Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 22622/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, alla odierna udienza di discussione, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte appellata, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22622/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso ordinanza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2 procura in atti, dall'avv. Antonio Parisi e col medesimo elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli alla via Giosué Carducci, 37
APPELLANTI
E
(C.F. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 come assistito e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Carlo Rosella giusta procura ad lites in atti, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, palazzo San Giacomo
APPELLATO
E
Controparte_3
C.F. , dom.ta come in atti
[...] P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione d'appello ritualmente notificato, gli appellanti in epigrafe impugnavano l'ordinanza emessa in data 26/02/2021 dal Giudice di Pace di Napoli, con cui quest'ultimo, rigettando il loro ricorso, convalidava numero 14 ordinanze ingiunzioni prefettizie alla cui base vi erano altrettanti verbali di contravvenzione al codice della strada.
In primo grado, gli appellanti eccepivano che: 1) la violazione dell'art 204 co 2 Cds in quanto i provvedimenti impugnati sarebbero stati notificati oltre il termine di 150 giorni previsti e decorrenti dalla data della loro emissione;
2) la violazione del principio di proporzionalità, in quanto i verbali di contravvenzione emessi avrebbero avuto ad oggetto la medesima infrazione, ovvero, la circolazione in zona a traffico limitato;
3) la violazione dell'art 3 L.
689/81, sussistendo la loro buona fede.
Il Giudice di prime cure emetteva, come anticipato, ordinanza di convalida dei provvedimenti impugnati.
Interposto gravame, gli appellanti, assumendo l'erroneità nonché l'ingiustizia del provvedimento del Giudice di prime cure, deducevano che: 1) l'ordinanza di convalida sarebbe stata illegittima in quanto il difensore sarebbe stato presente alla prima udienza ed in ogni caso la stessa sarebbe stata assolutamente priva di motivazione;
2) i verbali di contravvenzione sottesi alle ordinanze sarebbero stati illegittimi per i medesimi motivi esposti nel ricorso al Prefetto ed in primo grado (violazione del principio di proporzionalità e ricorrenza della buona fede del trasgressore).
Si costituiva il che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio, ed eccependo preliminarmente la sua carenza di titolarità passiva, chiedeva il rigetto dell'appello; mentre, restava contumace la CP_3
[...]
Pur richiesto più volte il fascicolo di primo grado, quest'ultimo non perveniva, sicché il Giudice ne autorizzava la ricostruzione (v. ord. 18/01/2024). La causa veniva, dunque, rinviata per la discussione all'udienza del 19/05/2025, una volta convertito il rito con provvedimento del
13/03/2025.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
- 2 - Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia della in quanto Controparte_3 non costituitasi, pur essendo stata ritualmente evocata in giudizio.
Giova, poi, evidenziare che è fondata l'eccezione di carenza di titolarità passiva avanzata dal Come è noto, infatti, in caso di Controparte_1 giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 1502 del 25/01/2005, Cass. n. 22885 del 26/09/2018). Nel caso in esame, le ordinanze ingiunzioni sono state emesse dalla CP_3
ne consegue che, con riferimento alle doglianze mosse nei loro
[...] confronti, legittimata a resistere è solo tale soggetto, e non già il CP_1
[...]
Tanto chiarito, va ricordato che l'art 6 co 10 D.lgs. 150/11 prevede che: “Alla prima udienza, il giudice: a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8”. Pertanto, in primo luogo, va rilevato che l'ordinanza emessa dal Giudice di Pace, secondo quanto previsto dal richiamato articolo, è sempre impugnabile in grado d'appello. In secondo luogo, si osserva che, ai sensi della lett. b) dell'art. 6 D.lgs. 150/11, il Giudice deve convalidare l'ordinanza-ingiunzione solo nel caso in cui l'opponente o il suo procuratore non compaiano alla prima udienza e non adducano legittimo impedimento, salvo che il provvedimento impugnato risulti illegittimo ex actis.
Ora, la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non consente di accertare con sicurezza la presenza dell'opponente o del suo difensore in prima udienza, benché quest'ultimo tanto dichiari nell'atto di appello;
ciò nonostante, rileva il Tribunale che l'ordinanza impugnata è sostanzialmente priva di motivazione in ordine alla non manifesta illegittimità del provvedimento impugnato, avendo il Giudice di Pace omesso ogni riferimento alle doglianze mosse dall'opponente. Ora, tale carenza motivazionale implica la illegittimità dell'ordinanza di convalida, atteso che, pur non sussistendo un obbligo di puntuale e specifica disamina delle censure sollevate dall'opponente, è pur sempre necessario che il Giudice dia atto di aver valutato la documentazione “hinc ed inde” prodotta e di averne tratto il convincimento della non manifesta illegittimità del provvedimento in relazione alle doglianze mosse dall'opponente (cfr. Cass. S.U. 10506/2010). Discende da ciò, pertanto, che deve procedersi, previa revoca dell'ordinanza
- 3 - impugnata, all'esame dei motivi di opposizione formulati in primo grado dall'appellante e riprodotti nella presente fase di giudizio.
Orbene, dall'esame delle ordinanze impugnate, emerge che effettivamente esse siano state notificate oltre il termine di 150 giorni previsto dall'art 204 co 2 Cds. Tale articolo prevede, infatti, che: “L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. (…)”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, al riguardo, che: “In materia di sanzioni amministrative, l'art. 204, secondo comma, del codice della strada, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, stabilendo che l'ordinanza- ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, grava il prefetto del rispetto di un termine che, seppur non dichiarato espressamente perentorio dalla legge, riveste carattere sollecitatorio, ponendo un requisito di legittimità dell'attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada.” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 10 giugno 2013, n. 14562). In tale pronuncia, la Cassazione ha condivisibilmente affermato che: “Deve innanzi tutto escludersi la possibilità di richiamare, a disciplina della materia della notifica del provvedimento adottato dal Prefetto ex art. 204 c.d.s., la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla portata dell'art. 18 L. 689/1981 (vedi Cass. Sez. I n. 11234/1998 cui adde, più di recente, Cass. Sez. V, n.
4593/20 10) secondo la quale “In tema di sanzioni amministrative, la notificazione dell'ordinanza ingiunzione, per le cui forme l'art. 18, comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 rinvia all'art. 14, non è requisito di perfezione dell'atto, ma ha la sola funzione di far decorrere il termine per l'opposizione giudiziale di cui all'art. 22, comma primo, mentre la mancanza della notifica, o la sua eventuale invalidità, non inficia la validità e l'efficacia dell'atto che essa è destinata a portare a conoscenza del contravventore, ma semplicemente, impedisce il decorso del termine di decadenza per l'opposizione”: ciò in quanto le profonde modifiche apportate agli artt. 203 e 204 L. 285/1992 ad opera con il D.L. 151/2003, poi convertito in L. 214/2003, hanno determinato l'adozione di termini espressamente qualificati come
“perentori” per la trasmissione, da parte del Prefetto, del ricorso all'ufficio accertatore per l'istruttoria della pratica e per la risposta da parte del responsabile di detto ufficio (art. 204, comma I bis, in relazione all'art. 203, commi I bis e 2 legge 285/1992 citata); il novellato comma secondo dell'art. 204, stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione debba essere notificata entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, introduce una innovazione che non può che avere analogo significato sollecitatorio, venendosi a gravare il Prefetto dell'obbligo di far in modo che la notifica del proprio provvedimento avvenga entro un determinato termine, il quale, pur
- 4 - non essendo perentorio in mancanza di espressa previsione di legge, deve considerarsi tuttavia requisito di legittimità della attività sanzionatoria in materia di violazioni delle prescrizioni al c.d. codice della strada.”.
Facendo applicazione dei su esposti principi, va rilevato che le ordinanze ingiunzioni impugnate sono state emesse in data 13/06/2017, ma notificate soltanto in data 16/04/2018, dunque, ben oltre il termine di 150 giorni previsto dall'art 204 co 2 Cds. Pertanto, emergeva ex actis l'illegittimità delle ordinanze opposte, con conseguente erroneità, relativamente alla loro convalida, della decisione del Giudice di Prime cure.
Dalle superiori considerazioni discende, pertanto, l'accoglimento dell'appello, restando assorbiti nella pronuncia adottata gli altri motivi di opposizione.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della liquidate secondo il Dm 55/14, aggiornato Controparte_3 per il giudizio di appello ai sensi del dm 147/22, tenuto conto delle fasi svolte, del valore della controversia, della natura delle questioni trattate, applicandosi i valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della minima attività difensiva svolta;
sono poste, invece, a carico dell'appellante le spese di giudizio sostenute dal Controparte_1
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
- Dichiara la carenza di titolarità passiva del Controparte_1
- accoglie l'appello proposto da e ed in Parte_1 Parte_2 riforma dell'ordinanza del Giudice di Pace di Napoli, annulla le ordinanze ingiunzioni impugnate;
-
- condanna la al pagamento, in favore degli Controparte_3 appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, nella somma di € 43,00 per spese ed € 66,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge e, quanto al secondo grado, nella somma di € 64,50 per spese ed € 332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli appellanti al pagamento, in favore del Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in
- 5 - ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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