TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/12/2024, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1513 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Dott.ssa Giulia P. E. Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1513/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale proposta da:
nata il [...] a [...] Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CAPELLO STEFANIA come da procura allegata;
-ricorrente
CONTRO nato il [...] a [...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. IULIO GIANLUCA come da procura allegata;
-resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disporre, in parziale modifica delle condizioni di gestione e mantenimento del minor di cui Persona_2 al decreto n. cron. 8817/2015 del 14/07/2015 (R.G. 654/2015) emesso dal Tribunale di Asti, quanto segue:
1 rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione ER prevalente presso la madre. Il minore trascorrerà con il padre, o in caso di impossibilità di questo, con i nonni paterni:
• una giornata infrasettimanale e segnatamente il mercoledì, ogni settimana: nel periodo scolastico dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola a cura del padre o dei nonni paterni la mattina del giovedì e nei periodi di vacanza dal mercoledì mattina sino al giovedì mattina;
• un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì all'uscita da scuola, con pernottamento nelle notti del venerdì, del sabato, sino alla domenica sera, indicativamente verso le ore 21.00. Le parti concordano che, nel periodo estivo di chiusura delle scuole, e segnatamente nei mesi di giugno, luglio, agosto, e settembre, rimarrà con il padre o i nonni paterni sino al mattino del ER lunedì';
• due settimane consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno, e comunque il prima possibile, con preferenza per i mesi di luglio ed agosto;
• una settimana durante l'anno, in aggiunta alla settimana estiva, in periodo da concordarsi sulla base delle esigenze della IG.r e della disponibilità del IG da determinarsi in ogni Per_1 CP_1 caso con congruo anticipo;
• restano invariate le modalità di visita relative a vacanze natalizie, pasquali, compleanno e festività.
In ogni caso, ferme restando le modalità sopra indicate, vista la prospettiva del IG. di CP_1 trascorrere lunghi periodi all'estero e/o comunque lontano da casa, lo stesso si impegna a prestare la massima collaborazione nella gestione e cura di suo figlio, garantendo la possibilità ER di trascorrere più tempo possibile insieme nei periodi in cui non sarà impegnato in trasferte di lavoro.
2. A titolo di concorso al mantenimento di il padre corrisponderà a mezzo bonifico ER bancario (IBAN: [...]), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile complessivo di Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale importo verrà corrisposto a decorrere dal mese di marzo
2025; sino ad allora, il IG. continuerà a corrispondere in favore di la somma di CP_1 ER
Euro 300,00 mensili (Euro trecento/00).
3. L'importo riconosciuto al nucleo familiare a titolo di Assegno Unico verrà integralmente percepito dalla IG.r . Per_1
4. Per l'individuazione e disciplina delle spese extra-assegno, per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente scrittura, le parti richiamano le determinazioni contenute nel Protocollo
d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti del 07/07/2017. Entrambi i genitori si faranno carico di tali spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno sino a ch non ER risulterà economicamente autosufficiente. La corresponsione delle somme anticipate dal singolo genitore dovrà essere tassativamente rimborsata dall'altro entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di riferimento e verrà garantita la possibilità di svolgere almeno una disciplina sportiva. ER
5. In parziale deroga rispetto al punto precedente, a inizio anno scolastico la spesa relativa all'acquisto dei libri di testo e del materiale scolastico dovrà essere suddivisa tra le parti e sostenuta immediatamente pro quota al 50% da parte di ciascun genitore, senza anticipazione da parte della
IG.r . Per_1
6. Le parti danno atto dell'intervenuta tacitazione di tutte le restanti questioni economiche tra loro esistenti.
Spese di lite compensate.”
In assenza di ulteriori conclusioni del Pubblico Ministero.
---
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e intrattenevano una relazione da cui nasceva a Persona_1 Controparte_1
RM il 27.10.2009 il figlio , regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori. ER
Nell'ambito del procedimento R.G. 654/2015, il Tribunale di Asti disponeva l'affido condiviso del minore con collocazione e residenza prevalente presso la madre e la previsione di un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, pari a euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 10/07/2024 la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di modificare Per_1 le condizioni vigenti a causa della lamentata scarsa partecipazione del padre al mantenimento di
. In particolare, chiedeva la conferma dell'attuale regime di affido condiviso e la previsione ER di un contributo al mantenimento a carico del padre pari a euro 400,00 mensili, la corresponsione dell'assegno unico in favore del ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la parte resistente in data 14.10.2024 contestando in fatto e in diritto le conclusioni di parte avversaria.
All'udienza del 25.11.2024 le parti rassegnavano conclusioni congiunte come in epigrafe indicate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
---
Le congiunte conclusioni formulate congiuntamente dalle parti debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse del minore e non contrarie all'ordine pubblico.
In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, a parziale modifica delle condizioni di gestione e mantenimento del minore di cui al decreto n. cron. 8817/2015 del 14/07/2015 (R.G. 654/2015) emesso Persona_2 dal Tribunale di Asti - dispone che:
1. rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione ER prevalente presso la madre. Il minore trascorrerà con il padre, o in caso di impossibilità di questo, con i nonni paterni:
• una giornata infrasettimanale e segnatamente il mercoledì, ogni settimana: nel periodo scolastico dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola a cura del padre o dei nonni paterni la mattina del giovedì e nei periodi di vacanza dal mercoledì mattina sino al giovedì mattina;
• un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì all'uscita da scuola, con pernottamento nelle notti del venerdì, del sabato, sino alla domenica sera, indicativamente verso le ore 21.00. Le parti concordano che, nel periodo estivo di chiusura delle scuole, e segnatamente nei mesi di giugno, luglio, agosto, e settembre, rimarrà con il padre o i nonni paterni sino al mattino del ER lunedì';
• due settimane consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno, e comunque il prima possibile, con preferenza per i mesi di luglio ed agosto;
• una settimana durante l'anno, in aggiunta alla settimana estiva, in periodo da concordarsi sulla base delle esigenze della IG.ra e della disponibilità del IG. da determinarsi in ogni Per_1 CP_1 caso con congruo anticipo;
• restano invariate le modalità di visita relative a vacanze natalizie, pasquali, compleanno e festività.
In ogni caso, ferme restando le modalità sopra indicate, vista la prospettiva del IG. di CP_1 trascorrere lunghi periodi all'estero e/o comunque lontano da casa, lo stesso si impegna a prestare la massima collaborazione nella gestione e cura di suo figlio, garantendo a la possibilità ER di trascorrere più tempo possibile insieme nei periodi in cui non sarà impegnato in trasferte di lavoro.
2. A titolo di concorso al mantenimento di il padre corrisponderà a mezzo bonifico ER bancario (IBAN: [...]), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile complessivo di Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale importo verrà corrisposto a decorrere dal mese di marzo
2025; sino ad allora, il IG. continuerà a corrispondere in favore di la somma di CP_1 ER
Euro 300,00 mensili (Euro trecento/00).
3. L'importo riconosciuto al nucleo familiare a titolo di Assegno Unico verrà integralmente percepito dalla IG.ra . Per_1
4. Per l'individuazione e disciplina delle spese extra-assegno, per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente scrittura, le parti richiamano le determinazioni contenute nel Protocollo
d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti del 07/07/2017. Entrambi i genitori si faranno carico di tali spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno sino a che non ER risulterà economicamente autosufficiente. La corresponsione delle somme anticipate dal singolo genitore dovrà essere tassativamente rimborsata dall'altro entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di riferimento e verrà garantita a la possibilità di svolgere almeno una disciplina sportiva. ER
5. In parziale deroga rispetto al punto precedente, a inizio anno scolastico la spesa relativa all'acquisto dei libri di testo e del materiale scolastico dovrà essere suddivisa tra le parti e sostenuta immediatamente pro quota al 50% da parte di ciascun genitore, senza anticipazione da parte della
IG.ra . Per_1
Prende atto che
6. Le parti danno atto dell'intervenuta tacitazione di tutte le restanti questioni economiche tra loro esistenti.
Dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Asti, in data 3 dicembre 2024
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Dott.ssa Giulia P. E. Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1513/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale proposta da:
nata il [...] a [...] Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CAPELLO STEFANIA come da procura allegata;
-ricorrente
CONTRO nato il [...] a [...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. IULIO GIANLUCA come da procura allegata;
-resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disporre, in parziale modifica delle condizioni di gestione e mantenimento del minor di cui Persona_2 al decreto n. cron. 8817/2015 del 14/07/2015 (R.G. 654/2015) emesso dal Tribunale di Asti, quanto segue:
1 rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione ER prevalente presso la madre. Il minore trascorrerà con il padre, o in caso di impossibilità di questo, con i nonni paterni:
• una giornata infrasettimanale e segnatamente il mercoledì, ogni settimana: nel periodo scolastico dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola a cura del padre o dei nonni paterni la mattina del giovedì e nei periodi di vacanza dal mercoledì mattina sino al giovedì mattina;
• un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì all'uscita da scuola, con pernottamento nelle notti del venerdì, del sabato, sino alla domenica sera, indicativamente verso le ore 21.00. Le parti concordano che, nel periodo estivo di chiusura delle scuole, e segnatamente nei mesi di giugno, luglio, agosto, e settembre, rimarrà con il padre o i nonni paterni sino al mattino del ER lunedì';
• due settimane consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno, e comunque il prima possibile, con preferenza per i mesi di luglio ed agosto;
• una settimana durante l'anno, in aggiunta alla settimana estiva, in periodo da concordarsi sulla base delle esigenze della IG.r e della disponibilità del IG da determinarsi in ogni Per_1 CP_1 caso con congruo anticipo;
• restano invariate le modalità di visita relative a vacanze natalizie, pasquali, compleanno e festività.
In ogni caso, ferme restando le modalità sopra indicate, vista la prospettiva del IG. di CP_1 trascorrere lunghi periodi all'estero e/o comunque lontano da casa, lo stesso si impegna a prestare la massima collaborazione nella gestione e cura di suo figlio, garantendo la possibilità ER di trascorrere più tempo possibile insieme nei periodi in cui non sarà impegnato in trasferte di lavoro.
2. A titolo di concorso al mantenimento di il padre corrisponderà a mezzo bonifico ER bancario (IBAN: [...]), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile complessivo di Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale importo verrà corrisposto a decorrere dal mese di marzo
2025; sino ad allora, il IG. continuerà a corrispondere in favore di la somma di CP_1 ER
Euro 300,00 mensili (Euro trecento/00).
3. L'importo riconosciuto al nucleo familiare a titolo di Assegno Unico verrà integralmente percepito dalla IG.r . Per_1
4. Per l'individuazione e disciplina delle spese extra-assegno, per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente scrittura, le parti richiamano le determinazioni contenute nel Protocollo
d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti del 07/07/2017. Entrambi i genitori si faranno carico di tali spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno sino a ch non ER risulterà economicamente autosufficiente. La corresponsione delle somme anticipate dal singolo genitore dovrà essere tassativamente rimborsata dall'altro entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di riferimento e verrà garantita la possibilità di svolgere almeno una disciplina sportiva. ER
5. In parziale deroga rispetto al punto precedente, a inizio anno scolastico la spesa relativa all'acquisto dei libri di testo e del materiale scolastico dovrà essere suddivisa tra le parti e sostenuta immediatamente pro quota al 50% da parte di ciascun genitore, senza anticipazione da parte della
IG.r . Per_1
6. Le parti danno atto dell'intervenuta tacitazione di tutte le restanti questioni economiche tra loro esistenti.
Spese di lite compensate.”
In assenza di ulteriori conclusioni del Pubblico Ministero.
---
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e intrattenevano una relazione da cui nasceva a Persona_1 Controparte_1
RM il 27.10.2009 il figlio , regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori. ER
Nell'ambito del procedimento R.G. 654/2015, il Tribunale di Asti disponeva l'affido condiviso del minore con collocazione e residenza prevalente presso la madre e la previsione di un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, pari a euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 10/07/2024 la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di modificare Per_1 le condizioni vigenti a causa della lamentata scarsa partecipazione del padre al mantenimento di
. In particolare, chiedeva la conferma dell'attuale regime di affido condiviso e la previsione ER di un contributo al mantenimento a carico del padre pari a euro 400,00 mensili, la corresponsione dell'assegno unico in favore del ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la parte resistente in data 14.10.2024 contestando in fatto e in diritto le conclusioni di parte avversaria.
All'udienza del 25.11.2024 le parti rassegnavano conclusioni congiunte come in epigrafe indicate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
---
Le congiunte conclusioni formulate congiuntamente dalle parti debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse del minore e non contrarie all'ordine pubblico.
In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, a parziale modifica delle condizioni di gestione e mantenimento del minore di cui al decreto n. cron. 8817/2015 del 14/07/2015 (R.G. 654/2015) emesso Persona_2 dal Tribunale di Asti - dispone che:
1. rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione ER prevalente presso la madre. Il minore trascorrerà con il padre, o in caso di impossibilità di questo, con i nonni paterni:
• una giornata infrasettimanale e segnatamente il mercoledì, ogni settimana: nel periodo scolastico dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola a cura del padre o dei nonni paterni la mattina del giovedì e nei periodi di vacanza dal mercoledì mattina sino al giovedì mattina;
• un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì all'uscita da scuola, con pernottamento nelle notti del venerdì, del sabato, sino alla domenica sera, indicativamente verso le ore 21.00. Le parti concordano che, nel periodo estivo di chiusura delle scuole, e segnatamente nei mesi di giugno, luglio, agosto, e settembre, rimarrà con il padre o i nonni paterni sino al mattino del ER lunedì';
• due settimane consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno, e comunque il prima possibile, con preferenza per i mesi di luglio ed agosto;
• una settimana durante l'anno, in aggiunta alla settimana estiva, in periodo da concordarsi sulla base delle esigenze della IG.ra e della disponibilità del IG. da determinarsi in ogni Per_1 CP_1 caso con congruo anticipo;
• restano invariate le modalità di visita relative a vacanze natalizie, pasquali, compleanno e festività.
In ogni caso, ferme restando le modalità sopra indicate, vista la prospettiva del IG. di CP_1 trascorrere lunghi periodi all'estero e/o comunque lontano da casa, lo stesso si impegna a prestare la massima collaborazione nella gestione e cura di suo figlio, garantendo a la possibilità ER di trascorrere più tempo possibile insieme nei periodi in cui non sarà impegnato in trasferte di lavoro.
2. A titolo di concorso al mantenimento di il padre corrisponderà a mezzo bonifico ER bancario (IBAN: [...]), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile complessivo di Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale importo verrà corrisposto a decorrere dal mese di marzo
2025; sino ad allora, il IG. continuerà a corrispondere in favore di la somma di CP_1 ER
Euro 300,00 mensili (Euro trecento/00).
3. L'importo riconosciuto al nucleo familiare a titolo di Assegno Unico verrà integralmente percepito dalla IG.ra . Per_1
4. Per l'individuazione e disciplina delle spese extra-assegno, per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente scrittura, le parti richiamano le determinazioni contenute nel Protocollo
d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti del 07/07/2017. Entrambi i genitori si faranno carico di tali spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno sino a che non ER risulterà economicamente autosufficiente. La corresponsione delle somme anticipate dal singolo genitore dovrà essere tassativamente rimborsata dall'altro entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di riferimento e verrà garantita a la possibilità di svolgere almeno una disciplina sportiva. ER
5. In parziale deroga rispetto al punto precedente, a inizio anno scolastico la spesa relativa all'acquisto dei libri di testo e del materiale scolastico dovrà essere suddivisa tra le parti e sostenuta immediatamente pro quota al 50% da parte di ciascun genitore, senza anticipazione da parte della
IG.ra . Per_1
Prende atto che
6. Le parti danno atto dell'intervenuta tacitazione di tutte le restanti questioni economiche tra loro esistenti.
Dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Asti, in data 3 dicembre 2024
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini