Ordinanza presidenziale 28 aprile 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00599/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2023, proposto da
GBS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rutigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Maria Dilda, Cristina Bongiorni, Marco Cassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Residenza Municipale, Str. Repubblica n.1;
nei confronti
RA NN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento notificato in data 19 ottobre 2022, Classifica 2022.VI/3/1.3508, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'intervento di cui alla SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente (n. 3508/2022);
……….nonché per accertamento
dell'obbligo della ricorrente a presentare fideiussione per un importo corrispondente alle opere di urbanizzazione mancanti nella misura che verrà ritenuta di giustizia (salvo rivalsa nei confronti degli altri proprietari di lotti) e dell'insussistenza di un obbligo della ricorrente a presentare fideiussione a garanzia della realizzazione delle opere qualificate come “misure di risparmio energetico”,
…….ovvero, in via subordinata, per l’accertamento
dell'obbligo della ricorrente di assolvere a quanto richiesto solo pro quota relativamente al lotto 2 rispetto all'estensione ed edificabilità di tutti i lotti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AO PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità della SCIA in sanatoria presentata dalla stessa in data 10 ottobre 2022 (n. 3508/2022), nonché l’accertamento dell’obbligo dell’esponente a presentare fideiussione per un importo corrispondente alle opere di urbanizzazione mancanti e dell’insussistenza di un suo obbligo a presentare fideiussione a garanzia della realizzazione delle opere qualificate come “misure di risparmio energetico”; in via subordinata, la deducente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo della stessa di assolvere a quanto richiesto solo pro quota relativamente al lotto 2, rispetto all’estensione ed edificabilità di tutti i lotti.
Il Comune di Parma si è costituito in giudizio il 2 febbraio 2023 .
Con ordinanza presidenziale n. 82 del 28 aprile 2025 si è chiesto alle parti di comunicare se fossero intervenuti fatti o atti ulteriori nel corso del giudizio e alla parte ricorrente di confermare l’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio.
Con atto depositato in giudizio il 5 maggio 2025 parte ricorrente ha dichiarato la permanenza del proprio interesse alla decisione.
La ricorrente ha depositato in giudizio memoria finale il 14 novembre 2025 e memoria di replica il 26 novembre 2025.
Il Comune di Parma ha depositato memoria difensiva il 14 novembre 2025 e memoria di replica il 26 novembre 2025.
Le parti hanno prodotto in giudizio copiosa documentazione.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La controversia attiene, in via principale, alla questione della contestata configurazione delle “misure di risparmio energetico” previste nella convenzione urbanistica quali opere di urbanizzazione (cui consegue la prestazione della relativa fideiussione) imposte all’avente causa dal soggetto realizzatore di un piano urbanistico attuativo di iniziativa privata. Vengono, poi, in rilievo altri aspetti legati all’entità della fideiussione e ad ulteriori motivi ostativi ad una SCIA in sanatoria.
Parte ricorrente espone che:
- la ricorrente è proprietaria, in Parma, di un lotto di terreno incluso nel perimetro del PUA relativo al sub ambito di trasformazione 20 S2 via Budellungo Ovest (lotto 2), ed è avente causa (per tale lotto 2 ed altro lotto) dalla Nuova Mondo Immobiliare S.r.l., soggetto attuatore (unitamente a Ellisse Costruzioni S.r.l.) del predetto PUA con convenzione sottoscritta il 25 gennaio 2013 con il Comune di Parma;
- per quanto di rilevanza, la convenzione urbanistica, prevede: 1) che sarebbe stata consentita la realizzazione di coperture fotovoltaiche su parte dei parcheggi pubblici al fine di mettere in atto le misure di risparmio energetico previste dal progetto di PUA con obbligo delle parti di sottoscrivere, entro la data di approvazione del collaudo di tali opere, un apposito disciplinare per regolamentare gli aspetti specifici legati alla gestione e manutenzione delle stesse (art. 4); 2) la consegna di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa dell’importo complessivo di € 1.778.477, 903 a garanzia a) della corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all’articolo 4 della convenzione; b) della corresponsione delle somme di cui all’art. 5.
Secondo la prospettazione attorea, la convenzione distingue nettamente gli interventi migliorativi finalizzati all’incremento del 20% della SLU dalle opere di urbanizzazione e, pertanto, tali interventi migliorativi in alcun modo possono rientrare tra le opere di urbanizzazione.
La ricorrente provvedeva a realizzare gli interventi ammessi sul lotto 2 e ciò faceva abusivamente, poiché la SCIA che era stata presentata non era stata ritenuta ammissibile dal Comune di Parma in ragione della mancata produzione da parte del dante causa della fideiussione prevista in convenzione.
Ad avviso dell’esponente essa eseguiva gli interventi in modo conforme agli strumenti urbanistici (sia generali che attuativi) e, in data 10 ottobre 2022, presentava SCIA in sanatoria, poi dichiarata inammissibile con il provvedimento gravato che la società ricorrente ritiene illegittimo.
Con il primo motivo di ricorso “ Violazione dell’art. 14 l. Reg. Em. Rom. n. 15/2013 nonche’ dell’art. 17 l. Reg. Em. Rom. n. 23/2014. Violazione dei principi generali. Genericita’ manifesta ” l’esponente deduce che l’art. 17 della Legge Regione Emilia-Romagna n. 23/2004 per la presentazione della SCIA in sanatoria prevede solo ed esclusivamente la presentazione di una dichiarazione asseverata di conformità alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione delle opere, sicché, in caso di ritenuta mancanza di documentazione, va attivato il soccorso istruttorio (art. 14 L.R. n. 15/2013) entro 5 giorni dalla presentazione stessa; pertanto, poiché i motivi del diniego consisterebbero anche nella mancanza-carenza di documentazione, parte ricorrente ritiene che, in assenza di richiesta istruttoria entro i predetti 5 gg (pretesi perentori), tali motivi siano inopponibili al richiedente. In coerenza, poi, con i commi 6 e 8 del citato art. 14 (chiarimenti e variazioni), attesa la mancanza di urgenza legata alla natura della sanatoria (l’abuso è già perpetrato), il Comune avrebbe dovuto segnalare le mancanze in ottica collaborativa.
Aggiunge la difesa attorea che il medesimo vizio si presenta anche per il motivo ostativo relativo alla mancanza del parere dell’ufficio competente in materia sismica, atteso che si tratta di una autorizzazione di competenza dello stesso Comune e non già di altra amministrazione esulando, quindi, dalle ipotesi di cui agli artt. 14 comma 6- ter e 4- bis L.R. n. 15/2013 (laddove si prevede l’obbligo di acquisizione diretta da parte del privato, oppure, in alternativa, di espressa richiesta di acquisizione da parte dello Sportello unico, ma solo per gli atti di competenza di altra Amministrazione).
Con il secondo motivo di ricorso “ Erroneita’ dei presupposti di fatto e di diritto. Iniquita’ manifesta. Violazione dei principi generali. Difetto di motivazione ” la società ricorrente si duole, e questa è espressamente dichiarata quale censura principale, della richiesta - da parte del Comune - della presentazione di una fideiussione (ai fini della approvazione della SCIA in sanatoria) a garanzia non solo del completamento delle opere di urbanizzazione bensì anche delle opere costituenti “Misure di risparmio energetico” e, pertanto, a copertura di un importo di complessivi € 507.000,00, di cui € 404.480,00 riferibili a dette misure di risparmio energetico: tali opere dovrebbero sostanziarsi nella copertura, con pannelli fotovoltaici, del parcheggio pubblico, ma, non essendo la ricorrente il soggetto attuatore dell’intero comparto, tale pretesa-imposizione risulterebbe del tutto arbitraria e priva di giustificazione.
Tali misure di risparmio energetico non rientrano, secondo la prospettazione attorea, nelle opere di urbanizzazione residue (cui si ritiene tenuta pro quota per la realizzazione o per i relativi oneri per la quota non scomputabile), come emergerebbe dall’art. 4 della Convenzione urbanistica, trattandosi di opere aggiuntive che hanno determinato un incremento di SLU per l’originario attuatore: evidenzia la difesa attorea che, se può ritenersi ammissibile che l’acquirente di un lotto sia tenuto, pro quota , alle urbanizzazioni delle quali comunque beneficia, non altrettanto può ritenersi per opere di mitigazione che hanno comportato un incremento di SLU di cui l’avente causa di un lotto non beneficia in alcun modo, ancor più considerando che il Comune ha chiesto alla ricorrente non già una quota bensì l’intero importo mentre nulla ha richiesto agli altri aventi causa.
La ricorrente si è dichiarata disposta a presentare fideiussione per un importo corrispondente alle opere di urbanizzazione mancanti nella misura che verrà ritenuta di giustizia, ma ritiene che nulla sia da essa dovuto per le opere qualificate come “misure di risparmio energetico”, in subordine, salvo gravame, chiede comunque determinarsi la quota dovuta dalla ricorrente relativamente al lotto 2 rispetto all’estensione ed edificabilità di tutti i lotti.
Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato e di accertamento i) dell’obbligo dell’esponente a presentare fideiussione per un importo corrispondente alle opere di urbanizzazione mancanti e ii) dell’insussistenza di un suo obbligo a presentare fideiussione a garanzia della realizzazione delle opere qualificate come “misure di risparmio energetico”, nonché - in via subordinata - di accertamento dell’obbligo della stessa ad assolvere a quanto richiesto solo pro quota relativamente al lotto 2.
L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, sul primo motivo di ricorso (mancato soccorso istruttorio) controdeduce che l’art. 17 “ Accertamento di conformità ” della L.R. n. 23/2004 si limita a prevedere che “ In caso di interventi realizzati … in assenza della SCIA … o in difformità da essa, … il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile può … presentare una SCIA in sanatoria … se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda ” (comma 1); al comma 2- ter , poi, l’articolo citato prosegue, tuttavia, specificando che “ Nei casi in cui la sanatoria di cui al presente articolo sia subordinata a SCIA, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 ”, ciò in quanto, evidenzia la difesa comunale, l’art. 17 della L.R. n. 23/2004 si occupa solo dei casi e delle tempistiche entro cui è possibile presentare SCIA in sanatoria, ma non dispone in relazione alla disciplina della stessa che viene, invece, specificata dall’art. 14 della L.R. n. 15/2013. Detto art. 14, sottolinea l’Amministrazione, prevede espressamente che la SCIA debba essere presentata “… attraverso l’utilizzo della modulistica edilizia unificata, corredata dalla documentazione essenziale …” approvata con delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e ss.mm.ii. (doc. 18) nonché corredata dall’asseverazione di conformità del tecnico abilitato, e di tale disposizione l’Ufficio ha fatto precisa applicazione: infatti, constatata la mancanza della documentazione essenziale di cui deve essere corredata la SCIA in sanatoria, l’Amministrazione ha provveduto a dichiarare l’inammissibilità della pratica ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo capoverso, della L. n. 241/1990 (dato che la SCIA è divenuta efficace, scatta il termine di 30 giorni per la verifica di “merito” della pratica e l’eventuale richiesta di integrazioni).
Il Comune resistente precisa che nella fattispecie, in ogni caso, la SCIA in sanatoria è stata dichiarata inammissibile - nei 5 gg. lavorativi successi alla presentazione - al semplice controllo di completezza della documentazione, in quanto mancante degli elaborati e documenti qualificanti l’intervento in sanatoria così come definiti dalla modulistica unica di cui agli atti regionali di coordinamento previsti dall’art. 12 della L.R. n. 15/2013.
Il preteso soccorso istruttorio, ad avviso del Comune resistente, non è istituto applicabile alla fattispecie della SCIA in sanatoria, laddove la normativa citata impone all’Ente di respingere le SCIA carenti della documentazione essenziale (quali ad esempio, nel caso di specie, la documentazione necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione sismica, che è del tutto assente nella domanda presentata dalla ricorrente).
Quanto alla censurata debenza (in subordine ritenuta pro quota ) della fidejussione - prevista in convenzione urbanistica a garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione -, relativamente all’importo commisurato alle “misure di risparmio energetico” l’Amministrazione evidenzia plurimi elementi che depongono in senso contrario alla tesi attorea:
- le “misure di risparmio energetico” sono previste dall’Accordo del 2009 stipulato tra l’Amministrazione e l’attuatore (doc.19), per € 403.480,00 su un importo complessivo di opere di urbanizzazione pari ad € 1.778.477,03, e in data 6 febbraio 2020 il direttore dei lavori del Comparto 20S2 certificava che i lavori ancora necessari per completare le opere di urbanizzazione ammontavano ad un importo di € 507.749,70 e precisava che tra i lavori ancora da completare vi era il “ Parcheggio pubblico su Via De Martino da pavimentare con autobloccanti e completare con la realizzazione della struttura fotovoltaica ” (doc. 20);
- l’art. 4 della Convenzione urbanistica del PUA 20S2 rubricato “ Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle reti private previste dal PUA ” prevedeva la realizzazione delle aree di sosta e del parcheggio pubblico al diretto servizio dell’insediamento, nonché il richiamo al PUA (che contiene le misure di risparmio energetico), e pertanto: anche le misure di risparmio energetico sono collocate tra le opere di urbanizzazione di cui all’art. 4 della convenzione urbanistica, così come reso esplicito dalla rubrica dell’articolo;
- conferma l’assunto la deliberazione di approvazione del PUA relativo al sub Ambito 20S2 (DCC n. 43/2012), che annovera tra i suoi allegati gli elaborati 43 “ P.26.1 progetto reti di urbanizzazione: tettoia fotovoltaica ” e 44 “ P.26.2 relazione tecnica: tettoia fotovoltaica ” (doc. nn. 21, 22 e 23), e la relazione tecnica, a sua volta, precisa che la misura di risparmio energetico si sostanzia in “ una pensilina d’acciaio, con integrati moduli fotovoltaici posta a copertura di una porzione del parcheggio a raso adiacente alla strada pubblica di progetto in sub ambito 20S2 Via Budellungo Ovest. L’energia elettrica prodotta dall’impianto è destinata a soddisfare in parte il consumo di energia elettrica dei sistemi elettromeccanici di cui è dotato il comparto pubblico: illuminazione stradale pubblica; irrigazione del verde pubblico ”;
- anche il permesso di costruire per le opere di urbanizzazione (doc. 24) elenca tra le opere la realizzazione degli interventi di risparmio energetico e, precisamente, una pensilina fotovoltaica relativa al parcheggio pubblico principale (per un ammontare pari all’80% dell’importo stimato per opere di efficientamento energetico) ed interventi sull’illuminazione pubblica con l’impiego di prodotti a ridotto impatto ambientale (per il restante 20%).
Alla luce degli elementi surriferiti, la difesa comunale evidenzia che al Comune deve essere consegnata l’urbanizzazione completa delle misure di risparmio energetico, a nulla rilevando il fatto che a tali misure l’Amministrazione abbia correlato la concessione di una S.L.U. aggiuntiva poiché detto incentivo non muta la natura dell’opera; in ogni caso, tale incremento volumetrico ottenuto dalla “Nuova Mondo Immobiliare L” (dante causa dell’odierna ricorrente) ha interessato l’intero comparto, garantendo così una porzione aggiuntiva di superficie, indistinta su tutti i lotti, ivi compreso il lotto 2 di proprietà di GBS S.r.l.. ciò confermando la natura delle “misure di risparmio energetico” inserite in convenzione da ritenersi opere di urbanizzazione e parte del relativo permesso di costruire, con il conseguente regime giuridico.
Infine, l’Amministrazione contesta anche la debenza solo pro quota della garanzia fideiussoria, attesa la natura reale e solidale dell’obbligazione (con riferimento alla decisione del Consiglio di Stato n. 6361/2025).
Illustrate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene di principiare dalla questione posta in via principale da parte ricorrente, ossia la debenza della fideiussione (per l’importo relativo alle misure energetiche) in relazione all’opera oggetto della SCIA in sanatoria.
La difesa attorea deduce l’inopponibilità di tale obbligo alla ricorrente sia sotto il profilo oggettivo (quanto all’importo commisurato alle “misure di risparmio energetico” che non costituirebbero opere di urbanizzazione) sia in punto di imputabilità soggettiva (le misure, consentendo una maggiore capacità volumetrica a beneficio dell’intero comparto, non avvantaggerebbero il solo lotto 2 di cui la ricorrente è proprietaria).
Quanto al primo profilo, sussistono plurimi elementi che depongono per la identificazione, nel caso di specie, delle “misure di risparmio energetico” in contestazione quali opere di urbanizzazione, sia in ragione del puntuale disposto convenzionale sia in riferimento alla normativa generale.
Difatti, l’art. 4 della Convenzione urbanistica (doc n. 3 ricorrente, pag. 12), rubricato “ Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle reti private previste dal PUA ”, menziona le misure energetiche al comma 4 (“ Il progetto di Pua contiene le misure di risparmio energetico prescrittive per l’utilizzazione della Slu aggiuntiva …”), e i precedenti commi 1, 2 e 3 recano un elenco di opere di urbanizzazione mentre il seguente comma 5 precisa che “ Le opere di urbanizzazione di cui sopra saranno realizzate previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio ”.
Dal chiaro tenore letterale dell’articolato surriferito, quindi, non è possibile trarre elementi che consentano di espungere la menzione delle “misure di risparmio energetico” dal novero delle opere di urbanizzazione dedotte in convenzione: la tesi attorea, scaturisce, dunque, da un’inammissibile forzatura letterale del testo convenzionale cui le parti si sono obbligate.
Nel caso concreto quanto emerge chiaramente dal testo convenzionale (art. 4), come condivisibilmente rilevato dalla difesa comunale, è confermato dal Permesso di costruire per le opere di urbanizzazione (doc. 24 Amministrazione), che elenca tra queste la realizzazione degli interventi di risparmio energetico (una pensilina fotovoltaica relativa al parcheggio pubblico principale e opere collegate per un ammontare pari all’80% dell’importo stimato per opere di efficientamento energetico, ed interventi sull’illuminazione pubblica con l’impiego di prodotti a ridotto impatto ambientale per il restante 20%).
La concreta consistenza delle descritte misure (inerenti la copertura fotovoltaica del parcheggio pubblico ed interventi di illuminazione pubblica) anche astrattamente rientra nelle ipotesi previste dalla legge (D.P.R. n. 380/2001, art. 16, comma 7: “ Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato ”), quali opere di urbanizzazione che, per loro natura, in ogni caso non assumono natura sinallagmatica rispetto alla capacità edificatoria (si è precisato che “ Le obbligazioni previste a carico dei privati dalle convenzioni urbanistiche non sono sinallagmaticamente correlate alla capacità edificatoria dell’area, ma sono funzionali “a garantire che all’edificazione del territorio corrisponda non solo l’approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, ma anche il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona” (Cons. Stato sez. IV n. 4221 del 2025): di qui la natura propter rem dell’obbligazione e il vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario dell’area, indipendentemente dalla capacità edificatoria, originaria o successiva, della medesima ”; così Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5132 del 12 giugno 2025). Ne consegue che, attesa la descritta natura reale e solidale delle obbligazioni de quibus , la correlazione tra misure energetiche ed incremento volumetrico, posta da parte attrice quale presupposto logico escludente la configurabilità delle stesse quali opere di urbanizzazione e/o la debenza dei relativi oneri in relazione al lotto 2 di proprietà, si presenta come aspetto privo di rilevanza in questa sede.
Dalla qualificazione dell’obbligazione de qua come obligatio propter rem relativa alla realizzazione di opere di urbanizzazione discende la piana debenza della fideiussione anche per l’importo relativo alle misure in contestazione.
Quanto alla pretesa, in subordine articolata, della limitazione pro quota della suddetta obbligazione di garanzia, l’assunto è infondato stante la predetta riconducibilità alle obbligazioni reali e solidali, per cui è pacifico che la limitazione pro quota è una previsione eventuale ed eccezionale che, nel caso concreto, non è stata allegata da parte ricorrente (“ sulla natura propter rem degli obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche e sul vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione, cfr. Cons. Stato sez. IV n. 4687, n. 7250 e n. 5152 del 2024; sez. II n. 1952 del 2024 ” come ribadito dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5132 del 12 giugno 2025).
Infine, sul preteso soccorso istruttorio, va considerato, innanzitutto, che le controdeduzioni comunali (risposta entro i cinque giorni e mancanza degli elementi essenziali della domanda di SCIA in sanatoria con conseguente declaratoria vincolata di inammissibilità) non sono state replicate dalla difesa attorea, dovendosene trarre le conseguenze poste dall’art. 64, comma 2, C.p.a. (“ Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite ”); in ogni caso, attesa la natura speciale dell’istituto della SCIA in sanatoria, vanno applicate le norme settoriali che nel caso di specie, come condivisibilmente segnalato dal Comune resistente e non contestato da parte attrice, prevedono ex art. 17 ( Accertamento di conformità ), comma 2- ter , della L.R. Emilia Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004 (“ Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all' articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 ”) una produzione documentale essenziale (“ Nei casi in cui la sanatoria di cui al presente articolo sia subordinata a SCIA, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 ”), rinviando all’art. 14 ( Disciplina della SCIA ) della L.R. n. 15 del 30 luglio 2013, che prevede che “ La SCIA è presentata … attraverso l'utilizzo della modulistica edilizia unificata, corredata dalla documentazione essenziale … ” (comma 1), nel caso concreto pacificamente assente, tale da non consentire all’Amministrazione nemmeno di valutare un’eventuale approfondimento istruttorio.
Sorreggendosi autonomamente l’atto impugnato su tali ragioni ostative, divengono evidentemente ininfluenti le ulteriori carenze rilevate dall’Amministrazione.
In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento a favore del Comune di Parma delle spese di lite, che si liquidano in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
AO PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO PO | Italo AS |
IL SEGRETARIO