Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione “cartolare” ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 55 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Pasquale Di Iacovo) Parte_1
appellante
E
Controparte_1
(Avvocatura distrettuale dello
[...]
Stato di Catanzaro) appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Trattenimento in servizio oltre il limite d'età pensionabile e riconoscimento della corretta anzianità contributiva.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Ad , direttrice dei servizi generali e amministrativi Parte_1 dell' Parte_2
di Castrovillari, è stato comunicato, in data 28.2.2019, che dal
[...]
1.9.2019 sarebbe stata collocata a riposo perché (essendo nata il [...] ed essendo
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2. Con ricorso del 28.11.2019, essa ha adito il tribunale di quella città per contestare, anche in via cautelare, il provvedimento che assumeva adottato in violazione della procedura e in assenza dei requisiti di legge. Ha infatti lamentato che il “formale provvedimento di preavviso” era “sprovvisto di idonea documentazione” a corredo, mentre “il decreto di collocamento a riposo” era stato emesso solo il
18.7.2019, in violazione dei “termini perentoriamente stabiliti”, e non era stato preceduto, bensì seguito, dal decreto “di valutazione del servizio” che non riportava “i periodi esatti del servizio all'estero, oggetto di supervalutazione”. Ha quindi rivendicato, in via principale, la riammissione in servizio e la “corretta valutazione dell'anzianità contributiva” comprensiva della “supervalutazione del servizio prestato all'estero”. In subordine, ha rivendicato il diritto alla permanenza in servizio sino al
31.12.2020, ai sensi dell'art. 1, c. 257, della l. n. 208/2015, che le era stata “in precedenza già accordata”, “a fronte della nomina quale Ambasciatrice EPALE per la
Regione Calabria”.
3. Il tribunale ha rigettato le sue domande.
3.1. Ha richiamato, in primo luogo, le valutazioni con le quali le aveva già disattese in sede di reclamo cautelare e, dunque, ritenendo che: a) la ricorrente aveva raggiunto il limite d'età ordinamentale dei sessantacinque anni, che è insuperabile per i dipendenti pubblici del comparto scuola, ed aveva altresì maturato i requisiti contributivi per il diritto al pensionamento giacché il suo estratto contributivo, alla data del 17.7.2019, registrava un'anzianità di 43 anni, 4 mesi e 19 giorni;
b)
l'amministrazione scolastica era dunque obbligata a collocarla a riposo, non potendo esercitare alcuna discrezionalità, “nemmeno a fronte di eventuali istanze di trattenimento in servizio”.
3.2. In secondo luogo, ha ritenuto correttamente valutata l'anzianità contributiva della ricorrente, essendo stata computato, nel suo “stato matricolare”, anche “il periodo di servizio prestato all'estero”.
3.3. In terzo luogo, ha disatteso, alla stregua della disciplina applicabile in tema di collocamento a riposo d'ufficio del personale che alla data del 31.8.2019 aveva
Pag. 2 di 7 raggiunto i 65 anni d'età e maturato il diritto alla “pensione anticipata”, la denuncia di
“tardività della comunicazione del provvedimento di collocamento a riposo d'ufficio”.
4. La ricorrente impugna la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed esaminati.
5. Nella resistenza del dicastero appellato, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, questa Corte ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di discussione e, acquisiste le note prodotte dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. Preliminarmente si rileva che il ricorso in appello, al pari di quello introduttivo del giudizio, è stato rivolto non solo contro il , ma Controparte_1
anche contro le sue articolazioni territoriali, le quali, però, non hanno alcuna autonoma legittimazione processuale1.
7. Nel merito, l'appello non può essere accolto.
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene, innanzitutto, che il suo collocamento a riposo è stato disposto ai sensi dell'art. 72, c. 11, del d.l. 112/2008, che lo consente solo qualora “l'amministrazione scolastica fornisca una motivazione specifica e probatoriamente supportata”, e lamenta che l'amministrazione scolastica non abbia “mai esternata” tale motivazione.
9. Il rilievo è inammissibile e comunque è infondato.
9.1. È inammissibile perché non si confronta con (e quindi non confuta) le argomentazioni che il tribunale ha esposto nel provvedimento collegiale di reclamo, richiamate nella sentenza impugnata, con cui ha escluso che si applichi la normativa che la ricorrente denuncia violata, in quanto si verte nella diversa ipotesi contemplata dall'art. 2, c. 5, del d.l. n. 101/2013: ossia nell'ipotesi del raggiungimento, da parte del dipendente pubblico, del limite ordinamentale anagrafico per il collocamento a riposo
Pag. 3 di 7 che non è superabile, se non nei casi di “trattenimento in servizio”, qualora il dipendente abbia maturato il diritto a pensione.
9.2. Il rilievo è altresì infondato perché: a) è pacifico che alla data del
31.8.2019 la ricorrente, che è nata il [...], avesse compiuto i 65 anni;
b) non è censurata la statuizione del tribunale secondo cui avesse perciò raggiuto il limite ordinamentale massimo che è previsto per gli impiegati statali dall'art. 4 del dPR n.
1092/1973; c) è comunque documentato, in base ai dati desumibili dall'estratto contributivo prodotto dall'amministrazione scolastica che la ricorrente non ha specificamente contraddetto, che alla data del 17.7.2019 risultavano accreditati a suo nome contributi per ben 43 anni, 4 mesi e 19 giorni;
d) è dunque evidente che alla data di congedo avesse maturato l'anzianità contributiva per il diritto a pensione anticipata ordinaria, che per le donne è pari a 41 anni e 10 mesi.
10. Con lo stesso primo motivo di gravame, ma sotto un diverso profilo,
l'appellante lamenta, però, che l'amministrazione non le avesse riconosciuto, alla data del preavviso di congedo, l'intera sua anzianità contributiva, ma lo abbia fatto (seppur con le parziali omissioni che ulteriormente denuncia) solo “nel luglio 2019”.
11. La doglianza è inconferente perché, ai fini del perfezionamento della fattispecie estintiva del rapporto alla data del 31.8.2019, rilevano gli elementi costitutivi di quella fattispecie alla medesima data. È dunque sufficiente verificare che sussistessero al momento della cessazione del rapporto. Ciò tanto più ove si verta in materia sottratta alla disponibilità delle parti, com'è nel caso di specie poiché, nel settore pubblico, il compimento dell'età in coincidenza della quale è previsto il collocamento a riposo causa l'estinzione ex lege del rapporto di impiego, senza necessità di alcun atto risolutivo della pubblica amministrazione2. E nella specie non è
Pag. 4 di 7 in contestazione che la ricorrente, alla data in cui fu collocata a riposo, avesse maturato l'anzianità contributiva utile per accedere al trattamento pensionistico, né che tanto risultasse dalla banca dati dell'INPS alla data del 17.7.2019 in cui l'amministrazione scolastica la consultò, dandone atto nel decreto di collocamento a riposo adottato il giorno dopo.
12. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia di essere stata “deprivata del diritto al trattenimento in servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 257, della
L. n. 208/2015”. Argomenta sull'applicabilità della norma in suo favore, deducendo, in fatto, che già “nel mese di marzo del 2019”, e dunque prima di essere collocata a riposo, aveva ricevuto l'incarico di “Ambasciatore EPALE per la regione ”. CP_1
13. Il motivo è infondato per due ordini alternativi di ragioni.
13.1. In primo luogo, perché la disposizione che l'appellante invoca esige, per essere applicata, che l'interessato, “al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza”, chieda “di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito”. Sennonché,
l'appellante non ha documentato (e per vero nemmeno ha dedotto) di aver mai formulato un'istanza in tal senso.
13.2. In secondo luogo, la medesima disposizione normativa si applica al personale della scuola “impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera”. Ma che ciò ricorra nel caso di specie non è provato, giacché l'appellante si è limitata a documentare di essere stata destinataria di una lettera (priva di data) di conferimento dell'incarico di “ambasciatrice EPALE”.
L'incarico le è stato conferito a seguito di una “selezione di esperti in materia di educazione degli adulti a supporto dell'Agenzia nazionale Erasmus + Indire”, che era stata indetta nel 2019 (come si evince dal fatto che il termine di presentazione delle domande scadeva il 15.4.2019).
14. Né può giovare all'appellante – che infatti nell'atto di gravame non ne fa menzione – il “nulla osta” al “comando fuori ruolo” che, con provvedimento del direttore scolastico regionale del 29.10.2014, le era stato accordato affinché potesse essere assegnata “presso la scuola italiana di Addis Abeba”, “a partire dall'anno
imponendo l'art. 97 Cost. che sia prevista per il lavoro pubblico, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l'estinzione automatica del rapporto al compimento dell'età massima, salva l'ipotesi di trattenimento in servizio (come previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992) per un periodo definito, a domanda del dipendente, prima del raggiungimento dell'età pensionabile ed, eventualmente, con il consenso dell'Amministrazione”.
Pag. 5 di 7 scolastico 2014/15 e fino al 31.8.2020”. E ciò perché quel nulla osta: a) era stato espressamente subordinato all'osservanza delle norme in materia pensionistica e, pertanto, senza alcuna deroga al limite ordinamentale d'età anagrafica;
b) non faceva alcun riferimento al trattenimento in servizio della ricorrente oltre il compimento dell'età massima ordinamentale;
c) non era stato preceduto dall'istanza di trattenimento in servizio che l'art. 1, c. 257, della l. n. 208/2015 contempla ai fini della successiva autorizzazione che al trattenimento in servizio, “al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza”, deve essere espressamente finalizzata e che nella specie invece manca;
d) ha perso efficacia col rientro in Italia dell'appellante, la quale, nel formulare il successivo quarto motivo di impugnazione, chiarisce di aver lavorato all'estero solo sino al 30.9.2016.
15. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale di non essersi pronunciato “sulla richiesta di accertamento del diritto alla corretta valutazione dell'anzianità contributiva”. In particolare, denuncia il parziale riconoscimento, da parte dell'amministrazione scolastica, del “servizio svolto pre- ruolo”. E, ancor più in particolare, lamenta che tale servizio le sia stato computato solo dal 14.6.1976, benché essa lo abbia svolto “con decorrenza dal 15.5.1974”.
16. All'omessa pronuncia del tribunale deve ovviarsi constatando che nessuna prova l'appellante offre a sostegno del dedotto svolgimento del servizio non di ruolo tra il 15.5.1974 e tra il 14.6.1976. Così in primo grado, come in sede di gravame la relativa circostanza è soltanto dedotta, ma non è dimostrata. Né sono state ritualmente formulate richieste istruttorie volte a colmare tale lacuna probatoria, giacché: a) in primo grado, l'istanza di prova testimoniale, riferita peraltro indistintamente a tutte le
“circostanze allegate in ricorso espunta ogni valutazione”, è stata avanzata con riserva di indicare i nominativi dei testimoni da escutere, ma tale indicazione non è mai stata fornita;
b) in secondo grado, di tale istanza istruttoria non si è fatta più menzione.
17. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta che l'amministrazione scolastica non abbia comunicato all'INPS “le retribuzioni accessorie” che ha percepito durante il “servizio svolto all'estero dal 3.11.2014 al
30.9.2016”. Denuncia che quel servizio sia stato computato ai fini della ricostruzione della carriera, “nonché ai fini del computo degli anni contributivi”, senza però tener conto, ai fini del “calcolo del trattamento pensionistico”, delle retribuzioni accessorie
Pag. 6 di 7 che per quello stesso servizio le sono state erogate. Chiede, pertanto, che di esse si tenga conto ai fini del corretto calcolo del trattamento pensionistico che le spetta.
18. Il motivo è inammissibile perché, in violazione del divieto di nova che è sancito dall'art. 437 c.p.c., si risolve nell'introduzione in appello di una domanda che al tribunale non era stata rivolta. Ed è sufficiente, a dimostrarlo, la irrituale modificazione delle conclusioni che l'appellante formula in sede di gravame, avanzando una richiesta di accertamento del “diritto all'effettuazione da parte dell'Amministrazione scolastica della comunicazione all'INPS delle retribuzioni accessorie percepite all'estero … per il servizio solto in Etiopia dal 3.11.2014 al
30.9.2016”, che è del tutto eccentrica rispetto alle conclusioni che aveva rassegnato con l'atto introduttivo del giudizio.
19. Ne consegue il rigetto dell'appello.
20. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
21. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 12/01/2024, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1284/23, pubblicata in data
12/07/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in € 4.000 oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/03/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 32938/2021: “In tema di contenzioso del personale scolastico, l o il Controparte_1 dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in Controparte_2 rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei CP_1 regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva". 2 Cass. 26377/2008: “In materia di collocamento a riposo d'ufficio nel pubblico impiego contrattualizzato, il carattere di specialità che deriva dall'applicazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. impone che il compimento di un'età massima determini, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l'estinzione del rapporto (salva l'ipotesi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente e, eventualmente, con il consenso dell'amministrazione) e non costituisca un mero presupposto per l'esercizio del potere di recesso da parte dell'amministrazione, la cui inerzia non sarebbe suscettibile di sindacato giurisdizionale. Ne consegue l'inapplicabilità della regola generale del rapporto di lavoro subordinato privato, secondo la quale la tipicità e tassatività delle cause d'estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età o requisiti”. Cass. 14628/2010: “In tema di collocamento a riposo d'ufficio, al compimento delle età massime previste dai diversi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, è inapplicabile la regola generale del lavoro subordinato privato, secondo la quale la tipicità e tassatività delle cause d'estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età ovvero con il raggiungimento di requisiti pensionistici, ancorché contemplate dalla contrattazione collettiva,