Articolo 6 bis della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 6Articolo 7
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1 gennaio 2006
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1 gennaio 2019
Art. 6-bis. (( (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria).
1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, e' tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalita' ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.
2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non e' stabilita nel territorio della Repubblica, e' tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019