Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00051/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2025, proposto da
CH IT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina Maria Vincenza Incorvaia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Gennari, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria n. 255 del 4 maggio 2022, resa sul ricorso R.G. n. 312 del 2021, confermata in appello dalla Sezione Settima del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10280 del 29 novembre 2023, resa sul ricorso R.G. n. 5508 del 2022, con declaratoria di nullità e di inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione delle anzidette sentenze, con determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 34, comma 4, cod. proc. amm. ovvero con eventuale nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente violazione o elusione del dictum giudiziale;
nonché, in via subordinata, nell’ipotesi in cui non fosse accolta la domanda di ottemperanza, per la conversione del giudizio nel rito ordinario, al fine di ottenere l’annullamento delle note del 16 e del 22 maggio 2025, in quanto occorra e ove mai rivestano natura provvedimentale, nonché di tutti gli atti presupposti, ivi inclusi i verbali della Commissione, allo stato non conosciuti, e la proposta del 10 aprile 2025, e/o per l’accertamento dell’illegittimità dell’attività amministrativa posta in essere dal Comune di Terni e dalla Commissione tecnica in asserita esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Umbria n. 255 del 2022, così come confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10280 del 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 114 cod. proc. amm.;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa RI EN Di RO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. CH IT s.p.a. agisce per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 255 del 4 maggio 2022, confermata dalla Sezione Settima del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10280 del 29 novembre 2023, nella parte in cui è stata parzialmente accolta la domanda di condanna del Comune di Terni al risarcimento del danno nei confronti della ricorrente, disponendo, ai sensi dell’articolo 34, comma 4, cod. proc. amm., che l’Amministrazione provvedesse a formulare al riguardo una proposta alla società.
2. I fatti rilevanti ai fini del presente giudizio possono essere riassunti nei termini che seguono.
2.1. All’esito di un’apposita procedura di evidenza pubblica, il Comune di Terni ha affidato a CH IT s.p.a., con una concessione-contratto in data 10 aprile 1992, la costruzione e la gestione di un parcheggio sotterraneo e in superficie per autoveicoli, da realizzarsi nel sottosuolo dell’area di proprietà comunale di Largo AN.
La durata complessiva massima del rapporto concessorio è stata stabilita in 87 anni, ma tale arco temporale è stato suddiviso in tre periodi di 29 anni. Secondo quanto chiarito dalla sentenza di questo Tribunale n. 255 del 2022, “ In sostanza, la proposta di CH IT prevedeva un vincolo immediato delle parti per una prima tranche di 29 anni e l’opzione, esercitabile dalla concessionaria, per due successivi periodi di pari durata, con corrispondente vincolo dell’Amministrazione concedente a consentire la prosecuzione del rapporto in caso di esercizio dell’opzione ” (v. § 2 della sentenza).
2.2. Tale opzione è stata esercitata da CH IT con nota del 10 luglio 2019, in relazione al periodo dal 10 aprile 2021 al 10 aprile 2050 (v. § 5 della richiamata sentenza n. 255 del 2022).
2.3. Al fine di dirimere una controversia insorta fra le parti, CH IT ha adìto questo Tribunale, con ricorso iscritto al ruolo generale n. 312 del 2021, successivamente integrato con motivi aggiunti.
Nell’ambito del predetto giudizio, la società ha domandato principalmente – oltre all’annullamento di alcuni atti ritenuti lesivi dei suoi interessi – l’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto concessorio fino alla sua naturale scadenza, nonché la condanna del Comune al risarcimento dei danni procurati alla ricorrente dalle inadempienze rispetto agli obblighi assunti con la concessione-contratto.
La causa è stata definita in primo grado con la richiamata sentenza n. 255 del 2022, mediante la quale:
- è stata respinta l’eccezione di nullità della convenzione sollevata dal Comune (v. § 15, 15.1 e 15.2 della sentenza);
- è stata parimenti respinta l’ulteriore eccezione di inammissibilità della domanda relativa all’inadempimento dell’Amministrazione per l’esistenza di un precedente giudicato, in quanto oggetto di causa – salvo che per un unico profilo – non erano le medesime questioni già decise con la sentenza di questo Tribunale n. 218 del 1999 e con quella del Consiglio di Stato n. 353 del 2001, alle quali aveva fatto seguito l’atto di transazione del 26 settembre 2003 (v. § 16, 16.1 e 16.2 della sentenza);
- è stato dichiarato il diritto di CH IT di proseguire nella gestione del parcheggio secondo quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta tra le parti, con conseguente annullamento della delibera della Giunta comunale n. 99 del 21 aprile 2021, impugnata con i motivi aggiunti (v. § 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4);
- è stata parzialmente accolta la domanda di accertamento dell’inadempimento del Comune rispetto agli obblighi assunti con la convenzione e, per l’effetto, l’Amministrazione è stata condannata al risarcimento del danno, disponendo la formulazione di una proposta di quantificazione nei confronti della ricorrente, ai sensi dell’articolo 34, comma 4, cod. proc. amm. (v. § 18 ss.).
2.3.1. Più in dettaglio, nella sentenza n. 255 del 2022, dopo aver ricordato che la pretesa risarcitoria della ricorrente ammontava a euro 10.406.000,00 (v. § 18.1), sono state prese in esame le singole voci di danno dedotte (v. § 18.4), pervenendo a:
i) ritenere infondata la “ doglianza relativa alla mancata realizzazione, nel centro di Terni, di zone a traffico limitato e del ritardo nell’attivazione dei varchi di accesso ovvero nell’apertura di alcuni varchi in fasce orarie tali da ridurre l’afflusso di veicoli nel parcheggio oggetto della concessione di cui si controverte o, ancora, nella possibilità della sosta a rotazione con disco orario in aree vicine al parcheggio di largo AN ”;
ii) ritenere parimenti non meritevole di accoglimento l’ulteriore profilo di inadempimento imputato dalla ricorrente all’Amministrazione, “ relativo alla circostanza che, nel raggio di 350 metri dal parcheggio, non vi sarebbero zone di sosta a pagamento, ma solo parcheggi gratuiti, ciò che disincentiverebbe l’utenza a servirsi del parcheggio di largo AN e costituirebbe violazione dell’art. 5 della concessione-contratto ”;
iii) accogliere “ Le doglianze relative all’inadempimento dell’obbligo del Comune di Terni di rendere a pagamento il parcheggio a raso di via Bazzani e al tardivo adempimento dell’obbligo della stessa Amministrazione di rendere a pagamento il parcheggio a raso di corso del Popolo (…) ”;
iv) accogliere parzialmente la contestazione con la quale si imputava al Comune “ di avere consentito per lungo tempo l’uso dell’area di largo AN, sovrastante il parcheggio sotterraneo oggetto di causa, per la sosta gratuita ed incontrollata degli autoveicoli ”, specificando quanto segue: “ fermo restando che l’inadempimento consistente nella mancata realizzazione, fino al 2010, del mercato coperto è coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 218/1999 (confermata in parte qua dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 353/2001), le doglianze relative al successivo inadempimento, da parte del Comune di Terni, dell’impegno a non consentire l’uso di largo AN per il parcheggio di autoveicoli, rispetto al periodo tra la realizzazione del mercato e l’attivazione dell’accesso regolamentato (2010-2013), risultano, nei limiti di cui sopra, meritevoli di positivo apprezzamento ”;
v) rigettare la contestazione attinente alla pretesa del Comune relativa al pagamento della tassa sui rifiuti, per ritenuto contrasto con l’articolo 10 della convenzione.
2.3.2. Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, la sentenza ha stabilito che “ non può trovare accoglienza il criterio indicato dalla parte ricorrente, che desume l’entità del danno risarcibile dalla differenza tra i ricavi attesi dalla gestione e quelli conseguiti ” (v. § 18.6).
E ciò in quanto:
- “ nelle concessioni il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi (c.d. “rischio operativo”) è sopportato dall’operatore economico nel caso in cui, in condizioni operative normali – per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili –, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione, di talché la parte del rischio trasferita all’operatore economico sia tale da comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile (cfr. art. 3, comma 1, lett. zz), d.lgs. n. 50/2016) ”;
- “ non tutti i fattori dedotti dalla società ricorrente quali cause di perdita di remuneratività dell’investimento sono riconducibili a inadempimenti della concessione-contratto da parte dell’Amministrazione comunale ”.
Si è, pertanto, stabilito quanto segue: “ il Comune di Terni costituirà un’apposita commissione tecnica la quale valuterà, in contraddittorio con la società concessionaria e, occorrendo, con il ricorso a presunzioni desunte da dati di esperienza e da studi statistici eventualmente reperibili o allo scopo redatti, l’incidenza che le inadempienze di cui ai succitati punti iii) e iv) , nei termini e limiti sopra indicati al paragrafo 18.4, hanno avuto sull’afflusso di utenza al parcheggio gestito da CH IT.
La commissione tecnica riferirà quindi gli esiti delle proprie valutazioni ai competenti organi dell’Amministrazione comunale di Terni, la quale, ai sensi dell’art. 34, c. 4, cod. proc. amm., provvederà a formulare a CH IT la propria proposta di risarcimento del danno.
La suddetta proposta dovrà essere formulata alla società ricorrente entro il 31 dicembre 2022 ” (v. § 18.6).
2.4. La sentenza di questo Tribunale è stata oggetto di appello da parte del Comune, nonché di appello incidentale da parte di CH IT.
Le predette impugnazioni sono state definite dalla sentenza della Sezione Settima del Consiglio di Stato n. 10280 del 29 novembre 2023, che ha integralmente confermato la decisione di primo grado.
2.5. A seguito del deposito della sentenza d’appello, il 13 febbraio 2024 si è svolto un primo incontro tra le parti, cui hanno fatto seguito ulteriori interlocuzioni, fino alla nota in data 6 giugno 2024, con la quale CH IT ha diffidato il Comune “ ad attivarsi, entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente, per ottemperare a quanto statuito dalla sentenza del TAR Perugia n. 255/2022, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 10280/2023, comunicando alla Società CH IT s.p.a. le modalità, i criteri e i tempi massimi stabiliti per lo svolgimento della procedura di quantificazione del danno risarcibile, nonché le modalità che si intendono utilizzare per garantire il contraddittorio con la concessionaria ” (doc. 5 della ricorrente).
Si è quindi tenuta il 29 agosto 2024 una riunione della Commissione costituita dal Comune per la quantificazione del danno da risarcire, con la partecipazione dei rappresentanti della società (doc. 6 della ricorrente). Nell’ambito della predetta riunione, la Commissione ha rappresentato di ritenere adempiuto quanto concordato tra le parti con riguardo all’istituzione della sosta a pagamento in Corso del Popolo e Via Bazzani, perché la convenzione non avrebbe stabilito i termini entro i quali realizzare gli interventi. Al riguardo, un componente della Commissione ha, inoltre, riportato “ l’esperienza del CHo di C.so del Popolo in cui per dichiarazione del tecnico esperto della società che lo gestisce, l’istituzione dei parcheggi a pagamento non ha influito positivamente sugli incassi del loro parcheggio ”, deducendone che la sosta a pagamento “ abbia avuto ancora meno effetto sul parcheggio di L.go AN che si trova a circa 800 m. di distanza ”.
Ai fini della quantificazione del danno dovuto al mancato impedimento della sosta incontrollata nell’area di Largo AN, la Commissione ha chiesto di “ visionare la documentazione contabile della Soc. CH IT al fine di poter valutare la differente fruizione del parcheggio tra il quadriennio 2010-2013 e le annualità successive per valutare l’effetto delle modifiche alla viabilità previste nella convenzione ”. Il Comune si è quindi impegnato “ al completamento della raccolta della documentazione mancante ”, riservandosi, dopo la risposta della società in ordine al reperimento dei bilanci, di “ riconvocare un incontro entro i successivi 10 gg per affrontare la quantificazione del danno ”.
È seguita la nota di CH IT del 23 settembre 2024 (doc. 7 della ricorrente), con la quale la società, scusandosi per il ritardo nel riscontrare la trasmissione in data 3 settembre 2024 del verbale della riunione, ha rappresentato al Comune “ che non è stato possibile reperire, con riferimento alle annualità di interesse, documentazione contabile di CH IT, (...) ulteriore rispetto a quella versata in atti nei due gradi di giudizio avanti al TAR e al Consiglio di Stato (...) ”. Nella nota si aggiungeva che “ Per quanto riguarda invece i bilanci di parcheggi IT, rileviamo che dalla loro lettura non sono evincibili i dati relativi all’andamento del CHo di Largo AN posto che la Società concessionaria non è una società di progetto deputata a gestire unicamente questa infrastruttura, ma ha al suo interno diversi asset. Non riteniamo, pertanto, di produrre i bilanci societari richiesti in quanto a nostro parere irrilevanti ai fini perseguiti dalla Commissione ”. Infine, la società ribadiva il proprio diritto al risarcimento del danno riferibile ai due profili di inadempimento risultanti dal giudicato, nonché la propria disponibilità a individuare una soluzione transattiva.
2.6. La proposta di quantificazione del danno è stata poi formulata dal Comune con nota del 10 aprile 2025 (doc. 8 della ricorrente e doc. 2 del Comune), con la quale l’Amministrazione:
- con riguardo alla voce di danno sopra riportata sub iii) , ha ribadito quanto già rappresentato nel corso della riunione del 29 agosto 2024, ossia l’insussistenza di un pregiudizio risarcibile nei confronti di CH IT, sia perché la convenzione non avrebbe previsto un termine per l’istituzione della sosta a pagamento in Via Bazzani e in Corso del Popolo, sia perché l’introduzione di tariffe di sosta nelle predette strade non sarebbe stata idonea a produrre concreti benefici in favore del parcheggio di Largo AN, come sarebbe dimostrato dall’esperienza della società che gestisce un altro parcheggio, sito proprio in Corso del Popolo;
- quanto alla voce di danno sub iv) , ha sottolineato l’elevato numero di violazioni accertate dalla polizia locale per la violazione del divieto di transito su Largo AN istituito con ordinanza del 19 ottobre 2011, pervenendo a ritenere che “ il periodo effettivo in cui è stato possibile parcheggiare liberamente sull’area mercatale possa essere limitato ai soli quattro mesi da luglio a ottobre 2011 ”.
Stante, poi, la mancata produzione della documentazione contabile di CH IT, il danno subito dalla società per il predetto periodo di quattro mesi è stato quantificato in euro 9.000,00.
La somma è stata determinata considerando: una tariffa media oraria diurna di euro 1,00/ora; l’ampiezza dell’area di parcheggio mercatale di 1.500 mq; la presenza di 60 parcheggi disponibili nella predetta area; un coefficiente di riempimento orario del 50 per cento; una propensione al pagamento degli utenti nella misura del 25 per cento; un numero di giorni lavorativi al mese pari a 25; un numero di ore giornaliere di esercizio pari a 12.
2.7. Con nota del 14 maggio 2025, CH IT ha rappresentato al Comune di ritenere non condivisibile tale proposta.
2.7.1. In particolare, per ciò che attiene la voce di danno sub iii) , la società ha ribadito di avere diritto al risarcimento del danno, sulla base di quanto statuito dal giudicato formatosi al riguardo, e ha contestato l’assunto secondo il quale l’istituzione della sosta a pagamento su Corso del Popolo non sarebbe stata idonea ad apportarle un effettivo beneficio.
CH IT ha quindi sostenuto che, per questa parte, il danno sarebbe stimabile euro 449.280,00 IVA inclusa, imputabili all’introduzione della sosta a pagamento in Via Bazzani soltanto nel 2019, ed euro 5.994.000,00 IVA inclusa per l’introduzione della tariffazione della sosta di superficie lungo Corso del Popolo in parte nel 1998 e per la restante parte nel 2008.
L’importo complessivo dovuto alla società è stato stimato in euro 6.443.280,00 IVA inclusa, pari a euro 5.376.655,96 IVA esclusa.
La quantificazione è avvenuta considerando 300 giorni l’anno di utilizzo degli spazi di sosta per 12 ore al giorno, e tenendo conto del 50 per cento dei posti disponibili (“ ipotizzando che, nel caso in cui fosse effettivamente e tempestivamente avvenuta l’istituzione della sosta a pagamento nelle aree in discorso, solo la metà dei veicoli avrebbero optato per la soluzione presso la struttura realizzata dalla scrivente ”), nonché delle tariffe orarie di parcheggio previste nei diversi periodi.
2.7.2. Quanto alla voce di danno sub iv) , CH IT ha ritenuto arbitraria la limitazione del danno risarcibile a soli quattro mesi, nonché la considerazione di una propensione al pagamento nella misura del 25 per cento, segnalando, inoltre, che nel periodo di riferimento la tariffazione media oraria era pari a 0,90 euro e non a 1,00 euro, come ritenuto dal Comune.
Sulla base dei predetti correttivi ai calcoli effettuati dalla Commissione, la ricorrente è pervenuta a quantificare il risarcimento per questa voce in euro 388.800,00 IVA inclusa, pari a euro 322.661,16 IVA esclusa.
2.7.3. In conclusione, il danno complessivo al netto dell’IVA è stato stimato da CH IT in euro 5.699.317,11.
Tenendo conto degli interessi legali, pari a euro 3.328.454,19, nonché della rivalutazione monetaria, pari a euro 2.897.817,42, la società ha quantificato il risarcimento dovutole in euro 11.925.588,72.
2.8. Sono seguite ulteriori interlocuzioni, nel corso delle quali le parti hanno ribadito le proprie rispettive posizioni.
In particolare, con nota del 16 maggio 2025, il Comune ha affermato che “[l] a richiesta risarcitoria avanzata da CH IT S.p.A. si rivela sproporzionata rispetto ai presupposti fattuali accertati, alle limitate ricadute effettivamente riscontrabili e al periodo temporale di possibile incidenza ” e che “ L’importo prospettato appare del tutto scollegato da dati oggettivi, ed è fondato su proiezioni astratte e ipotetiche, prive di riscontro in atti contabili o gestionali e non coerenti con la concreta configurazione dell’inadempimento accertato in giudizio ”. L’Amministrazione ha, pertanto, confermato la già proposta quantificazione del danno in euro 9.000,00 (doc. 10 della ricorrente e doc. 4 del Comune).
A seguito, poi, della diffida di CH IT a formulare entro quindici giorni “ una congrua proposta risarcitoria del danno accertato secondo quanto prospettato dalla scrivente Società con la controproposta del 14.05 u.s. ” (doc. 11 della ricorrente), il Comune ha confermato con nota del 22 maggio 2025 il contenuto delle proprie precedenti note, “ precisando che non risulta possibile avviare alcuna forma di contraddittorio o di ulteriore analisi rispetto a una pretesa risarcitoria che presenta un valore manifestamente sproporzionato e si fonda su parametri ed elementi che l’Amministrazione comunale disconosce integralmente ” (doc. 12 della ricorrente e doc. 5 del Comune).
3. Con ricorso notificato il 15 luglio 2025 e depositato il successivo 21 luglio, CH IT ha agito per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 255 del 2022, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 10280 del 2023, allegando che:
- il Comune avrebbe violato il vincolo, nascente dal giudicato, che lo obbligava ad addivenire alla quantificazione del risarcimento in contraddittorio, atteso che il coinvolgimento della società sarebbe stato soltanto apparente e formale;
- sotto altro profilo, anche il protrarsi dei lavori della Commissione per circa 17 mesi costituirebbe una sostanziale violazione del giudicato, atteso che la proposta risarcitoria avrebbe dovuto essere formulata entro 8 mesi dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, e tale ritardo meriterebbe di essere compensato attraverso il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sull’ammontare del danno da quantificare in corso di causa;
- la proposta del Comune di Terni in data 10 aprile 2025 e le successive note del 16 e del 22 maggio 2025 sarebbero inoltre nulle, perché elusive o violative del giudicato, essendo stata definitivamente accertata nell’ an l’esistenza di un inadempimento foriero di un danno risarcibile in favore della ricorrente con riguardo alla tardiva introduzione della sosta a pagamento in Via Bazzani e in Corso del Popolo, e tale danno sarebbe stato quantificato da CH IT utilizzando gli stessi criteri di cui si è avvalsa la Commissione nominata dal Comune;
- analoghe considerazioni varrebbero con riguardo al danno procurato alla società dal mancato contrasto alla sosta incontrollata dei veicoli nell’area di Largo AN, in quanto risulterebbe parimenti arbitraria la quantificazione del risarcimento tenendo conto di un periodo di soli quattro mesi.
Sulla base di queste argomentazioni, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare la nullità delle predette note comunali, nonché di determinare la somma dovuta in suo favore da parte del Comune a titolo di risarcimento del danno, con rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione del credito fino al saldo, eventualmente mediante la nomina di un commissario ad acta .
In subordine, ha domandato di indicare le modalità esecutive della sentenza n. 255 del 2022 e di condannare il Comune di Terni a dare piena ed integrale esecuzione alle statuizioni ivi contenute.
In ulteriore subordine, per il caso di mancato accoglimento della domanda di ottemperanza, ha chiesto la conversione del rito e l’annullamento delle note comunali del 16 e del 22 maggio 2025, ove ritenute provviste di efficacia provvedimentale, in quanto confermative della proposta di quantificazione del danno formulata dall’Amministrazione.
4. Il Comune di Terni, costituitosi in giudizio, ha depositato una memoria, con la quale ha controdedotto alle contestazioni di CH IT.
5. La ricorrente ha a sua volta depositato una memoria di mera forma, con la quale ha domandato l’accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso.
6. Entrambe le parti hanno quindi replicato alle produzioni avversarie.
7. Alla camera di consiglio fissata, la difesa della ricorrente ha domandato lo stralcio dal fascicolo processuale della memoria di replica del Comune, in quanto priva dei contenuti propri di una replica.
L’avvocato del Comune ha sostenuto che la replica fosse giustificata dalle memorie depositate dalla ricorrente e ha richiamato tutte le argomentazioni ivi contenute.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. Va preliminarmente accolta l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica depositata dal Comune di Terni il 21 novembre 2025.
8.1. L’articolo 73, comma 1, cod. proc. amm. stabilisce che “ Le parti possono (...) presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi ” (termine dimezzato nel presente giudizio, ai sensi dell’articolo 87, comma 3, cod. proc. amm.).
Da tale previsione si deduce che l’oggetto della replica debba restare contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali (Cons. Stato, Sez. VI, 25 luglio 2025, n. 6625; Id., Sez. II, 30 settembre 2019, n. 6534).
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “ le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.), atteso che la ratio legis si individua nell’impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la par condicio delle parti, nell’evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie e, soprattutto, nel contrastare l’espediente processuale della concentrazione delle difese nelle memorie di replica con la conseguente impossibilità per l’avversario di controdedurre per iscritto (Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5676) ” (Cons. Stato, n. 6625 del 2025, cit., che richiama testualmente, sul punto, Id., Sez. III, 2 maggio 2019, n. 2855).
Di conseguenza, la memoria di replica non può essere considerata tale se la memoria conclusionale di controparte non contenga effettive controdeduzioni oppure non sia stata nemmeno redatta (Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 2020, n. 4759; Id., Sez. IV, 5 novembre 2018, n. 6251).
Rimane ferma, peraltro, la possibilità di replicare alla produzione di nuovi documenti, come espressamente previsto dall’articolo 73, comma 1, cod. proc. amm.
8.2. Nel caso in esame, CH IT non ha prodotto ulteriori documenti in vista dell’udienza e ha poi depositato il 13 novembre 2025 una memoria avente carattere puramente formale, perché consistente in un mero rinvio alle argomentazioni e alle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Non vi era dunque, dal punto di vista sostanziale, alcun elemento nuovo acquisito al giudizio che potesse legittimare la risposta difensiva della parte resistente.
8.3. La replica del Comune deve perciò essere dichiarata processualmente inutilizzabile.
9. Ciò posto, il Collegio deve prendere atto, ai sensi dell’articolo 34, comma 4, cod. proc. amm., del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alla quantificazione del danno subito dalla ricorrente, secondo quanto previsto dalla sentenza di questo Tribunale n. 255 del 2022, sopra richiamata, dovendo anche registrare la notevole distanza tra le ipotesi di liquidazione formulate (9.000,00 euro per il Comune, contro 5.699.317,11 oltre interessi e rivalutazione monetaria per CH IT).
10. Venendo alle contestazioni della ricorrente, non può ritenersi meritevole di condivisione la doglianza con la quale si allega la violazione, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo nascente dal giudicato di formulare la proposta di quantificazione del danno assicurando il contraddittorio con la società.
10.1. Come sopra esposto, CH IT è stata infatti invitata a partecipare alla riunione della Commissione del 29 agosto 2024, mentre il fatto che successivamente la società non sia stata ulteriormente coinvolta nell’attività di liquidazione discende dalla circostanza che la stessa non ha prodotto la documentazione contabile che le era stata richiesta. Come meglio si dirà più oltre, si trattava in effetti di documentazione decisiva, che la parte non avrebbe potuto ragionevolmente rifiutarsi di produrre, per cui non può ritenersi censurabile la scelta della Commissione di individuare autonomamente, in mancanza, criteri presuntivi di liquidazione del danno.
10.2. D’altro canto, la proposta liquidativa doveva essere formulata dall’Amministrazione, come previsto dall’articolo 34, comma 4, cod. proc. amm., per cui la garanzia del contraddittorio prevista nella sentenza non avrebbe potuto essere intesa nel senso di imporre una quantificazione del danno concertata tra le parti, mediante la partecipazione di rappresentati della società alla Commissione nominata dal Comune o con altre modalità di codecisione.
10.3. Da ciò il rigetto della censura ora scrutinata.
11. Quanto al tempo impiegato dal Comune per pervenire alla formulazione della proposta, deve osservarsi che il ritardo è almeno in parte ascrivibile alla difficoltà di addivenire a una quantificazione del danno, in mancanza della produzione di elementi contabili sui quali fondare una stima attendibile del pregiudizio subito dalla società.
D’altro canto, non è dimostrato che tale ritardo abbia arrecato alla ricorrente un pregiudizio superiore a quello ristorabile con la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria, i quali vanno in ogni caso riconosciuti fino alla data della liquidazione del danno, cui corrisponde un debito di valore dell’Amministrazione (cfr. Ad. Plen. n. 2 del 2017).
La doglianza deve essere, perciò, accolta nei soli termini ora esposti.
12. Non coglie nel segno l’affermazione secondo la quale la proposta liquidativa del Comune in data 10 aprile 2025 e le successive note del 16 e del 22 maggio 2025 sarebbero nulle, perché elusive o violative del giudicato.
Si tratta, infatti, di atti non autoritativi, i quali rappresentano soltanto la posizione assunta dall’Amministrazione nell’ambito di un rapporto paritetico, quale quello attinente alle situazioni soggettive di diritto-obbligo attinenti alla pretesa risarcitoria della ricorrente.
Non vi è luogo, pertanto, per ritenere tali note elusive o violative del giudicato, né vi può essere comunque alcun interesse della ricorrente alla relativa declaratoria di nullità, trattandosi di atti di per sé stessi privi di valenza lesiva.
13. Esaurito l’esame delle questioni sopra illustrate, il Collegio è chiamato a provvedere alla liquidazione del risarcimento dovuto dal Comune di Terni in favore della ricorrente.
14. Al riguardo deve convenirsi con la società che l’esistenza di un inadempimento del Comune, relativamente alle voci di danno sopra richiamate sub iii) e sub iv) , quest’ultima limitatamente al periodo 2010-2013, è stata accertata con efficacia di giudicato dalla sentenza di questo Tribunale n. 255 del 2022, per come confermata all’esito dell’appello.
15. Da ciò tuttavia non può trarsi l’ulteriore conseguenza che la società sia stata del tutto liberata dall’onere della prova dell’entità del danno subito.
Al riguardo, deve osservarsi che la società avrebbe potuto fornire un contributo di estrema importanza ai fini della determinazione del danno, consistente nell’esibizione dei dati contabili relativi alla gestione del parcheggio, dai quali avrebbe potuto evincersi in che modo tale gestione abbia beneficiato del progressivo adempimento delle obbligazioni del Comune.
In particolare, sarebbe stato significativo conoscere se e in che misura si sia registrato un incremento degli incassi a partire dal 1998 (parziale istituzione della sosta a pagamento su Corso del Popolo), dal 2008 (completa istituzione della sosta a pagamento su Corso del Popolo), dal 2013 (regolamentazione dell’accesso all’area mercatale di Largo AN) e dal 2019 (istituzione della sosta a pagamento su Via Bazzani). Questi dati avrebbero, infatti, consentito di stimare almeno presuntivamente, a contrario , il danno subito dalla società durante il periodo in cui l’Amministrazione è risultata inadempiente.
Il rifiuto di CH IT, a fronte della richiesta dell’Amministrazione, di produrre tali evidenze contabili è stato motivato in ragione dell’affermata inesistenza di una contabilità separata del parcheggio sotterraneo di Largo AN. Si tratta, tuttavia, di una giustificazione implausibile, non essendo seriamente ipotizzabile che un’impresa non possieda, né sia in grado di ricavare, dati disaggregati relativi a una delle attività economiche esercitate, tali da consentirle di stabilire i costi, i ricavi e gli utili della gestione del relativo ramo d’azienda.
In altri termini, la mancanza di un bilancio depositato relativo alla sola gestione del parcheggio oggetto di controversia non implica che la società sia del tutto sprovvista di una contabilità interna della relativa attività, che ben avrebbe potuto essere presentata all’Amministrazione.
D’altro canto, a fronte della mancata produzione di tali evidenze contabili, la ricorrente ha formulato un’ipotesi di determinazione del pregiudizio economico subito basandosi su una serie di assunti in verità privi di riscontro, pervenendo, così, a una quantificazione da ritenere manifestamente inattendibile, come emergerà dalla successiva esposizione.
16. In questo contesto, poiché il giudicato invocato da CH IT ha accertato la sussistenza del danno, il Collegio deve basarsi sugli elementi disponibili agli atti del giudizio al fine di inferirne la quantificazione.
A tal fine, è necessario attestarsi su stime conservative, atteso che l’ingiustificato rifiuto della società di fornire i dati contabili sopra indicati, come anche la mancata produzione di eventuali altri elementi di prova, non può risolversi in un beneficio in favore della parte.
17. Occorre anzitutto prendere in considerazione il pregiudizio economico sofferto da CH IT a causa della tardiva istituzione della sosta a pagamento in Via Bazzani e Corso del Popolo.
17.1. Al riguardo, deve convenirsi con la ricorrente che tale voce di danno non potesse essere azzerata dal Comune, sulla base dell’assunto che la convenzione non prevedesse alcun termine al riguardo.
Come detto, l’esistenza di un inadempimento potenzialmente foriero di danno è stata infatti accertata con efficacia di giudicato.
17.2. La ricorrente ha tuttavia quantificato il pregiudizio subito in misura esattamente corrispondente ai ricavi che avrebbe ottenuto se un numero di utenti pari alla metà degli stalli di sosta disponibili sulle predette aree avesse optato per l’utilizzo del parcheggio da essa gestito.
Tali mancati ricavi sono stati determinati, come detto, nell’importo complessivo di euro 5.376.655,96 al netto dell’IVA.
17.3. La somma così determinata risulta, tuttavia, manifestamente sovrastimata.
La parte assume infatti che:
- tutti gli stalli di parcheggio esistenti in Via Bazzani e Corso del Popolo siano stati sempre occupati per 12 ore l’anno per 300 giorni l’anno prima dell’istituzione della sosta a pagamento;
- se fosse stata tempestivamente introdotta la tariffazione oraria in tali aree, sarebbe rimasto invariato il numero di utenti propensi a utilizzarli, per cui tutti gli spazi avrebbero continuato a essere occupati a tempo pieno;
- la metà di tale complessiva utenza avrebbe ritenuto preferibile avvalersi del parcheggio gestito da CH IT, invece di utilizzare le aree di sosta scoperte con tariffazione oraria lungo le strade;
- i ricavi non percepiti da CH IT a causa di tale mancato afflusso di veicoli corrisponderebbero esattamente all’utile che la società avrebbe conseguito, senza dover essere depurati di alcun costo.
Si tratta, tuttavia, di meri assiomi, privi di alcun riscontro probatorio, quale avrebbe potuto essere almeno in parte fornito dalla società dimostrando in che misura la struttura da essa gestita abbia beneficiato in concreto dell’introduzione della sosta a pagamento, una volta che il Comune si è reso adempiente alle obbligazioni assunte.
17.4. È anzitutto indimostrato che gli spazi di sosta disponibili siano stati sempre integralmente occupati per 12 ore l’anno per 300 giorni l’anno.
In mancanza di dati obiettivi, non forniti dalla ricorrente, deve ritenersi ragionevole stimare un’occupazione media nella misura della metà della capienza complessiva. Questo assunto si giustifica considerando che, per la diversa area scoperta di Largo AN – rispetto alla quale la ricorrente lamenta la tolleranza da parte del Comune dell’uso gratuito e incontrollato per la sosta dei veicoli – il Comune ha indicato un “ coefficiente di riempimento orario ” del 50 per cento, e la stima così operata non è stata contestata da CH IT, che l’ha anzi posta alla base dei propri conteggi.
L’importo indicato dalla ricorrente di euro 5.376.655,96 – euro 372.580,36 per Via Bazzani ed euro 5.004.075,64 per Corso del Popolo, salvo approssimazione dei decimali, come si ricava sommando gli importi al netto di IVA presenti nelle tabelle allegate alla nota di CH IT del 14 maggio 2025 – calcolato considerando i ricavi corrispondenti alla metà degli stalli di sosta disponibili sulla Via Bazzani e su Corso del Popolo, va dunque preso in considerazione quale stima (non già del danno subito dalla parte, bensì) del valore commerciale degli spazi effettivamente utilizzati dall’utenza sulle predette aree scoperte, quando la sosta non era soggetta ad alcuna tariffa.
17.5. Deve poi ritenersi plausibile che, una volta introdotta la sosta a pagamento, non tutti gli utenti che prima li utilizzavano abbiano manifestato la stessa propensione ad avvalersene.
È ipotizzabile, in effetti, che molte persone abbiano ritenuto preferibile rinunciare a spostarsi con l’automobile oppure optare per periodi di sosta più brevi o persino sottrarsi alla corresponsione della dovuta tariffa oraria. Del resto, l’introduzione della sosta a pagamento costituisce ordinariamente una modalità utilizzata dai Comuni per il contenimento del traffico cittadino.
Deve prendersi in considerazione, al riguardo, l’indice di “ propensione al pagamento ” dell’utenza, determinato dal Comune nel 25 per cento, sia pure facendo riferimento all’area scoperta di Largo AN. Ritiene il Collegio che, in assenza di più specifici elementi, non forniti dalla ricorrente, tale indice debba essere reputato plausibile anche per le aree di sosta di Via Bazzani e di Corso del Popolo.
Il predetto importo di euro 372.580,36 per Via Bazzani ed euro 5.004.075,64 per Corso del Popolo deve essere, perciò, ridotto a 93.145,09 per Via Bazzani ed euro 1.251.018,91 per Corso del Popolo.
17.6. Non può poi ritenersi attendibile la stima della ricorrente, secondo la quale, una volta istituita la sosta a pagamento sulle aree pubbliche scoperte, la metà dell’utenza si sarebbe avvalsa del parcheggio da essa gestito.
Costituisce, infatti, un dato di comune esperienza che gli utenti che si spostano quotidianamente in città preferiscano, a parità di condizioni, l’utilizzo degli spazi di sosta lungo le strade, rispetto alle strutture di parcheggio, stante la maggiore praticità e facilità di accesso dei primi.
Deve, inoltre, rilevarsi che, secondo quanto affermato dal Comune e non contestato dalla ricorrente, gli stalli di parcheggio di Corso del Popolo si trovano a circa 800 metri di distanza dalla struttura gestita da CH IT, per cui è ragionevole presumere che solo una piccola parte dell’utenza di tali stalli potesse ritenere soddisfacente per le proprie esigenze avvalersi del parcheggio di Largo AN.
In assenza di elementi obiettivi forniti dalla società, così come di studi statistici sulle abitudini dell’utenza, parimenti non prodotti in atti, deve ritenersi plausibile che non più del 10 per cento dei veicoli diretti nelle aree scoperte di sosta a pagamento di Via Bazzani e Corso del Popolo potesse confluire verso la struttura gestita dalla società.
I ricavi da questa conseguibili si attestano, pertanto, nella cifra di euro 9.314,51 per Via Bazzani ed euro 125.101,89 per Corso del Popolo.
17.7. Deve, infine, rilevarsi che tale importo rappresenta soltanto i ricavi che CH IT avrebbe potuto conseguire, i quali però non corrispondono al profitto che la società avrebbe tratto, determinabile sottraendo da tale importo i relativi costi.
Al riguardo, deve ritenersi plausibile che la gestione di un parcheggio sotterraneo abbia una quota rilevante di costi fissi, ossia non direttamente imputabili al servizio reso al singolo utente per la singola ora di parcheggio.
Un maggiore afflusso di veicoli determina tuttavia necessariamente un incremento di costi, imputabile quanto meno al maggior onere inerente alla gestione amministrativa della sosta (rilascio di ticket e ricevute, gestione della clientela e altro), nonché a una maggiore usura delle strutture, comportante un incremento dei costi di manutenzione.
Tali costi, in assenza di più specifici elementi, devono essere stimati almeno nel 15 per cento dei ricavi complessivi, e dunque nella somma di euro 1.397,18 per la quota riferita a Via Bazzani ed euro 18.765,28 per quella di Corso del Popolo.
Si perviene, così, a una quantificazione del danno derivante dalla tardiva istituzione della sosta a pagamento pari a euro 7.917,33 per la quota riferita a Via Bazzani ed euro 106.336,61 per quella di Corso del Popolo, per un totale al netto dell’IVA di euro 114.253,94.
18. Occorre quindi prendere in esame il pregiudizio subito dalla ricorrente a causa della sosta incontrollata dei veicoli sull’area scoperta di Largo AN nel periodo 2010-2013.
18.1. Al riguardo, è incontestato tra le parti che: l’area sia idonea a ospitare 60 veicoli; il riempimento orario medio sia stimabile nel 50 per cento, e dunque in 30 veicoli; debbano considerarsi 25 giorni lavorativi al mese per 12 ore giornaliere.
Per ciò che attiene alla tariffa oraria, la ricorrente ha correttamente chiarito che nel periodo 2010-2013 era di euro 0,90 e non di 1,00 euro, come ipotizzato dal Comune.
Si tratta, tuttavia, di un importo al lordo dell’IVA, per la quale nel predetto periodo, sempre sulla base dei dati forniti dalla ricorrente, erano previste le seguenti aliquote:
- 20 per cento fino al 16 settembre 2011;
- 21 per cento dal 17 settembre 2011 al 30 settembre 2013;
- 22 per cento a decorrere dal 1° ottobre 2013.
L’importo al netto dell’IVA per ogni ora di parcheggio, ove gli utenti avessero corrisposto la relativa tariffa, avvalendosi del parcheggio della ricorrente, sarebbe stato perciò di euro: 0,72 fino al 16 settembre 2011; 0,71 dal 17 settembre 2011 fino al 30 settembre 2013; 0,70 a partire dal 1° ottobre 2013.
Anche tali ricavi devono essere depurati dei costi, come detto stimabili forfettariamente nella misura del 15 per cento, per cui l’utile netto che la ricorrente avrebbe potuto conseguire per ciascuna ora di parcheggio presso la propria struttura va determinato in euro 0,61 fino al 16 settembre 2011; euro 0,60 dal 17 settembre 2011 fino al 30 settembre 2013 ed euro 0,59 dal 1° ottobre 2013.
Può quindi ipotizzarsi in astratto un valore di riferimento mensile di: euro 5.490,00 fino alla prima metà di settembre 2011; euro 5.400,00 dalla seconda metà di settembre 2011 fino al 30 settembre 2013 ed euro 5.310,00 dal 1° ottobre 2013.
18.2. Per quanto riguarda la propensione al pagamento dell’utenza, anche in questo caso deve trovare applicazione l’indice del 25 per cento, proposto dal Comune.
La ricorrente ha contestato tale parametro, senza tuttavia fornire alcun elemento di segno contrario, neppure basato su studi statistici o altri dati disponibili, dal quale possa inferirsi che la semplice dissuasione dell’utenza dall’uso incontrollato e gratuito di un’area di sosta comporti l’automatico travaso di un uguale numero di veicoli negli spazi di parcheggio a pagamento.
Non ne risulta scalfito, perciò, il dato di comune esperienza secondo il quale l’indisponibilità di parcheggi gratuiti comporta una contrazione del numero complessivo di veicoli in circolazione e, inoltre, non è idonea a contrastare del tutto i comportamenti opportunistici degli utenti, i quali in certa misura si sottraggono comunque alla corresponsione della tariffa di parcheggio (ad esempio, utilizzando spazi di sosta non custoditi su aree pubbliche, dove è più facile eludere il pagamento della tariffa, in luogo di avvalersi di una struttura di parcheggio gestita da un operatore, dove il pagamento non può essere evitato).
Deve peraltro ritenersi ragionevole ipotizzare che l’intera utenza disponibile al pagamento di una tariffa di parcheggio si sarebbe avvalsa del parcheggio della ricorrente, ove fosse stata impedita la sosta incontrollata sull’area mercatale, in quanto l’area di sosta di Largo AN si trova nelle immediate vicinanze della struttura gestita da CH IT.
Si perviene, quindi, a un valore mensile di: euro 1.372,50 fino alla metà di settembre 2011; euro 1.350,00 dalla seconda metà di settembre 2011 fino al 30 settembre 2013; euro 1.327,50 dal 1° ottobre 2013.
18.3. La ricorrente contesta poi, come detto, l’affermazione del Comune, secondo la quale la sosta incontrollata si sarebbe verificata, in realtà, soltanto in un periodo di quattro mesi, da luglio a ottobre 2011.
18.3.1. Rileva il Collegio che l’Amministrazione ha compiuto un concreto sforzo per pervenire a tale affermazione, avendo provveduto a rilevare il numero delle sanzioni per divieto di transito irrogate nel periodo tra l’apertura del cantiere e l’inaugurazione del nuovo mercato coperto (12 luglio 2011) e l’installazione di un controllo dell’accesso con barriere (2013).
In particolare, a fronte dell’astratta disponibilità, nella predetta area scoperta, di uno spazio sufficiente per accogliere 60 veicoli, risultano essere state contestate: 133 violazioni del divieto di transito istituto il 19 ottobre 2011 nel periodo da ottobre a dicembre di tale anno; 209 violazioni del medesimo divieto nell’anno 2012; 39 nell’anno 2013.
Il contributo offerto dalla ricorrente per contestare tali dati obiettivi è consistito soltanto nell’esibizione alla Commissione costituita dal Comune, nel corso della riunione del 29 agosto 2024, di una foto aerea risalente al 2013 tratta da Google (non depositata nel presente giudizio), “ che mostra sul parcheggio del mercato coperto un numero di macchine rilevante mentre sul parcheggio di superficie della società la quasi assenza di veicoli ” (v. verbale della riunione).
18.3.2. Ritiene il Collegio che almeno per il periodo tra la seconda metà di ottobre e dicembre 2011 effettivamente l’elevato numero di sanzioni per divieto di transito irrogate dal Comune comprovi che il potenziale pregiudizio derivante dalla sosta incontrollata dei veicoli sia stato sostanzialmente scongiurato.
Per tale annualità il pregiudizio sofferto dalla ricorrente è perciò stimabile in euro 13.016,25 (ossia euro 1.372,50 da gennaio fino alla metà di settembre, e quindi per 8,5 mesi, più euro 1.350,00 dalla seconda metà di settembre fino alla metà di ottobre).
18.3.3. Quanto all’anno 2012, il numero delle sanzioni risulta mediamente pari a circa 52 per ogni trimestre, non risultando perciò idoneo a dimostrare un’effettiva dissuasione della sosta incontrollata, e analogamente è a dirsi per l’anno 2013, per il quale risultano irrogate in tutto soltanto 39 sanzioni.
Va, perciò, riconosciuto alla ricorrente l’importo di euro 16.200,00 per il 2012 e quello di euro 16.132,50 per il 2013 (12.150,00 fino al 30 settembre ed euro 3.982,50 da ottobre a dicembre).
18.3.4. Infine, anche per l’anno 2010, rispetto al quale non si dispone di dati, il risarcimento va riconosciuto per intero, nella misura dunque di euro 16.470,00.
18.4. L’importo dovuto alla ricorrente con riguardo al pregiudizio procuratole dalla sosta incontrollata nell’area di Largo AN deve essere perciò quantificato in euro 61.818,75.
19. Alla luce di quanto precede, il mancato guadagno, al lordo delle imposte dirette, che la ricorrente non ha percepito a causa dell’inadempimento del Comune deve essere quantificato complessivamente in euro 176.072,69, di cui:
(a) euro 7.917,33 per il pregiudizio subito dalla ricorrente, nel periodo dal 1995 al 2019, a causa della tardiva istituzione della sosta a pagamento in Via Bazzani;
(b) euro 106.336,61 per il danno derivante, nel periodo dal 1995 al 2008, dalla tardiva istituzione della sosta a pagamento in Corso del Popolo;
(c) euro 61.818,75 per la tolleranza da parte del Comune della sosta incontrollata sull’area di Largo AN nel periodo dal 2010 al 2013.
20. Il Comune di Terni va dunque condannato al pagamento, in favore della ricorrente, dell’importo complessivo sopra indicato.
Sulla predetta somma dovranno essere applicati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
A tal fine, dovrà essere individuato previamente il danno subito per ciascuna annualità, determinato:
- per le voci sopra indicate sub (a) e sub (b), considerando la media tra gli importi riconosciuti e gli anni di riferimento;
- per la voce sub (c), avendo riguardo alla quantificazione contenuta ai paragrafi 18.3.2. 18.3.3 e 18.3.4.
Andranno quindi sommati, per ciascuna annualità, gli importi riferiti alle diverse voci di danno e sulle cifre risultanti dovranno essere applicati, fino alla data della presente sentenza, sia la rivalutazione monetaria, secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’ISTAT, sia gli interessi compensativi, determinati in via equitativa assumendo come parametro il tasso di interesse legale, calcolati sulla somma periodicamente rivalutata.
Dalla pubblicazione della presente sentenza, stante la trasformazione del debito di valore in debito di valuta, sulla somma complessivamente quantificata matureranno gli interessi legali fino al soddisfo.
21. L’accoglimento, nei sensi ora esposti, della domanda principale di ottemperanza determina l’improcedibilità di quella subordinata di annullamento.
22. Tenuto conto dell’andamento della vicenda amministrativa e processuale, le spese processuali vanno compensate in parte e poste a carico del Comune per la restante parte, che si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda di ottemperanza al giudicato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto condanna il Comune di Terni al pagamento nei confronti della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma indicata in motivazione;
- dichiara improcedibile la domanda subordinata di annullamento.
Compensa in parte le spese del giudizio e condanna il Comune di Terni al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte, che liquida nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA UN, Presidente
RI EN Di RO, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI EN Di RO | RA UN |
IL SEGRETARIO