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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 991 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello
D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandra Cardella presso il Parte_1 cui studio in Torino, Galleria Enzo Tortora n.21, è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
Palermo presso i cui Uffici in Palermo via Mariano Stabile n.182 è elettivamente domiciliato appellato/appellante incidentale all'udienza del 10.10.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.885/2022, emessa in data 18.3.2022, il Tribunale di
Palermo, in funzione di G.L., ha rigettato il ricorso col quale Parte_1 aveva chiesto che venisse accertato il proprio diritto all'inquadramento nel profilo tecnico e posizione economica B3 del CCNL EPNE, previo accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno riassorbibile ex art. 5, comma 5, d.lgs.
178/2012 a far data dal transito nel ruolo del personale civile dell'1 CP_2 ottobre 2017, nonché il diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata come militare.
Pag.1 Il in particolare, aveva dedotto di aver prestato servizio nel Corpo Pt_1
Militare della in base a ripetuti richiami ex art. 1668 del Controparte_1
Codice dell'Ordinamento Militare, dal 4 settembre 1997 all'1 ottobre 2017, allorquando era transitato nei ruoli del personale civile dell'Ente Strumentale alla
Croce Rossa Italiana (ESACR) senza il riconoscimento dell'assegno riassorbibile e dell'anzianità militare.
Il Tribunale, disattese le eccezioni d'improcedibilità del ricorso e di
“prescrizione di eventuali crediti (estranei al giudizio)”, ha ritenuto infondate le domande all'uopo richiamando la motivazione resa, in caso analogo, dalla Corte d'Appello di
Milano con sentenza n.1030/2020.
Avverso tale decisione hanno interposto appello il (con articolato Pt_1 ricorso il cui tenore qui di seguito si sintetizza) chiedendone la riforma.
L'appellante, anzitutto, lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale non ha accertato e dichiarato il diritto “alla corresponsione all'assegno riassorbibile ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 178/2012 ed all'inquadramento nell'Area funzionale B, posiz. economica B3, del CCNL EPNE”.
Osserva che se “è vero che il Contingente del Corpo Militare della CR ex art. 5, comma 6 del d.lgs. 178/2012 è stato costituito “attraverso una selezione per titoli realizzata con decreto interministeriale (Difesa, Salute, PA) alla quale hanno potuto concorrere” due categorie di personale del Corpo Militare CR (il personale in servizio continuativo ex art. 5, co.
5, d.lgs. 178/12 e il personale cd. temporaneo, richiamato di anno in anno continuativamente da almeno 10 anni ex art. 6, co. 9, d.lgs. n. 178/12), è altrettanto vero che l'art. 5, comma 6, del d.lgs. 178/2012 prevede una sorte unitaria del personale del Contingente all'atto del transito delle unità del contingente dal corpo militare al ruolo del personale civile”.
Sostiene che la “lettera della legge è chiara infatti laddove prevede che il personale del
Corpo Militare in servizio attivo, al momento della chiusura del medesimo, “transita nel ruolo civile della CR e quindi dell'ente alla data determinata con decreto del Ministro della salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 e dalla predetta data è soggetto alle disposizioni dell'art. 6” (art. 5, comma 6, d.lgs. 178/2012)”.
Che nessuna distinzione “fra il personale del Contingente è prevista dal dettato normativo al momento della “chiusura” del Contingente stesso, che contempla infatti per tutto il
Contingente unitariamente considerato l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 178/2012 ovvero l'avvio alla mobilità in ossequio alle previsioni del citato articolo 6”; che la ratio della
“previsione 5, comma 6 e 6 bis, del d.lgs. 178/2012 era peraltro quella di creare con una riserva di posti - pari al 50% del totale - a favore dei soggetti che come il sig. avevano Pt_1 prestato tramite “richiami” per anni servizio nel Corpo Militare CR e dunque di procedere alla
Pag.2 “stabilizzazione” di tale personale e non già di introdurre ì, in assenza di espliciti dettami normativi (che qui mancano) un trattamento diversificato in uscita di posizioni uguali (ovvero di pari grado)”; che la “formulazione letterale del citato comma 6 ne costituisce conferma laddove prevede espressamente che: “Al personale civile e militare della CR e quindi dell'Ente [tutto il personale indistintamente senza limitazioni], compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5, comma 5, terzo periodo”.
Ritiene, pertanto, erronea la sentenza impugnata “laddove introduce – al di là della lettera della legge ed anzi in contrasto con la lettera della legge (che prevede, come detto, che
“A tutto il personale civile e militare della CR e quindi dell'Ente …) – peraltro richiamandosi ad un'altra sentenza, un trattamento diversificato fra il personale del Contingente del Corpo
Militare CR”.
Osserva che la sentenza della Corte di Appello di Milano – richiamata nella sentenza impugnata – “non cita in particolare a quali diverse disposizioni del R.D.
484/1936 (prima) e poi del D.lgs. 66/2010 (poi) siano soggette, limitandosi apoditticamente ad affermarlo in termini di dipendenti con provvedimento di assunzione a tempo indeterminato (i cd. continuativi) e non (i cd. richiamati)”; che in realtà “il R.D. 484/1926 non contempla né diversifica le due categorie di personale del Corpo Militare CR, così come anche il D. Lgs. n.
66/2010 non contempla né diversifica le due citate categorie di personale”; anzi le “norme depongono piuttosto per la piena parificazione delle due categorie di personale militare”.
Evoca, al riguardo la “Direttiva 1999/70/CE del CONSIGLIO del 28 giugno
1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”.
Rileva, ancora, che “nella fattispecie non vi sia stata “soluzione di continuità” fra ruolo militare e ruolo civile ESACR, come testimonia sia la contiguità temporale del passaggio del ricorrente dall'uno all'altro (il congedo dal Corpo Militare CR è datato 30 settembre 2017, mentre il transito nel ruolo civile ESACR è del 1° ottobre 2017), sia la circostanza che tale passaggio sia previsto dalla legge (cfr. Determinazione ESACR n. 389 del 29 settembre 2017, doc. 9 che fa espresso riferimento alla previsione dell'art. 5, comma 6, ultimo periodo del d.lgs.
178/2012)”.
Soggiunge che “l'interpretazione fornita dalla sentenza impugnata incontra (anche) un altro ostacolo di ordine sistematico. Se infatti, come ritenuto, l'assegno ad personam è stato previsto dall'art. 5, co. 5, unicamente per il personale “continuativo” transitato dal 21.7.2016 nel ruolo civile della CR, allora come si spiega la previsione normativa dell'art. 6, comma 6, del d.lgs. 178/2012 che –letteralmente – estende (e per così dire “assicura”) a tutto il “personale civile e miliare della CR e quindi dell'Ente” l'applicazione dell'articolo 5, comma 5, terzo periodo”?”; aderendo, infatti, “all'interpretazione accolta dal Tribunale di Palermo, la previsione dell'art. 6, comma 6, cit. diventa una mera duplicazione del disposto dell'art. 5,
Pag.3 comma 5, terzo periodo e peraltro una ripetizione mal formulata, considerato che l'art. 5, comma
5, terzo periodo come detto si riferisce non già al “transito” fra ruolo civile ESACR e altra
PA ma al “transito” (cronologicamente precedente) fra ruolo militare e ruolo civile ESACR”.
Deduce, ancora, che l'interpretazione accolta dal Tribunale di Palermo “si pone … in contrasto con il Parere del Ministero del 23 maggio Controparte_3
2017 (doc. 4), di cui il vizio della sentenza impugnata per omessa motivazione su un punto decisivo” .
Sotto altro concorrente profilo, assume l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui omette di pronunciarsi e comunque non accerta e dichiara il diritto dell'odierno appellante al riconoscimento dell'anzianità maturata per il servizio prestato nel Corpo Militare
CR”.
Osserva che “ai cd. “continuativi” del Contingente è stato riconosciuto dall' CP_2
– ai fini della mobilità presso altra Amministrazione – il pregresso servizio prestato in qualità di militare” mentre “ai cd. “richiamati” (quale l'odierno appellante) tale riconoscimento è stato indebitamente negato”.
L'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACR) in liquidazione coatta amministrativa ha resistito al gravame (con memoria al cui tenore, per brevità, si rinvia) spiegando, al contempo, appello incidentale in relazione al mancato accoglimento delle eccezioni di improcedibilità e di prescrizione.
Nel merito, eccepisce “la non attribuibilità a controparte dell'assegno ex art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 178/2012. Difatti, la disposizione da ultimo citata ha previsto l'attribuzione del suddetto assegno ad personam riassorbibile, all'atto dell'inserimento nei ruoli civili, con esclusivo riferimento al “personale del Corpo militare costituito dalle unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato”,
(specificando che solo a quest'ultimo “continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CR come assegno ad personam riassorbibile”).
Pertanto, non essendo previsto nulla per il personale “richiamato” ex art. 6, co. 9, 3° periodo, gli appartenenti a quest'ultima categoria di personale (di cui, giova ripetere, ha fatto parte il Sig. ) NON possono pretendere la corresponsione dell'assegno in argomento, di Pt_1 talché NON risultano differenze retributive da corrispondere successivamente all'inserimento nei suddetti ruoli civili dell'Ente”.
Quanto “al preteso economica B3 del CCNL EPNE ai sensi e per effetti di cui all'art. 6 del d.lgs.
178/2012>>” osserva che “il personale è stato collocato nella posizione economica indicata
Pag.4 sulla base del criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento con il trattamento economico tabellare stabilito per il personale non dirigenziale del comparto Enti pubblici non economici dal CCNL relativo al biennio economico 2008-2009”; che “facendo
…. un attento esame contabile del cedolino (cfr. allegato 4), il Sig. ha uno stipendio Pt_1 netto che ammonta ad Euro 1.673,03 (di cui Euro 1.142,11 come stipendio tabellare ed Euro
530,92 come indennità integrativa); è ovvio che tale importo si avvicina per prossimità come da tabella allegata nella DD 45 (vedi allegato 5) ad inquadramento B, posizione economico B2 del contratto EPNE, che ammonta ad Euro 1.627,93”; che in “sintesi: stante il suddetto criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento con il trattamento economico tabellare stabilito dal CCNL, l'importo dell'assegno riassorbibile ad personam andrebbe ad aumentare l'importo stipendiale e, con esso, anche la posizione economica tabellare superiore, provocando proprio quella conseguenza che il D.Lgs. 178/2012, nel procedere al riordino della
, ha inteso escludere, ovvero: il “maggior onere per la finanza pubblica”. Controparte_1
Rileva che “il TAR del Lazio, così come il Tribunale Ordinario di Milano e la Corte di Appello di Milano - Sez. Lavoro, cogliendo esattamente i termini dell'intera vicenda, hanno respinto identici ricorsi a quello in esame e confermato il corretto operato dell'Amministrazione”.
Ritiene, parimenti, infondata la doglianza che si appunta sul mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello deve essere disatteso.
La presente motivazione, si osserva, è destinata a mutuare (anche ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c.) il tenore delle sentenze con cui diverse Corti di Appello italiane hanno definito le numerose cause (analoghe, se non identiche) proposte nei confronti dell' affermando (con varietà di argomenti) l'infondatezza delle CP_2 domande spiegate dai lavoratori ricorrenti (cfr., tra le tante, Corte di Appello
Milano sentenze nn.198/2020, 14/2021, 735/2021 cui si aggiunge la n.1030/2020 citata nella sentenza qui impugnata, Corte di Appello NO sent. n.74/2021,
Corte di Appello Napoli n.4005/2023, Corte di Appello Torino R.G. n.5/2020,
Corte di Appello Roma del 6.7.2023 – doc. allegati dall'appellato).
Trattasi di indirizzo giurisprudenziale (univoco nelle conclusioni) che questa
Corte, nel presente percorso motivazionale, intende fare proprio (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. onde evitare un inutile esercizio stilistico che si ridurrebbe ad esprimere con parole diverse lo stesso, qui condiviso, percorso argomentativo) a nulla rilevando quello (per vero minoritario) di segno contrario
Pag.5 (cfr.. sent. Tribunale Busto Arsizio n.30/2020 e 231/2021, Tribunale di Napoli
n.5349/2021 – cfr. doc. allegati dall'appellante).
All'evidenza, la giurisprudenza di merito prevalente appare essersi orientata in senso sfavorevole alla prospettazione dell'odierno appellante.
Tanto premesso, si osserva che la Corte di Appello di NO (nella sentenza n.74/2021, facendo proprio l'orientamento di altre Corti e, in particolare, di quello della Corte di Appello di Torino espresso nella sentenza n.450/2020) ha ricostruito il quadro normativo di riferimento nei seguenti termini.
“Il D. Lgs. 28.9.2012 n. 278 (“Riorganizzazione dell' Controparte_4
”), dopo aver previsto che il Corpo militare della CR, ridenominato
[...]
“Corpo militare volontario”, fosse costituito, a decorrere dall'entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 6, co. 1, esclusivamente da personale volontario in congedo (v. art. 5, co. 1 e 3), ha poi stabilito quanto appresso:
• all'art. 5, comma 5 :”Il personale del Corpo militare costituito dalle unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CR e successivamente dell'Ente ed è collocato in congedo nonche' iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al comma 3. Resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con la CR ovvero con l'Ente. Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CR come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi .(…)”;
• all'art. 5, comma 6 : “Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di cui al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile della CR e quindi dell'Ente avente altresì la qualifica di militare in congedo, è stabilita in trecento unità. (…). Il contingente, assicurate
Pag.6 prioritariamente le funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione civile. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Il personale del Corpo militare in servizio attivo di cui al presente comma transita nel ruolo civile della CR e quindi dell'Ente alla data determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 e dalla predetta data è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6”;
• all'art. 5, comma 6 bis (introdotto dall'art. 7 D.L. n. 192/14 conv. in L. n.
11/2015) : “Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento”;
• all'art. 6, comma 6 : “Al personale civile e militare della CR e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5, comma 5, terzo periodo. I processi di mobilità previsti dall'articolo 7, comma 2 -bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale”;
• all'art. 6, comma 9 :”Il Commissario e successivamente il Presidente, fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 6 può richiamare in servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale la chiamata è effettuata, il personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, è in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è continuativamente e senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007”.
Così ricostruito il quadro normativo, la Corte genovese (con argomenti qui condivisi perché aderenti al caso di specie) ha ritenuto di poter affermare che:
“- il personale del Corpo militare già in servizio “continuativo” in quanto assunto a tempo indeterminato, a decorrere dall'entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 6, co. 1 veniva congedato e transitava in un ruolo ad esaurimento del personale civile della CR (art. 5, co. 5, primo periodo). A tale personale non veniva liquidato il trattamento di fine servizio in quanto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere proseguiva senza soluzione di continuità con la CR (art. 5, co. 5, secondo periodo) ed allo stesso veniva riconosciuto, come assegno ad personam riassorbibile, la differenza fra il trattamento economico in godimento e quello previsto per il corrispondente personale civile della CR (art. 5, co. 5, terzo periodo);
Pag.
7 - tale personale “continuativo” è transitato nel ruolo civile della CR a decorrere dal
21.7.2016 (data di entrata in vigore del DPCM 25.3.2016 pubblicato sulla G.U. n. 155 del
5.7.2016) e ad esso è stato riconosciuto l'assegno ad personam previsto dal co. 5 dell'art. 5;
- fermo quanto previsto dal 5° comma (vale a dire il transito del personale militare
“continuativo” nel ruolo civile e l'attribuzione allo stesso dell'assegno ad personam) venne quindi prevista la costituzione di un “contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo”, composto al massimo da 300 unità da individuarsi, tramite selezione per titoli, nell'ambito sia del personale “continuativo” sia del personale in servizio “richiamato” ai sensi dell'art. 1668 del
Cod. Ord. Mil. (v. art. 5, co. 6, primo periodo e art. 6, comma 9, terzo periodo);
- la metà dei 300 posti del contingente venne anzi riservata al personale “richiamato” per effetto dell'aggiunta all'art. 5 del co. 6 bis da parte dell'art. 7, co. 2, del D.L. n. 192/14 conv. in L. n. 11/2015;
- tutti gli appartenenti al “contingente” transitarono poi nel ruolo civile della CR a decorrere dalla data stabilita da un apposito Decreto ministeriale (art. 5, co. 6, ultimo periodo) : il D.M.
9.6.2017 individuò la data del “transito” del personale del contingente nei ruoli del personale civile dell' el 1°.10.2017; CP_2
- alla stessa data (1.10.2017) il personale già facente parte del contingente e transitato nel ruoli civili è rimasto soggetto (v. sempre art. 5, co. 6, ultimo periodo) alla disciplina dettata dal successivo art. 6 che riguarda il “Personale” e prevede fra l'altro al comma 6 l'applicabilità al personale civile e militare della CR, assunto da altre amministrazioni, della disposizione relativa all'assegno ad personam di cui all'art. 5, comma 5, terzo periodo.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, del tutto correttamente, il
Tribunale, nella sentenza qui impugnata, ha disatteso la domanda del volta Pt_1 ad ottenere il diritto a conseguire dall'1.10.2017 l'assegno ad personam e, di conseguenza, all'inquadramento nella posizione economica B3 del C.C.N.L. EPNE.
Per come affermato nei citati precedenti delle altre Corti (e, in particolare, nella sentenza n.74/2021 della Corte di Appello di NO) infatti:
“a) l'assegno ad personam è stato previsto dall'art. 5, co. 5, unicamente per il personale
“continuativo” transitato dal 21.7.2016 nel ruolo civile della CR;
b) la ragione dell'attribuzione di tale assegno è evidente, poiché tale personale, già in servizio continuativo perchè assunto con contratto a tempo indeterminato, pur proseguendo nel rapporto di lavoro con la CR (tanto che espressamente era esclusa nei loro confronti la liquidazione del T.F.S.), nel passaggio dal ruolo militare a quello civile avrebbe altrimenti potuto subire” un “decremento del trattamento economico in godimento;
c) il …. – pacificamente – non era titolare di un vero e proprio rapporto di lavoro, tantomeno a tempo indeterminato, sicchè non era certamente interessato dalla previsione relativa
Pag.8 all'assegno ad personam dettata, lo si ripete, per il personale assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
d) del “contingente” di cui all'art. 5, comma 6, sono entrati a far parte sia i
“continuativi” (transitati nel ruolo civile ad esaurimento con decorrenza già dal 21.7.2016 e titolari perciò dell'assegno ad personam: v. “apertura” del comma 6 che fa salva la previsione del co. 5) sia i “richiamati”, i quali sono stati invece assunti a tempo indeterminato, ed inquadrati nel ruolo civile, dal 1°.10.2017 e per i quali né il co. 6 né il co. 6 bis dell'art. 5 ha previsto l'attribuzione di un assegno ad personam;
e) l'art. 5, comma 6, ultimo periodo ha sì previsto l'applicazione a tutto indistintamente il personale del “contingente” delle disposizioni dettate dall'art. 6, ma da tale art. 6 – che reca la disciplina relativa al “Personale” – non discende affatto il diritto del …. all'assegno ad personam e ciò sia perché il comma 1, nel prevedere l'emanazione con DPCM dei criteri di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale civile e di quello già appartenente al
Corpo militare, non ha previsto l'attribuzione generalizzata di assegni ad personam al personale del contingente transitato nel ruolo civile sia perché il co. 6 ….. non ha affatto esteso l'applicazione della disposizione relativa all'assegno ad personam a tutto il personale del
“contingente” per il sol fatto di esserne entrato a far parte e a decorrere dalla data dell'inquadramento nel ruolo civile;
f) detto co. 6, infatti, prevede l'applicazione dell'art. 5, co. 5, al personale civile e militare della CR e quindi dell'Ente “assunto da altre amministrazioni” nell'ambito dei processi di mobilità di cui si occupa sia lo stesso co. 6 (v. sopra) sia il precedente comma 5 (“Al fine di coordinare e supportare il processo di mobilità del personale è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica ecc.”) sia i successivi commi 7 (“Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità ecc.”) e 7 bis (“I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della
CR ovvero dell'Ente sono definiti ecc.”).
“Detto altrimenti, è stato previsto dal legislatore che il personale tutto del “contingente”, una volta transitato nel ruolo civile della CR, restasse assoggettato alle disposizioni previste per il “Personale” dell'Ente e quindi, avesse diritto in caso di mobilità verso altre amministrazioni al mantenimento del trattamento economico in godimento tramite un assegno ad personam quale quello previsto dall'art. 5, 5° comma, terzo periodo”.
“E' bene sottolineare a questo punto che il F.” (come anche il “ha Pt_1 rivendicato in giudizio il diritto a conseguire l'assegno ad personam, sulla base del combinato disposto degli artt. 5, 6° comma, terzo periodo e 6, 6°co., D.Lgs. n. 178 cit., non già in quanto
Pag.9 “assunto da altre amministrazioni” e cioè in ragione della sua assegnazione nel 2018, nell'ambito della procedura di mobilità del personale della CR, alla Direzione dei VV.F. presso il Ministero dell'Interno …., bensì proprio in quanto facente parte del “contingente” transitato nel ruolo civile dell'Ente, a decorrere, appunto, dalla data dal 1°.10.2017”.
“Alla luce di quanto sopra esposto, il comportamento dell' che ha negato al F. CP_2
l'assegno ad personam proprio sul rilievo che lo stesso era attribuibile solo “nel caso di assunzione da altre amministrazioni e non all'atto del primo inquadramento nei ruoli civili del personale dell'Ente” …. appare dunque del tutto legittimo, dovendosi altresì escludere che l'Ente
…. abbia posto in essere un'ingiustificata disparità di trattamento per avere riconosciuto l'assegno ad personam, nell'ambito del personale del “contingente”, solo a quello continuativo e non anche a quello richiamato: si tratta infatti di due distinte categorie di personale, tali considerate anche dal legislatore, che, ancorchè entrate entrambe a far parte del contingente di cui all'art. 5, co. 6, D.Lgs. cit., erano fra loro radicalmente differenti, avevano un diverso percorso professionale ed erano assoggettate ad un diverso regime normativo, dovendosi del resto ancora puntualizzare che, giusto quanto sopra esposto, il riconoscimento al solo personale continuativo dell'assegno in parola è dipeso non già dalla loro partecipazione al “contingente” bensì dal fatto che solo essi – e non anche i “richiamati” come il F. – erano militari in servizio attivo quali dipendenti a tempo indeterminato della CR (…)>>”.
Né, si rileva, a diversa conclusione può pervenirsi con riferimento all'invocato art. 1780 del D.Lg.vo n.66/2010.
Anche in questo caso, si osserva, la Corte di Appello di NO (nella qui condivisa sentenza n.74/2021) si è espressa nei seguenti termini:
“La disposizione, intitolata “Principio di irreversibilità stipendiale”, stabilisce: “1. In caso di passaggio a qualifiche o gradi di ruoli diversi dell'Amministrazione militare o di transito dai ruoli civili, senza soluzione di continuità, se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale”.
Il tenore letterale è chiaro e coerente con lo scopo perseguito dal legislatore delegato, ovverosia quello di assicurare la continuità stipendiale al personale militare nelle ipotesi di passaggio tra ruoli diversi interni alla “Amministrazione militare” o di “transito dai ruoli civili” a detta Amministrazione. La norma non è testualmente applicabile alla fattispecie, quale quella di specie, in cui si verifica il passaggio inverso del personale, dal ruolo militare ad un ruolo civile, ed è destinata a produrre i propri effetti, in aderenza ai limiti della legge delega, ai soli rapporti disciplinati dal testo nel quale è inserita (Codice dell'Ordinamento Militare), cui è estraneo il rapporto di impiego privatizzato con l'Ente dopo il transito nei ruoli civili.
Pag.10 Neppure l'art. 1780 cit. è dunque idoneo a fondare il diritto degli appellanti a vedersi riconoscere dal 1.10.2017 l'assegno non assorbibile oggetto di causa.
“Da tale conclusione discende, altresì, la correttezza dell'inquadramento operato dall'Ente …., con pari decorrenza, nella posizione B2 del CCNL EPNE”.
“La domanda di accertamento del livello superiore B3 è infatti esclusivamente fondata sul previo riconoscimento del diritto all'assegno de quo, in relazione all'applicazione del principio di prossimità stipendiale tra il trattamento tabellare in godimento e il trattamento stabilito dal
CCNL EPNE 2008-2009, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 25 marzo 2016.
L'insussistenza di tale diritto e la corrispondenza della posizione B2 al livello retributivo goduto dal …. senza l'assegno de quo comporta l'infondatezza della pretesa al superiore inquadramento”.
D'altro canto, si aggiunge, parte appellata ha specificamente dedotto e documentato che da “…. un attento esame contabile del cedolino (cfr. allegato 4), il Sig.
ha uno stipendio netto che ammonta ad Euro 1.673,03 (di cui Euro 1.142,11 come Pt_1 stipendio tabellare ed Euro 530,92 come indennità integrativa); è ovvio che tale importo si avvicina per prossimità come da tabella allegata nella DD 45 (vedi allegato 5) ad inquadramento B, posizione economico B2 del contratto EPNE, che ammonta ad Euro
1.627,93”; che in “sintesi: stante il suddetto criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento con il trattamento economico tabellare stabilito dal CCNL, l'importo dell'assegno riassorbibile ad personam andrebbe ad aumentare l'importo stipendiale e, con esso, anche la posizione economica tabellare superiore, provocando proprio quella conseguenza che il
D.Lgs. 178/2012, nel procedere al riordino della , ha inteso escludere, Controparte_1 ovvero: il “maggior onere per la finanza pubblica”.
Anche la doglianza che si appunta sul mancato riconoscimento dell'anzianità maturata come militare, infine, deve essere disattesa.
Anche in questo caso, infatti, deve darsi continuità all'orientamento espresso dalla Corte di Appello di NO nella sentenza n.74/2021 nei seguenti termini:
“Quanto al riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio prestati dagli appellanti nel Corpo militare della CR prima del passaggio nel ruolo civile, in forza dei richiami temporanei previsti dall'art. 1168 del Codice dell'Ordinamento Militare, si tratta di pretesa che non può trovare accoglimento in quanto del tutto generica, siccome basata sull'asserito carattere “discriminatorio” di tale trattamento rispetto al personale cd. continuativo, senza alcun riferimento alle norme giuridiche che fonderebbero il diritto azionato” (sul punto cfr. anche motivazione sentenza Corte di Appello di Milano n.735/2021 in atti).
Pag.11 Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, previo assorbimento dei motivi dell'appallo incidentale, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
3) Considerata la novità della questione trattata, si ritiene conforme a giustizia l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questo grado.
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante principale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.885/2022 resa dal Tribunale G.L. di Palermo.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante principale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Palermo 10 ottobre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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