Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1326/2021 R.G. vertente
fra
(CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(CF: e (CF: , nella qualità di eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF: ) deceduto a Tremblay-en-France (Francia) il Persona_1 C.F._4
19/11/2016, rappresentati e difesi dall'avv.to Ascanio Maria di Chio, ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTI
, C. F. ,in Controparte_1 P.IVA_1 persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Cirigliano, giusta procura generale ad lites a mezzo del notaio elettivamente domiciliato in Potenza, alla Rampa Persona_2
Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 25.5.2021 e ritualmente notificato, Parte_1 [...]
e rispettivamente moglie e figli di , nato ad [...] il Pt_2 Parte_3 Persona_1
24/04/1967 e deceduto a Tremblay-en-France (Francia) il 19/11/2016, adivano il giudice del lavoro ed esponevano che il loro congiunto svolgeva l'attività lavorativa di autista di autobus, dapprima per la su linee extraurbane della provincia di Potenza e su linee interregionali con la Puglia, CP_2
dal 2007 in poi per diverse compagnie alla guida di pullman gran turismo per viaggi a lunga percorrenza nazionali e internazionali.
L'attività lavorativa era invero molto gravosa e particolarmente stressante sia per l'impegno psico- fisico connesso a partenze al mattino presto con la propria auto per raggiungere il deposito dei pullman normalmente ubicato a diversi chilometri di distanza dalla sua residenza, per poi prendere in carico il mezzo per la successiva partenza per l' Italia o all'estero, prelevando i turisti dall'aeroporto di volta in volta indicato dall'azienda. Svolgeva l'attività come autista unico, effettuando pause in occasione delle fermate per i pasti, ovvero delle visite guidate dei passeggeri e per il riposo notturno;
spesso lavorava senza soluzione di continuità atteso che dopo aver lasciato il gruppo di turisti all'aeroporto di turno alla conclusione di un viaggio, doveva prelevare altro gruppo di passeggeri, anche in città diverse, sia in Italia che all'estero, e a notevole distanza, con percorrenze che abitualmente toccavano i 3000 chilometri, se non oltre. A tale condizione di vita “ordinarie” si aggiungeva l'ulteriore sovraccarico di attività, intraprendere il tour (nel corso del quale si è verificato il decesso) in sostituzione di un altro collega invece di ritornare a casa il giorno 10 novembre 2016, come previsto per l'avvicinarsi della data del compleanno della figlia (11 novembre), dopo oltre un mese di lavoro continuativo, fatto ulteriore che, deducono i ricorrenti, ha accentuato il carico di stress mentale e fisico accumulato, come peraltro confidato dal de cuius in diverse occasioni ai colleghi e parenti, lamentando sia l'eccesso di lavoro che lo stato emotivo di grande disappunto e dispiacere.
L'ultimo periodo lavorativo aveva visto il impegnato quale autista unico, dal giorno 9 Pt_2
novembre 2016 sul percorso Roma-Pisa-Mestre-Milano-Zurigo-NC-Amsterdam-Bruxelles-
Parigi, oltre 2800 chilometri, con conclusione il 19 novembre con l'accompagnamento dei turisti allo aeroporto “Charles De Gaulle” di Parigi. Tuttavia, invece di imbarcarsi per fare rientro in Italia, aveva ricevuto disposizioni di recarsi a NC (distante circa 500 km dall'aeroporto di Parigi) per riconsegnare il mezzo e dopo fare ritorno in Italia. Ma rimessosi alla guida del mezzo, veniva colpito da un grave malore e si accasciava sul volante ove i soccorritori per circa quaranta minuti cercavano invano di rianimarlo per constatarne il decesso per arresto cardio-respiratorio da infarto miocardico acuto con aritmia.
Ritenendo la patologia letale causalmente e direttamente riconducibile all'attività lavorativa svolta, e quindi la sussistenza di malattia professionale, i ricorrenti sulla base della consulenza di parte del dott. il 12.12.2016 avevano inoltrato una prima richiesta all' di Persona_3 CP_1
riconoscimento della malattia professionale e di ristoro dei danni patiti dal de cuius oggetto di tutela assicurativa , respinta in data 21.3.2017 “… per il decesso dell'assicurato non può essere CP_1 riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento…”;
l'opposizione tempestivamente proposta veniva parimenti rigettata.
Pertanto, ritenuto illegittimo l'operato dell' , e sussistenti i presupposti di legge, adivano il CP_1
giudice del lavoro per sentire accertare e dichiarare che la malattia professionale dalla quale risultava affetto il de cuius e il successivo decesso, erano da imputare direttamente all'attività lavorativa svolta, nonché per accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione della rendita ai superstiti ex artt.
85 e 105 del DPR 1124/65 e al riconoscimento delle provvidenze per spese funerarie e, per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento dei ratei maturandi e maturandi, oltre interessi e CP_1
rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Costituendosi ritualmente in giudizio l' eccepiva l'infondatezza dell'azione e nel merito ha CP_1
chiesto il rigetto di ogni avversa pretesa, per mancanza di nesso causale tra l'evento morte e l'attività lavorativa svolta, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante ctu e prova per testi, e riassegnata allo scrivente proveniente da diversi ruoli di giudici, all'udienza odierna, il giudice sulle conclusioni scritte delle parti ha pronunciato la sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione al termine della stessa, mediante deposito in telematico.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito concisamente esposti.
L'eccezione di prescrizione triennale ex artt. 111 e 112 T.U. 1124/'65 non è fondata: il ricorso è stato proposto nei termini di legge.
I ricorrenti hanno avanzato una prima richiesta all' in data 12.12.2016 rigettata dall' il CP_1 CP_1
21/3/2017 , e rigetto dell'opposizione in data 6.8.2020.
Le risultanze della prova testimoniale, delle prove documentali sanitarie, e della ctu, consentono di poter affermare che il sig. era affetto da “anomalia ritmica da PR corto, su cui Persona_1
l'attività lavorativa di autista di autobus svolgeva un ruolo di spina irritativa e concausa nel provocare e mantenere, in stati di stress fisico e di tensione psico-emotiva, eventi tachiaritmici, causa di eventuali spasmi coronarici, provocando nel tempo una cardiomiopatia cronica ischemica coronarica asintomatica con assenza comunque accertata di qualsiasi outcome post-operatorio sfavorevole;
- La causa di morte è stata l'infarto miocardico acuto, preceduto da turbe del ritmo (Vedi Certificat
Medical Dr. nel pieno di un'attività lavorativa stressogena, prolungata, Persona_4
interminabile ed incontrollabile che ne costituisce la concausa prevalente e preponderante...”. come evidenziato dal ctu all'esito della disamina della documentazione sanitaria del “l'infarto Pt_2
miocardico acuto, assume anche i caratteri di infortunio lavorativo nell'assicurato, in quanto imprevedibile, avvenuto in un arco temporale di pochi minuti a seguito di un Tour di forza insostenibile ed ancora in attivo, non previsto, in assenza di segni premonitori, ma violento: il carattere violento della causa è insito nella natura stessa dell'infarto miocardico, dove si ha una rottura improvvisa ed irreversibile dell'equilibrio organico, concentrato in una minima frazione temporale.”.:
La giurisprudenza in casi siffatti ritiene che costituisce infortunio indennizzabile l'infarto dovuto allo stress subito dal dipendente nel corso di un viaggio di lavoro (Cassazione n. 5814/2022): il
[...]
, autista unico alla guida del pullman per migliaia di chilometri e senza sosta, con ulteriore Per_1
aggravio del doversi portare con il mezzo a NC si è improvvisamente sentito male accasciandosi alla guida del mezzo, per cui l'infarto miocardico rappresenta nel la Persona_1
causa violenta di morte, come già accettato dalla riforma del Sistema Assicurativo del 2000 CP_1
(D.LGS. n. 38/2000, art. 12) e pertanto anche il rischio generico cui soggiace una persona che viaggia per lavoro, viene tutelato dalla legge sugli infortuni lavorativi ed eventuale infarto miocardico costituisce infortunio in itinere.
I testi esaminati hanno confermato le circostanze articolate in ricorso con particolare riferimento alle
“lamentele” del collega circa le condizioni di lavoro particolarmente stressanti e le Pt_2
problematiche di salute conseguenti, per cui risultano provate la causa e le condizioni di stress scatenante l'infarto acuto e le condizioni di sofferenza fisica e mentale sul Pt_2
Pertanto, in definitiva, si concorda con il Consulente Tecnico d.ssa che con Persona_5
valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che nel caso di specie “L'infarto miocardico acuto, assume anche i caratteri di infortunio lavorativo nell'assicurato, in quanto imprevedibile, avvenuto in un arco temporale di pochi minuti a seguito di un di forza insostenibile ed ancora in attivo, non previsto, in assenza di segni premonitori, ma Pt_4
violento: il carattere violento della causa è insito nella natura stessa dell'infarto miocardico, dove si ha una rottura improvvisa ed irreversibile dell'equilibrio organico, concentrato in una minima frazione temporale”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall' che conduca il Tribunale a CP_1 discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della domandata malattia professionale.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_1
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022.
L'importo complessivo è stato determinato avuto riguardo alla natura del procedimento e, quanto al valore, lo si è ritenuto di valore indeterminabile a complessità bassa. Inoltre sono state liquidate le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, applicando i parametri di cui ai DD.MM. cit.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , moglie e figli di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
deceduto il 19.11.2016, con ricorso depositato il 25.5.2021, ogni altra domanda Persona_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Part Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta in capo a e per esso agli eredi che il Persona_1
soffriva di “anomalia ritmica da PR corto, su cui l'attività lavorativa di autista di autobus
[...]
svolgeva un ruolo di spina irritativa e concausa nel provocare e mantenere, in stati di stress fisico e di tensione psico-emotiva, eventi tachiaritmici, causa di eventuali spasmi coronarici, provocando nel tempo una cardiomiopatia cronica ischemica coronarica asintomatica con assenza comunque accertata di qualsiasi outcome post-operatorio sfavorevole;
La causa di morte è stata l'infarto miocardico acuto, preceduto da turbe del ritmo nel pieno di un'attività lavorativa stressogena, prolungata, interminabile ed incontrollabile che ne costituisce la concausa prevalente e preponderante...” e quindi che il decesso dello stesso è stato causato dalla malattia professionale;
Accerta il diritto dei superstiti iure proprio, alle prestazioni di cui all'art. 85 DPR 1124/1965 e iure hereditatis le prestazioni che sarebbero spettate al de cuius. E condanna l' alla corresponsione CP_1
di quanto per legge loro spettante;
condanna , in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 4.638,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Potenza lì 13 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla