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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa CA Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di regolamentazione di esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 679/2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. SEGNALINI DANIELA
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. CAROSI RAUL
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 8.10.25 le parti, sentite dal giudice, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto un rinvio al fine di trovare un accordo in ordine alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale relative alla minore Per_1
All'udienza del 20 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i difensori hanno precisato in maniera congiunta chiedendo l'omologa del seguente accordo:”
1) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2
ma con collocazione prevalente presso la madre , con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sè come segue e comunque salvo diverso accordo, con obbligo per il padre di comunicare via email alla madre ogni sabato la propria turnazione lavorativa della settimana successiva al fine di individuare i due pomeriggi liberi per stare con la figlia minore, se diversi da quelli predeterminati: - due giorni infrasettimanali, di regola il martedì e giovedì, dalle ore 16,00 fino alle ore 19,30 , ed a settimane alterne la domenica dalle ore 10,00 fino alle ore 19,30 in cui la riporterà a casa della madre;
- festività pasquali: alternanza annuale della
Domenica di Pasqua dalle ore 10,00 fino alle ore 17,00 o del lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 fino alle re 17,00 in cui il padre la riporterà a casa della madre;
- festività infra annuali alternate annualmente con ciascun genitore dalle ore 10,00 di mattina del giorno di festa fino alle ore 17,00 della sera;
- compleanni dei genitori : la figlia resterà con il/la festeggiato/a il pomeriggio dalle ore 16,00 fino alle ore 19,30 , fatte salve eventuali diverse esigenze dei genitori;
- compleanno della figlia: con alternanza annuale trascorrerà il compleanno con un genitore o con l'altro dalle ore 16,00 alle ore 19,30, salvo diverso accordo;
- festività natalizie alternate annualmente: il 25.12. dalle ore 10,00 fino alle ore 20,00, o il 26.12. dalle ore 10,00 fino alle ore 20,00; il capodanno e l'epifania alternati annualmente : il
1.1. dalle ore 10,00 fino alle ore 20,00 o l'epifania dalle ore 10,00 fino alle ore
20,00 ; - ferie estive: sette giorni non continuativi, da confermarsi entro il 30 marzo di ogni anno, dalle ore 10,00 di mattina fino alle ore 20,00, già cenata con riaccompagnamento a cura del padre a casa della madre. 2) Entrambi i genitori si pagina 2 di 4 obbligano al mantenimento diretto della figlia quando la stessa sta con ciascuno di loro;
l'assegno unico resta per volontà concorde dei genitori, di esclusiva spettanza della madre, genitore collocatario prevalente, con obbligo a carico del padre di aggiornare annualmente la dichiarazione ISEE secondo le indicazioni dell'INPS, se richiesto. 3) Il padre si obbliga altresì a contribuire al mantenimento della minore corrispondendo alla madre, entro i primi 5 giorni di ogni mese, la somma di €
250,00 al mese (da ottobre 2025), rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT dall'anno successivo al provvedimento giudiziale, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, in conformità con il protocollo d'intesa del
Tribunale di Velletri, dandosi atto che la minore è iscritta ad un asilo nido la cui retta, oggi pari ad € 485,00 al mese, è ripartita fra i genitori in parti uguali. Quanto alle spese straordinarie i genitori fin da ora si obbligano a regolamentare la restituzione in favore del genitore che avrà anticipato la spesa entro il mese stesso in cui l'esborso sarà stato sostenuto. 4) Con riferimento all'importo di € 800,00 , dovuto dal padre per gli arretrati maturati da febbraio a settembre 2025 a titolo di assegno di mantenimento ordinario per la minore , i genitori concordano Per_1
di compensarlo con pari somma che la madre ha richiesto a titolo di sostegno avendo partecipato ad un bando regionale per l'anno 2024/2025, ed a condizione che le venga erogato nell'intero importo di € 800,00. 5) I genitori si danno atto di volere iscrivere la minore nell'anno scolastico 2026/2027 presso una Per_1
scuola materna pubblica, ove risulti ammessa in graduatoria dalla scuola stessa;
in difetto rimarrà iscritta presso l'Istituto attuale. 6) Le spese di lite vengono compensate;
i difensori sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto ai fini dell'intervento.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale della minore ( nata il [...]) né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale pagina 3 di 4 strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra e Parte_1 [...]
per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alla figlia CP_1
minore secondo le condizioni di cui all'accordo depositato in data Per_1
17.10.25, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 29 ottobre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa CA Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa CA Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di regolamentazione di esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 679/2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. SEGNALINI DANIELA
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. CAROSI RAUL
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 8.10.25 le parti, sentite dal giudice, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto un rinvio al fine di trovare un accordo in ordine alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale relative alla minore Per_1
All'udienza del 20 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i difensori hanno precisato in maniera congiunta chiedendo l'omologa del seguente accordo:”
1) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2
ma con collocazione prevalente presso la madre , con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sè come segue e comunque salvo diverso accordo, con obbligo per il padre di comunicare via email alla madre ogni sabato la propria turnazione lavorativa della settimana successiva al fine di individuare i due pomeriggi liberi per stare con la figlia minore, se diversi da quelli predeterminati: - due giorni infrasettimanali, di regola il martedì e giovedì, dalle ore 16,00 fino alle ore 19,30 , ed a settimane alterne la domenica dalle ore 10,00 fino alle ore 19,30 in cui la riporterà a casa della madre;
- festività pasquali: alternanza annuale della
Domenica di Pasqua dalle ore 10,00 fino alle ore 17,00 o del lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 fino alle re 17,00 in cui il padre la riporterà a casa della madre;
- festività infra annuali alternate annualmente con ciascun genitore dalle ore 10,00 di mattina del giorno di festa fino alle ore 17,00 della sera;
- compleanni dei genitori : la figlia resterà con il/la festeggiato/a il pomeriggio dalle ore 16,00 fino alle ore 19,30 , fatte salve eventuali diverse esigenze dei genitori;
- compleanno della figlia: con alternanza annuale trascorrerà il compleanno con un genitore o con l'altro dalle ore 16,00 alle ore 19,30, salvo diverso accordo;
- festività natalizie alternate annualmente: il 25.12. dalle ore 10,00 fino alle ore 20,00, o il 26.12. dalle ore 10,00 fino alle ore 20,00; il capodanno e l'epifania alternati annualmente : il
1.1. dalle ore 10,00 fino alle ore 20,00 o l'epifania dalle ore 10,00 fino alle ore
20,00 ; - ferie estive: sette giorni non continuativi, da confermarsi entro il 30 marzo di ogni anno, dalle ore 10,00 di mattina fino alle ore 20,00, già cenata con riaccompagnamento a cura del padre a casa della madre. 2) Entrambi i genitori si pagina 2 di 4 obbligano al mantenimento diretto della figlia quando la stessa sta con ciascuno di loro;
l'assegno unico resta per volontà concorde dei genitori, di esclusiva spettanza della madre, genitore collocatario prevalente, con obbligo a carico del padre di aggiornare annualmente la dichiarazione ISEE secondo le indicazioni dell'INPS, se richiesto. 3) Il padre si obbliga altresì a contribuire al mantenimento della minore corrispondendo alla madre, entro i primi 5 giorni di ogni mese, la somma di €
250,00 al mese (da ottobre 2025), rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT dall'anno successivo al provvedimento giudiziale, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, in conformità con il protocollo d'intesa del
Tribunale di Velletri, dandosi atto che la minore è iscritta ad un asilo nido la cui retta, oggi pari ad € 485,00 al mese, è ripartita fra i genitori in parti uguali. Quanto alle spese straordinarie i genitori fin da ora si obbligano a regolamentare la restituzione in favore del genitore che avrà anticipato la spesa entro il mese stesso in cui l'esborso sarà stato sostenuto. 4) Con riferimento all'importo di € 800,00 , dovuto dal padre per gli arretrati maturati da febbraio a settembre 2025 a titolo di assegno di mantenimento ordinario per la minore , i genitori concordano Per_1
di compensarlo con pari somma che la madre ha richiesto a titolo di sostegno avendo partecipato ad un bando regionale per l'anno 2024/2025, ed a condizione che le venga erogato nell'intero importo di € 800,00. 5) I genitori si danno atto di volere iscrivere la minore nell'anno scolastico 2026/2027 presso una Per_1
scuola materna pubblica, ove risulti ammessa in graduatoria dalla scuola stessa;
in difetto rimarrà iscritta presso l'Istituto attuale. 6) Le spese di lite vengono compensate;
i difensori sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto ai fini dell'intervento.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale della minore ( nata il [...]) né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale pagina 3 di 4 strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra e Parte_1 [...]
per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alla figlia CP_1
minore secondo le condizioni di cui all'accordo depositato in data Per_1
17.10.25, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 29 ottobre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa CA Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4