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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/09/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1449 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] (a Campinas/SP) Parte_1 C.F._1 il 30./08/1983;
• (C.F.: ), nata in Parte_2 C.F._2
Brasile (a Campinas/SP) il 09/04/1959;
• (C.F.: ), nato in [...] (a Parte_3 C.F._3
Campinas/SP) il 17/08/1981;
• (C.F.: 611.852.478-58), nata in [...] (a Campinas/SP) il Parte_4
30/08/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_3
(come sopra generalizzato) e ,
[...] Persona_1 nata in [...] il [...];
• (C.F.: ), nata in [...] (a Campinas/SP) il Controparte_1 C.F._4
12/11/2007, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_3
e (come sopra generalizzati);
[...] Persona_1 Persona_1
• (C.F.: ), nata in [...] (a Campinas/SP) Parte_5 C.F._5 il 19/07/1985; tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via r,l. 24 n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria Stella La
Malfa che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_2 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il , eccependo: CP_2
o il difetto di legittimazione ad agire in capo alla parte ricorrente, atteso che l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento della cittadinanza italiana in capo all'avo/a e ai suoi discendenti, non essendo, tuttavia, possibile un accertamento incidenter tantum in materia di status;
o la carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, non avendo questa documentato di aver previamente formulato alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa;
o quanto alla linea di discendenza per via femminile, la non retroattività, oltre la data di entrata in vigore della Costituzione, delle sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983, trattandosi di situazioni esaurite;
o la mancata prova in ordine alla non naturalizzazione dell'avo e/o dell'ava;
o la voluntas legis ricavabile dalla recente riforma (d.l. del 28/03/2025), che, ad avviso del resistente, e a prescindere dal dato formale relativo alla sua entrata in vigore, CP_2 imporrebbe un'interpretazione restrittiva della disciplina in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche con riferimento alle controversie alle quali la riforma non si applica.
L'amministrazione resistente ha quindi concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio o un congruo rinvio dello stesso, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna e, in via principale, la declaratoria di inammissibilità della domanda, o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 21/05/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Sulla richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di
Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Deve, preliminarmente, essere rigettata la richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Si osserva, infatti, al riguardo, che “la pendenza di questione di legittimità costituzionale di una norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, non determina, ex art.
295 c.p.c., la sospensione del giudizio, che è rimessa all'apprezzamento del giudice davanti al quale la questione si pone nuovamente, il quale ne valuta la necessità alla stregua di un autonomo giudizio di fondatezza ed imprescindibile rilevanza per la pronuncia da rendere” (così: Corte conti n.
43A/1998).
Ferma, quindi, la non necessarietà della sospensione ex art. 295 c.p.c. e stante la ritenuta manifesta infondatezza dell'analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26/11/2024, deve, in definitiva, essere rigettata sia l'istanza di sospensione del processo, sia, a fortiori, l'istanza di rinvio formulate dall'amministrazione resistente.
Sulla legittimazione ad agire.
Priva di pregio è, in primo luogo, l'eccezione del circa l'asserito difetto di legittimazione CP_2 ad agire in capo alla parte ricorrente, eccepito in ragione dell'impossibilità, per lo scrivente giudicante, di procedere all'accertamento incidentale dello status di cittadino italiano in capo all'avo/a nonché in capo alle ulteriori persone presenti nella linea di discendenza.
È appena il caso di osservare, infatti, che l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alla parte ricorrente non presuppone il positivo accertamento, benché in via incidentale, circa lo status di cittadino italiano in capo a ciascun soggetto presente nella linea di discendenza, sino ad addivenire alla parte, odierna ricorrente, bensì, semplicemente, il positivo accertamento circa: - la presenza di un avo/a di nazionalità italiana;
- la linea di trasmissione dall'avo/a in questione;
così come richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (in tal senso: Cass. civ. n.
25317/2022, secondo cui “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
Sull'interesse ad agire.
Infondata è, poi, l'eccezione, formulata dall'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'asserita insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli odierni ricorrenti, per non avere questi documentato la previa proposizione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa e per non avere, quindi, atteso l'inutile decorso del termine di 730 gg., decorrenti dalla presentazione dell'istanza, di cui godono le amministrazioni per provvedere.
Si osserva, infatti, al riguardo:
- da un lato, che i ricorrenti hanno allegato l'impossibilità sostanziale di presentazione della domanda in via amministrativa presso il competente , atteso il superamento del Parte_6 limite di iscrizioni mensile previsto dalla piattaforma telematica di prenotazione denominata
“prenotami”;
- dall'altro lato, che è, in ogni caso, nota la situazione dei lunghissimi tempi di attesa, presso i
Consolati esteri, che trascorrono prima di essere convocati per la presentazione della documentazione e, quindi, prima che la pratica sia definita, con conseguente vanificazione del diritto vantato dai ricorrenti, che, a sua volta, giustifica il loro interesse ad agire in via giurisdizionale.
Che ciò costituisca un fatto più che notorio – intendendosi per tale una qualunque circostanza conosciuta o che possa essere obiettivamente conosciuta da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non quale evento o situazione solo probabile (così, ex multis: Cass. civ. n. 10204/2016,
n. 5438/2017 e n. 5530/2017) – è, del resto, reso palese dal fatto che il legislatore, nella manovra finanziaria del 2025, nello stanziare apposite risorse in favore dei consolati esteri, ha espressamente previsto che esse “sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di persone locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari” (art. 1, co. 640, lett. “a”, della legge n.
207/2024). Sulla retroattività delle sentenze della Corte costituzionale.
Del tutto inconferente è, invece, nel caso di specie, la deduzione circa la non retroattività delle note sentenze costituzionali n. 87/1975 e n. 30/1983 oltre la data di entrata in vigore della Costituzione, trattandosi di rapporti esauriti a quella data.
Nel caso di specie, infatti, la retroattività di tali sentenze oltre la data di entrata in vigore della
Costituzione (retroattività pure riconosciuta, in ogni caso, dalla giurisprudenza di legittimità) non viene in rilievo, non essendoci, nella linea di trasmissione di cittadinanza, passaggi di cittadinanza per via materna e/o matrimoni con cittadini stranieri anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.
Sull'onere della prova.
Quanto, ancora, all'eccezione avente ad oggetto il mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell'onere della prova, sugli stessi (asseritamente) gravante, circa la mancata naturalizzazione degli ascendenti, l'eccezione è, invero, priva di pregio.
È sufficiente, al riguardo, richiamare il tradizionale criterio di ripartizione dell'onore della prova affermato dall'art. 2697, co. 1 e 2, c.c., recentemente declinato, in subiecta materia, dalla stessa Corte di cassazione, la quale, infatti, ha avuto modo di affermare, al riguardo, che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (così: Cass. civ. n. 25317/2022).
Ne deriva che, in assenza di allegazione specifica e di prova – che sarebbe stato onere del CP_2 fornire – circa l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza per avvenuta naturalizzazione di uno degli ascendenti (prova nel caso di specie non fornita), e ove sussistano, invece, i presupposti delineati, in positivo, dalla Suprema corte (ossia il “fatto acquisitivo” e la “linea di trasmissione”), la domanda non possa che essere accolta.
Sul decreto-legge del 28 marzo 2025.
Infine, non pertinente, nel caso di specie, è il richiamo alla normativa sopravvenuta, la quale – com'è noto –, per espressa previsione del legislatore, non si applica alle domande di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis che, come quella oggetto del presente giudizio, risultino già pendenti alla data del 27 marzo 2025.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Civitanova del Persona_2
Sannio (Isernia) e successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_3 Persona_4
- da , alla di lui figlia, e (odierna Persona_4 Parte_2 Pt_3 ricorrente), nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 28/06/1980;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_2
o , nato il [...]; Parte_3
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano Parte_1 Parte_3 in data 08/08/2015;
o , nata il [...]; Parte_5
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Parte_3
o , nata il [...]; CP_1 Persona_1
o , nata il [...]. Parte_4
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da
[...]
(coniugatasi nel 1980 con cittadino brasiliano), al figlio, Parte_2 Pt_3
, nato nel 1981.
[...] Parte_3 Pt_3
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna. Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività della sentenza costituzionale n. 30 del 9 febbraio 1983 che – benché successiva alla data di nascita di e Silva – spiega i suoi effetti retroattivi Parte_3 sino al 1° gennaio 1948.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno allegato di aver inviato, nel luglio 2024, presso il Consolato competente di San Paolo, i moduli cartacei per la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (v., in particolare, il doc. n. 20 allegato al ricorso introduttivo), documentando, altresì, l'impossibilità, di fatto, di prenotare l'appuntamento ai fini della presentazione dell'istanza stessa e della necessaria documentazione (v., in particolare, il doc. n. 20 cit., raffigurante le schermate del portale “Prenotami” del sito web del Consolato di San Paolo, da cui si evince che, nei Pt_7 mesi di giugno e luglio 2024 risultava sempre già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
I ricorrenti hanno dato, in ogni caso, contezza delle lunghissime liste di attesa, verosimilmente, necessarie per la convocazione (come emerge, in particolare, dal doc. n. 21 allegato al ricorso, dal quale si evince che il numero dei richiedenti in lista di attesa è pari a n. 28.740 per l'anno 2021, a n.
13.859 per il 2020, a n. 20.574 per il 2019 e a n. 18.123 per il 2018).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti,
i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti. Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_2 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_2 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1449/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 13 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1449 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] (a Campinas/SP) Parte_1 C.F._1 il 30./08/1983;
• (C.F.: ), nata in Parte_2 C.F._2
Brasile (a Campinas/SP) il 09/04/1959;
• (C.F.: ), nato in [...] (a Parte_3 C.F._3
Campinas/SP) il 17/08/1981;
• (C.F.: 611.852.478-58), nata in [...] (a Campinas/SP) il Parte_4
30/08/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_3
(come sopra generalizzato) e ,
[...] Persona_1 nata in [...] il [...];
• (C.F.: ), nata in [...] (a Campinas/SP) il Controparte_1 C.F._4
12/11/2007, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_3
e (come sopra generalizzati);
[...] Persona_1 Persona_1
• (C.F.: ), nata in [...] (a Campinas/SP) Parte_5 C.F._5 il 19/07/1985; tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via r,l. 24 n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria Stella La
Malfa che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_2 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il , eccependo: CP_2
o il difetto di legittimazione ad agire in capo alla parte ricorrente, atteso che l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento della cittadinanza italiana in capo all'avo/a e ai suoi discendenti, non essendo, tuttavia, possibile un accertamento incidenter tantum in materia di status;
o la carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, non avendo questa documentato di aver previamente formulato alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa;
o quanto alla linea di discendenza per via femminile, la non retroattività, oltre la data di entrata in vigore della Costituzione, delle sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983, trattandosi di situazioni esaurite;
o la mancata prova in ordine alla non naturalizzazione dell'avo e/o dell'ava;
o la voluntas legis ricavabile dalla recente riforma (d.l. del 28/03/2025), che, ad avviso del resistente, e a prescindere dal dato formale relativo alla sua entrata in vigore, CP_2 imporrebbe un'interpretazione restrittiva della disciplina in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche con riferimento alle controversie alle quali la riforma non si applica.
L'amministrazione resistente ha quindi concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio o un congruo rinvio dello stesso, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna e, in via principale, la declaratoria di inammissibilità della domanda, o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 21/05/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Sulla richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di
Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Deve, preliminarmente, essere rigettata la richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Si osserva, infatti, al riguardo, che “la pendenza di questione di legittimità costituzionale di una norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, non determina, ex art.
295 c.p.c., la sospensione del giudizio, che è rimessa all'apprezzamento del giudice davanti al quale la questione si pone nuovamente, il quale ne valuta la necessità alla stregua di un autonomo giudizio di fondatezza ed imprescindibile rilevanza per la pronuncia da rendere” (così: Corte conti n.
43A/1998).
Ferma, quindi, la non necessarietà della sospensione ex art. 295 c.p.c. e stante la ritenuta manifesta infondatezza dell'analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26/11/2024, deve, in definitiva, essere rigettata sia l'istanza di sospensione del processo, sia, a fortiori, l'istanza di rinvio formulate dall'amministrazione resistente.
Sulla legittimazione ad agire.
Priva di pregio è, in primo luogo, l'eccezione del circa l'asserito difetto di legittimazione CP_2 ad agire in capo alla parte ricorrente, eccepito in ragione dell'impossibilità, per lo scrivente giudicante, di procedere all'accertamento incidentale dello status di cittadino italiano in capo all'avo/a nonché in capo alle ulteriori persone presenti nella linea di discendenza.
È appena il caso di osservare, infatti, che l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alla parte ricorrente non presuppone il positivo accertamento, benché in via incidentale, circa lo status di cittadino italiano in capo a ciascun soggetto presente nella linea di discendenza, sino ad addivenire alla parte, odierna ricorrente, bensì, semplicemente, il positivo accertamento circa: - la presenza di un avo/a di nazionalità italiana;
- la linea di trasmissione dall'avo/a in questione;
così come richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (in tal senso: Cass. civ. n.
25317/2022, secondo cui “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
Sull'interesse ad agire.
Infondata è, poi, l'eccezione, formulata dall'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'asserita insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli odierni ricorrenti, per non avere questi documentato la previa proposizione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa e per non avere, quindi, atteso l'inutile decorso del termine di 730 gg., decorrenti dalla presentazione dell'istanza, di cui godono le amministrazioni per provvedere.
Si osserva, infatti, al riguardo:
- da un lato, che i ricorrenti hanno allegato l'impossibilità sostanziale di presentazione della domanda in via amministrativa presso il competente , atteso il superamento del Parte_6 limite di iscrizioni mensile previsto dalla piattaforma telematica di prenotazione denominata
“prenotami”;
- dall'altro lato, che è, in ogni caso, nota la situazione dei lunghissimi tempi di attesa, presso i
Consolati esteri, che trascorrono prima di essere convocati per la presentazione della documentazione e, quindi, prima che la pratica sia definita, con conseguente vanificazione del diritto vantato dai ricorrenti, che, a sua volta, giustifica il loro interesse ad agire in via giurisdizionale.
Che ciò costituisca un fatto più che notorio – intendendosi per tale una qualunque circostanza conosciuta o che possa essere obiettivamente conosciuta da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non quale evento o situazione solo probabile (così, ex multis: Cass. civ. n. 10204/2016,
n. 5438/2017 e n. 5530/2017) – è, del resto, reso palese dal fatto che il legislatore, nella manovra finanziaria del 2025, nello stanziare apposite risorse in favore dei consolati esteri, ha espressamente previsto che esse “sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di persone locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari” (art. 1, co. 640, lett. “a”, della legge n.
207/2024). Sulla retroattività delle sentenze della Corte costituzionale.
Del tutto inconferente è, invece, nel caso di specie, la deduzione circa la non retroattività delle note sentenze costituzionali n. 87/1975 e n. 30/1983 oltre la data di entrata in vigore della Costituzione, trattandosi di rapporti esauriti a quella data.
Nel caso di specie, infatti, la retroattività di tali sentenze oltre la data di entrata in vigore della
Costituzione (retroattività pure riconosciuta, in ogni caso, dalla giurisprudenza di legittimità) non viene in rilievo, non essendoci, nella linea di trasmissione di cittadinanza, passaggi di cittadinanza per via materna e/o matrimoni con cittadini stranieri anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.
Sull'onere della prova.
Quanto, ancora, all'eccezione avente ad oggetto il mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell'onere della prova, sugli stessi (asseritamente) gravante, circa la mancata naturalizzazione degli ascendenti, l'eccezione è, invero, priva di pregio.
È sufficiente, al riguardo, richiamare il tradizionale criterio di ripartizione dell'onore della prova affermato dall'art. 2697, co. 1 e 2, c.c., recentemente declinato, in subiecta materia, dalla stessa Corte di cassazione, la quale, infatti, ha avuto modo di affermare, al riguardo, che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (così: Cass. civ. n. 25317/2022).
Ne deriva che, in assenza di allegazione specifica e di prova – che sarebbe stato onere del CP_2 fornire – circa l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza per avvenuta naturalizzazione di uno degli ascendenti (prova nel caso di specie non fornita), e ove sussistano, invece, i presupposti delineati, in positivo, dalla Suprema corte (ossia il “fatto acquisitivo” e la “linea di trasmissione”), la domanda non possa che essere accolta.
Sul decreto-legge del 28 marzo 2025.
Infine, non pertinente, nel caso di specie, è il richiamo alla normativa sopravvenuta, la quale – com'è noto –, per espressa previsione del legislatore, non si applica alle domande di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis che, come quella oggetto del presente giudizio, risultino già pendenti alla data del 27 marzo 2025.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Civitanova del Persona_2
Sannio (Isernia) e successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_3 Persona_4
- da , alla di lui figlia, e (odierna Persona_4 Parte_2 Pt_3 ricorrente), nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 28/06/1980;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_2
o , nato il [...]; Parte_3
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano Parte_1 Parte_3 in data 08/08/2015;
o , nata il [...]; Parte_5
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Parte_3
o , nata il [...]; CP_1 Persona_1
o , nata il [...]. Parte_4
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da
[...]
(coniugatasi nel 1980 con cittadino brasiliano), al figlio, Parte_2 Pt_3
, nato nel 1981.
[...] Parte_3 Pt_3
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna. Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività della sentenza costituzionale n. 30 del 9 febbraio 1983 che – benché successiva alla data di nascita di e Silva – spiega i suoi effetti retroattivi Parte_3 sino al 1° gennaio 1948.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno allegato di aver inviato, nel luglio 2024, presso il Consolato competente di San Paolo, i moduli cartacei per la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (v., in particolare, il doc. n. 20 allegato al ricorso introduttivo), documentando, altresì, l'impossibilità, di fatto, di prenotare l'appuntamento ai fini della presentazione dell'istanza stessa e della necessaria documentazione (v., in particolare, il doc. n. 20 cit., raffigurante le schermate del portale “Prenotami” del sito web del Consolato di San Paolo, da cui si evince che, nei Pt_7 mesi di giugno e luglio 2024 risultava sempre già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
I ricorrenti hanno dato, in ogni caso, contezza delle lunghissime liste di attesa, verosimilmente, necessarie per la convocazione (come emerge, in particolare, dal doc. n. 21 allegato al ricorso, dal quale si evince che il numero dei richiedenti in lista di attesa è pari a n. 28.740 per l'anno 2021, a n.
13.859 per il 2020, a n. 20.574 per il 2019 e a n. 18.123 per il 2018).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti,
i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti. Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_2 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_2 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1449/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 13 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo