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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/06/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 4657/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale
promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. CUCCHETTO ALESSIA, come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. BEGHINI ALESSIA, come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 03/06/2025 le parti, con nota di deposito del 29/05/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sommacampagna (VR) di annotare l'emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio.
2. Disporsi che versi a , a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1 Parte_1
stessa, in funzione degli anni dedicati alla vita familiare e proporzionato al reddito di ciascuno (tale da
consentire la loro ammissione al patrocinio a spese dello stato) ed alla diversa capacità patrimoniale,
la somma di € 100,00 mensili, da corrispondersi a far data dall'uscita dalla casa familiare che dovrà
avvenire entro e non oltre 31 dicembre 2025. Il versamento dell'assegno di mantenimento dovrà
avvenire, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario con valuta fissa sul
conto corrente della medesima e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3. Le parti stabiliscono che i terreni oggetto di vendita dovranno essere interessati dalla risoluzione
parziale della donazione, atto che è stato firmato, unitamente al preliminare di vendita presso lo studio
Notarile in data venerdì 21 marzo 2025. Per_1
La determinazione dei mappali oggetto di vendita sarà individuata innanzi al notaio . Per_1
3.1 Darsi atto che, in esecuzione del capo tre le parti concordano la risoluzione parziale della
donazione e contestualmente hanno già sottoscritto, avanti al notaio scelto di comune intesa, Per_1
un preliminare di vendita del terreno oggetto della risoluzione parziale della donazione.
3.2 Darsi atto che, entrambi i coniugi, hanno aperto un conto corrente cointestato a firme congiunte
nel detto conto verranno versate le somme percepite dai venditori di cui al punto 3.1 ed oggetto di
preliminare e di rogito, precisando che tali somme verranno ripartite di comune accordo al 50% tra i
coniugi il giorno successivo al rogito (termine massimo 20 giugno 2025). pagina 2 di 4
3.3 Darsi atto che all'atto del rogito da effettuarsi entro il 20 giugno, con l'acquirente, parteciperanno
entrambi i coniugi ed il relativo prezzo sarà versato nel conto corrente cointestato, sia per i beni in
comproprietà sia per i beni oggetto di revoca della donazione, precisando che si è CP_1
obbligato a condividere l'incasso con la moglie, come precisato al punto 3.2.
Ed in particolare specificarsi che il giorno seguente al rogito i coniugi provvederanno a recarsi in
banca per estinguere il conto corrente cointestato n. 822112 ripartendo il saldo, tolte le spese bancarie
e di estinzione, nella misura del 50%, atteso che il pagamento delle spese notarili di loro competenza
(rinuncia alla donazione) è già avvenuto il 21 marzo scorso.
4. Darsi atto che le spese della presente procedura saranno compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 29/05/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SOMMACAMPAGNA (v.
allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
pagina 3 di 4 Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 29/05/2025 e richiamate all'udienza del
03/06/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in SOMMACAMPAGNA il 12/05/1984
tra e regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di SOMMACAMPAGNA (anno 1984, parte II, serie A, atto n. 21),
prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 29/05/2025, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SOMMACAMPAGNA
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10/06/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 4657/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale
promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. CUCCHETTO ALESSIA, come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. BEGHINI ALESSIA, come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 03/06/2025 le parti, con nota di deposito del 29/05/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sommacampagna (VR) di annotare l'emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio.
2. Disporsi che versi a , a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1 Parte_1
stessa, in funzione degli anni dedicati alla vita familiare e proporzionato al reddito di ciascuno (tale da
consentire la loro ammissione al patrocinio a spese dello stato) ed alla diversa capacità patrimoniale,
la somma di € 100,00 mensili, da corrispondersi a far data dall'uscita dalla casa familiare che dovrà
avvenire entro e non oltre 31 dicembre 2025. Il versamento dell'assegno di mantenimento dovrà
avvenire, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario con valuta fissa sul
conto corrente della medesima e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3. Le parti stabiliscono che i terreni oggetto di vendita dovranno essere interessati dalla risoluzione
parziale della donazione, atto che è stato firmato, unitamente al preliminare di vendita presso lo studio
Notarile in data venerdì 21 marzo 2025. Per_1
La determinazione dei mappali oggetto di vendita sarà individuata innanzi al notaio . Per_1
3.1 Darsi atto che, in esecuzione del capo tre le parti concordano la risoluzione parziale della
donazione e contestualmente hanno già sottoscritto, avanti al notaio scelto di comune intesa, Per_1
un preliminare di vendita del terreno oggetto della risoluzione parziale della donazione.
3.2 Darsi atto che, entrambi i coniugi, hanno aperto un conto corrente cointestato a firme congiunte
nel detto conto verranno versate le somme percepite dai venditori di cui al punto 3.1 ed oggetto di
preliminare e di rogito, precisando che tali somme verranno ripartite di comune accordo al 50% tra i
coniugi il giorno successivo al rogito (termine massimo 20 giugno 2025). pagina 2 di 4
3.3 Darsi atto che all'atto del rogito da effettuarsi entro il 20 giugno, con l'acquirente, parteciperanno
entrambi i coniugi ed il relativo prezzo sarà versato nel conto corrente cointestato, sia per i beni in
comproprietà sia per i beni oggetto di revoca della donazione, precisando che si è CP_1
obbligato a condividere l'incasso con la moglie, come precisato al punto 3.2.
Ed in particolare specificarsi che il giorno seguente al rogito i coniugi provvederanno a recarsi in
banca per estinguere il conto corrente cointestato n. 822112 ripartendo il saldo, tolte le spese bancarie
e di estinzione, nella misura del 50%, atteso che il pagamento delle spese notarili di loro competenza
(rinuncia alla donazione) è già avvenuto il 21 marzo scorso.
4. Darsi atto che le spese della presente procedura saranno compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 29/05/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SOMMACAMPAGNA (v.
allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
pagina 3 di 4 Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 29/05/2025 e richiamate all'udienza del
03/06/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in SOMMACAMPAGNA il 12/05/1984
tra e regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di SOMMACAMPAGNA (anno 1984, parte II, serie A, atto n. 21),
prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 29/05/2025, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SOMMACAMPAGNA
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10/06/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4