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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1997/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.02.2024 da
1) Parte_1
Nato a Lecco il 22.06.1973 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Daniele Mammani e Claudia Bellani presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata Milano il 17.05.1974 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Annarita Del Giaccio presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 14.09.2011 in Washington (USA), trascritto al Comune di Lecco
(anno 2011 atto n. 90 parte 2 serie C)
separati consensualmente con sentenza n. 500/2024 pubbl. il 31.05.2024 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.02.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna.
3. Il padre starà con la figlia orientativamente secondo le seguenti cadenze: a week end alternati e compatibilmente con le esigenze scolastiche e relazionali della ragazza, 2 pomeriggi infrasettimanali da concordare liberamente tra le parti nel rispetto degli impegni di . Pt_3
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Confermare il contributo per il concorso nel mantenimento della figlia in € 750,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. 5. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno secondo protocollo di intesa del Tribunale di Milano.
6. Ordinare l'annotazione della sentenza nei Registri di Stato Civile del Comune di Lecco e del
Comune di Milano.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Hanno dato atto che gli accordi di cui al punto 8) della separazione sono già stati eseguiti e che nello specifico la casa già domicilio coniugale sita negli USA è già stata venduta, il ricavato diviso in parti uguali e la somma di € 158.135 USD è stata restituita ai genitori della signora ” Pt_2
Le parti hanno, inoltre, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate rinunciando altresì all'impugnazione della presente sentenza.
In data 22.05.2024 il Tribunale di Milano ha pronunciato con sentenza la separazione personale e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno confermato di voler ottenere la pronuncia di divorzio e hanno rinunciato all'impugnazione della Sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Washingon D.C. USA in data 14.09.2011 tra e Parte_2 Parte_1
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.02.2024 da
1) Parte_1
Nato a Lecco il 22.06.1973 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Daniele Mammani e Claudia Bellani presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata Milano il 17.05.1974 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Annarita Del Giaccio presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 14.09.2011 in Washington (USA), trascritto al Comune di Lecco
(anno 2011 atto n. 90 parte 2 serie C)
separati consensualmente con sentenza n. 500/2024 pubbl. il 31.05.2024 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.02.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna.
3. Il padre starà con la figlia orientativamente secondo le seguenti cadenze: a week end alternati e compatibilmente con le esigenze scolastiche e relazionali della ragazza, 2 pomeriggi infrasettimanali da concordare liberamente tra le parti nel rispetto degli impegni di . Pt_3
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Confermare il contributo per il concorso nel mantenimento della figlia in € 750,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. 5. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno secondo protocollo di intesa del Tribunale di Milano.
6. Ordinare l'annotazione della sentenza nei Registri di Stato Civile del Comune di Lecco e del
Comune di Milano.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Hanno dato atto che gli accordi di cui al punto 8) della separazione sono già stati eseguiti e che nello specifico la casa già domicilio coniugale sita negli USA è già stata venduta, il ricavato diviso in parti uguali e la somma di € 158.135 USD è stata restituita ai genitori della signora ” Pt_2
Le parti hanno, inoltre, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate rinunciando altresì all'impugnazione della presente sentenza.
In data 22.05.2024 il Tribunale di Milano ha pronunciato con sentenza la separazione personale e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno confermato di voler ottenere la pronuncia di divorzio e hanno rinunciato all'impugnazione della Sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Washingon D.C. USA in data 14.09.2011 tra e Parte_2 Parte_1
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG