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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 4140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4140 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 3469/2025
Il Giudice Francesca M.C. LI, all'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti MANASSERO DANIELA/GIAMMARCO LUCIA
( ; C.F._2
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), CP_3 Controparte_4 P.IVA_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 20 marzo 2025, il sig.
[...]
ha adito il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, Parte_1
chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione delle competenze di fine rapporto, in particolare del Trattamento di Fine Rapporto
(TFR) maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorso con le società convenute.
Il ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa, in qualità di addetto alle pulizie, presso l'unità produttiva della società Number 1 Logistics Group S.p.A. sita in Paullo (MI), dal giorno 11 ottobre 2022 sino al 13 giugno 2024, alle dipendenze delle società (poi posta in liquidazione) e Controparte_1
appaltatrici del servizio di pulizia affidato dalla società Controparte_2
committente.
Il rapporto di lavoro, formalmente instaurato con ediante Controparte_1
contratto a tempo determinato, è stato prorogato una sola volta e successivamente proseguito in assenza di ulteriori formalizzazioni.
Il ricorrente ha allegato di aver svolto mansioni di pulizia industriale, osservando un orario di lavoro effettivo pari a 46 ore settimanali, difforme da quello contrattualmente previsto (10 ore settimanali), senza mai ricevere i relativi cedolini paga né usufruire di ferie o permessi.
A seguito della cessazione del rapporto per fatti concludenti, il ricorrente ha richiesto formalmente, con comunicazione PEC del 19 novembre 2024, la corresponsione delle competenze di fine rapporto e la consegna dei documenti retributivi, invocando la responsabilità solidale della società committente ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 e dell'art. 1676 c.c.
Il conteggio sindacale allegato al ricorso ha quantificato in € 2.172,37 l'importo lordo dovuto a titolo di TFR, calcolato sulla base del livello di inquadramento e delle ore effettivamente lavorate, mentre il complessivo importo netto ricevuto in corso di rapporto è stato pari a € 24.941,00, come da documentazione prodotta.
Nonostante la regolarità della notifica le società convenute non si sono costituite e il giudice ne ha dichiarato la contumacia.
Ha disposto l'interpello dei legali rappresentanti e l'istruttoria sulle ore di lavoro effettivamente svolte.
Nelle more del giudizio è intervenuta conciliazione in sede sindacale con la convenuta , come riferito all'udienza odierna Controparte_5
dal legale del lavoratore, il quale ha dichiarato che NUMBER 1 LOGISTICS GROUP SPA ha versato l'importo di euro 1040 lordi in sede conciliativa di conseguenza ha dichiarato di ridurre la domanda a euro 1132,27 lordi.
All'udienza odierna il teste pur regolarmente intimato non si è presentato e parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa allo stato degli atti.
Il giudice ritenuta la causa matura ha deciso come da dispositivo e contestuali motivazioni depositate telematicamente
+++
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito e sinteticamente esposte.
Il rapporto contrattuale risulta provato dai documenti versati in atti (4.
Comunicazione di assunzione;
5) fogli presenza 6copia bonifici ricevuti dl datore di lavoro).
L'orario di lavoro a tempo pieno risulta dai Bonifici in atti che documentano importi corrispondente all'orario allegato (doc.6).
L'adibizione all'appalto risulta dai fogli presenza (doc.5) ed è stato riconosciuto da CP_5
Le somme dovute per TFR, sono specificate nel conteggio inserito nel corpo del ricorso.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo le convenute rimaste contumaci e non essendosi i legali rappresentanti delle stesse presentati a rendere il disposto interpello .
A fondamento delle proprie pretese il ricorrente ha allegato conteggio analitico che, in difetto di qualsivoglia contestazione da parte delle convenute, viene qui integralmente recepito a fondamento della decisione e porta a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico di quest'ultime di complessivi euro
1132,27 lordi.
Alla luce di quanto sopra va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento del residuo importo di euro 1132,27 lordo per TFR con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
per l'effetto si condanna in solido le convenute, ( ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali CP_2 P.IVA_2
rappresentanti pro tempore, al pagamento dell'importo dovuto a titolo di TFR pari ad euro euro 1132,27, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
In applicazione del principio di soccombenza le società convenute vanno, inoltre, condannate a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nell'importo di complessivi euro 900,00, oltre rimborso spese CPA e IVA.
La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca
LI, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara estinto il giudizio nei confronti di NUMBER 1 LOGISTICS GROUP
SPA (C.F. , P.IVA_3
accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento del residuo importo di euro 1132,27 lordo per TFR con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo per l'effetto condanna in solido le convenute, Controparte_1
( ), (C.F.
[...] P.IVA_1 Controparte_2
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al P.IVA_2
pagamento in favore del ricorrente dell'importo a titolo di TFR pari ad euro euro 1132,27, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.;
- condanna ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), a rifondere al ricorrente le spese Controparte_2 P.IVA_2
processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 900,00 , oltre rimborso spese, CPA e IVA.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Milano, 2.10.2025
Il giudice
Francesca M.C. LI
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 3469/2025
Il Giudice Francesca M.C. LI, all'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti MANASSERO DANIELA/GIAMMARCO LUCIA
( ; C.F._2
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), CP_3 Controparte_4 P.IVA_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 20 marzo 2025, il sig.
[...]
ha adito il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, Parte_1
chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione delle competenze di fine rapporto, in particolare del Trattamento di Fine Rapporto
(TFR) maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorso con le società convenute.
Il ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa, in qualità di addetto alle pulizie, presso l'unità produttiva della società Number 1 Logistics Group S.p.A. sita in Paullo (MI), dal giorno 11 ottobre 2022 sino al 13 giugno 2024, alle dipendenze delle società (poi posta in liquidazione) e Controparte_1
appaltatrici del servizio di pulizia affidato dalla società Controparte_2
committente.
Il rapporto di lavoro, formalmente instaurato con ediante Controparte_1
contratto a tempo determinato, è stato prorogato una sola volta e successivamente proseguito in assenza di ulteriori formalizzazioni.
Il ricorrente ha allegato di aver svolto mansioni di pulizia industriale, osservando un orario di lavoro effettivo pari a 46 ore settimanali, difforme da quello contrattualmente previsto (10 ore settimanali), senza mai ricevere i relativi cedolini paga né usufruire di ferie o permessi.
A seguito della cessazione del rapporto per fatti concludenti, il ricorrente ha richiesto formalmente, con comunicazione PEC del 19 novembre 2024, la corresponsione delle competenze di fine rapporto e la consegna dei documenti retributivi, invocando la responsabilità solidale della società committente ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 e dell'art. 1676 c.c.
Il conteggio sindacale allegato al ricorso ha quantificato in € 2.172,37 l'importo lordo dovuto a titolo di TFR, calcolato sulla base del livello di inquadramento e delle ore effettivamente lavorate, mentre il complessivo importo netto ricevuto in corso di rapporto è stato pari a € 24.941,00, come da documentazione prodotta.
Nonostante la regolarità della notifica le società convenute non si sono costituite e il giudice ne ha dichiarato la contumacia.
Ha disposto l'interpello dei legali rappresentanti e l'istruttoria sulle ore di lavoro effettivamente svolte.
Nelle more del giudizio è intervenuta conciliazione in sede sindacale con la convenuta , come riferito all'udienza odierna Controparte_5
dal legale del lavoratore, il quale ha dichiarato che NUMBER 1 LOGISTICS GROUP SPA ha versato l'importo di euro 1040 lordi in sede conciliativa di conseguenza ha dichiarato di ridurre la domanda a euro 1132,27 lordi.
All'udienza odierna il teste pur regolarmente intimato non si è presentato e parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa allo stato degli atti.
Il giudice ritenuta la causa matura ha deciso come da dispositivo e contestuali motivazioni depositate telematicamente
+++
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito e sinteticamente esposte.
Il rapporto contrattuale risulta provato dai documenti versati in atti (4.
Comunicazione di assunzione;
5) fogli presenza 6copia bonifici ricevuti dl datore di lavoro).
L'orario di lavoro a tempo pieno risulta dai Bonifici in atti che documentano importi corrispondente all'orario allegato (doc.6).
L'adibizione all'appalto risulta dai fogli presenza (doc.5) ed è stato riconosciuto da CP_5
Le somme dovute per TFR, sono specificate nel conteggio inserito nel corpo del ricorso.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo le convenute rimaste contumaci e non essendosi i legali rappresentanti delle stesse presentati a rendere il disposto interpello .
A fondamento delle proprie pretese il ricorrente ha allegato conteggio analitico che, in difetto di qualsivoglia contestazione da parte delle convenute, viene qui integralmente recepito a fondamento della decisione e porta a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico di quest'ultime di complessivi euro
1132,27 lordi.
Alla luce di quanto sopra va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento del residuo importo di euro 1132,27 lordo per TFR con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
per l'effetto si condanna in solido le convenute, ( ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali CP_2 P.IVA_2
rappresentanti pro tempore, al pagamento dell'importo dovuto a titolo di TFR pari ad euro euro 1132,27, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
In applicazione del principio di soccombenza le società convenute vanno, inoltre, condannate a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nell'importo di complessivi euro 900,00, oltre rimborso spese CPA e IVA.
La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca
LI, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara estinto il giudizio nei confronti di NUMBER 1 LOGISTICS GROUP
SPA (C.F. , P.IVA_3
accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento del residuo importo di euro 1132,27 lordo per TFR con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo per l'effetto condanna in solido le convenute, Controparte_1
( ), (C.F.
[...] P.IVA_1 Controparte_2
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al P.IVA_2
pagamento in favore del ricorrente dell'importo a titolo di TFR pari ad euro euro 1132,27, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.;
- condanna ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), a rifondere al ricorrente le spese Controparte_2 P.IVA_2
processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 900,00 , oltre rimborso spese, CPA e IVA.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Milano, 2.10.2025
Il giudice
Francesca M.C. LI