Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 103/2024 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 vv. JA
PARTE APPELLANTE nei confronti di
, fu , contumace;
CP_1 Per_1
fu , contumace;
CP_2 Per_1
PARTE APPELLATA
*
Oggi 12/02/2025, alle ore 12:15, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP , CP_3 nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, gli Avv. Jacopo Di Marco e Andrea Formiconi.
I difensori si riportano e insistono sui propri atti. Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 103/2024 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ANDREA FORMICONI e dell'Avv. JACOPO DI MARCO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
, fu , contumace;
CP_1 Per_1
fu , contumace;
CP_2 Per_1
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 695/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 02/08/2023
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza n. 695/2023 del Tribunale di Grosseto resa nel processo R.G. 2193/2020, pubblicata in data 2 agosto 2023, non notificata, e per l'effetto: accertare che Parte_1 codice fiscale ), ha posseduto, per oltre 20 anni, uti domina,
[...] C.F._1 in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, l'immobile costituito da vano uso magazzino, sito in NO (GR), Fraz. San Quirico, Via Francesco Petrarca n. 5, piano terreno, censito al Catasto Fabbricati dello stesso Comune al foglio 143, p.lla 167, sub. 4 (graffata alla part. 169 sub 1), cat. C/2, classe 4, cons. 42 mq, superficie catastale totale 55 mq, rendita Euro 45,55; b) conseguentemente dichiarare che , (C.F. Parte_1
), ha acquistato per usucapione, ex art. 1158 c.c., la piena proprietà C.F._1
pagina 2 di 10 per l'intero del sopra indicato e distinto bene immobile;
Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza.
Con vittoria di spese e onorari in caso di costituzione dei convenuti o con spese compensate in caso di loro contumacia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 695/2023 pubblicata il 02/08/2023, iha rigettato la domanda di usucapione che aveva svo9lto nei confronti di Parte_1 fu e fu , i quali – citati per pubblici proclami – CP_1 Per_1 CP_2 Per_1 risultavano intestatari dell'unità immobiliare costituita da vano uso magazzino, sito in NO
(GR), Fraz. San Quirico, Via Francesco Petrarca n. 5, piano terreno, censito al catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio 143, p.lla 167, sub. 4 (graffata alla part. 169 sub 1), cat.
C/2, classe 4, cons. 42 mq, superficie catastale totale 55 mq, rendita € 45,55.
1.1 La attrice aveva dedotto di avere sempre posseduto uti domina l'immobile; e che i convenuti, addirittura, risultavano sconosciuti al Comune di IA, ragion per cui era stata autorizzata la notifica nelle forme dell'art. 150 c.p.c.-
1.2 Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale, pur dopo istruttoria orale, ha reputato infondata la domanda.
Il primo giudice, premesso che le allegazioni a fondamento della domanda erano generiche e prive di dettagli, e premessa altresì l'illustrazione dell'istituto della usucapione, ha osservato che «[…] non è sufficiente pertanto, al fine di far emergere il predetto possesso, che si alleghi la cura o la manutenzione dell'immobile ovvero l'espletamento di forme minimali di gestione dello stesso quale può essere la coltivazione del terreno (cfr. Cass. Civ. n.
17376/2018). L'esercizio del possesso deve essere tale da manifestarsi nei confronti dei titolari formali del diritto come atto di disconoscimento delle loro prerogative e affermazione dell'esclusiva titolarità del diritto in capo al possessore (cfr. Cass. Civ. citata).
Per tali ragioni deve ritenersi insufficiente la mera allegazione da parte dell'agente di aver semplicisticamente posseduto pacificamente e ininterrottamente da oltre vent'anni o da tempo immemorabile l'immobile controverso (cfr. Trib. Cassino n. 823/2011).
Ebbene, nel caso di specie l'attrice si è limitata ad allegare che “ha posseduto per oltre venti anni, uti domina, e continua a possedere, in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, l'unità immobiliare” per cui è causa, senza ulteriori specificazioni. pagina 3 di 10 Le allegazioni dell'attrice risultano del tutto prive di collocazione temporale e sul piano contenutistico appaiono generiche, non avendo la parte illustrato gli specifici atti con cui il possesso si è estrinsecato verso l'esterno, rendendo impossibile al giudicante
l'apprezzamento del perfezionamento della fattispecie di usucapione.
La carenza di allegazioni sufficienti per la corretta prospettazione della vicenda per cui
è causa rende superflua la valutazione delle prove, essendo di per sé elemento sufficiente per la reiezione della domanda, alla luce del principio della ragione più liquida.
Ad ogni modo, deve osservarsi che i testi assunti si sono limitati a confermare un generico possesso pacifico e ultraventennale dell'attrice, senza fornire alcun dettaglio significativo sulle attività dalla stessa svolte presso l'immobile. […]»
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato anch'esso per pubblici proclami,
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, e (di seguito anche appellati) CP_1 CP_2 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “IV. Primo motivo: violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione agli artt. 1140 e 1158 c.c.”
La si duole, sotto questo titolo, delle genericità della motivazione, che non ha Pt_1 tenuto conto della peculiare destinazione del bene, che era un piccolo magazzino sottostante all'abitazione, «[…] dove il possesso non poteva concretizzarsi altro che nell'utilizzo dello stesso tramite il prendervi e riporvi strumenti, merci, attrezzi, esattamente come il proprietario avrebbe fatto. […]» (appello, pag. 6).
L'attrice aveva dedotto con precisione la natura del bene e, dunque, il tipo di possesso che vantava su di esso, conforme alla sua destinazione e alla sua natura.
I testimoni assunti avevano reso deposizioni perfettamente coerenti, avendo riferito per esperienza diretta che la aveva usato del locale, da ben più di venti anni, come Pt_1 magazzino, rimessa atrezzi, legnania e deposito pellet.
Né il primo giudice aveva tenuto conto, ai fini dell'art. 116 c.p.c., di quella che appariva come una vera e propria latitanza dei convenuti, in sostanza scomparsi da IA.
2.2 “V. Secondo motivo: violazione degli artt. 164, 112 e 101 c.p.c. con conseguente
pagina 4 di 10 nullità della sentenza”
L'appellante, in secondo luogo, si duole che il Tribunale, avendo ritenuto – pur erroneamente – l'indeterminatezza della domanda, non abbia consentito alla parte la sanatoria dell'art. 164 co. 4^ c.p.c., per di più pervenendo a una sentenza a sorpresa, come tale viziata ex art. 101 c.p.c.-
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, e sono stati CP_1 CP_2 dichiarati contumaci all'udienza di prima comparizione dinanzi all'Istruttore, tenutasi il
9.10.2024.
4. Il C.I., alla medesima udienza, ha fatto precisare le conclusioni, trascritte in epigrafe, rinviando per la discussione orale dinanzi al collegio, con termine per comparsa conclusionale, ritualmente depositata.
La causa viene quindi decisa oggi, a seguito di discussione, come da retroestesa parte di verbale.
***
L'appello è manifestamente fondato e va accolto.
5. I motivi, che per stretta connessione meritano esame congiunto, sono nel complesso fondati.
5.1 Indubbiamente, il Tribunale, rilevata la estrema genericità delle allegazioni attoree
(pag. 1), avrebbe dovuto ordinare alla parte di sanare quella che, a ben vedere, si traduceva in un vizio di nullità (per indeterminatezza) dell'atto di citazione (artt. 164 co. 4^ e 5^, testo ratione temporis applicabile).
pagina 5 di 10 Per contro, pur dinanzi a un oggetto a suo avviso non ben delineato, il Tribunale ha, contraddittoriamente, fatto svolgere l'istruttoria orale, per poi porre a fondamento della decisione, quale motivo fondamentale ostativo all'accoglimento, la genericità delle allegazioni, dalla quale derivava a cascata la scarsa efficacia dei testi e di ogni altro elemento offerto.
5.1.a È quindi ovvio che, come sostenuto col secondo motivo, la sentenza presterebbe il fianco alle critiche processuali dedotte, quanto meno, sotto la specie del mancato utilizzo della sanatoria di cui all'art. 164 co. 5^ c.p.c., che il giudice deve attivare di ufficio.
Invero, la nullità per indeterminatezza dell'oggetto o delle ragioni della domanda (art. 164 co. 4^ c.p.c.) è notoriamente sanabile solo mediante l'intervento del potere officioso giudice (art. 164 co. 5^ c.p.c.); il cui omesso esercizio, ove non sollecitato dalla parte in prime cure e fatto valere poi come motivo di impugnazione, non può determinare altro che la conclusione del processo in rito e non anche una sanatoria in appello (Cass. sez. 3^ civ.
12.10.2012 n. 17408 rv 624081; analogamente per la riconvenzionale, Cass. sez. 2^ civ. ord.
12.6.2023 n. 16517 rv 668046-01).
Nondimeno, nel caso in esame, poiché la nullità dell'atto di citazione non era stata oggetto di eccezione o rilevazione in prima udienza (come nelle fattispecie che stanno alla base dei principî di diritto appena enunciati), ma è stata rilevata dal giudice per la prima volta con la sentenza, sussisterebbe altresì la nullità denunciata col medesimo mezzo ai sensi dell'art. 101 co. 2^ c.p.c.: infatti, tenuto conto che la condotta del giudice (che non aveva rilevato alcuna nullità nella fase processuale a ciò deputata, né sino alla precisazione delle conclusioni) aveva indotto la parte a fare affidamento sulla sufficiente determinatezza della domanda e delle ragioni poste a fondamento di essa, non poteva poi basare la sua decisione sulla affermazione, che fa da architrave alla motivazione, secondo la quale «[…] Le allegazioni poste a fondamento della domanda di usucapione da parte dell'attore si palesano estremamente generiche, prive di dettagli e soprattutto non consentono di ritenere debitamente rappresentati all'organo giudicante gli stessi presupposti della fattispecie di usucapione. […]» (sent., pagg. 2-3); se non dopo avere invitato l'attrice a interloquire sul punto. Non varrebbe obiettare che si tratta di questione di mero diritto, perché la violazione dell'art. 101 c.p.c. non è qui consumata per il solo fatto che il giudice abbia rilevato di ufficio la indeterminatezza della domanda, ma, più esattamente, perché l'ha fatto dopo che la mancata sua rilevazione alla prima udienza, perdurata sino alla precisazione delle conclusioni, aveva determinato una situazione processuale che faceva escludere qualsiasi problema.
pagina 6 di 10 Sicché, la nullità ex art. 101 co. 2^ c.p.c., sovrapponendosi e prevalendo qui sul vizio denunciato per la mancata concessione del termine per sanare, determinerebbe qui la necessità non già di limitarsi a sostituire il rigetto di merito con una mera sentenza di rito (che lascerebbe impregiudicato il merito), ma quella, più radicale, di ammettere la parte alla sanatoria stessa, pur in appello.
5.2 Nondimeno, la questione deve considerarsi superata dalla constatazione che, come sostenuto col primo motivo, la rilevata genericità che non avrebbe consentito di ritenere debitamente rappresentati all'organo giudicante gli stessi presupposti della fattispecie di usucapione era ed è manifestamente insussistente.
5.2.a Quel che, evidentemente, è sfuggito al Tribunale, che richiama principî di diritto senz'altro validi e condivisi dalla Corte, ma li applica a una fattispecie concreta diversa da quella per la quale essi sono stati enucleati, è che si sta discutendo d'un magazzino posto sotto l'appartamento della attrice.
La seconda fotografia allegata alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., che qui si intercala a beneficio di chi legge, del tutto ignorata dal primo giudice, rappresenta lo stato dei luoghi in modo esaustivo:
Si tratta, in particolare, di un magazzino chiuso da una porta con maniglia.
L'utilizzo esclusivo di esso, per la sua funzione (di ripostiglio, ricovero attrezzi, legna, ecc.), implica la esclusione di chiunque altro dal bene, il che costituisce la più piena compresenza del corpus possessionis
(perché l'attrice ha la piena disponibilità materiale del locale) e dell'animus rem sibi habendi
(perché tutti gli altri ne sono esclusi).
Questa situazione era stata già tutta adeguatamente dedotta con l'atto di citazione originario, che, se certo era abbastanza laconico, lo era non già per una sua estrema genericità, ma perché sul tema di causa v'era ben poco da dire, se non che la attrice aveva usato il locale – esattamente descritto - come se fosse il proprio.
5.2.b Il materiale probatorio conforta la deduzione dell'attrice.
5.2.b.i I testimoni hanno confermato i capitoli ammessi.
All'udienza del 13.9.2022, pagina 7 di 10 indifferente, ha confermato per esperienza diretta (sono a conoscenza Tes_1 della circostanza in quanto abito guardando la casa sul lato destro della stessa, abito lì da circa 10 anni ma prima frequentavo sempre la zona abitando sempre nella stessa via) che la ha usato il locale, posto sotto la sua abitazione, “come magazzino, rimessa attrezzi, Pt_1 legnaia e/o deposito pellet”. Ha negato di avere mai visto altri usare il magazzino all'infuori dell'attrice.
(classe 1943), indifferente, ha anch'egli dichiarato, per conoscenza diretta Testimone_2
(in quanto il magazzino è davanti a una sua abitazione, che, pur abitando a Grosseto, frequenta ogni 10-15 giorni;
e che, soprattutto, è quella dove è natro0 e che gli hanno lasciato in eredità i genitori), che la ha usato come magazzino il locale sottostante la sua Pt_1 abitazione. Ha negato di sapere chi siano i nonché di avere mai visto altri, se non CP_1
l'attrice, fare uso del bene.
5.2.b.ii Il disinteresse dei convenuti, a sua volta, è qui un elemento significativo.
Non, ovviamente, per la contumacia cui ha dato luogo, che è posizione processuale del tutto neutra;
ma per il fatto sostanziale, testimoniato da e che essi sono Tes_2 Tes_1 sconosciuti in zona, mai visti in tanti anni, men che meno presso il locale de quo.
È ovvio che la disponibilità del locale, chiuso da una porta, da parte della Pt_1 assume, dinanzi alla completa assenza dei addirittura ignoti in zona, un valore CP_1 marcato, perché mette ancor più in luce la esclusività della signoria della attrice.
5.2.b.iii Con la 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., l'attrice ha depositato un altro documento ignorato dal Tribunale, ossia la Relazione notarile rilasciata il 22.12.2021 dal
Notaio che ha attestato, a seguito di ispezione ipotecaria, che dal 3.11.1986 a Persona_2 tutto il 16.12.2021 l'immobile non è stata oggetto di formalità; mentre prima di quella data –
e, dunque, nei vecchi repertorî cartacei della Conservatoria dei RR.II. il nominativo di
[...] non risulta impostato. CP_1
Risulta invece nei repertorî cartacei, a nome di la dichiarazione di CP_2 successione presentata il 12.12.1938, in morte di fu deceduto a Persona_3 Per_4
NO l'8.8.1938 in favore dei figli , , e nonché del CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_6 nipote Controparte_7
pagina 8 di 10 D'altra parte, l'Anagrafe di IA e quella di NO (docc. 2 e 3 di parte attrice, non esaminati dal Tribunale) hanno dichiarato non esservi alcuna traccia dei nei loro CP_1 archivi.
5.2.b.iv Si può tranquillamente concludere che la ha esercitato per più di Pt_1 venti anni (sul punto avendo particolare valore la deposizione di classe 1943, che Tes_2 conosce i luoghi sin da bambino) una signoria piena sul magazzino, che, posto sotto la sua abitazione e chiuso da una porta, ella ha usato per la sua naturale destinazione di magazzino e, dunque, per ricoverarvi arnesi e legna o pellet.
E tale signoria, che corrisponde all'immagine del diritto di proprietà, ella ha mantenuto pubblicamente, come apprezzato dai testi;
e senza la contestazione di alcuno, men che meno dei addirittura sconosciuti in loco. CP_1
La denuncia di successione del 1938 in favore di non è stata, CP_2 evidentemente, seguita da alcuna presa di possesso del bene, che è stato invece fatto proprio dalla quale pertinenza del suo appartamento sovrastante. Pt_1
6. La sentenza va dunque integralmente riformata e la domanda di usucapione accolta, con ordine di trascrizione della sentenza (art. 2651 c.c.).
Le spese dei due gradi si compensano, avendo la parte vittoriosa espressamente dichiarato di rinunciarvi, per il caso di perdurante contumacia dei convenuti.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di avverso la sentenza n. 695/2023 emessa dal Tribunale CP_1 CP_2 di Grosseto e pubblicata il 02/08/2023, in sua totale riforma, dichiara che Parte_1 ha usucapito, per possesso ultraventennale, la piena proprietà dell'immobile
[...] costituito da vano uso magazzino, sito in NO (GR), Fraz. San Quirico, Via Francesco pagina 9 di 10 Petrarca n. 5, piano terreno, censito al Catasto Fabbricati dello stesso Comune al foglio 143,
p.lla 167, sub. 4 (graffata alla part. 169 sub 1), cat. C/2, classe 4, cons. 42 mq, superficie catastale totale 55 mq, rendita € 45,55 e ordina al Conservatore dei RR.II. competente per territorio, con esonero di responsabilità, di trascrivere la presente sentenza;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Firenze, 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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