TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sez. CONCORSUALE Bari
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente rel. dott. Assunta Napoliello Giudice dott. Michele De Palma Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione controllata di Cod. Fisc. - P. I.V.A. Parte_1
C.F._1
FATTO E DIRITTO
- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da
[...] nei confronti di se stesso, quale titolare della ditta individuale "Alfio Cangiani Factory", Pt_1 con attività iniziata in data 03/10/2000, iscritta al Registro delle Imprese con numero REA BA-426247,
Partita IVA;
anche quale socio detentore del 25% delle quote della società "Secondo P.IVA_1
Principio S.r.l.", con attività avviata in data 01/10/2016, iscritta al Registro delle Imprese con numero REA BA-585439, Partita IVA;
P.IVA_2
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità prevista per legge sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'OCC (che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le pagina 1 di 3 obbligazioni); nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibile con la qualità personale del debitore (le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale);
- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:
a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata;
b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;
c) trattandosi di domanda proposta da debitore fisica, l'OCC ha attestato, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
- rilevato che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo che sarà determinato in sede di procedura;
P.Q.M.
DICHIARA
L'apertura della liquidazione controllata di CF , nella Parte_1 C.F._1 qualità di cui sopra;
DELEGA per la procedura il G.D. dott. Giuseppe Rana;
NOMINA liquidatore il dott. confermando, in caso di domanda presentata dal Controparte_1 debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 c.c.i.i.;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
AUTORIZZA in presenza delle gravi e specifiche ragioni di cui sopra, il debitore o il terzo a utilizzare il furgone marca “Peugeot”, targato: C.F._2
DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di gg. 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.; pagina 2 di 3 DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese nonchè, se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in data 03/06/2025 .
Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana )
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sez. CONCORSUALE Bari
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente rel. dott. Assunta Napoliello Giudice dott. Michele De Palma Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione controllata di Cod. Fisc. - P. I.V.A. Parte_1
C.F._1
FATTO E DIRITTO
- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da
[...] nei confronti di se stesso, quale titolare della ditta individuale "Alfio Cangiani Factory", Pt_1 con attività iniziata in data 03/10/2000, iscritta al Registro delle Imprese con numero REA BA-426247,
Partita IVA;
anche quale socio detentore del 25% delle quote della società "Secondo P.IVA_1
Principio S.r.l.", con attività avviata in data 01/10/2016, iscritta al Registro delle Imprese con numero REA BA-585439, Partita IVA;
P.IVA_2
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità prevista per legge sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'OCC (che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le pagina 1 di 3 obbligazioni); nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibile con la qualità personale del debitore (le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale);
- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:
a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata;
b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;
c) trattandosi di domanda proposta da debitore fisica, l'OCC ha attestato, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
- rilevato che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo che sarà determinato in sede di procedura;
P.Q.M.
DICHIARA
L'apertura della liquidazione controllata di CF , nella Parte_1 C.F._1 qualità di cui sopra;
DELEGA per la procedura il G.D. dott. Giuseppe Rana;
NOMINA liquidatore il dott. confermando, in caso di domanda presentata dal Controparte_1 debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 c.c.i.i.;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
AUTORIZZA in presenza delle gravi e specifiche ragioni di cui sopra, il debitore o il terzo a utilizzare il furgone marca “Peugeot”, targato: C.F._2
DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di gg. 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.; pagina 2 di 3 DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese nonchè, se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in data 03/06/2025 .
Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana )
pagina 3 di 3