Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 1
Qualora il giudice adito "ante causam" con richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. unifichi la fase cautelare ed il giudizio di merito, emanando in luogo del provvedimento d'urgenza un vero e proprio provvedimento definitivo di merito, questo, stante il suo carattere decisorio, ha natura di sentenza ed è impugnabile mediante l'appello (fattispecie antecedente alla riforma del procedimento cautelare uniforme).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/1999, n. 6380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6380 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GARBO CARTA S.r.l., in persona del legale rappresentante in carico Sig.ra IS BO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo dell'avvocato LUIGI MANZI, che la difende unitamente all'avvocato ANGELO MAGGIOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR SC AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. CALVO 41, presso lo studio dell'avvocato PANE POLETTI GIULIANA, che la difende unitamente all'avvocato UMBERTO CIAQUINTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 155/96 del Tribunale di PADOVA, depositata il 31/1/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/98 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato COGLITORE Emanuele, per delega depositata in udienza da parte dell'Avvocato Luigi MANZI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato POLETTI PANE Giuliana, difensore de resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.10.1990 RO SC NN esponeva che ella aveva concesso in favore della s.r.l. BO RT il passaggio attraverso la sua proprietà, per accedere alla via pubblica, ad un capannone che la stessa società aveva acquistato dall'esponente, passaggio previsto nella scrittura privata dell'8.10.1985 - accessoria alla compravendita in pari data - in cui era precisato che detto passaggio doveva cessare una volta realizzata la nuova strada lungo il confine est del capannone ceduto;
che mentre la detta strada era stata costruita ed ultimata nell'ottobre 1989, la BO RT aveva continuato a passare;
che pertanto ella esperiva azione di manutenzione per la turbativa arrecatale dall'illecito passaggio operato dalla BO RT, adducendo che non solo si era verificata la condizione risolutiva della costruzione della strada, ma che sussisteva la nullità del negozio dell'8.10.1985, per difetto dei requisiti di forma e causa, perché nell'atto il consenso al passaggio altrui doveva ritenersi dato a titolo di cortesia e come tale era giuridicamente irrilevante;
che, in subordine, la ricorrente sollecitava la pronuncia di provvedimenti d'urgenza, perché la BO RT, esercitando un passaggio che non le competeva, le determinava un pregiudizio imminente ed irreparabile.
La BO RT, nel costituirsi in giudizio, precisava che aveva acquistato il capannone non dalla RO, ma dalla Milano Centrale Leasing s.p.a., a cui la RO lo aveva venduto;
che la condizione risolutiva non si era verificata, perché la strada costruita era confinante non già con il capannone della BO RT, ma con una striscia di terreno di proprietà del Comune di Padova, sulla quale lo stesso aveva negato l'apertura di un accesso. Il Pretore di Padova, con ordinanza interdittale del 26.1.1991 e poi con sentenza del 24.6.1992, rigettava tutte le domande della ricorrente RO SC NN. ST impugnava la sentenza del Pretore di Padova. Con sentenza 19.1-31.1.1996 il Tribunale di Padova accoglieva l'appello della RO decidendo che ella non era più tenuta a consentire il transito sulla sua proprietà alla BO RT s.r.l., alla quale veniva ordinato di chiudere il portone posto nel confine a sud della proprietà della RO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dei principi in ordine alla riforma dei provvedimenti urgenti, previsti dagli artt. 700, 339 e 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Deduce la BO RT che la sentenza d'appello, pur ritenendo espressamente rinunciate dall'appellante le conclusioni di merito relative alla manutenzione, aveva ritenuto valide in sede di impugnazione le domande riproposte in base all'art. 700 c.p.c., non considerando che il provvedimento emesso in base a tale norma non è provvedimento decisorio atto a produrre effetti, di diritto sostanziale o processuale, con autorità di giudicato - perché è in ogni caso destinato ad essere recepito o caducato dalla sentenza che chiude il giudizio di merito o, se a questa non si pervenga, a rimanere privo di effetti - e che quindi non è soggetto ne' ad appello ne' a ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione. Il motivo non è fondato.
Infatti nel caso in esame il Tribunale di Padova non ha deciso in ordine ad un'inammissibile impugnativa di un provvedimento di rigetto di domanda ex art. 700 c.p.c., ma ha deciso su un'impugnativa riguardante il merito della pretesa fatta valere in giudizio dalla RO - in relazione alla quale erano stati richiesti provvedimenti di urgenza - e cioè l'inesistenza del diritto di passaggio in capo alla BO RT s.r.l. In effetti in primo grado erano state proposte innanzi al pretore due domande e cioè una di manutenzione nel possesso ex art. 1170 cod. civ. e, in subordine, un'altra di provvedimenti urgenti, in relazione alla situazione prospettata di esercizio del passaggio da parte della BO RT su una certa strada. Il Pretore aveva respinto entrambe le domande. In secondo grado il Tribunale ha ritenuto possibile conoscere del merito della causa, non sotto il profilo possessorio, ma decidendo sulla domanda di merito della RO, che in primo grado chiedeva i provvedimenti di fatto (divieto di passaggio, chiusura del portone e quant'altro idoneo ad impedire il transito dell'appellata), conseguenti alla pronuncia in diritto, nei cui confronti la tutela ex art. 700 c.p.c. si poneva come strumentale. Il Pretore ha innanzitutto deciso sui provvedimenti immediati con ordinanza, poi, come prevede l'art. 689 c.p.c., ha proceduto alla trattazione della causa ed ha deciso il merito con sentenza. È giurisprudenza pacifica di questa Corte che, se il giudice adito ante causam ex art. 700 c.p.c., competente anche per il merito, unifichi la fase interdittale ed il giudizio di merito, emettendo in luogo del provvedimento d'urgenza un vero e proprio provvedimento definitivo di merito, questo, stante il suo carattere decisorio, ha natura di sentenza ed è impugnabile tramite l'appello; che il provvedimento d'urgenza, che contenga anche statuizioni di merito, va qualificato come sentenza, in considerazione del suo contenuto decisorio, che prevale sulla sua forma esteriore, ed è perciò impugnabile con l'appello; ed infine che il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ha natura strumentale, provvisoria e non definitiva, in quanto destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito, ovvero a decadere per effetto della mancata instaurazione del giudizio di merito;
con la conseguenza che, ove contenga statuizioni di merito, configura nel suo intero contenuto una sentenza di merito di primo grado e rimane soggetta al gravame ordinario dell'appello (cfr. Cass. sentt. n. 3631/1986, n. 6579/1984 e n. 2552/1981). Sul merito della domanda della RO, che chiedeva l'accertamento negativo dell'obbligazione di consentire il transito alla BO RT, a giudizio della Corte di merito si era spiegato sufficientemente il contraddittorio, consentendo alla stessa di pronunciarsi negativamente in ordine alla pretesa servitù di passaggio vantata dalla ricorrente. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è congrua ed immune da vizi logici o di diritto. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione, falsa applicazione dei principi in ordine alla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, alla identificazione e qualificazione della domanda (artt. 112, 700, 702, 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Deduce la ricorrente che la RO non aveva mai chiesto in primo grado una pronuncia in diritto sulla domanda di divieto di passaggio sul suo terreno con la richiesta dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c., con accertamento negativo dell'obbligo della stessa a consentire il detto passaggio. Anche tale motivo di gravame è infondato, avendo il giudice di appello, esercitando i suoi poteri, proceduto alla qualificazione della domanda, tendente ad una pronuncia in diritto, e cioè all'accertamento negativo di una servitù di passaggio come rientrava nei poteri della Corte. Quindi non vi è stata lesione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), come lamentato dalla ricorrente. Col terzo motivo la BO RT s.r.l. denuncia violazione, falsa applicazione delle regole e dei principi in tema di interpretazione degli atti negoziali e delle stesse domande giudiziali, in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza (artt. 132 n.4, 360, nn. 3 e 5 c.p.c.; artt. 1362 e segg. cod. civ.;
artt. 1061 - 1062 cod. civ.; art. 112 c.p.c.). Osserva la ricorrente che anche le domande giudiziali sottoposte ai giudici di merito devono essere interpretate secondo comuni criteri ermeneutici degli atti negoziali, previsti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., nel quadro delle libertà di forme che governano il processo civile. Il motivo censura l'ordine "di chiudere il portone posto sul confine a sud", che si risolve nella soppressione di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, in violazione degli artt. 1061 e 1062 cod.civ.. Ma nessuna domanda di questa portata è mai stata fatta dalla RO.
Di questa pretesa esistenza di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia non si è discusso nei due giudizi di merito, come non si è mai parlato di altre utilizzazioni del portone "posto nel confine a sud" (passaggio di luce o di aria, prospetto od altro). Trattasi, dunque, di prospettazioni nuove e pertanto inammissibili in sede di legittimità. L'obbligo di chiudere il portone, impartito con la sentenza impugnata, non è assolutamente arbitrario o immotivato, come deduce la ricorrente, la quale, peraltro, afferma che "se del portone sul muro del capannone che .diventava confine della proprietà ceduta fosse stata considerata necessaria o dovuta la chiusura, addirittura il divieto di passaggio sarebbe stato inutilmente pattuito, poiché solo tramite quell'apertura il passaggio era e poteva essere di fatto praticato". Da tale affermazione si desume che, escludendosi il diritto di passaggio sulla proprietà contigua al capannone, ne conseguiva anche l'obbligo di chiudere l'apertura che, dando accesso alla predetta proprietà, consentiva il passaggio.
Col quarto motivo la RO censura la pronuncia sulle spese che sono state poste a carico per ambedue i gradi di merito, con violazione dell'art. 91 c.p.c. La censura, così come formulata, è inammissibile, perché censura il potere discrezionale del giudice di merito di disporre in ordine alle spese del giudizio e sulla parte su cui le stesse devono gravare.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che si liquidano in L.2.408.650, di cui L.duemilioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma il 13.10.1998.