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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11751 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.23629 /2024 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via INDIRIZZO TELEMATICO presso lo studio dell'Avv. FABIANO PASQUALE che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via VIA ANTONIO NIBBY 11
presso lo studio dell'Avv. BIASIOTTI MOGLIAZZA MASSIMO che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
Controparte_2 elettivamente domiciliato in Roma,via INDIRIZZO TELEMATICO
presso lo studio dell'Avv. G. VANACORE che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 23.10.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 19.6.2024 esponeva Parte_1 che in data 3.5.2024 gli veniva notificata la cartella di pagamento n. 097 2024 0128316259/000 con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di €2.616,88 fondata sull'ingiunzione notificata in data 16.12.2023 con la quale l' aveva richiesto il CP_2 pagamento dei contributi obbligatori relativi all'anno 2016. A sostegno dell'opposizione deduceva che non aveva mai ricevuto la notifica dell'ingiunzione di pagamento del 24.11.2023 ed eccepiva la nullità dell'atto e la prescrizione del diritto per decorrenza del termine quinquennale. In particolare, rilevava che tale termine era spirato in data 16.6.2021. Concludeva chiedendo dichiarare la decadenza del diritto e/o comunque la prescrizione del credito vantato da e richiesto CP_2 con la cartella di pagamento e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'impugnata cartella di pagamento. Si costituiva eccependo il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente. Quanto alla lamentata prescrizione, rilevava che, a seguito dell'emergenza VI , il corso della prescrizione era stato interrotto per 129 giorni, poi per ulteriori 182 giorni . Concludeva chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso. Si costituiva la contestando le eccezioni Controparte_2 formulate dalla controparte con riferimento all'intervenuta prescrizione e concludendo per il rigetto del ricorso. Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Le eccezioni formulate dalla difesa del ricorrente non possono, infatti essere condivise. La fattispecie in esame ha ad oggetto i contributi relativi all'anno 2016 emersi a carico del ricorrente successivamente ad una iscrizione d'ufficio effettuata in data 6.10.2022. Tale atto risulta essere stato comunicato al ricorrente mediante invio nel cassetto previdenziale. Dall'esame degli atti e della regolamentazione dell'ente convenuto si deduce che i contributi devono essere versati entro il dicembre dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono e, pertanto, nel caso in esame, entro il dicembre 2017 ( quando il ricorrente ancora non era stato iscritto alla Gestione Previdenziale). Dal dicembre 2017 ha iniziato a decorrere la prescrizione quinquennale. A tale termine vanno aggiunti 310 giorni complessivi di sospensione del corso della prescrizione a seguito di provvedimenti emergenziali assunti a seguito dell'epidemia Covid. Deve, conseguentemente, ritenersi che alla data del 6.10.2022 i contributi non erano ancora prescritti. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Sussistono, comunque, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della questione trattata e delle particolari modalità della stessa
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
IL GIUDICE IA AL