Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
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R.G. 828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE Civile
La Corte D'Appello di L'Aquila, PRIMA SEZIONE, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 828/2024 R.A.C.C., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Carulli, giusta Parte_1
procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in San Salvo, Via Duca degli Abruzzi, n. 77;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pina Benedetti, Controparte_1
giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio in San Salvo, Via
Maiella, n. 26;
giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio in San Salvo, Via
Maiella, n. 26;
APPELLATI
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n.
283/2024 del 23.08.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 283/2020, in materia di proprietà e risarcimento danni in forma specifica ex art. 2058 c.c.;
CONCLUSIONI: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 22.01.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Insta la parte appellante, preliminarmente per la sospensione parziale dell'esecutività della sentenza di primo grado del Tribunale di Vasto n. 283/2024, pubblicata il 23.08.2024, e nel merito, per la riforma della suddetta, per asseriti errori in fatto ed in diritto, nella parte in cui aveva accolto parzialmente le domande avanzate dall'originaria parte attrice, volte ad ottenere la riduzione in pristino dei tubi di proprietà della che attraversava perpendicolarmente la Pt_1
canna fumaria degli appellati ed il relativo risarcimento del danno, ma non aveva riconosciuto – a fronte dell'avvenuto rigetto della domanda di risarcimento danni
– la soccombenza reciproca delle parti in giudizio e aveva condannato esclusivamente essa parte appellante al pagamento integrale delle spese di causa, ivi comprese quelle in ordine all'espletata CTU.
1.1
Denuncia in particolare l'appellante:
- Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 91, 92 e 116
c.p.c., nella parte in cui disconosce totalmente la soccombenza reciproca pag. 2/7 delle parti in causa, pur avendo accolto parzialmente le domande avanzate dagli originari attori di riduzione in pristino dei tubi in parola con riparazione della canna fumaria di proprietà dei coniugi
[...]
negando il risarcimento danni. Ciò in quanto, nella Parte_3
parte motiva del provvedimento gravato emerge chiaramente che delle due domande, solo una trovava accoglimento. Altresì, l'appellante lamenta la parte della sentenza impugnata che non tiene conto del comportamento processuale adottato dagli originari attori, i quali nel corso del giudizio di primo grado si rifiutavano di accettare la proposta conciliativa avanzata dal
CTU – concernente l'abbandono della lite a spese compensate (comprese quelle di CTU al 50% tra le parti) con conseguente ripristino dei luoghi e dello spostamento della canna fumaria a spese della originaria convenuta – considerata la dispendiosità dell'attività, ritenuta di particolare complessità.
Si costituiscono gli appellati concludendo per il rigetto della impugnazione e per la conferma della gravata decisione.
Acquisita la documentazione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nelle note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 22.01.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione, la causa è stata riservata in decisione.
2
L'appello è parzialmente fondato.
In sostanza, l'appellante assume la necessità alla riforma della sentenza gravata, non avendo, a suo dire, il giudice di primo grado adeguatamente regolamentato i capi afferenti le spese giudiziali e della CTU espletata, in ragione della pur statuita reciproca soccombenza delle parti in causa;
di converso, avrebbe errato nello stabilire la unica soccombenza dell'odierna appellante, pur avendo rigettato la domanda avanzata dagli originari attori di risarcimento danni, per avere accertato che “gli attori non hanno provato di aver subito un'effettiva lesione del proprio pag. 3/7 patrimonio […] che possa sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del collegamento causale con l'evento lesivo” (Cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
Dunque, a dire dell'appellante, da tale rigetto di uno dei capi di domanda doveva necessariamente discenderne la compensazione delle spese di lite, non già, come in effetti è avvenuto, la totale soccombenza dell'odierna appellante.
2.1
A tal riguardo, giova osservare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità, la nozione di soccombenza reciproca, che consente allora la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n.
22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17).
Effettivamente, come in parte correttamente evidenziato da parte appellante, le spese andavano allora parzialmente, vertendosi in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta in quanto articolata in più capi, ma non integralmente compensate, attesa la prevalenza qualitativa (oggetto squisitamente tecnico del capo e domanda di ripristino) /quantitativa (Cassazione civile sez. III,
13/11/2023, (ud. 15/06/2023, dep. 13/11/2023), n.31444) del capo accolto (di riduzione in pristino stato) rispetto a quello rigettato (meramente risarcitorio per equivalente da mancato godimento del camino).
3
pag. 4/7 Relativamente alla prospettazione dell'appellante, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nel porre interamente a carico degli originari attori il rimborso delle spese per la CTU espletata, senza considerare la circostanza dedotta secondo cui gli odierni appellati avrebbero rifiutato illegittimamente la proposta conciliativa avanzata dal Consulente in parola nei riguardi delle parti in causa (considerata la particolare complessità della vicenda), si osserva come, invero, correttamente il giudice di prime cure abbia invece posto l'onere del rimborso spese CTU interamente a carico della parte convenuta, quale parte totalmente soccombente sul capo esclusivamente tecnico e qui ritenuto prevalente ai fini della individuazione della parte maggiormente soccombente in punto di liquidazione delle spese giudiziali.
Sul punto questa Corte osserva in punto di diritto quanto segue. Il giudice può legittimamente porre per intero a carico della parte soccombente le spese della consulenza, pur operando la compensazione delle spese giudiziali, ove abbia accertato la fondatezza delle doglianze della parte parzialmente vincitrice in ordine alle valutazioni oggetto di consulenza /verifica, atteso che, diversamente opinando, alla stessa parte verrebbe ingiustamente ed irragionevolmente addossato un onere per il fatto di aver inteso perseguire il bene della vita, risultato poi, proprio grazie alla consulenza, effettivamente negato in modo ingiusto ed illegittimo (in termini sez. I, 18/07/2019, n.1330 Controparte_2
Cassazione civile sez. II, 18/02/1983, n.1247 Consiglio di Stato sez. V, 23/06/2011,
n.3807) e tanto a prescindere dalla complessità o meno dell'accertamento.
In applicazione dei principi su esposti, ne discende altresì, quale diretta conseguenza che, nel caso di specie, la originaria parte attrice aveva legittimamente rifiutato la proposta conciliativa avanzata dal CTU, in quanto prevedeva l'integrale compensazione delle spese giudiziali e l'assunzione dell'onere delle spese di CTU al 50% per parte;
offerta risultata, ex post, non adeguata rispetto alle legittime aspettative della parte attrice.
pag. 5/7
L'appello deve essere pertanto accolto parzialmente.
4
Da ultimo, in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, a prescindere dal fatto che l'appello ha ad oggetto proprio il capo relativo a queste ultime, deve farsi comunque applicazione del principio secondo cui in relazione alle suddette il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso,
l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n.
15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez.
III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985).
pag. 6/7 In applicazione di tali principi e preso atto, altresì, della parziale soccombenza reciproca in relazione ai motivi di appello, si provvede sulle spese come da parte dispositiva, tenuto conto dell'effettiva importanza economica della controversia
(Cass. nr. 37824/22) in relazione al valore del solo capo impugnato, inclusa la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr.
30219/23 e 18723/24).
P.Q.M
accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della gravata decisione, costituita da sentenza del Tribunale di Vasto n. 283/2024 del 23.08.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 283/2020, in relazione al solo capo relativo alla regolamentazione delle spese giudiziali e non di CTU, così provvede:
Compensa per 2/3 le spese complessive di lite e condanna per il residuo
- per il primo grado parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di euro 5.360,50 (di cui € 283,50 per spese documentate, €5.077,00 per compensi professionali), oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero;
- per il presente grado parte appellante al pagamento in favore di parte appellata di euro 2.400,00, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 22.1.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
pag. 7/7