Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2004, n. 1594
CASS
Sentenza 25 ottobre 2004

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L'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 468, comma quarto bis cod. proc. pen., per l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, non è sanzionata da alcuna previsione espressa di nullità e non è riconducibile ad alcuna delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178 cod. proc. pen. Nè essa può dar luogo ad una ipotesi di inutilizzabilità, derivando quest'ultima dalla violazione di un divieto di acquisizione, che, quando non è esplicito, è ravvisabile soltanto in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non in relazione alle modalità della sua assunzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2004, n. 1594
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1594
    Data del deposito : 25 ottobre 2004

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