Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
L'assenza di attività edificatoria in corso di realizzazione non esclude per se stessa l'esigenza preventiva di cui all'art. 321 cod .proc. pen. Infatti la libera disponibilità dell'immobile da parte dall'indagato può esser concretamente utilizzata dal medesimo per proseguire la condotta abusiva, portando a compimento la costruzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/1999, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di consiglio
Dott. Davide AVITABELE Presidente del 14.4.1999
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere N.1381
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere N.49199/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AS IC, nato ad [...] il [...], avverso l'ordinanza resa il 13.11.1998 dal tribunale per il riesame di S.Maria CapuaVetere.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Wladimiro De Nunzio, che ha chiesto il rigetto del ricorso, Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con ordinanza del 13.11.1998 il tribunale di S. Maria Capua Vetere, quale giudice del riesame, ha confermato il sequestro preventivo, disposto il 28.10.1998 dal g.i.p. presso la pretura della stessa città, sopra un fabbricato in costruzione senza concessione edilizia sul terreno di proprietà di IC SS.
2 - Il SS ha proposto ricorso, deducendo erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione. Sostiene che, poiché al momento del sequestro non vi erano attività edilizie in corso, mancava il pericolo concreto che il reato potesse essere portato a ulteriori conseguenze.
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
Con motivazione perfettamente legittima, il tribunale del riesame ha correttamente ritenuto che l'assenza di attività edificatoria in corso di realizzazione non escludeva per se stessa l'esigenza preventiva di cui all'art. 321 c.p.p.. Infatti, la libera disponibilità dell'immobile da parte dell'indagato poteva essere concretamente utilizzata dal medesimo per proseguire la condotta abusiva, portando a compimento la costruzione non appena gli ritornasse utile o economicamente fattibile.
4 - Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna alle spese del processo. Considerato il contenuto dell'impugnazione e tutti gli altri elementi del processo, il collegio non ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999