Sentenza 25 ottobre 2004
Massime • 1
L'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 468, comma quarto bis cod. proc. pen., per l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, non è sanzionata da alcuna previsione espressa di nullità e non è riconducibile ad alcuna delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178 cod. proc. pen. Nè essa può dar luogo ad una ipotesi di inutilizzabilità, derivando quest'ultima dalla violazione di un divieto di acquisizione, che, quando non è esplicito, è ravvisabile soltanto in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non in relazione alle modalità della sua assunzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2004, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI PI - Presidente - del 25/10/2004
Dott. DE NARDO PE - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1127
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017024/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IG, N. IL 01/01/1958;
2) CA GI, N. IL 14/01/1949;
3) RI TO, N. IL 14/11/1963;
4) NO OB, N. IL 09/05/1965;
5) IU NI, N. IL 27/08/1975;
6) NE AT, N. IL 03/05/1936;
7) TO AN, N. IL 27/03/1967;
8) AN AT, N. IL 24/12/1960;
avverso SENTENZA del 04/11/2003 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA IO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi NE, DO, AR, EL, RS e LL e per l'inammissibilità dei ricorsi RC e IC.
Uditi i difensori Avv.ti Francesca Conte, Paolo ZO, Pasquale Carleto, e Elvira Belmonte che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4/11/2003 la Corte di Assise di AppeLL di Lecce, in parziale riforma delle sentenze 10/11/2001 e 2/7/2002 della Corte di Assise della medesima città (e per queLL che qui rileva):
- ha eliminato la pena relativa al reato al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 ascritto a ON RC (capo C) e conseguentemente ridotto ad anni due e mesi sei di reclusione l'aumento, quale responsabile del reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo A), da apportarsi a titolo di continuazione sulla pena inflitta al RC con la sentenza definitiva 12/1/93 emessa dalla Corte di AppeLL di Lecce;
- ha riconosciuto in favore di AN IC le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza sulle ravvisate circostanze aggravanti, e conseguentemente ridotto ad anni tre e mesi sei di reclusione la pena originariamente inflittagli quale responsabile del reato di cui all'art. 416 bis C.P. (parte della contestazione sub capo A);
- ha riconosciuto in favore di AL LL le circostanze attenuanti generiche e conseguentemente ridotto ad anni cinque e mesi dieci di reclusione ed euro 23.000,00 di multa la pena originariamente irrogatagli quale responsabile del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 (capo D);
- ha dichiarato la continuazione, rideterminando la pena in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni uno, tra i reati posti in essere da OB RS e di cui alle sentenze, riunite in sede di appeLL, che lo avevano riconosciuto responsabile del reato di omicidio premeditato aggravato di IT De LU, dei connessi reati di detenzione e porto illegali di armi, dei reati di omicidio premeditato aggravato di IO AR, SI LA ed ZO LA (capi F-G-S del procedimento definito con sentenza di primo grado 10/11/2001 e capo A del procedimento definito con sentenza di primo grado 2/7/2002, riuniti in sede di appeLL);
- ha confermato le statuizioni di condanna emesse nei confronti: di GI EL (ergastolo con isolamento diurno per anni due e mesi sei), quale responsabile dei reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e 74 D.P.R. 309/90 (capo A), del reato di omicidio premeditato aggravato di IO De SA e degli omicidi premeditati aggravati di ON SC ed ST CI (capi L-N); di AL DO (ergastolo), quale responsabile in qualità di mandante degli omicidi aggravati di IO AR, SI LA ed ZO LA (capo S); di PE AR (ergastolo con isolamento diurno per mesi sei), quale responsabile dei reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e 74 D.P.R. 309/90 (capo A), del reato di omicidio premeditato aggravato di AL IZ (capo H1) e del connesso reato di occultamento di cadavere (capo I); di NG NE (ergastolo con isolamento diurno per anni uno), quale responsabile dei reati di omicidio premeditato aggravato di IT De LU (capo F), dei connessi reati di detenzione e porto illegali di armi (capo G), dei reati di omicidio premeditati ed aggravati di IO AR, SI LA ed ZO LA (capo S);
- ha confermato per il resto le citate sentenze 10/11/2001 e 2/7/2002 della Corte di Assise di Lecce. La Corte di merito, riepilogati il contenuto delle sentenze impugnate e le censure proposte con gli atti di appeLL, ha svolto alcune considerazioni generali in punto di utilizzabilità del materiale probatorio costituito dalle deposizioni rese dal personale di P.G. nella parte in cui tali deposizioni risultavano effettuate in violazione del divieto sancito dal vigente comma 4 dell'art. 195 C.P., concludendo - in ragione del principio "tempus regit actum" e pur dando atto delle diverse interpretazioni circa l'applicazione di tale principio alla materia in questione - per la piena utilizzabilità delle deposizioni indirette rese da tali testi qualificati, in epoca antecedente alla introdotta modifica normativa;
ha quindi richiamato, per una migliore comprensione dei fatti, quanto emerso nel corso di precedenti giudizi circa l'operatività nel territorio salentino di una organizzazione di stampo mafioso nota con la denominazione di "Sacra Corona Unita"; infine ha proceduto alla disamina dei singoli fatti omicidiari e degli ulteriori reati, descrivendo le modalità e sintetizzando gli elementi di prova emersi. In relazione all'omicidio di IT De LU commesso il 17/5/86 la Corte ha valorizzato a carico di NG NE e OB RS le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie di AL LL, sottolineando la credibilità soggettiva del dichiarante, l'attendibilità delle sue dichiarazioni, l'inesistenza di circostanze in contrasto con quanto dichiarato, la precisione dei numerosi particolari riferiti, la sussistenza di un riscontro quanto alla vettura utilizzata per l'azione criminosa, l'identità delle versioni ad altri rese in epoca non sospetta;
a riscontro di tali dichiarazioni accusatorie la Corte ha richiamato le dichiarazioni di SI TA, sottolineando la sua già riconosciuta credibilità soggettiva e la plausibilità del rilascio aLL stesso di confidenze da parte di NG NE, la sostanziale coincidenza di tali confidenze con il resoconto del LL, la identità di versione dal TA resa ad altro collaboratore (ZI ZZ) in epoca non sospetta.
In relazione all'omicidio di IO De SA commesso il 21/9/88 la Corte ha valorizzato a carico di GI EL, individuato quale mandante del delitto, le dichiarazioni rese da GI De IS in ordine a quanto riferitogli da ON RC circa il mandato omicidiario conferito in carcere dal EL ad PP AG, detenuto nella stessa cella per il periodo dicembre 1986/dicembre 1987 (peraltro assolto dal medesimo omicidio perché non ritenuti gli elementi a suo carico idonei a supportare una pronuncia di condanna), la plausibilità delle causali dell'omicidio come riferite dal dichiarante, la non emersa esistenza di una diversa causale, le dichiarazioni di GI De LU circa l'intenzione di eliminare il De SA palesatagli da NI DO persona di fiducia del EL, la convergenza su costui dei vari elementi di accusa raccolti.
In relazione agli omicidi di IO AR, SI LA ed ZO LA commessi il 17/12/88 la Corte, dopo aver richiamato quanto emerso nel corso del procedimento definito con la sentenza 13/2/97 della Corte di Assise di Lecce e le valutazioni in tale sentenza espresse, ha valorizzato a carico di AL DO (individuato come mandante) nonché di NG NE e OB RS (individuati come esecutori materiali), oltre alle ragioni sottese all'eliminazione del AR quali già precisate, gli ulteriori elementi emersi nell'attuale procedimento. Ed in particolare - per quanto riguarda il NE ed il RS - la Corte ha sottolineato: le dichiarazioni di AL LL circa quanto appreso dagli stessi NE e RS che lo avevano notiziato del loro coinvolgimento negli omicidi quali materiali esecutori e circa gli oggetti preziosi da costoro mostratigli di pertinenza del AR ed a loro dire asportati in occasione degli omicidi dalla abitazione delle vittime;
la non riconducibilità di tali dichiarazioni accusatorie del LL a motivi di astio verso il NE;
le dichiarazioni di PE BA e di IC LL, in relazione alle quali non erano ravvisabili "inquinamenti" o "concertazioni" e che erano da ritenersi pienamente attendibili;
il dato, da ritenersi comprovato, della presenza di NG NE e di OB RS presso la masseria deLL LL in concomitanza cronologica con il triplice omicidio;
le circostanze daLL LL direttamente apprese dal NE e dal RS;
la convergenza delle dichiarazioni del LL e deLL LL e l'assenza di reali contrasti con gli ulteriori dati processuali;
la inattendibilità, di contro, delle difformi - ma incerte e generiche - dichiarazioni di AN LO ed NG VI.
Quanto alla specifica posizione del DO la Corte ha condiviso l'iter logico seguito dai primi Giudici, sia laddove si argomenta della possibile individuazione dei mandanti anche in base alla avvenuta identificazione degli autori materiali, sia in punto di doveroso collegamento tra l'accertamento relativo agli autori materiali dei fatti e quanto emerso nel citato procedimento conclusosi con la sentenza 13/2/97 della Corte di Assise di Lecce;
la Corte ha poi analizzato tutti gli elementi connessi con la questione della eliminazione del AR, ha rilevato l'attendibilità del riferimento deLL LL alle "congratulazioni" rivolte dal DO agli esecutori degli omicidi e sottolineato la rilevanza della "promozione" riconosciuta aLL LL ha sostenuto, dopo la disamina delle plurime dichiarazioni rese daLL LL, la piena attendibilità di quest'ultimo e di quanto daLL stesso dichiarato, ritenendo spiegabili e non inficianti le rilevate discrepanze o l'errato riferimento ad una riunione in casa EL nel corso dell'anno 1988, mentre questi trovavasi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nonché non interpretabile in chiave difensiva la circostanza relativa all'avvenuto utilizzo in occasione del ferimento di CO DO, cugino dell'attuale imputato, di una delle armi utilizzate dagli assassini del AR. In relazione all'omicidio di AL IZ ed al connesso reato di occultamento del cadavere, avvenuti in epoca compresa tra l'11 ed il 25/8/90, la Corte ha valorizzato a carico di PE AR, individuato come mandante, le dichiarazioni di IC LL circa le confidenze ricevute da RN ND e SI LE, le dichiarazioni di PI SE, di GI De IS e di SI ZO nonché di altri collaboranti, le ammissioni di GI EL;
ha sottolineato la convergenza delle dichiarazioni raccolte sia per quanto concerne la causale dell'omicidio, sia in relazione alla materiale esecuzione deLL stesso, nonché la valenza degli ulteriori elementi di indagine acquisiti in ordine alla vettura sulla quale il IZ era stato visto aLLntanarsi e sull'arma utilizzata. In relazione agli omicidi di ON SC e di ST CI, la Corte ha disatteso le censure difensive di GI EL attinenti al solo trattamento sanzionatorio. In relazione ai reati associativi ex artt. 416 bis C.P. e 74 D.P.R. 309/90 la Corte, rilevata la pluralità degli elementi indicativi della sussistenza di entrambe le imputazioni associative indicate sub A, ha escluso in relazione agli imputati EL e AR che la contestazione si risolvesse in una reiterazione delle accuse già oggetto di procedimento definito con la sentenza 23/5/99 della Corte di Assise di Lecce. Quanto all'imputato RC la Corte ha sottolineato - in relazione all'accusa ex art. 416 bis C.P. - come costui fosse stato indicato da più collaboratori quale soggetto appartenente al gruppo del EL e come in atti risultassero comprovati i rapporti tra l'imputato ed esponenti di tale sodalizio e di gruppi alleati, come, pur tenuto conto deLL stato di detenzione del RC sin dal 1991, dovesse ritenersi comprovata sulla base degli elementi acquisiti il mantenimento di uno stretto vincolo con il sodalizio criminosa anche dopo tale data. Quanto all'imputato IC (accusato solo di partecipazione a sodalizio mafioso) la Corte ha richiamato le convergenti dichiarazioni di GI De IS, di LE AN, di SI ZO e di ON TO circa l'inserimento dell'imputato nel gruppo di PE AR (dichiarazioni altresì riscontrate dagli esiti investigativi di cui alla deposizione dell'isp. Tripoli) ed ha valutato che la condotta attribuibile sulla base dei dati raccolti al IC integrasse il reato ascritto. In relazione al reato di illecita detenzione e cessione di droga ascritto a AL LL la Corte, esclusa la fondatezza della formulata eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da DA OR, ha ritenuto che le dichiarazioni di costui circa l'attività posta in essere daLL LL per porre in contatto lo LL con il OR, per favorire il raggiungimento di un accordo e per realizzare la fornitura deLL stupefacente nonché trasportare la droga comprovassero il pieno coinvolgimento dell'imputato nel fatto-reato e che efficace riscontro a tali dichiarazioni provenisse dalle dichiarazioni rese dal BA nonché, sostanzialmente, anche da quelle deLL LL.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati sopra indicati nei termini che seguono.
L'imputato GI EL ha dedotto, in relazione all'accusa di omicidio di IO De SA ed agli elementi di prova desumibili dalle deposizioni testimoniali rese da personale di P.G., violazione di legge e vizio di motivazione;
in particolare ed in sintesi ha eccepito, argomentando circa la corretta applicazione del principio tempus regit actum, la violazione dei nuovi criteri in materia di acquisizione probatoria quali precisati al quarto comma dell'art. 195 C.P.P. e la inutilizzabilità della deposizione di GI De LU non essendovi possibilità di riscontro della fonte primaria. Sempre in relazione a tale accusa il ricorrente ha altresì dedotto violazione di legge ed iLLgicità della motivazione con riferimento alla valenza attribuita alle dichiarazioni de relato rese dai collaboratori di Giustizia che, in quanto tali, non potrebbero riscontrarsi tra loro, specie aLLrquando la fonte mediata coincida con la persona dell'imputato e con quella di un coimputato;
inoltre non si era tenuto conto, al proposito iLLgicamente argomentando ed a fronte della sua recisa negativa, delle confessioni rese dal EL in relazione ad altri fatti. Con motivo subordinato ha dedotto vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Con riferimento ai reati associativi il ricorrente ha lamentato la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. L'imputato ON RC ha censurato la motivazione della sentenza impugnata come carente, iLLgica e contraddittoria, rilevando che gli elementi valorizzati a fini accusatori non erano sufficienti a comprovare la sussistenza del richiesto elemento psicologico del reato e che non si era congruamente motivato in ordine alla sussistenza di elementi giustificativi della condanna, anche tenuto conto della ininterrotta detenzione dell'imputato sin dal 1991. L'imputato AL DO ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al ritenuto coinvolgimento nei fatti dell'imputato, attesi anche i diversi ruoli attribuiti aLL stesso dai collaboratori nei procedimenti succedutisi, i precedenti giudicati formatisi per gli stessi fatti nei confronti di RI NE, la carenza di riscontri in relazione a fatti e circostanze indicate a supporto dell'ipotesi accusatoria;
ha lamentato in particolare il mancato rispetto dei canoni di valutazione probatoria imposti dagli artt. 192 e 546 comma 1 lett. e) C.P.P., la erronea applicazione del disposto di cui all'art. 238 bis C.P.P., l'illegittimo superamento del giudicato sostanziale formatosi in punto di mandato omicidiario, la inidoneità comunque della motivazione in ordine alla possibilità di ravvisare negli accordi espressi nelle riunioni di cui avevano riferito alcuni collaboratori elementi indicativi di una effettiva correità del DO negli omicidi in questione.
Con motivi subordinati il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ravvisate aggravanti, al diniego delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena. L'imputato OB RS ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione;
in particolare ed in sintesi ha eccepito, argomentando circa la corretta applicazione del principio tempus regit actum, la violazione dei nuovi criteri in materia di acquisizione probatoria quali precisati al quarto comma dell'art. 195 C.P.P. e quindi la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;
ha altresì eccepito la inutilizzabilità della deposizione di GI De LU essendosi costui limitato ad esprimere opinioni personali. In relazione all'omicidio De LU il ricorrente ha rilevato la natura de relato delle dichiarazioni accusatorie, l'impossibilità di un loro riscontro reciproco, i problemi valutativi connessi con la coincidenza della fonte mediata con l'imputato od il coimputato, la inattendibilità del collaboratore SI TA le cui dichiarazioni erano generiche ed in contraddizione con quanto riferito dai testi oculari e con gli esiti medico-legali, la inattendibilità del dichiarante LL. In relazione al triplice omicidio AR il ricorrente, lamentando solo vizi di motivazione ma facendo sostanzialmente riferimento anche a violazioni di legge, ha sottolineato il contrasto con il precedente decisum nei confronti di RI NE e le insanabili contraddizioni caratterizzanti le dichiarazioni tutte de relato dei vari collaboratori di Giustizia, già in precedenza ritenuti inattendibili, in merito a movente, mandanti, esecutori materiali e dinamica dei fatti e quindi la carenza, iLLgicità e contraddittorietà della sentenza anche con riferimento all'ermeneutica della prova ex artt. 238 bis - 192 comma 3 C.P.P. L'imputato AN IC ha dedotto la violazione dell'art. 192 comma 3 C.P.P., sottolineando come a sostegno della pronuncia di condanna fossero state indicate solo dichiarazioni di collaboratori del tutto inidonee a comprovare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di partecipazione - del IC - ad un sodalizio criminoso. L'imputato PE AR ha dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione;
in particolare ed in sintesi ha eccepito, argomentando circa la corretta applicazione del principio tempus regit actum, la violazione dei nuovi criteri in materia di acquisizione probatoria quali precisati al quarto comma dell'art. 195 C.P.P. e quindi la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal m.LL CO TE con riferimento all'omicidio di AL IZ, la violazione dei canoni di valutazione probatoria attesa l'impossibilità delle dichiarazioni de relato, spesso addirittura di terza mano e senza indicazione precisa della "fonte", a riscontrarsi tra loro nonché la coincidenza della fonte mediata con la persona dell'imputato e del coimputato, la genericità delle dichiarazioni accusatorie raccolte e le evidenti contraddizioni o smagliature in esse riscontrabili, la non controllabilità della fonte mediata, la inutilizzabilità delle propalazioni di LL TO in quanto riportanti mere "voci correnti". In ordine ai reati associativi il ricorrente ha lamentato la violazione del principio del ne bis in idem. Infine ha dedotto la violazione dell'art. 12 sexies della legge n. 306/92 e vizi di motivazione in relazione alla disposta confisca di beni, con riguardo all'abitazione sita in Taurisano provento nel 1960 da un lascito ereditario.
L'imputato AL LL ha dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione, eccependo con un primo motivo la inutilizzabilità sotto più profili del verbale dell'esame reso da DA OR. Il ricorrente ha parimenti lamentato violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori specie con riguardo alla loro attendibilità intrinseca;
inoltre ha sottolineato come si fossero erroneamente ed iLLgicamente disattese le dichiarazioni liberatorie rese da IC LL, a fronte delle quali emergeva la inattendibilità di quelle rese dal BA. Infine il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 73 D.P.R. 309/90 essendosi erroneamente ravvisata la continuazione in ragione solo della diversità delle sostanze stupefacenti trattate.
L'imputato NG NE ha anch'egli dedotto violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento alla valenza attribuita in sentenza alle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia, in spregio dei canoni di valutazione probatoria di cui agli artt. 192 e 546 lett. e) C.P.P.; in particolare ha sottolineato in relazione all'affermazione di responsabilità per il triplice omicidio AR la genericità ed incertezza caratterizzanti le dichiarazioni del BA, l'assenza di un reale vaglio di attendibilità delle dichiarazioni autoreferenziali deLL LL, la coincidenza delle fonti mediate con le persone degli accusati, la notorietà dei fatti riferiti dai collaboratori ed il difetto di novità e certezza nelle loro dichiarazioni. In relazione all'omicidio De LU ed ai connessi reati in materia di armi il ricorrente ha dedotto i medesimi vizi e le stesse violazioni di legge, sottolineando altresì i motivi di rancore nutriti dal dichiarante LL nei confronti del NE e la iLLgicità delle argomentazioni svolte al riguardo, il contrasto tra la versione del LL e quanto riferito dai testi oculari, la carenza di prove in ordine al dato relativo all'auto, la inidoneità a fungere da riscontro delle dichiarazioni de relato del TA, la carenza di motivazione in ordine al rilievo difensivo in punto di mandato omicidiario.
Con motivi subordinati il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle riconosciute aggravanti, al diniego delle attenuanti generiche ed all'entità della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
La prospettazione di questioni preliminari o di interesse comune a più ricorrenti rende opportuno un esame unitario delle censure attinenti a tali questioni;
a tale disamina farà poi seguito la valutazione delle ulteriori singole doglianze avanzate dagli imputati, avuto riguardo alla specifica posizione di ciascuno di essi.
In ordine all'eccezione - sollevata dagli imputati EL, RS e CA - di inutilizzabilità delle deposizioni rese da personale di P.G. (con conseguente nullità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe fatto riferimento ad elementi di prova desunti da tali deposizioni), ritiene il Collegio che la censura, così come prospettata nei ricorsi, sia inammissibile. Ed infatti, pur dovendosi senz'altro condividere la tesi per la quale, dopo la modifica legislativa introdotta dalla legge 1/3/2001 n. 63 in relazione alle deposizioni di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, deve aversi riguardo - ai fini dell'applicazione in sede di merito della diversa normativa introdotta a seguito della revisione costituzionale in materia di "giusto processo" - al momento valutativo della prova e non già al solo suo momento acquisitivo (cfr. in proposito la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 4265/98, le plurime sentenze che hanno ribadito siffatto orientamento, le decisioni che diversamente hanno stabilito ma solo in relazione alla verifica in sede di legittimità della correttezza del procedimento acquisitivo e valutativo delle prove dichiarative, esplicitamente od implicitamente confermando l'orientamento di cui si è detto in relazione al giudizio di merito), va sottolineata la assoluta genericità delle censure al proposito sollevate, in nessuno degli atti di ricorso essendo stati indicati gli elementi di prova desunti a carico degli imputati da prove acquisite o valutate in difformità dagli introdotti nuovi canoni ermeneutici, ne' ciò essendo deducibile dalla sentenza impugnata che ha basato le sue statuizioni di condanna relativamente agli imputati EL, RS e AR su plurimi elementi non riconducibili alle deposizioni del personale di P.G. Ciò vale anche in relazione alla deposizione del M.LL TE (alla quale si è fatto cenno nel ricorso proposto nell'interesse di PE AR), atteso che, da un lato, - come peraltro sottolineato nella sentenza impugnata senza smentita in proposito da parte del ricorrente - l'eccezione è superata dal fatto che altro teste ha riferito su una parte delle medesime circostanze e che sull'altra parte la deposizione deLL TE ha riguardato fatti direttamente percepiti;
e che, dall'altro lato, non viene anche in questo caso specificata la rilevanza a fini processuali degli elementi probatori che si assumono illegittimamente utilizzati. L'aspecificità del motivo di ricorso, dunque, non consentendo l'esercizio del sindacato di legittimità da parte di questa Corte, comporta la sua inammissibilità.
In ordine alla censura di violazione del principio del "ne bis in idem" avanzata dagli imputati EL e AR in relazione ai reati associativi e con riferimento alla sentenza 23/5/99 della Corte di Assise di Lecce, si rileva parimenti la assoluta genericità del motivo, meramente assertivo e del tutto privo della necessaria allegazione di dati idonei a consentire la verifica di legittimità demandata a questa Corte. Anche tale motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle questioni, da più parti prospettate (cfr. ricorsi di EL, AN, AR, NE), riconducibili alla violazione dei canoni di valutazione probatoria di cui all'art. 192 C.P.P. con riferimento alla valenza delle dichiarazioni de relato e di quelle relative a quanto appreso dal dichiarante da fonte coincidente con la persona dell'imputato o del coimputato, ritiene il Collegio che vadano richiamati i principi giurisprudenziali più volte enunciati in proposito ed oramai consolidatisi nei termini che seguono:
- la chiamata in reità fondata su dichiarazioni de relato può assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere quindi posta a fondamento di una pronuncia di condanna, ove adeguatamente apprezzata l'attendibilità del dichiarante ed ove sorretta la chiamata da riscontri esterni che attengano alle circostanze che effettivamente il dichiarante sia stato informato dei fatti, che la sua "fonte" sia stata di essi testimone od in essi direttamente implicata, che i fatti siano riferibili al chiamato in reità (cfr. e multis: Cass. S.U. n. 45276/2003 nonché sentenze nn. 1639/2003, 17804/2002);
- la natura indiretta dell'accusa comporta un più rigoroso ed approfondito controLL del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa e necessita che a suo sostegno sia acquisito un riscontro estremamente incisivo che per qualità, quantità, specificità rappresenti anche una verifica certa dell'effettività della confidenza oltre che, naturalmente, un inizio di prova individualizzante nei confronti dell'incolpato (cfr., oltre alle sopra citate sentenze, anche: Cass. sentenze n. 1515/98 e n. 4144/96);
- plurime chiamate in reità, seppure de relato, possono costituire riscontro l'una dell'altra previa attenta valutazione della consistenza delle chiamate stesse, della solidità della loro riconosciuta attendibilità intrinseca, della ampia convergenza, della loro compatibilità all'interno dell'intero quadro probatorio acquisito (cfr. Cass. sentenze n. 24249/2004 e n. 43928/2001);
- la coincidenza della "fonte diretta di conoscenza" con la persona dell'imputato o coimputato non rileva al fine di escludere la utilizzabilità della chiamata de relato e non comporta il divieto di testimonianza di cui all'art. 62 C.P.P. (che opera esclusivamente in relazione a dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non anteriormente od al di fuori del medesimo), assumendo l'oggetto della chiamata valore di fatto storico percepito dal dichiarante e come tale valutabile dal Giudice alla stregua dei criteri interpretativi di cui all'art. 192 C.P.P., sia pure con quella particolare cautela ed attenzione valutativa imposta dalla natura de relato delle dichiarazioni (cfr. Cass. sent. n. 12904/98);
- il disposto dell'art. 195 C.P.P., che prevede l'audizione delle fonti dirette, non è applicabile nel caso che il testimone o l'imputato in procedimento connesso si riferiscano per la conoscenza dei fatti all'imputato del medesimo procedimento in cui vengano assunte le loro dichiarazioni, atteso non solo il dato letterale del citato articolo ma anche queLL logico-sistematico che fa ritenere incongrui l'obbligo o la facoltà del Giudice di escutere la fonte diretta ove questa si identifichi con l'imputato (cfr. Cass. seni n. 11320/98). Ciò precisato, si dovrà quindi - al fine di valutare la fondatezza o meno dei rilievi difensivi - tenere conto delle specifiche caratteristiche delle dichiarazioni de relato alle quali nella sentenza impugnata si è fatto riferimento, in particolare del loro contenuto e dei riferimenti in esse rinvenibili nonché degli ulteriori elementi di supporto e riscontro con riguardo a ciascuno degli imputati ricorrenti interessati datali dichiarazioni. Così risolte le questioni comuni o parzialmente comuni, vanno esaminati gli ulteriori motivi di ricorso da ciascuno dei ricorrenti avanzati.
Ricorso GI EL.
Il ricorrente (che nessuna censura ha sollevato in ordine alla sua affermata responsabilità per i reati ascrittigli ai capi L-N relativi agli omicidi SC e CI) ha contestato la rispondenza a legge della decisione adottata nei suoi confronti in relazione al reato di omicidio sub H, in particolare lamentando la violazione dei canoni di valutazione probatoria e vizi di motivazione.
Se sotto il profilo della possibile valenza probatoria delle dichiarazioni de relato deve richiamarsi quanto più sopra precisato e quindi disattendersi la censura nella parte in cui si è contestata - in via generale - tale possibile valenza probatoria, deve tuttavia condividersi la censura medesima laddove, in relazione al coinvolgimento del EL nell'omicidio De SA, si è comunque sottolineata la insufficienza degli elementi di prova posti a base della pronuncia di condanna ed il vizio argomentativo nel quale in proposito è incorsa la sentenza impugnata. Ed invero non pare rispondente a corretti criteri di valutazione probatoria l'attribuzione di autonoma significativa valenza accusatoria a dichiarazioni (quali quelle del De IS) concernenti circostanze non di diretta conoscenza delle "fonti", dalle quali il dichiarante ha appreso i fatti da lui riferiti, ma dalle "fonti" a loro volta apprese da altri, così venendo meno la necessaria certezza del fatto riferito e sostanzialmente riducendosi la prospettazione del dichiarante, pur valutata unitamente alle riferite causali ed agli elementi di contorno in sentenza indicati, ad una mera - seppur attendibile - "ipotesi". Ma soprattutto non sono stati nella specie indicati quei solidi elementi di riscontro a carattere "individualizzante" che la natura delle dichiarazioni imponeva dover essere tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con l'asserito mandato omicidiario da parte dell'imputato. Al proposito non possono certo ritenersi idonee le dichiarazioni di ES RE, portatore di una credibilità soggettiva di cui dubita la stessa Corte di merito, ne' quelle di GI De LU, alle quali la sentenza impugnata fa pure riferimento, trattandosi di deposizione concernente richiesta (peraltro risalente ad oltre due anni prima dell'omicidio in questione) al teste avanzata da soggetto diverso da quelli coinvolti nella vicenda per cui è processo e solo asseritamente presentatosi come "portavoce" di uno di costoro. Alla luce di quanto sopra si impone l'accoglimento del ricorso in parte qua. In ordine alla censura di violazione del principio del ne bis in idem, avanzata dal EL in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati associativi, si richiama quanto più sopra argomentato aLLrché si è proceduto alla disamina di tale censura, anche da altra parte prospettata.
Quanto, infine, alle censure connesse con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nella parte relativa ai reati diversi da queLL rubricato sub H (e per il quale la questione è ovviamente assorbita nella statuizione di annullamento) è evidente la loro appartenenza al genus delle censure in fatto o di mera valutazione, con esse solo lamentandosi la non persuasività delle valutazioni in proposito svolte nella sentenza impugnata e opponendosi a tali valutazioni quelle proprie ritenute più persuasive.
In conclusione, in accoglimento parziale del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato EL, si impone l'annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione relativa all'omicidio di IO De SA, con rigetto per il resto del ricorso. Gli atti vanno trasmessi ad altro Giudice per il riesame della posizione del EL con riguardo all'imputazione sub H (facendo applicazione dei sopra ricordati principi di diritto) e, conseguentemente, per la rideterminazione della pena complessiva al termine di tale riesame. Ricorso ON RC.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge, non consentendo la genericità dei motivi di ricorso l'esercizio del sindacato di legittimità da parte di questa Corte. Le censure nelle quali esso si articola si risolvono, infatti, nella mera reiterazione delle doglianze svolte in grado di appeLL ed in una elencazione di massime giurisprudenziali, senza alcuna considerazione dell'imponente quadro probatorio apprezzato in sentenza e delle specifiche argomentazioni svolte dalla Corte di merito a fronte dei rilievi dell'impugnante (fra essi compreso queLL connesso con il prolungato stato di detenzione del RC). Ricorso AL DO.
A sostegno e condivisione dell'affermazione di responsabilità emessa a carico del DO quale mandante del triplice omicidio contestato al capo S) la Corte di secondo grado ha fatto riferimento alla correttezza del ragionamento di tipo induttivo per il quale dalla certa individuazione degli esecutori materiali dei fatti i primi Giudici, tenute presenti anche la natura mafiosa dei delitti nonché le risultanze acclarate in precedenti sentenze, circa le vicende delle fazioni componenti la "Sacra Corona Unita" salentina e le ragioni sottese alla eliminazione di IO AR, avevano ritenuto di poter risalire alla identificazione dei mandanti e quindi del DO;
ha altresì fatto riferimento alle dichiarazioni - ritenute attendibili - rese dal collaborante IC LL, di cui ha condiviso il giudizio di piena affidabilità espresso dai primi Giudici (in contrasto con la diversa valutazione di inaffidabilità formulata nelle sentenze assolutorie di RI NE) nonché a quelle rese da AL LL e PE BA riscontranti alcune parti del narrato deLL LL;
ha sottolineato la legittimità dei propri diversi apprezzamenti rispetto alle precedenti decisioni giudiziarie sui medesimi fatti ma nei confronti di altro soggetto.
Ebbene deve senz'altro e da subito convenirsi sulla piena autonomia di decisione di ogni giudicante e sulla possibilità del Giudice di "rivalutare" la posizione di un soggetto definitivamente assolto (seppure senza conseguenze giuridiche per costui) aLLrché giudica l'impugnazione di altro soggetto condannato, unico limite essendo queLL di non violare il principio del ne bis in idem e, ovviamente, di motivare congruamente sulle divergenti valutazioni rispetto al decisum di altro Giudice e sulle proprie decisioni. E dunque, a fronte della sottolineata nuova situazione probatoria in conseguenza dell'acquisizione di ulteriori e plurimi elementi suscettibili - in tesi - di condurre a nuove valutazioni ove esaminati in unione con quanto già in precedenza acquisito, e tenuto altresì conto che mai in precedenza era stata specificamente valutata la posizione di AL DO, non paiono condivisibili le censure di violazione di legge in conseguenza dell'indebito superamento della asserita preclusione processuale determinata dal giudicato penale formatosi nel processo a carico di RI NE. In particolare devono escludersi, anche in ragione della sottolineata autonomia decisionale di ciascun Giudice, la formazione di una sorta di giudicato sostanziale in punto di mandato omicidiario e la cristallizzazione - e quindi l'immutabilità - del giudizio di inaffidabilità in precedenza formulato nei confronti di un dichiarante ovvero dell'apprezzamento di un dato storico.
Tuttavia, e a tal proposito devono condividesi alcune delle censure difensive, la "nuova" rivisitazione dei fatti non può comunque sottrarsi alle regole di valutazione probatoria enunciate dall'art. 192 C.P.P. e deve, tenuto anche conto dei precedenti diversi apprezzamenti sui fatti di causa e dei rilievi difensivi in proposito avanzati, argomentare in modo logico e non contraddittorio in ordine alla valenza accusatoria attribuita ai dati acquisiti in atti. E se il diverso giudizio (rispetto alle "sentenze NE") circa la credibilità soggettiva deLL LL e l'affidabilità intrinseca delle sue dichiarazioni non merita censura avendo i Giudici del merito - di primo e secondo grado - in proposito argomentato senza incorrere in alcun vizio logico-giuridico e dando compiutamente conto delle loro valutazioni (cfr. pagg., 92-93, 101-103, 105-113, 132 e segg.), tuttavia l'iter argomentativo conducente all'affermazione di responsabilità del DO non appare rispettoso delle regulae iuris dettate dall'art. 192 C.P.P. e presenta altresì profili di iLLgicità.
Innanzi tutto il riepilogo di cui a pag. 125 della sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto alla pag. 127, non è certamente idoneo - di per sè sole considerate le circostanze menzionate - a legittimare la declaratoria di condanna nei confronti del DO, solo riferendosi ai contrasti insorti tra le fazioni della S.C.U. operanti nel salentino, alle ragioni che avevano portato all'intesa di massima per l'eliminazione del AR, alle successive divergenze che avevano determinato il venir meno di tale intesa comune, a quanto acclarato in ordine alla materiale esecuzione degli omicidi, e per il resto prospettando null'altro che deduzioni ed ipotesi seppure plausibili;
sicché non può prescindersi dalle dichiarazioni deLL LL, pure valutate e poste a base della statuizione.
E dunque, venuta meno l'applicabilità del canone valutativo di cui al comma 2 dell'art. 192 C.P.P. con riguardo agli elementi, acquisiti in atti, diversi dalle dichiarazioni rese da IC LL, deve valutarsi il rispetto o meno della regula iuris di cui al comma 3 del citato articolo, nella specie applicabile con riferimento a tali dichiarazioni. Ma se, come sopra si è detto, sotto i profili della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto del collaboratore la sentenza impugnata non merita censura essendo supportata da adeguato e logico apparato argomentativo immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, non risulta compiutamente osservata la necessaria operazione di verifica giudiziale della chiamata in reità in punto di sussistenza di elementi di riscontro "individualizzanti", ossia tali da rendere riferibile il fatto al chiamato.
In proposito non possono assumere rilevanza alcuna non solo i dati che (come la coerenza logica del racconto o la possibilità per il dichiarante di accedere alle informazioni riferite) sono significativi solo ai fini del giudizio di attendibilità, ma anche gli elementi che riscontrano parti salienti del racconto, che si riferiscono esclusivamente agli esecutori materiali dei reati (cfr. dichiarazioni di AL LL e dichiarazioni di PE BA). Nè un tale carattere di rilevanza può rinvenirsi nella "promozione di grado" di cui asseritamente ebbe a giovarsi lo LL in occasione del suo matrimonio, ed alla quale pure ha fatto riferimento il BA, atteso che, oltre ad essere stata tale circostanza non già da costui direttamente constatata ma appresa daLL LL, essa non presenta il necessario carattere di certezza quanto al suo accadimento e comunque non è univocamente interpretabile come conferma dell'accusa. Ed ancora non presentano il carattere di significativo riscontro i dati più sopra ricordati di cui al riepilogo effettuato a pag. 125 della sentenza impugnata, considerato:
- che la causale del delitto può costituire elemento di riscontro individualizzante solo quando è rigorosamente argomentata e non già quando emergono causali plurime o comuni a più soggetti;
- che il venir meno della dell'azione comune oggetto dell'intesa di massima raggiunta nell'estate del 1988 priva quest'ultima di rilevanza penale;
- che il ragionamento induttivo effettuato in relazione alla identificazione degli autori materiali dei fatti può avere rilevanza solo in relazione a colui che occupa una posizione di rilievo in ambito al clan di appartenenza degli esecutori.
Inoltre, ed accanto alla violazione della regala iuris dettata dall'art. 192 comma 3 C.P.P., va rilevata la iLLgicità del ragionamento probatorio svolto in sentenza: - laddove si tenta una spiegazione del mendacio di RO LO facendo riferimento ad una regola (quella per la quale non si sarebbe potuto conferire a personaggi di secondo piano l'incarico della eliminazione di un "capo") senza poi congruamente valutare la violazione nella specie di siffatta regola, essendosi identificati gli autori materiali del triplice omicidio in "personaggi di secondo piano";
- laddove si estende ad uno (e peraltro ad uno solo) degli alleati di RI NE il ruolo di mandante a quest'ultimo attribuito quale capo-clan, una volta individuati gli esecutori materiali in soggetti aderenti al suo clan;
- laddove si supera la non rispondenza al vero di un importante dato fornito daLL LL (la effettuazione di una riunione in un imprecisato mese del 1988 "in cui faceva sicuramente caldo" presso l'abitazione in Matino del EL mentre costui trovavasi agli arresti domiciliari, con partecipazione del dichiarante, del DO e di altri) con una sovrapposizione di ricordi, avuto riguardo ad altra riunione che si assume essere sicuramente intervenuta nel successivo anno 1989 (che peraltro non poteva, pacificamente, avere connessione alcuna con l'eliminazione del AR avvenuta nell'anno precedente);
- laddove si apprezza a carico del DO un elemento già ritenuto significativo della sua estraneità (l'utilizzazione nell'omicidio AR di un'arma utilizzata in precedenza per il ferimento di CO DO cugino dell'attuale imputato), meramente contrapponendo una diversa e pervero assai contorta ricostruzione. Alla stregua di quanto sopra la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in parte qua con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di AppeLL competente. Le ulteriori censure avanzate in subordine e relative alla applicazione delle circostanze ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio restano assorbite. Ricorsi OB RS ed NG NE.
La sostanziale identità di posizione e la natura in parte coincidente delle censure permette una valutazione unitaria dei ricorsi.
Gli imputati sono chiamati a rispondere dell'omicidio di IT De LU e dei connessi reati di detenzione e porto di armi nonché del triplice omicidio di IO AR, della moglie SI LA e del suocero ZO LA. Per entrambi gli imputati gli elementi a carico sono sostanzialmente costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori AL LL e SI TA, in relazione all'omicidio De LU nonché dalle dichiarazioni di IC LL e PE BA, oltre a quelle del citato LL, in relazione agli omicidi AR-LA. Con le censure contenute nei ricorsi si deducono: la violazione dei criteri di acquisizione e valutazione della prova, sotto vari profili, e vizi motivazionali in punto di affermazione della responsabilità nonché - per il NE - ulteriori violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione all'applicazione delle circostanze ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Nessuna delle censure avanzate è condivisibile. In ordine alla eccezione di inutilizzabilità (avanzata dal solo RS) delle dichiarazioni del personale di P.G. si è già argomentato;
per quanto concerne la medesima eccezione (pure avanzata dal solo RS) in relazione alle dichiarazioni di GI De LU, se ne sottolinea parimenti la palese inammissibilità atteso che il ricorrente, nel proporre l'eccezione, non si avvede neppure che della deposizione del De LU la Corte di secondo grado non ha fatto utilizzazione alcuna, basando la conferma dell'affermazione di responsabilità degli imputati RS e NE su altri plurimi elementi di prova analiticamente elencati alle pagg. 28-35 della sentenza impugnata.
Quanto alla censura di violazione dei criteri di valutazione probatoria avanzata sotto plurimi profili da entrambi i ricorrenti, richiamate anche le considerazioni più sopra svolte circa le dichiarazioni de relato e quelle attinenti a notizie apprese dagli stessi soggetti coinvolti nei fatti criminosi, si rileva:
- che risultano pienamente osservate le regulae iuris dettate dall'art. 192 C.P.P., avendo la Corte efficacemente valorizzato il complessivo materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni di soggetti direttamente coinvolti nei fatti ovvero a conoscenza di essi, e ciò dopo aver vagliato la credibilità soggettiva dei dichiaranti e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle loro dichiarazioni (secondo quel procedimento più volte delineato da questa Corte di legittimità) nonché da altri convergenti dati di varia natura e di più o meno elevato spessore probatorio;
- che, in relazione all'omicidio De LU, sono state in sentenza correttamente sottolineate la elevata valenza probatoria delle dichiarazioni rese da AL LL, al proposito analiticamente e congruamente argomentando anche alla luce dei rilievi difensivi (relativi alla sussistenza di ragioni di contrasto tra il dichiarante LL e gli accusati nonché all'apprensione aliunde da parte di costui di quanto riferito), nonché la sussistenza di elementi di riscontro esterni di carattere "generico" ed "individualizzante" ed in particolare la convergenza delle dichiarazioni rese da SI TA;
- che, in relazione sempre a tale vicenda criminosa, sono stati puntualmente esaminati tutti i rilievi difensivi (per es. quelli relativi ad asseriti contrasti del narrato con quanto riferito dai testi oculari e con gli accertamenti di natura balistica) pervenendo con congrua motivazione ad un giudizio di loro infondatezza;
- che, in relazione agli omicidi AR-LA, la Corte, dopo aver ricordato la ricostruzione del triplice omicidio e la sua causale secondo la sentenza definitiva 13/2/97 emessa dalla Corte di Assise di Lecce, ha valorizzato le dichiarazioni di IC LL e di AL LL su quanto appreso direttamente dal RS e dal NE, sottolineando la ricezione da parte deLL LL di tali confidenze nell'immediatezza dei fatti e la sua apprensione diretta di parte dei fatti nei quali si era sviluppata la vicenda omicidiaria, nonché anche le dichiarazioni di PE BA a conferma di circostanze riferite daLL LL;
- che anche in relazione a tale vicenda si è data analitica e congrua risposta ai rilievi difensivi e si è dato conto della valenza attribuita alle raccolte dichiarazioni;
- che inconferente appare il rilievo di carenza di motivazione con riferimento alla contestata possibilità di un mandato omicidiario da parte del EL agli imputati NE e RS (sollevato dal ricorrente NE), non tenendo esso conto di quanto argomentato in sentenza circa l'insorgenza, preparazione ed esecuzione del proposito omicidiario;
- che in ragione della convergenza delle dichiarazioni, specie su alcune significative circostanze, e della loro specifica riferibilità alle persone degli imputati, risulta pienamente rispettato il disposto di cui all'art. 192 comma 3 C.P.P.. In ordine poi alle censure con le quali si sono dedotti vizi di motivazione vanno richiamate alcune delle osservazioni di cui sopra, laddove si sono sottolineati l'attenta disamina dedicata dalla sentenza impugnata ai rilievi difensivi e la congrua valutazione degli elementi acquisiti in atti, e va peraltro sottolineato come siffatte censure si risolvano in gran parte in censure di fatto non proponibili in questa sede di legittimità (per es. i rilievi circa le asserite divergenze fra il narrato dei dichiaranti e quanto riferito dai testi oculari od accertato in sede balistica;
i rilievi connessi con il "torto" subito in carcere dal LL e con l'asserita inverosimiglianza di un suo "impegno criminale" senza conoscere nome e volto della vittima predestinata) ovvero in una mera alternativa "lettura" dei dati processuali. E dunque, proprio con riguardo alla congruenza ed esaustività dell'apparato argomentativo, appare altresì destituita di fondamento la censura di mancata osservanza del disposto di cui all'art. 546 lett. e) C.P.P. (formulata dal ricorrente NE), atteso che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte di merito ha adempiuto all'obbligo motivazionale, a tal fine sottolineandosi l'esistenza di un apparato argomentativo osservante dei principi di diritto, non superficiale nella valutazione del dato probatorio, non in contrasto con il buon senso, coerente ed adeguato nel giudizio rispetto alle risultanze processuali.
In ordine poi alla censura di inosservanza del disposto di cui all'art. 238 bis C.P.P. (dedotta dal ricorrente RS) se ne rileva la inammissibilità, con essa prospettandosi meramente il contrasto tra la decisione impugnata e la precedente sentenza di assoluzione emessa nei confronti di RI NE dal GUP di Lecce ed altresì formulandosi generici e stringati rilievi;
il motivo di ricorso si riduce, sostanzialmente, alla riproduzione di amplissimi stralci delle due decisioni, senza tenere in alcun conto le spiegazioni offerte dalla Corte di merito in ordine alle proprie diverse opinioni sui dati acquisiti e senza procedere all'analisi del contenuto pregnante della sentenza impugnata.
Quanto infine ai rilievi mossi dal ricorrente NE in ordine alle ravvisate circostanze aggravanti, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, essi appartengono con tutta evidenza al genus delle censure in fatto o di mera valutazione, assolutamente irricevibili in questa sede di legittimità. Alla stregua di quanto sopra si impone pertanto il rigetto dei ricorsi in esame.
Ricorso AN IC.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. Seppure con richiamo ad asserita violazione di legge il ricorso si risolve, in realtà, nella mera esposizione delle proprie diverse valutazioni degli elementi acquisiti, assolutamente irricevibile in sede di legittimità. Ed invero, a fronte della disamina operata in sentenza delle plurime propalazioni interessanti il IC e delle analitiche e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di merito in tema di individuazione e configurabilità, nella specie, della condotta di "partecipazione" ad associazione di tipo mafioso, il ricorrente si limita a contrapporre una diversa "lettura" dei dati, reiterando sinteticamente le censure già mosse con il gravame di appeLL.
Ricorso PE AR.
In ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle deposizioni rese dal personale di P.G. si è più sopra già argomentato.
Per quanto concerne gli ulteriori motivi di ricorso sub A e sub C relativi alle statuizioni di condanna per l'omicidio IZ, si osserva come la Corte di merito abbia fatto riferimento ad un imponente quadro indiziario, correttamente e congruamente argomentando (senza incorrere in alcun vizio logico-giuridico) sia in ordine alla valenza probatoria degli elementi acquisiti, sia in ordine ai rilievi difensivi che sono stati tutti attentamente esaminati e superati. Anche in relazione a tali statuizioni risultano pienamente osservate le regulae iuris dettate dall'art. 192 comma 3 C.P.P. atteso che, tenuto anche conto della natura de relato delle dichiarazioni accusatorie (al proposito vanno richiamate le sopra svolte argomentazioni circa la valenza probatoria di tale tipo di chiamata in reità), la Corte ha valorizzato autonomia, convergenza, pluralità e specificità delle stesse nonché la diversità delle fonti di conoscenza ha congruamente privilegiato la causale collegante il delitto aLL AR ha sottolineato gli acquisiti riscontri obiettivi di alcuni "narrati" e la significatività in particolare della riferita circostanza - esatta - attinente alla utilizzazione nell'omicidio in questione dell'arma già utilizzata per l'omicidio di IT EN;
ha congruamente argomentato circa la credibilità dei dichiaranti e circa l'attendibilità delle loro dichiarazioni (parte delle quali non già de relato ma concernente fatti di diretta conoscenza dei dichiaranti), ha fornito articolate spiegazioni su ogni profilo di doglianza.
In particolare e sinteticamente: in ordine alla fase della ideazione del delitto la Corte ha valorizzato le convergenti dichiarazioni di AU RE, RO CC e ZI ZZ, i quali due ultimi hanno riferito anche su fatti di diretta loro conoscenza;
a riscontro di alcuni dei fatti da costoro narrati la Corte ha fatto riferimento alle dichiarazioni di IC LL, ulteriormente sottolineando le confidenze ricevute da costui sulla fase esecutiva del delitto non solo dal ND (che se ne era falsamente vantato) ma anche dal LE. Nè può scorgersi alcuna iLLgicità o contraddittorietà nell'aver ritenuto attendibile il riferimento del collaborante De IS all'assenso acquisito da uno degli esecutori materiali dell'omicidio presso il EL e nell'avere altresì ritenuto in linea con il racconto del collaborante la confessione del EL (senza da tale confessione trarre conseguenze in termini di estraneità deLL AR all'omicidio in questione), atteso che la Corte ha disatteso l'assunzione di diretta responsabilità del EL ma non ha mai escluso una sua implicazione nella vicenda in esame nei termini desumibili dal racconto del collaborante De IS, articolatamente esponendo proprio in relazione all'omicidio IZ i traffici, gli equilibri interni e le alleanze dei gruppi attivi nel territorio di Lecce e zone limitrofe. Conclusivamente i rilievi di cui ai capi A e C del ricorso, peraltro reiterazioni delle doglianze avanzate in sede di appeLL, appaiono non solo infondati ma altresì non pertinenti rispetto alle rationes decidendi chiaramente esplicitate, dopo l'illustrazione dei rilievi difensivi, alle pagg. 150 e segg. della sentenza impugnata.
Quanto alle censure circa le statuizioni adottate in ordine ai reati associativi, richiamate le precedenti osservazioni circa l'inammissibilità dell'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, si rileva la inammissibilità parimenti dei rilievi avanzati in relazione alla omessa restituzione aLL AR della casa di abitazione della famiglia AR-Carangelo sita in Taurisano a Largo Pietra Lata n. 18, atteso che siffatto immobile non risulta fra quelli di cui in sentenza la Corte si è espressamente occupata (elencati ai punti a-b-c-d di pag. 163 della sentenza) ed in relazione ai quali ha adottato le proprie statuizioni. Nè peraltro viene dall'odierno ricorrente dedotto che tale immobile fosse stato dalla Corte di merito erroneamente ricondotto tra quelli, pertinenti alla moglie ed alla figlia deLL AR, sui quali la pronunzia ex art. 599 C.P.P. adottata nei confronti di queste ultime, era stata ritenuta preclusiva all'esame. Alla stregua di quanto sopra si impone il rigetto del ricorso.
Ricorso AL LL.
I rilievi mossi in relazione alla avvenuta utilizzazione del verbale di esame reso da DA OR in altro procedimento non sono condivisibili. Quanto al rilievo per il quale non sarebbe stato possibile produrre ed utilizzare le dichiarazioni rese dal OR in quanto assunte senza l'osservanza delle nuove regole (al momento dell'acquisizione del verbale già entrate in vigore) si rileva come il citato verbale e le dichiarazioni in esso contenute siano in realtà ritualmente entrati nel processo ai sensi dell'art. 238 comma 1 C.P.P.: e ciò perché tale atto probatorio, facente parte di un giudizio già definito, è stato in tale giudizio correttamente assunto. Quanto al rilievo per il quale sarebbe radicalmente iLLgico e contraddittorio il ragionamento della Corte di merito che avrebbe utilizzato le dette dichiarazioni nei confronti deLL LL pur avendole dichiarate inutilizzabili nei confronti di altro imputato, si osserva come la statuizione censurata sia rispettosa del dettato normativo di cui all'art. 238 commi 1-2 bis C.P.P. e come le diverse statuizioni adottate nei confronti dei due imputati siano perfettamente coerenti e non viziate da iLLgicità o contraddittorietà alcuna, avuto riguardo alla differente situazione da un punto di vista processuale degli imputati, nell'un caso essendosi acquisite, in ragione della consentita utilizzazione dell'atto probatorio in discorso, prove sufficienti a supporto dell'ipotesi accusatoria e nell'altro caso non essendosi raggiunta, in conseguenza della vietata utilizzazione dell'atto, la stessa valenza del quadro probatorio.
Quanto infine all'ultimo rilievo attinente all'inosservanza del disposto di cui all'art. 468 comma 4 bis C.P.P. (mancata indicazione del verbale di prova che si intende acquisire nella lista-testi depositata dal P.M.) si rileva che l'inosservanza delle formalità da tale disposizione prescritte (cfr. Cass. sent. n. 7491/94) non è sanzionata da alcuna previsione di nullità e non è riconducibile ad alcuna delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178 C.P.P. ne' può dar luogo ad una ipotesi di inutilizzabilità (essa derivando solo dalla violazione di un esplicito divieto di acquisizione ovvero da un ravvisabile divieto implicito in relazione alla natura ed all'oggetto della prova, ma non in relazione alle modalità della sua assunzione); sicché non risultando siffatto rilievo essere stato in precedenza avanzato - come è lecito desumere sia dalle valutazioni operate in sentenza che dalla non sollevata censura di carenza di motivazione in proposito - esso è improponibile in questa sede.
In ordine alle censure di violazione dei canoni di valutazione probatoria di cui all'art. 192 C.P.P., si osserva che, diversamente da quanto sostenuto nel gravame, la Corte di merito ha osservato il disposto di legge e si è uniformata ai principi di diritto in proposito più volte enunciati, avendo proceduto non solo alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal OR e dal BA, ritenute "idonee ad assumere valenza dimostrativa concludente in ordine alla penale responsabilità deLL LL", ma anche alla valutazione della credibilità soggettiva dei dichiaranti al proposito richiamando, oltre alla condivisa disamina del primo Giudice nei riguardi del BA, gli atti a disposizione ed altresì sottolineando la generica censura svolta al riguardo dalla difesa.
Ciò posto e sottolineate la analitica disamina degli elementi acclarati in atti e la loro attenta e congrua valutazione - anche alla luce dei rilievi difensivi, fra essi compresi anche quelli attinenti alla valenza delle dichiarazioni deLL LL - da parte della Corte di merito, ritiene il Collegio che non vi sia spazio per alcuna censura di violazione di legge o di carenza, iLLgicità e contraddittorietà di motivazione, risolvendosi la diversa analisi degli elementi di causa quale esposta in gravame (laddove non si riferisce alle già esaminate asserite violazioni di legge) in una mera esposizione di proprie valutazioni sui fatti occorsi, come tale assolutamente irricevibile in sede di legittimità. Quanto infine all'ultima censura in punto di concorso materiale, il Collegio non ha motivo alcuno di discostarsi da quella consolidata interazione per la quale la detenzione simultanea di più sostanze stupefacenti da luogo a concorso formale di reati quando le sostanze non appartengono alla medesima tabella od al medesimo gruppo omogeneo di tabelle.
In ragione di quanto sopra si impone pertanto il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DO AL e, limitatamente al delitto di omicidio in danno di De SA IO di cui al capo H), nei confronti di EL GI e rinvia per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di Assise di AppeLL di Bari. Rigetta nel resto il ricorso del EL.
Dichiara inammissibili i ricorsi di RC ON e IC AN. Rigetta i ricorsi di AR PE, AN OB, NE NG e LL AL.
Condanna AR, RS, NE, LL, RC e IC in solido al pagamento delle spese processuali e RC e IC, inoltre, ciascuno al versamento della somma di cinquecento euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2005