidano in ragione di complessivi € 2.000,00 CP_1
oltre accessori come per legge
16/12/2025 Il Giudice, dott. Pietro Mastrorilli
Pag. 4 di 4