Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8878 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7-8 LA CORTE SUPREMA DICAS E Oggetto CONTRATTO DI SEZIONE PRIMA FORMITURA 8 TULES Composta dagli ag trati: m8 R.G.N. 7756/99 ROCCHI Dott. Alfredo - Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 20 245 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 3149 Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 31/01/2001 ADAMO Rel. Consigliere-Dott. Mario ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio SIME SPA, SIME COMMERCIALE SpA, SIME IMPIANTI SpA, in dal SigL-SOLE-24ORE--- per diritti L. 3000 28 GILL 2001 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA TARO 35, presso l'avvocato MAZZONI CLAUDIO, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
CANCELLERIA
- ricorrenti -
contro
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE U.S.L. DI PESCARA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOLMINO 9, presso 2001 l'avvoca to EMIDIO CENTURELLI, rappresentata e difesa +277 dall'avvocato DANTE ANGIOLELLI, giusta procur a in calce 1 al controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 391/98 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 23/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Mazzoni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvoato Angiolelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 25.9.1990 la SIME s.p.a., la SIME Impianti s.p.a.e la SIME Com- merciale s.p.a., società collegate, esponevano che la SIME s.p.a. tra il gennaio 1974 e il dicembre 1980, aveva eseguito forniture, tra le quali un gruppo elet- trogeno, all'Ospedale civile dello Spirito Santo di Pe- scara, per un importo complessivo di £ 33.241.640, tra- sferendo poi nel dicembre 1980 il relativo credito alla SIME Commerciale s.p.a.; che sempre la SIME s.p.a. aveva eseguito nel maggio 1978 la fornitura e posa in opera 2 di una cabina di trasformazione in favore dell'Ospedale sanatoriale S.Valentino di Pescara, restando creditrice del saldo e della revisione prezzi, per un importo di £ 9.908.600; il credito era stato quindi trasferito alla SIME Impianti s.p.a. Negli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 erano state emesse regolari note di addebito per un importo com- plessivo di £ 568.961.954, а carico dell'Unità sanita- ria n 11 di Pescara, subentrata ope legis nella posi- zione giuridica dei disciolti enti ospedalieri , origi- nari debitori. h Somma aumentata a £ 612.112.194 a seguito del mag- o gior danno e degli interessi nel tempo maturati. n y Posto che numerosissime richieste di pagamento era- no rimaste senza effetto, le indicate società conveni- vano avanti al Tribunale di Pescara la ULSS n 11 di Pe- scara per sentirla condannare al pagamento della somma di £ 612.112.194, oltre agli interessi fino al saldo, ' ed al maggior danno, nel tempo maturato. Costituitasi in giudizio la ULSS eccepiva in rito la carenza di legittimazione passiva e nel merito l'av- venuta prescrizione del credito azionato dalle società collegate. Con sentenza in data 13.10.1994 il Tribunale di Pe- scara accoglieva l'eccezione di carenza di legittima- 3 zione passiva della ULSS n 11 di Pescara e respingeva quindi la domanda attrice. Avverso tale sentenza proponevano appello le socie- tà collegate lamentando l'erronea interpretazione della normativa regolante i passaggi delle posizioni debito- rie, sorte a carico degli enti ospedalieri. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza in da- ta 23.11.1998 respingeva l'appello e confermava l'impu- gnata sentenza in punto di carenza di legittimazione Long passiva dell'ente convenuto in giudizio. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propongono ricorso fondato su due motivi le SO- cietà SIME s.p.a., SIME Commerciale s.p.a. e SIME Im- pianti s.p.a. Resiste con controricorso la ULSS n 11 di Pescara. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso le società ricorren- ti lamentano violazione dell'art. 111 c.p.c. in rela- zione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rilevano le società ricorrenti che a seguito del- l'entrata in vigore del D.lgs. L. 502/92, attuativo della L.23.10.1992 n 421 che delegava al Governo il ri- ordino della materia sanitaria, sóno stati trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali 4 ASL- e delle aziende ospedaliere, tutti i rapporti già di pertinenza dei comuni, determinandosi così una suc- cessione ex lege delle ASL in tali rapporti. Pertanto essendo le ASL subentrate nei rapporti già di pertinenza dei comuni ciò radicava la loro legitti- mazione passiva ex art. 111 c.p.c., essendo sufficiente che la legittimazione stessa sussista all'atto della decisione. Di tale principio non ha tenuto conto la Corte ter- ritoriale pervenendo così ad una decisione in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 111 c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso. Invero questa Corte Suprema ha già precisato che "in base al disposto dell'art. 66 L.23.12.1978 ed al- l'art. 8 L.R.Abruzzo 4.12.1980 n 83 i rapporti giuridi- ci sorti in capo ai disciolti enti ospedalieri, della Regione Abruzzo, per la costruzione, manutenzione ed ampliamento e simili dei loro immobili subentrano i CO- muni, ai quali è trasferita la proprietà degli immobi- li;
di conseguenza solo questi enti territoriale sono passivamente legittimati rispetto alle pretese nascenti da quei rapporti". ( Cass. civ. sez. I 6.2.1993 n 1505) Successivamente con il D.lgs. n 502/1992 il Governo ha provveduto al riordino della disciplina vigente in materia di sanità pubblica, con la soppressione delle 5 USL e l'istituzione delle ASL aziende sanitarie locali, aventi in base alla previsione contenuta nell'art. 3 del decreto natura di enti strumentali delle Regioni, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia arganizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile gestionale e tecnica. Con l'art. 6 comma 1 della successiva L. n 724/94 è stato poi stabilito che in nessun caso è consentito alle Regioni di far gravare sulle aziende sanitarie lo- cali, nè direttamente nè indirettamente i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle uni- tà sanitarie locali.A tal fine le Regioni dispongono h apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio re- sponsabile delle medesime." o r Infine con l'art. 2 comma 14 della L. 549/1995 è "stato disposto che per l'accertamento della situazio- ne debitoria delle USL e delle aziende ospedaliere al 31.13.1994, le Regioni attribuiscono ai direttori delle istituende ASL le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse USL, ricomprese nell'ambito territoria- le delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 comma 1 L. n 724/94 sono trasformate in gestioni liquidatorie.. I commissari entro il ter- mine di tre mesi provvedono all'accertamento della si- tuazione debitoria e presentano le risultanze ai compe- 6 tenti organi regionali." Dal riportato quadro normativo consegue che i rap- porti di credito e debito facenti capo alle disciolte USL alla data del 31.13.1994, sono stati trasferiti al- le Regioni alle quali competeva quindi la gestione di tali rapporti, tramite gestioni stralcio, dirette dai direttori delle istituende ASL, in qualità di commissa- ri liquidatori. E' di tutta evidenza quindi che nessuna successione in universum ius è ravvisabile nei confronti delle Loons Aziende USL, non potendo su queste gravare nè diretta- mente nè indirettamente i debiti delle disciolte USL, per cui non essendo le ASL titolari del rapporto con- troverso sono prive di legittimazione passiva per la soluzione delle vertenze che da tale rapporto possono sorgere. Rettamente quindi la Corte territoriale ha escluso la legittimazione passiva della Azienda USL di Pescara, essendo questa successore ex lege della USL 11 di non Pescara, i cui rapporti sono, come su precisato, passa- ti alla Regione, chiamata a definirli tramite la ge- stione stralcio. Nè rilievo alcuno può attribuirsi alla considera- zione che legale rappresentante della gestione stralcio sia il direttore dell'Azienda convenuta, essendo stato 7 questi citato in giudizio quale Direttore della Azienda USL di Pescara e non quale Commissario liquidatore del- la gestione stralcio. Pertanto legittimato passivo in relazione alla ver- tenza in esame è unicamente la Regione Abruzzo, non presente in giudizio, alla quale quindi andava notifi- cato il presente ricorso. ( Cass. civ. SS.UU.
6.3.1997 In 1989 ) Il primo motivo va quindi respinto, come su inte- Lord grata la motivazione della impugnata sentenza, il cui dispositivo è conforme a diritto, tenuto conto che mai in capo alla Azienda USL di Pescara si è radicata le- gittimazione passiva, in relazione alla presente ver- tenza. Le esposte argomentazioni rendono ultronea ogni di- samina del secondo motivo, relativo a carenza di moti- vazione in ordine al difetto di legittimazione passiva della Azienda USL di Pescara, che va quindi ritenuto assorbito. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna le società ricorren- ti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione di cui £ 485900 per esborsi e £ 8 12.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 31. gennaio.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Adamo Alfredo Roconi Maris amo CORTE SU CHA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Deposito Andrea Bianchi 2001 IL CANCELLIERE Registrato in clate 7 NOV 2001. UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 60000 Serie 4 al n. 52559 versate £. 310.000 310000 trecentodiecimila (lire - p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Mand Stacia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari E L Dr. M. RACCICHINI) L 3 2 3 E D O I C I F F U 9