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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1474/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1474/2022 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...], contrada Pisciotto s.n., C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Ispica, Via D'azeglio n.18, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Salvatore Rustico, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Ripida n.1, C.F. CP_1
, elettivamente domiciliato in Scicli, Via Antonio Segni n° 3, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Giuseppe Pitrolo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 4 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 27/06/2024, sulle conclusioni precisate come in atti da parte ricorrente, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, Parte_1
contratto con a Scicli il giorno 10.03.2016, iscritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Scicli al n. 1, Parte I, serie A, anno 2016, e dal quale sono nati i figli il giorno Per_1
03/08/2015 e il 13/09/2017; Per_2
la ricorrente, dichiarando che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti successivamente alla separazione, omologata con decreto di omologa n. 18499/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa in data
24.10.2019 e pubblicato il medesimo giorno, ha chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i coniugi con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, nonché di porre in capo al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
il resistente, costituitosi in giudizio, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ha chiesto l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo gli accordi di separazione, nonché confermarsi la somma di euro 200,00 mensili, quale contributo al mantenimento dei minori, stabilita in sede di separazione consensuale, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
esperito senza positivo esito il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza presidenziale del
06.10.2022, il Presidente ha nominato sé stesso quale Giudice istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione e trattazione in data 15.03.2023; con ordinanza del 27.06.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c; il Pubblico Ministero nulla ha opposto;
ciò detto, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa, pubblicato in data 24.10.2019, con cui è stata omologata la separazione personale tra le parti, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, senza che sia intervenuta riconciliazione;
pagina 2 di 4 l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
relativamente all'affidamento e al collocamento dei figli minori e , di anni nove e Per_1 Per_2
sette, così come richiesto da entrambe le parti del presente giudizio, si ritiene conforme all'interesse degli stessi disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
relativamente alle modalità di esercizio del diritto di visita dei minori con il genitore non collocatario, non essendo state portate a conoscenza del Tribunale l'esistenza di criticità nella regolamentazione siccome in atto tra le parti ormai da cinque anni, appare opportuno confermare gli accordi previsti nel decreto di omologa, che qui si ha per richiamato;
passando all'ultima delle questioni controverse in atto tra le parti, relativa alla determinazione dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del in favore dei figli minori e CP_1 Per_1
, ai fini di una corretta quantificazione deve opportunamente prendersi in considerazione Per_2
l'attuale situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i genitori, ed in ogni caso, indipendentemente dagli effettivi redditi accertati, anche della capacità potenziale dei medesimi di produrre reddito, in relazione alle competenze professionali acquisite nel tempo ed al tenore di vita goduto in fatto dai medesimi;
in particolare, com'è noto ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie -per come detto- sostanze e capacità di guadagno, ma soprattutto avendo la prole il diritto di poter contare sullo stesso tenore di vita di cui avrebbero goduto se i genitori non si fossero separati, ammesso e non concesso che la possa contare su redditi non dichiarati in Pt_1
giudizio, non per questo sulla base di quanto appena sopra osservato il potrebbe farsi scudo CP_1
di ciò per non contribuire in base alle proprie capacità di guadagno;
che in particolare il che dalla documentazione prodotta risulta essere dipendente della CP_1 società “Dione s.r.l.” si è limitato a produrre la certificazione unica relativa all'anno 2021, quando lavorava alle dipendenze di un'altra azienda agricola, da cui si evince un reddito da lavoro dipendente di euro 8.814,79, mentre già dallo statino prodotto relativo al nuovo impiego nell'edilizia, risulta uno stipendio mensile di circa euro 1.000,00, ma relativo al mese di agosto, con soli tredici giorni lavorati, e determinata in ragione delle ore lavorate, di tal che deve assumersi che gli ordinari importi mensili siano in realtà superiori a quelli dichiarati, e dovendosi altresì tenere in conto come i maggiori compiti pagina 3 di 4 di cura e di assistenza dei minori siano di fatto assolti dalla madre, e di come, infine, oggi le esigenze e i bisogni di e di , rispettivamente, di 9 e 7 anni, si sono accresciute rispetto a quelle Per_1 Per_2
che avevano al tempo della separazione dei loro genitori risalenti a cinque anni prima, di tal che l'assegno a titolo di mantenimento può determinarsi, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza convenuto negli accordi di separazione omologati, complessivamente in euro 350,00 al netto dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla madre, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza, le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e in Parte_1 CP_1
Scicli il giorno 10.03.2016, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Scicli al n. 1, Parte I, serie A, anno 2016;
Affida in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre, regolamentando il diritto di visita con il padre per come in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori e , la somma mensile di euro 350,00, al Per_1 Per_2 netto dell'assegno unico che va riconosciuto e percepito per l'intero della ricorrente, e ciò con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza disposto, entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Scicli, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.01.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1474/2022 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...], contrada Pisciotto s.n., C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Ispica, Via D'azeglio n.18, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Salvatore Rustico, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Ripida n.1, C.F. CP_1
, elettivamente domiciliato in Scicli, Via Antonio Segni n° 3, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Giuseppe Pitrolo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 4 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 27/06/2024, sulle conclusioni precisate come in atti da parte ricorrente, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, Parte_1
contratto con a Scicli il giorno 10.03.2016, iscritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Scicli al n. 1, Parte I, serie A, anno 2016, e dal quale sono nati i figli il giorno Per_1
03/08/2015 e il 13/09/2017; Per_2
la ricorrente, dichiarando che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti successivamente alla separazione, omologata con decreto di omologa n. 18499/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa in data
24.10.2019 e pubblicato il medesimo giorno, ha chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i coniugi con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, nonché di porre in capo al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
il resistente, costituitosi in giudizio, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ha chiesto l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo gli accordi di separazione, nonché confermarsi la somma di euro 200,00 mensili, quale contributo al mantenimento dei minori, stabilita in sede di separazione consensuale, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
esperito senza positivo esito il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza presidenziale del
06.10.2022, il Presidente ha nominato sé stesso quale Giudice istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione e trattazione in data 15.03.2023; con ordinanza del 27.06.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c; il Pubblico Ministero nulla ha opposto;
ciò detto, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa, pubblicato in data 24.10.2019, con cui è stata omologata la separazione personale tra le parti, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, senza che sia intervenuta riconciliazione;
pagina 2 di 4 l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
relativamente all'affidamento e al collocamento dei figli minori e , di anni nove e Per_1 Per_2
sette, così come richiesto da entrambe le parti del presente giudizio, si ritiene conforme all'interesse degli stessi disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
relativamente alle modalità di esercizio del diritto di visita dei minori con il genitore non collocatario, non essendo state portate a conoscenza del Tribunale l'esistenza di criticità nella regolamentazione siccome in atto tra le parti ormai da cinque anni, appare opportuno confermare gli accordi previsti nel decreto di omologa, che qui si ha per richiamato;
passando all'ultima delle questioni controverse in atto tra le parti, relativa alla determinazione dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del in favore dei figli minori e CP_1 Per_1
, ai fini di una corretta quantificazione deve opportunamente prendersi in considerazione Per_2
l'attuale situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i genitori, ed in ogni caso, indipendentemente dagli effettivi redditi accertati, anche della capacità potenziale dei medesimi di produrre reddito, in relazione alle competenze professionali acquisite nel tempo ed al tenore di vita goduto in fatto dai medesimi;
in particolare, com'è noto ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie -per come detto- sostanze e capacità di guadagno, ma soprattutto avendo la prole il diritto di poter contare sullo stesso tenore di vita di cui avrebbero goduto se i genitori non si fossero separati, ammesso e non concesso che la possa contare su redditi non dichiarati in Pt_1
giudizio, non per questo sulla base di quanto appena sopra osservato il potrebbe farsi scudo CP_1
di ciò per non contribuire in base alle proprie capacità di guadagno;
che in particolare il che dalla documentazione prodotta risulta essere dipendente della CP_1 società “Dione s.r.l.” si è limitato a produrre la certificazione unica relativa all'anno 2021, quando lavorava alle dipendenze di un'altra azienda agricola, da cui si evince un reddito da lavoro dipendente di euro 8.814,79, mentre già dallo statino prodotto relativo al nuovo impiego nell'edilizia, risulta uno stipendio mensile di circa euro 1.000,00, ma relativo al mese di agosto, con soli tredici giorni lavorati, e determinata in ragione delle ore lavorate, di tal che deve assumersi che gli ordinari importi mensili siano in realtà superiori a quelli dichiarati, e dovendosi altresì tenere in conto come i maggiori compiti pagina 3 di 4 di cura e di assistenza dei minori siano di fatto assolti dalla madre, e di come, infine, oggi le esigenze e i bisogni di e di , rispettivamente, di 9 e 7 anni, si sono accresciute rispetto a quelle Per_1 Per_2
che avevano al tempo della separazione dei loro genitori risalenti a cinque anni prima, di tal che l'assegno a titolo di mantenimento può determinarsi, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza convenuto negli accordi di separazione omologati, complessivamente in euro 350,00 al netto dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla madre, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza, le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e in Parte_1 CP_1
Scicli il giorno 10.03.2016, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Scicli al n. 1, Parte I, serie A, anno 2016;
Affida in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre, regolamentando il diritto di visita con il padre per come in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori e , la somma mensile di euro 350,00, al Per_1 Per_2 netto dell'assegno unico che va riconosciuto e percepito per l'intero della ricorrente, e ciò con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza disposto, entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Scicli, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.01.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
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