Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di lesioni personali, anche una menomazione minima, purché apprezzabile, di un organo integra l'aggravante di cui all'art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in presenza di plurime fratture dentarie da cui era derivato un indebolimento permanente dell'organo della masticazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2013, n. 27986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27986 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 05/02/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 359
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 22757/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.S. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza pronunciata in data 21.10.2011 dalla corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 21.10.2011 la corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, in data 16.10.2009, aveva condannato M.S. per i reati di cui all'art. 610 c.p. (capi A e B); art. 582 c.p., art. 583 c.p., n. 2, (capo C); art.612 c.p. (capi D ed E), artt. 660, 612 e 612 bis c.p., tutti commessi in danno della moglie L.P.R. , alla pena ritenuta di giustizia, assolveva l'imputato dai reati di cui ai capi A, O ed E, rideterminando, di conseguenza, la pena inflitta nella misura di anni tre e giorni quindici di reclusione e confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore, l'imputato, articolando distinti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce i vizi di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 610 e
582 c.p., art. 583 c.p., n. 2, artt. 192 e 530 cpv. c.p.p., per avere al corte territoriale fondato la sua decisione sulle dichiarazioni della persona offesa senza procedere ad una rigorosa valutazione in ordine all'attendibilità, soggettiva ed oggettiva, della medesima, tanto più necessaria ove si consideri che all'epoca dei fatti tra l'imputato e la moglie vi era una gravissima condizione di conflittualità, ammessa dalla stessa persona offesa. Il ricorrente, inoltre, evidenzia una serie di incongruenze logiche nella narrazione dei fatti fornita dalla persona offesa che non sono state adeguatamente considerate dalla corte territoriale, apparendo illogico, in particolare, che la L.P. , come da lei dichiarato nel corso della sua deposizione, intuendo le intenzioni aggressive del marito, abbia tentato di mettersi in contatto con qualcuno per mezzo del telefono mobile in suo possesso, piuttosto che, come sarebbe stato più logico, chiudersi all'interno dell'autovettura dove si trovava, attivando la sicura della portiera;
rileva ancora una contraddizione tra la sentenza di appello e quella di primo grado, in quanto la corte territoriale afferma che la persona offesa è stata aggredita all'interno della sua auto, mente il tribunale afferma che l'imputato avrebbe gettato per terra la donna per poi colpirla alla bocca con un pugno;
eccepisce ancora il difetto di prova sulla esistenza dell'aggravante relativa all'indebolimento permanente dell'organo della masticazione che è stata ritenuta sussistente sulla base di una semplice certificazione medica risalente al 6.1.2004 di uno specialista in odontoiatria e sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, che a distanza di tra anni affermava di non potere ancora masticare bene, laddove sarebbe stato necessario disporre sul punto una perizia. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 2, comma 3, art. 62 bis c.p., commi 1 e 3, artt. 69, 133 e 175 c.p., in quanto la corte territoriale, nel rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e della non menzione della sentenza di condanna sensi dell'art. 175 c.p., ha erroneamente fatto riferimento alla nuova previsione dell'art. 62 bis c.p., u.c., che non considera sufficiente a tal fine l'incensuratezza dell'imputato, non tenendo conto che tale disposizione non può essere applicata al caso concreto essendo stata inserita nel 2008, laddove i fatti per cui si procede sono stati commessi nel XXXX;
nonché alla gravità dei fatti, che di per sè non appare motivo sufficiente per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per poi partire, contraddittoriamente, nel calcolo della pena dal minimo edittale, attribuendo, infine, valore ostativo anche allo stato di irreperibilità dell'imputato, che invece non può essere valutato in suo danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell'interesse di M.S. va rigettato, per le seguenti ragioni.
Al riguardo, va, innanzitutto, rilevato che nell'esaminare i motivi di ricorso si procederà ad una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado, da considerare un prodotto unico, in quanto la decisione della corte territoriale e quella del tribunale hanno utilizzato criteri omogenei di valutazione e seguito un apparato logico argomentativo uniforme (cfr. Cass., sez. 3, 1.2.2002- 12.3.2002, n. 10163 , Lombardozzi D., rv. 221116). Tanto premesso, infondato appare il primo motivo di ricorso. Come è noto, infatti, le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461 , B. e altro, rv. 253214). A tali principi si è puntualmente attenuta la corte territoriale, evidenziando, con motivazione approfondita ed immune da vizi, come l'attendibilità intrinseca della narrazione della persona offesa si evinca, da un lato dalla precisione delle sue dichiarazioni, dall'altro dai "riscontri" esterni rappresentati: dal referto medico del pronto soccorso dell'ospedale dove la L.P. si recò dopo l'aggressione, nonché dal contenuto delle deposizioni dei testi A.P. e L.P.V. , rispettivamente madre e cugino della vittima, i quali erano presenti nell'abitazione della suddetta A. , dove la L.P. si rifugiò immediatamente dopo l'aggressione, prima di recarsi in ospedale. Inoltre, ad ulteriore conforto della credibilità soggettiva della persona offesa, la corte territoriale, con ragionamento logicamente ineccepibile, evidenzia la circostanza che quest'ultima non si è costituita parte civile nel processo a carico del marito, dimostrando, in tal modo, un completo disinteresse per l'esito del giudizio nei confronti dell'imputato, il che appare in insanabile contrasto con il rilievo difensivo secondo cui la L.P. non sarebbe da ritenere attendibile, in considerazione del clima conflittuale che caratterizzava da tempo i suoi rapporti con il M. (cfr. pp.
2-3 dell'impugnata sentenza). Quanto agli ulteriori rilievi difensivi sulle dichiarazioni della persona offesa, essi appaiono inammissibili, risolvendosi in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preclusa in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369 , De Vita, rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546 , Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006 , Piras, rv. 235508).
Peraltro appare evidente come non vi sia nessuna contraddizione tra le due sentenze di merito in ordine alle modalità di aggressione della persona offesa, che ebbe inizio mentre quest'ultima si trovava a bordo della sua autovettura, dalla quale il M. , dopo aver aperto lo sportello, la trasse fuori a forza, per poi scaraventarla a terra e colpirla con un pugno sulla bocca, così procurandole la rottura di alcuni denti (cfr. p. 2 della sentenza di primo grado). Infondato appare anche il rilievo difensivo in ordine alla circostanza aggravante dell'indebolimento permanente dell'organo della masticazione, di cui è stata ritenuta la sussistenza, come evidenziato dalla corte territoriale, alla luce degli esiti della diagnosi sulla natura delle lesioni subite dalla persona offesa effettuata dal medico odontoiatra alle cui cure quest'ultima aveva fatto ricorso il giorno successivo all'aggressione, che si era espresso in tali specifici termini nel relativo referto medico, rilevando numerose fratture dentarie, confermati dalle dichiarazioni della L.P. sulle sue permanenti difficoltà di masticazione ad oltre tre anni di distanza dall'episodio (cfr. p. 3 della sentenza impugnata).
Ed invero, ritiene il Collegio, che una menomazione anche minima, purché apprezzabile, della potenzialità di un organo, sicuramente sussistente nel caso, come quello in esame, della rottura di più elementi dentari, appare sufficiente per aversi indebolimento permanente dell'organo della masticazione ai sensi dell'art. 583 c.p., n.
2. Tale valutazione, peraltro, si colloca in un recente alveo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di lesioni personali, deve ritenersi immune da censure la sentenza di merito che ha ravvisato l'aggravante dell'indebolimento permanente di un senso o di un organo in ipotesi di sublussazione e successiva devitalizzazione di un dente in conseguenza della condotta lesiva posta in essere dall'imputato (cfr. Cass., sez. 5, 04/07/2011, n. 42114 , B.). Infondato, infine, appare anche il secondo motivo di ricorso, in quanto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche appare sufficientemente motivato con riferimento alla gravità della condotta posta in essere dal M. , connotata, come rileva la corte territoriale, da una particolare violenza nei confronti del coniuge (cfr. p. 4 della sentenza impugnata). Ed invero la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto che il giudice deve effettuare apprezzando i parametri indicati nell'art. 133 c.p. (come quello relativo al beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 175 c.p.: cfr. Cass., sez. 1, 22/11/1994, Butera) e può essere esclusa dal giudice di merito anche solo attraverso il richiamo, tra i suddetti parametri, di quelli ritenuti preponderanti per la propria decisione:
la relativa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato, giacché il giudice non occorre che esamini tutti i parametri indicati dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente che specifichi a quale di essi si è riferito, come ha fatto la corte di appello sottolineando, per l'appunto, la gravità della condotta del reo (cfr. Cass., sez. 6, 28.5.2009, n. 28894 , Cass., sez. 6, 4.12.2003, n. 7707 , A.). Ciò rende irrilevante l'indubbio errore di diritto commesso dai giudici di secondo grado nell'invocare, al fine di escludere le circostanze attenuanti generiche, il disposto dell'art. 62 bis c.p., comma 3, introdotto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1, comma 1,
lett. f bis), convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, che non trova applicazione nel caso in esame, trattandosi di reati consumati nel 2004, quindi prima della menzionata modifica normativa.
Non è ravvisabile, infine, il vizio di contraddittorietà di motivazione nell'avere, la corte territoriale, escluso le circostanze attenuanti generiche per la gravità del fatto e, contemporaneamente, individuato nel minimo edittale la pena base per il reato più grave ai fini della applicazione della disciplina della continuazione tra i reati per i quali il M. ha riportato condanna, trattandosi di due ben distinte valutazioni non necessariamente collegate ad identici presupposti, in quanto, nel negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la corte di appello, nel caso in esame, ha proceduto ad una valutazione complessiva della gravità delle condotte criminose poste in essere nei confronti della persona offesa.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse di M.S. va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013