Ordinanza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 21661/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 21661/2023 R.G., promossa da: (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Eugenio CHERCHI
-Attrice- contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Simone Controparte_1 C.F._2
BRAMBILLA
-Convenuto- rilevato che
- il CTU il 3.02.2025 ha depositato accordo conciliativo sottoscritto dalle parti il 31.01.2025;
- all'udienza del 13.03.2025 le parti, presenti personalmente, e le rispettive Difese, hanno dichiarato: “Le parti presenti confermano tutti gli accordi conciliativi già raggiunti e sottoscritti avanti al CTU il 30.01.2025 come da verbale di conciliazione depositato il 3.02.2025, con la sola precisazione che all'ottavo rigo della pagina 2 c'è un errore materiale nel senso che dove è scritto:
“nonché l'interezza delle proprie quote di proprietà riferite ai cespiti siti in Fara Olona con Sola” deve leggersi: “nonché l'interezza delle proprie quote di proprietà riferite ai cespiti siti in Fara Olivana con Sola”. Le parti riferiscono che nelle more vi sono stati contatti con terzi per la vendita dell'intero cespite e pertanto congiuntamente sono d'accordo nell'attendere tre mesi prima di procedere alla divisione avanti al notaio nei termini già concordati avanti il CTU il 30.01.2025; in questo termine di tre mesi valuteranno l'opportunità di dare incarico a un'agenzia immobiliare per la vendita dell'intero cespite o a un'impresa immobiliare per lo sfruttamento unitario del cespite. Quanto alla presente causa, avendo definito avanti il CTU transattivamente le rispettive pretese e domande, congiuntamente chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.”;
- a domanda del Giudice in ordine all'avvenuta, o meno, trascrizione della domanda giudiziale di divisione, la parte Attrice ha chiesto e ottenuto termine sino al 20.03.2025 per verificare e, successivamente, con nota depositata il 19.03.2025, ha dichiarato “che l'atto di citazione non è stato trascritto”;
- in diritto, la Corte di Cassazione ha sancito, in tema di cessazione della materia del contendere e di efficacia vincolante per le parti degli accordi conclusi avanti il CTU, che:
“L'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice ed al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che ha ritenuto non vincolante, in quanto non trasfuso in un provvedimento giudiziario, l'accordo
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- alla luce di tanto l'istanza congiunta delle parti, diretta a dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere per accordo transattivo in corso di causa è fondata e deve essere accolta;
- atteso che vi è consenso di tutte le parti sul tema della cessazione della materia del contendere, può procedersi alla relativa declaratoria a mezzo di ordinanza e non con sentenza;
dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta transazione conclusa il 31.01.2025 avanti al CTU e ribadita all'udienza del 13.03.2025 con la precisazione sopra riportata;
spese compensate tra le parti, come da richiesta delle stesse;
per l'effetto, dispone l'archiviazione del presente procedimento.
Si comunichi alle parti.
Milano, 13 aprile 2025 il Giudice dott.ssa Ilaria Gentile
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