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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 01/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 967/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 352 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 967/2020 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Gela, Vico Mulè n. 2, presso lo studio dall'avv. Cristian
Peritore, che lo rappresenta e difende;
- Appellante -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Gela, via Francia n. 11, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Vasta, che lo rappresenta e difende;
- Appellato -
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto d'appello regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio il al fine di sentire riformare la sentenza n. 708/2019, emessa dal CP_1
Giudice di Pace dell'intestato Tribunale, che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno promossa dall'attrice.
Le istanze risarcitorie reiterate in questa sede traggono origine dal sinistro verificatosi in data 28 agosto 2015, in Gela, lungo via Generale Cascino, in occasione del quale l'appellante sarebbe rovinata a terra “a causa di un'insidia e/o trabocchetto non
1 visibile sul manto stradale (marciapiedi)” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione del primo grado).
Ciò premesso, l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto l'interruzione del nesso causale tra lo stato della sede stradale e l'infortunio subito dall'attrice, in quanto avvenuto per disattenzione della danneggiata, che, in orario diurno e quindi in condizioni di “piena visibilità”, avrebbe dovuto transitare su altro punto della strada o del marciapiede. Segnatamente, lamenta che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto, sulla base delle circostanze Parte_1 soggettive e oggettive valorizzate, l'evento lesivo eziologicamente connesso alla condotta della stessa e non alle condizioni del marciapiede.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il chiedendo, il rigetto CP_1 dell'appello.
L'udienza del 16 luglio 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il Tribunale ritiene di dover condividere la valutazione operata dal Giudice di Pace circa la riconducibilità del sinistro occorso all'appellante a un difetto di prudenza e di diligenza del danneggiato, come esigibile in relazione alle circostanze accertate.
Da un lato, infatti, alla stregua della prova testimoniale acquisita in primo grado, è stata accertata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'alterazione del manto stradale ed il verificarsi del sinistro e il luogo in cui è avvenuta la caduta. Tuttavia, il giudice di prime cure ha correttamente stabilito che dovesse essere esclusa l'imprevedibilità e l'invisibilità dell'alterazione del fondo stradale, in quanto la buca era ben visibile vista la sua estensione (cfr. foto allegate all'atto di citazione di primo grado), sia delle condizioni meteorologiche (primo pomeriggio, segnatamente alle ore 9:30, di una giornata di agosto).
Tali circostanze, sono sufficienti di per sé ad affermare che, tramite l'adozione delle normali regole di prudenza, esigibili rispetto alle condizioni soggettive del danneggiato (di quarantacinque anni all'epoca) e a quelle oggettive descritte il sinistro avrebbe potuto essere evitato. L'appellante, infatti, avrebbe ben potuto evitare di calpestare la buca, che, per vero, dalle foto prodotte, appare più un leggero avvallamento, dovuto allo stato di cattiva manutenzione e delle mattonelle del marciapiede, e quindi non profondo, tanto da poter essere agevolmente evitato con l'uso della normale prudenza.
2 Tali esiti sono del tutto conformi alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“in tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento e rappresenta mero tramite del danno, in concreto provocato da una causa ad essa estranea, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno. All'ipotesi del fortuito va ricondotto anche il caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005).
Ed ancora “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Tuttavia, laddove il danno non sia
l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per se' statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”
(così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del 01/04/2010).
Infine, “a concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, n.12174).
3. Conclusioni.
Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere interamente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, e tenuto conto della materia oggetto del contendere, della difficoltà delle questioni affrontate, delle fasi processuali svolte e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
3 rigetta integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 708/2019 emessa dal Giudice di Pace di Gela nel proc. n. 828/2018 R.G., che, per l'effetto, conferma interamente;
condanna al pagamento, in favore del delle Parte_1 CP_1
spese processuali, relative a questa fase del giudizio, che si liquidano in complessivi €
1.701,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Gela, 1 aprile 2024
Il giudice
Vincenzo Accardo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 352 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 967/2020 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Gela, Vico Mulè n. 2, presso lo studio dall'avv. Cristian
Peritore, che lo rappresenta e difende;
- Appellante -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Gela, via Francia n. 11, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Vasta, che lo rappresenta e difende;
- Appellato -
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto d'appello regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio il al fine di sentire riformare la sentenza n. 708/2019, emessa dal CP_1
Giudice di Pace dell'intestato Tribunale, che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno promossa dall'attrice.
Le istanze risarcitorie reiterate in questa sede traggono origine dal sinistro verificatosi in data 28 agosto 2015, in Gela, lungo via Generale Cascino, in occasione del quale l'appellante sarebbe rovinata a terra “a causa di un'insidia e/o trabocchetto non
1 visibile sul manto stradale (marciapiedi)” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione del primo grado).
Ciò premesso, l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto l'interruzione del nesso causale tra lo stato della sede stradale e l'infortunio subito dall'attrice, in quanto avvenuto per disattenzione della danneggiata, che, in orario diurno e quindi in condizioni di “piena visibilità”, avrebbe dovuto transitare su altro punto della strada o del marciapiede. Segnatamente, lamenta che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto, sulla base delle circostanze Parte_1 soggettive e oggettive valorizzate, l'evento lesivo eziologicamente connesso alla condotta della stessa e non alle condizioni del marciapiede.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il chiedendo, il rigetto CP_1 dell'appello.
L'udienza del 16 luglio 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il Tribunale ritiene di dover condividere la valutazione operata dal Giudice di Pace circa la riconducibilità del sinistro occorso all'appellante a un difetto di prudenza e di diligenza del danneggiato, come esigibile in relazione alle circostanze accertate.
Da un lato, infatti, alla stregua della prova testimoniale acquisita in primo grado, è stata accertata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'alterazione del manto stradale ed il verificarsi del sinistro e il luogo in cui è avvenuta la caduta. Tuttavia, il giudice di prime cure ha correttamente stabilito che dovesse essere esclusa l'imprevedibilità e l'invisibilità dell'alterazione del fondo stradale, in quanto la buca era ben visibile vista la sua estensione (cfr. foto allegate all'atto di citazione di primo grado), sia delle condizioni meteorologiche (primo pomeriggio, segnatamente alle ore 9:30, di una giornata di agosto).
Tali circostanze, sono sufficienti di per sé ad affermare che, tramite l'adozione delle normali regole di prudenza, esigibili rispetto alle condizioni soggettive del danneggiato (di quarantacinque anni all'epoca) e a quelle oggettive descritte il sinistro avrebbe potuto essere evitato. L'appellante, infatti, avrebbe ben potuto evitare di calpestare la buca, che, per vero, dalle foto prodotte, appare più un leggero avvallamento, dovuto allo stato di cattiva manutenzione e delle mattonelle del marciapiede, e quindi non profondo, tanto da poter essere agevolmente evitato con l'uso della normale prudenza.
2 Tali esiti sono del tutto conformi alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“in tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento e rappresenta mero tramite del danno, in concreto provocato da una causa ad essa estranea, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno. All'ipotesi del fortuito va ricondotto anche il caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005).
Ed ancora “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Tuttavia, laddove il danno non sia
l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per se' statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”
(così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del 01/04/2010).
Infine, “a concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, n.12174).
3. Conclusioni.
Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere interamente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, e tenuto conto della materia oggetto del contendere, della difficoltà delle questioni affrontate, delle fasi processuali svolte e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
3 rigetta integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 708/2019 emessa dal Giudice di Pace di Gela nel proc. n. 828/2018 R.G., che, per l'effetto, conferma interamente;
condanna al pagamento, in favore del delle Parte_1 CP_1
spese processuali, relative a questa fase del giudizio, che si liquidano in complessivi €
1.701,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Gela, 1 aprile 2024
Il giudice
Vincenzo Accardo
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