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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/07/2025, n. 27866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27866 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE LU RI Sent. n. sez. 1280/2025 CC - 02/07/2025 R.G.N. 16201/2025 - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611., commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; lette le conclusioni scritte depositate in data 29/05/2025 dal Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pistoia ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 21/11/2024 ed eseguito il giorno 9/01/2025 anche nei confronti di IE CA, indagato per i delitti di cui agli art. 512 bis e 648 bis cod. pen in concorso con il padre NO. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27866 Anno 2025 Presidente: RI LU Relatore: IO RI Data Udienza: 02/07/2025 2. In via preliminare, deve essere rilevato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto assente, meramente apparente, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e successivamente Sez.5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv 248129; Sez. 2 n. 18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608).
P.Q.M.
2 Così è deciso, 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI IO LU RI 3
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pistoia ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 21/11/2024 ed eseguito il giorno 9/01/2025 anche nei confronti di IE CA, indagato per i delitti di cui agli art. 512 bis e 648 bis cod. pen in concorso con il padre NO. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27866 Anno 2025 Presidente: RI LU Relatore: IO RI Data Udienza: 02/07/2025 2. In via preliminare, deve essere rilevato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto assente, meramente apparente, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e successivamente Sez.5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv 248129; Sez. 2 n. 18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608).
P.Q.M.
2 Così è deciso, 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI IO LU RI 3