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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1643/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, EL
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4714/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8783/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 16/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3031M02011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 740/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: Si riporta ai motivi di appello ed insiste sulll'inesistenza dei presupposti accertativi vista l'inesistenza degli indizi gravi, precisi e concordnati per il ricorso all'accertamento analitico induttivo.
Appellato: Insiste per la conferma della sentenza di primo grado in rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società Ricorrente_1 SR (CF P.IVA_1), nella persona del l.r.p.t. sig. Rappresentante_1, difesa Difensore_1, la sentenza n. 8783/31/2025, emessa dalla sezione XXXI della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con cui è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n.
TF3031M0211/2024, per l'anno di imposta 2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Napoli DP I di Napoli.
Con esso vengono accertati maggiori ricavi per euro 160.575,00 ed ai sensi degli art.li 39 c.2 e 41 bis del
D.pr 600/73 ai fini IRES, una maggiore imposta di euro 25.222,00, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 446/97 ai fini IRAP una maggiore imposta 13.576,00, ai sensi dell'art. 55 del D.pr. 633/72 ai fini IVA un maggiore imposta per euro 26.516,00
Il suddetto accertamento scaturisce dalla verifica generale condotta dalla Direzione Provinciale di Napoli
Ufficio controlli del 16 gennaio 2024, per l'anno di imposta 2018, sulle cui risultanze in data 30/01/2024 viene redatto il processo verbale di contestazione n.TF3125/2024, in cui i verificatori riscontrata la presenza di numerosi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti atti a determinare il disconoscimento delle scritture contabili, avevano applicato il metodo analitico induttivo ex art. 39 c. 2 del D.pr 600/73 per l'accertamento induttivo di maggiori ricavi.
In particolare gli accertatori hanno verificato la presenza dei seguenti elementi indiziari: nel modello ISA per l'anno 2018 la società aveva ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari a 4,07, sempre nel suddetto modello ISA per l'anno 2018 risultava la presenza di valori del tutto incoerenti ed anomali e difformi rispetto alle risultanze della relative dichiarazioni dei redditi, nel libro inventari non viera il dettaglio delle rimanenze, non vi era una distinta delle rimanenze con l'indicazione delle categorie omogenee per natura e valore, risultava una crescita del tutto anomala ed ingiustificata del valore delle rimanenze (il valore indicato delle rimanenze finali nell'anno 2015 era pari ad euro 190.200,00 laddove nell'anno 2018 veniva dichiarato un valore finale delle rimanenze pari ad euro 380.884,00) valore non proporzionato alla tipologia di attività svolta quasi esclusivamente via Internet senza necessità dell'esistenza di un rilevante magazzino fisico, veniva accertata la presentazione di una dichiarazione IVA per l'anno 2018 priva dei dati contabili se non per l'indicazione dei versamenti IVA effettuati, vaniva contestata la mancata esibizione di documentazione contabile richiesta in sede di accesso.
Impugnava il suddetto accertamento la società Ricorrente_1 SR indicando motivi di ricorso testualmente ed integralmente ripresi nel presente atto di appello e contestando l'insussistenza dei presupposti per il disconoscimento della contabilità e l'applicazione del metodo analitico-induttivo poiché:
- l'Ufficio non aveva riconosciuto la presenza di una dichiarazione integrativa IVA per l'anno 2018 indicante i dati contabili,
- erano esatti e congrui i dati dichiarati nel modello ISA per l'anno 2018,
-nel libro inventari vi era, a differenza di quanto affermato dall'Ufficio, l'esatta indicazione delle rimanenze riepilogate per categorie omogenee,
- il valore delle rimanenze era congruo in quanto parametrizzato all'ampia clientela esistente,
- erano errati i dati utilizzati nella ricostruzione dei maggiori ricavi accertati. Si era costituita nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che aveva insistito sulle legittimità dell'accertamento per la presenza dei gravi indizi precisi e concordanti richiesti e sulla esatta ricostruzione dei maggiori ricavi rilevando gli accertatori l'esistenza di un magazzino merci gonfiato al fine di nascondere i maggiori ricavi omessi.
Con la su indicata sentenza la Corte di Giustizia di primo grado di Napoli accertava, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione puntualmente richiamata (Sentenza n. 1861/2025), l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 39 del D.pr. 600/73 confermando, quindi, la legittimità dell'accertamento.
Impugna la suddetta sentenza di primo grado la società Ric_1 SR insistendo con unico e semplice motivo di appello esclusivamente sull'inesistenza dei presupposti accertativi in virtù della documentazione probatoria già depositata agli atti del procedimento di primo grado, in particolare l'appellante evidenzia la congruità dei valori dichiarati delle rimanenze, l'esistenza di un inventario di magazzino, la congruità dei valori ivi indicati anche in funzione dell'ampia e frastagliata clientela cui si rivolge e, quindi, insiste per l'inesistenza degli elementi indiziari atti a giustificare il disconoscimento della contabilità e l'applicazione del metodo analitico induttivo.
Con successive memorie illustrative parte appellante insiste sul deposito documentale della documentazione già richiesta in sede di accesso, avvenuto in sede di contraddittorio endoprocedimentale, sull'esatta indicazione nel libro inventario del valore delle rimanenze dettagliato per categorie omogenee ed introduce nuovi elementi di contestazioni non dedotti né sede di ricorso che in appello quali la valutazione dei maggiori costi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che evidenzia l'esistenza dei gravi, precisi e concordanti indizi quali la difformità dei dati contabili dichiarati così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali, l'incongruità dei valori del magazzino merci, il basso punteggio dei modelli ISA per l'anno 2018, la mancata esibizione della documentazione contabile richiesta ed insiste sulla legittimità dell'accertamento chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
L'appello è stato deciso, sentite in contraddittorio le parti in causa, nell'udienza del 13 febbraio 2026 ove è stata trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno rigettati i motivi di appello così come introdotti nella prima volta nel presente giudizio mediante le memorie illustrative depositate in data 8/1/2026.
Trattasi dei motivi indicati al punto III) delle memorie illustrative relative al vizio del metodo di quantificazione dei costi e dal punto I) delle medesime memorie relativamente al difetto del contraddittorio endoprocedimentale.
Trattasi di eccezioni non oggetto della valutazione del giudice di primo grado in quanto non solo introdotti per la prima volta nel presente giudizio ma mediante le memorie illustrative le quali sono volte a chiarire e controdedurre ma non certamente a porre nuovi elementi di appello/ricorso, tali eccezioni sono, quindi, inammissibili.
Ciò preliminarmente considerato deve essere ricordato che, ai fini dell'applicazione del metodo analitico- induttivo ex art. 39 del D.pr 600/73, si è affermato che le presunzioni poste a base dell'accertamento induttivo di cui all'articolo 39 non debbano necessariamente richiedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che possano prescindere dalle risultanze del bilancio, trattandosi di presunzioni “semplicissime” (Cass.
Ordinanza n. 20793/2020), ancora si è affermato che l'accertamento induttivo presuppone l'intrinseca inattendibilità delle scritture contabili che si ha quando l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi in esse indicati non è tale da consentire di prescindere dalle stesse, dovendo l'Ufficio accertatore completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all' art. 2729 c.c. (Cassaz. 26035/2024).
Ancora, in tema di accertamento in rettifica dei redditi d'impresa, la Corte di Cassazione - con la sentenza nr. 10097 in data 15.04.2024 – sulle orme di un orientamento stratificato nel tempo – ha ribadito, in via preliminare, che il metodo “analitico-induttivo" si fonda sulla parziale inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili;
in tal caso, pertanto l'Ufficio è legittimato a completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 c.c..(Cass. Sentenza n. 33604 del 18/12/2019).
Egualmente, in materia di IVA, l'Ufficio, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva - sulla base delle analoghe presunzioni semplici - il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi,
i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (cfr., tra le altre, Ordinanza n. 26036 in data 30.12.2015).
In tal senso con la sentenza n. 30470/2025 la Corte di Cassazione ha specificato che in tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo " puro" sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché
l'amministrazione finanziaria può "prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass. n. 33604/2019).
Infatti, se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del
1973 o all'art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo (Cass. n. 8749/2025).
Nel caso specifico non può che essere evidenziata sia l'inattendibilità della contabilità della società ricorrente per le incongruenze e difformità già rilevate in sede di verifica sia il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'appellante volto a dimostrarne l'attendibilità.
Il ricorso all'accertamento induttivo di cui all'art. 39, infatti, a differenza di quanto affermato da parte appellante,
è pienamente giustificato dalle molteplici difformità constatate dall'Ufficio impositore quali: un modello dichiarativo non compilato se non successivamente alla verifica, l'esistenza di un valore di rimanenze finali stratificatesi in più anni di imposta (periodo 2015/2018) sproporzionato e non giustificato rispetto all'ammontare dei ricavi, la mancata esibizione in sede di verifica delle documentazione contabile richiesta dai verificatori, il basso punteggio del valore ISA per l'anno 2018 (valore calcolato 4,07), la difformità dei dati contabili rispetto ai valori indicati nel modello dichiarativo volta proprio ad evitare l'incongruità del suddetto modello ISA, i valori anomali ed incongrui in esso risultanti.
In tal senso le obiezioni poste da parte appellante relative all'esibizione dei documenti richiesti solo in sede di contraddittorio endoprocedimentale e successivamente alla verifica, le tardiva presentazione della dichiarazione IVA integrativa (avvenuta solo nell'anno 2024) non fanno che confermare i presupposti per il ricorso all'accertamento analitico-induttivo.
'E da considerare, infatti, che la contestazione dell'esistenza di un magazzino “gonfiato” e "non documentato
" su cui sostanzialmente si basa l'atto di appello rappresenta solo ed uno solo degli elementi indiziari che giustificano il ricorso all'accertamento induttivo-analitico a fronte della varie contestazioni mosse dall'Ufficio impostore a fronte delle quali la parte appellante si limita a conmtestazioni generiche non supportate da alcun elemento probatorio effettivo (non viene depositata nessuna documentazione contabile, mancano i dichiarativi, l'unica documentazione offerta è data dalla ricostruzione delle rimanenze limitate per di più all'anno accertato).
Orbene a conferma dei presupposti accertativi non può che essere constatato che il suddetto elemento di valutazione costituito dal valore e dal dettaglio delle rimanenze non è il solo elemento indiziario volto a motivare l'applicazione del metodo induttivo sussistendo la presenza di ulteriori elementi quali: la difformità fra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA (difformità sanata solo successivamente alla verifica in data 30/01/2024), l'eccessivo valore delle rimanenze non proporzionato al volume d'affari ed in costante crescita nel corso degli anni, valore che giustifica la presunzione di un magazzino merci gonfiato nel corso degli anni in quanto volto a nascondere ricavi omessi, l'esistenza di un basso punteggio degli ISA per l'anno 2018 (punteggio risultante 4,07) con la presenza di una serie di incongruità ed anomalie dei valori ivi dichiarati, la manca esibizione in sede di accesso di documentazione richiesta dai verificatori solo successivamente e tardivamente esibita.
Si ripete trattasi di elementi indiziari che individualmente considerati risultano, così come contestato dall'appellante, forse insufficienti a giustificare un accertamento induttivo ma che considerati nel loro insieme determinano l'esistenza dei presupposti indiziari sufficienti a giustificare l'applicazione del metodo analitico- induttivo e per di più nella considerazione che parte appellante non fornisce elementi concreti di valutazione atti a contrastare l'assetto probatorio fornito dall'Ufficio accertatore.
'E da rimarcare, inoltre, che a fronte di tale ricostruzione logico induttiva operata dagli accertatori nulla contrappone parte resistente.
Viene, infatti, contestato il disconoscimento della contabilità ordinaria, l'esistenza dei gravi indizi precisi e concordati ma non viene fornito alcun elemento utile al giudicante volto a contrastare il quadro indiziario offerto dall'accertatore.
Agli atti del procedimento parte non deposita, infatti, alcun elemento utile volto a provare l'effettività dei valori contabili e dei ricavi dichiarati ed a dimostrare l'inesistenza dei presupposti accertativi limitandosi ad insistere esclusivamente sull'errata valutazione delle rimanenze finali ma non dando alcuna dimostrazione della regolarità contabile affermata ma non provata.
'E bene, infatti, ricordare che spetta indubbiamente all'Ufficio accertatore dimostrare l'esistenza dei presupposti accertativi incombendo su di lui la dimostrazione della pretesa tributaria ma spetta certamente al contribuente, laddove venga assolto tale onere, dimostrare e provare l'inesistenza degli elementi di valutazione probatoria offerti dall'Ufficio e nel caso specifico nulla ha provato e dimostrato parte appellante
Va, per di più, confermato il ragionamento logico giuridico effettuato dal giudice di primo grado anche nel richiamo alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1861/2025 laddove si è affermato che “in tema di imposte sui redditi di impresa, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina tributaria della valutazione delle rimanenze […] In assenza di tali indicazioni – che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l'accesso,
l'ispezione e la verifica – l'amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo”.
'E bene, infatti, ricordare che già in senso conforme si era espressa la suprema Corte con la sentenza n.
15863/2001 e ancora la sentenza n.9946/2003 in quanto la disposizione contenuta nell'articolo 15 dello stesso Dpr, letta assieme all'articolo.1, lettera d), del Dpr n. 570/1996, prevede inoltre che l'attendibilità della contabilità sia esclusa quando i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non sono indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari rilevando che nel caso specifico nel Libro Inventario il dettaglio delle rimanenze esposte è raggruppato in maniera del tutto generico in quattro categorie senza un effettivo inventario e dettaglio delle suddette rimanenze anche in considerazione del loro rilevante valore.
Da tanto il motivo principale di appello relativo all'inesistenza dei presupposti accertativi e del ricorso all'accertamento induttivo è da rigettare.
Per quanto su esposto l'appello va rigettato, sussistono giusti motivi vista la particolarità della vicenda per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, EL
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4714/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8783/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 16/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3031M02011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 740/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: Si riporta ai motivi di appello ed insiste sulll'inesistenza dei presupposti accertativi vista l'inesistenza degli indizi gravi, precisi e concordnati per il ricorso all'accertamento analitico induttivo.
Appellato: Insiste per la conferma della sentenza di primo grado in rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società Ricorrente_1 SR (CF P.IVA_1), nella persona del l.r.p.t. sig. Rappresentante_1, difesa Difensore_1, la sentenza n. 8783/31/2025, emessa dalla sezione XXXI della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con cui è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n.
TF3031M0211/2024, per l'anno di imposta 2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Napoli DP I di Napoli.
Con esso vengono accertati maggiori ricavi per euro 160.575,00 ed ai sensi degli art.li 39 c.2 e 41 bis del
D.pr 600/73 ai fini IRES, una maggiore imposta di euro 25.222,00, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 446/97 ai fini IRAP una maggiore imposta 13.576,00, ai sensi dell'art. 55 del D.pr. 633/72 ai fini IVA un maggiore imposta per euro 26.516,00
Il suddetto accertamento scaturisce dalla verifica generale condotta dalla Direzione Provinciale di Napoli
Ufficio controlli del 16 gennaio 2024, per l'anno di imposta 2018, sulle cui risultanze in data 30/01/2024 viene redatto il processo verbale di contestazione n.TF3125/2024, in cui i verificatori riscontrata la presenza di numerosi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti atti a determinare il disconoscimento delle scritture contabili, avevano applicato il metodo analitico induttivo ex art. 39 c. 2 del D.pr 600/73 per l'accertamento induttivo di maggiori ricavi.
In particolare gli accertatori hanno verificato la presenza dei seguenti elementi indiziari: nel modello ISA per l'anno 2018 la società aveva ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari a 4,07, sempre nel suddetto modello ISA per l'anno 2018 risultava la presenza di valori del tutto incoerenti ed anomali e difformi rispetto alle risultanze della relative dichiarazioni dei redditi, nel libro inventari non viera il dettaglio delle rimanenze, non vi era una distinta delle rimanenze con l'indicazione delle categorie omogenee per natura e valore, risultava una crescita del tutto anomala ed ingiustificata del valore delle rimanenze (il valore indicato delle rimanenze finali nell'anno 2015 era pari ad euro 190.200,00 laddove nell'anno 2018 veniva dichiarato un valore finale delle rimanenze pari ad euro 380.884,00) valore non proporzionato alla tipologia di attività svolta quasi esclusivamente via Internet senza necessità dell'esistenza di un rilevante magazzino fisico, veniva accertata la presentazione di una dichiarazione IVA per l'anno 2018 priva dei dati contabili se non per l'indicazione dei versamenti IVA effettuati, vaniva contestata la mancata esibizione di documentazione contabile richiesta in sede di accesso.
Impugnava il suddetto accertamento la società Ricorrente_1 SR indicando motivi di ricorso testualmente ed integralmente ripresi nel presente atto di appello e contestando l'insussistenza dei presupposti per il disconoscimento della contabilità e l'applicazione del metodo analitico-induttivo poiché:
- l'Ufficio non aveva riconosciuto la presenza di una dichiarazione integrativa IVA per l'anno 2018 indicante i dati contabili,
- erano esatti e congrui i dati dichiarati nel modello ISA per l'anno 2018,
-nel libro inventari vi era, a differenza di quanto affermato dall'Ufficio, l'esatta indicazione delle rimanenze riepilogate per categorie omogenee,
- il valore delle rimanenze era congruo in quanto parametrizzato all'ampia clientela esistente,
- erano errati i dati utilizzati nella ricostruzione dei maggiori ricavi accertati. Si era costituita nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che aveva insistito sulle legittimità dell'accertamento per la presenza dei gravi indizi precisi e concordanti richiesti e sulla esatta ricostruzione dei maggiori ricavi rilevando gli accertatori l'esistenza di un magazzino merci gonfiato al fine di nascondere i maggiori ricavi omessi.
Con la su indicata sentenza la Corte di Giustizia di primo grado di Napoli accertava, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione puntualmente richiamata (Sentenza n. 1861/2025), l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 39 del D.pr. 600/73 confermando, quindi, la legittimità dell'accertamento.
Impugna la suddetta sentenza di primo grado la società Ric_1 SR insistendo con unico e semplice motivo di appello esclusivamente sull'inesistenza dei presupposti accertativi in virtù della documentazione probatoria già depositata agli atti del procedimento di primo grado, in particolare l'appellante evidenzia la congruità dei valori dichiarati delle rimanenze, l'esistenza di un inventario di magazzino, la congruità dei valori ivi indicati anche in funzione dell'ampia e frastagliata clientela cui si rivolge e, quindi, insiste per l'inesistenza degli elementi indiziari atti a giustificare il disconoscimento della contabilità e l'applicazione del metodo analitico induttivo.
Con successive memorie illustrative parte appellante insiste sul deposito documentale della documentazione già richiesta in sede di accesso, avvenuto in sede di contraddittorio endoprocedimentale, sull'esatta indicazione nel libro inventario del valore delle rimanenze dettagliato per categorie omogenee ed introduce nuovi elementi di contestazioni non dedotti né sede di ricorso che in appello quali la valutazione dei maggiori costi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che evidenzia l'esistenza dei gravi, precisi e concordanti indizi quali la difformità dei dati contabili dichiarati così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali, l'incongruità dei valori del magazzino merci, il basso punteggio dei modelli ISA per l'anno 2018, la mancata esibizione della documentazione contabile richiesta ed insiste sulla legittimità dell'accertamento chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
L'appello è stato deciso, sentite in contraddittorio le parti in causa, nell'udienza del 13 febbraio 2026 ove è stata trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno rigettati i motivi di appello così come introdotti nella prima volta nel presente giudizio mediante le memorie illustrative depositate in data 8/1/2026.
Trattasi dei motivi indicati al punto III) delle memorie illustrative relative al vizio del metodo di quantificazione dei costi e dal punto I) delle medesime memorie relativamente al difetto del contraddittorio endoprocedimentale.
Trattasi di eccezioni non oggetto della valutazione del giudice di primo grado in quanto non solo introdotti per la prima volta nel presente giudizio ma mediante le memorie illustrative le quali sono volte a chiarire e controdedurre ma non certamente a porre nuovi elementi di appello/ricorso, tali eccezioni sono, quindi, inammissibili.
Ciò preliminarmente considerato deve essere ricordato che, ai fini dell'applicazione del metodo analitico- induttivo ex art. 39 del D.pr 600/73, si è affermato che le presunzioni poste a base dell'accertamento induttivo di cui all'articolo 39 non debbano necessariamente richiedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che possano prescindere dalle risultanze del bilancio, trattandosi di presunzioni “semplicissime” (Cass.
Ordinanza n. 20793/2020), ancora si è affermato che l'accertamento induttivo presuppone l'intrinseca inattendibilità delle scritture contabili che si ha quando l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi in esse indicati non è tale da consentire di prescindere dalle stesse, dovendo l'Ufficio accertatore completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all' art. 2729 c.c. (Cassaz. 26035/2024).
Ancora, in tema di accertamento in rettifica dei redditi d'impresa, la Corte di Cassazione - con la sentenza nr. 10097 in data 15.04.2024 – sulle orme di un orientamento stratificato nel tempo – ha ribadito, in via preliminare, che il metodo “analitico-induttivo" si fonda sulla parziale inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili;
in tal caso, pertanto l'Ufficio è legittimato a completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 c.c..(Cass. Sentenza n. 33604 del 18/12/2019).
Egualmente, in materia di IVA, l'Ufficio, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva - sulla base delle analoghe presunzioni semplici - il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi,
i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (cfr., tra le altre, Ordinanza n. 26036 in data 30.12.2015).
In tal senso con la sentenza n. 30470/2025 la Corte di Cassazione ha specificato che in tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo " puro" sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché
l'amministrazione finanziaria può "prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass. n. 33604/2019).
Infatti, se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del
1973 o all'art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo (Cass. n. 8749/2025).
Nel caso specifico non può che essere evidenziata sia l'inattendibilità della contabilità della società ricorrente per le incongruenze e difformità già rilevate in sede di verifica sia il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'appellante volto a dimostrarne l'attendibilità.
Il ricorso all'accertamento induttivo di cui all'art. 39, infatti, a differenza di quanto affermato da parte appellante,
è pienamente giustificato dalle molteplici difformità constatate dall'Ufficio impositore quali: un modello dichiarativo non compilato se non successivamente alla verifica, l'esistenza di un valore di rimanenze finali stratificatesi in più anni di imposta (periodo 2015/2018) sproporzionato e non giustificato rispetto all'ammontare dei ricavi, la mancata esibizione in sede di verifica delle documentazione contabile richiesta dai verificatori, il basso punteggio del valore ISA per l'anno 2018 (valore calcolato 4,07), la difformità dei dati contabili rispetto ai valori indicati nel modello dichiarativo volta proprio ad evitare l'incongruità del suddetto modello ISA, i valori anomali ed incongrui in esso risultanti.
In tal senso le obiezioni poste da parte appellante relative all'esibizione dei documenti richiesti solo in sede di contraddittorio endoprocedimentale e successivamente alla verifica, le tardiva presentazione della dichiarazione IVA integrativa (avvenuta solo nell'anno 2024) non fanno che confermare i presupposti per il ricorso all'accertamento analitico-induttivo.
'E da considerare, infatti, che la contestazione dell'esistenza di un magazzino “gonfiato” e "non documentato
" su cui sostanzialmente si basa l'atto di appello rappresenta solo ed uno solo degli elementi indiziari che giustificano il ricorso all'accertamento induttivo-analitico a fronte della varie contestazioni mosse dall'Ufficio impostore a fronte delle quali la parte appellante si limita a conmtestazioni generiche non supportate da alcun elemento probatorio effettivo (non viene depositata nessuna documentazione contabile, mancano i dichiarativi, l'unica documentazione offerta è data dalla ricostruzione delle rimanenze limitate per di più all'anno accertato).
Orbene a conferma dei presupposti accertativi non può che essere constatato che il suddetto elemento di valutazione costituito dal valore e dal dettaglio delle rimanenze non è il solo elemento indiziario volto a motivare l'applicazione del metodo induttivo sussistendo la presenza di ulteriori elementi quali: la difformità fra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA (difformità sanata solo successivamente alla verifica in data 30/01/2024), l'eccessivo valore delle rimanenze non proporzionato al volume d'affari ed in costante crescita nel corso degli anni, valore che giustifica la presunzione di un magazzino merci gonfiato nel corso degli anni in quanto volto a nascondere ricavi omessi, l'esistenza di un basso punteggio degli ISA per l'anno 2018 (punteggio risultante 4,07) con la presenza di una serie di incongruità ed anomalie dei valori ivi dichiarati, la manca esibizione in sede di accesso di documentazione richiesta dai verificatori solo successivamente e tardivamente esibita.
Si ripete trattasi di elementi indiziari che individualmente considerati risultano, così come contestato dall'appellante, forse insufficienti a giustificare un accertamento induttivo ma che considerati nel loro insieme determinano l'esistenza dei presupposti indiziari sufficienti a giustificare l'applicazione del metodo analitico- induttivo e per di più nella considerazione che parte appellante non fornisce elementi concreti di valutazione atti a contrastare l'assetto probatorio fornito dall'Ufficio accertatore.
'E da rimarcare, inoltre, che a fronte di tale ricostruzione logico induttiva operata dagli accertatori nulla contrappone parte resistente.
Viene, infatti, contestato il disconoscimento della contabilità ordinaria, l'esistenza dei gravi indizi precisi e concordati ma non viene fornito alcun elemento utile al giudicante volto a contrastare il quadro indiziario offerto dall'accertatore.
Agli atti del procedimento parte non deposita, infatti, alcun elemento utile volto a provare l'effettività dei valori contabili e dei ricavi dichiarati ed a dimostrare l'inesistenza dei presupposti accertativi limitandosi ad insistere esclusivamente sull'errata valutazione delle rimanenze finali ma non dando alcuna dimostrazione della regolarità contabile affermata ma non provata.
'E bene, infatti, ricordare che spetta indubbiamente all'Ufficio accertatore dimostrare l'esistenza dei presupposti accertativi incombendo su di lui la dimostrazione della pretesa tributaria ma spetta certamente al contribuente, laddove venga assolto tale onere, dimostrare e provare l'inesistenza degli elementi di valutazione probatoria offerti dall'Ufficio e nel caso specifico nulla ha provato e dimostrato parte appellante
Va, per di più, confermato il ragionamento logico giuridico effettuato dal giudice di primo grado anche nel richiamo alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1861/2025 laddove si è affermato che “in tema di imposte sui redditi di impresa, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina tributaria della valutazione delle rimanenze […] In assenza di tali indicazioni – che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l'accesso,
l'ispezione e la verifica – l'amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo”.
'E bene, infatti, ricordare che già in senso conforme si era espressa la suprema Corte con la sentenza n.
15863/2001 e ancora la sentenza n.9946/2003 in quanto la disposizione contenuta nell'articolo 15 dello stesso Dpr, letta assieme all'articolo.1, lettera d), del Dpr n. 570/1996, prevede inoltre che l'attendibilità della contabilità sia esclusa quando i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non sono indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari rilevando che nel caso specifico nel Libro Inventario il dettaglio delle rimanenze esposte è raggruppato in maniera del tutto generico in quattro categorie senza un effettivo inventario e dettaglio delle suddette rimanenze anche in considerazione del loro rilevante valore.
Da tanto il motivo principale di appello relativo all'inesistenza dei presupposti accertativi e del ricorso all'accertamento induttivo è da rigettare.
Per quanto su esposto l'appello va rigettato, sussistono giusti motivi vista la particolarità della vicenda per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese.