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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 9280/2024
Il Giudice OR RA RO, all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to GERONIMO Parte_1
MICHELE
ricorrente contro rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to FARETRA ANNA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto agli emolumenti retributivi differenziali da svolgimento di mansioni superiori.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.12.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stato assunto dall'01.10.1988 alle dipendenze dell'azienda resistente con qualifica di Ausiliario, categoria
A, poi trasferito dal gennaio 1990 presso l'ufficio SIAV di riferimento per il Comune di Monopoli, dove ancora presta servizio con qualifica di Operatore Tecnico ed inquadrato in categoria B, e di aver svolto sin dal trasferimento mansioni non manuali né tecniche ma di vigilanza ed ispezione, segreteria, ricezione ed istruttoria di documenti, come da documentazione prodotta, mansioni appartenenti alla qualifica superiore di Assistente Amministrativo della categoria C, ovvero: attività ispettive e di vigilanza, amministrativo-contabili, in totale autonomia e con assunzione di responsabilità; in collaborazione con i
Dirigenti Veterinari funzioni e compiti di vigilanza igienico-sanitaria delle aziende agricole e dei centri di allevamento;
nel corso dei sopralluoghi vigila, ispeziona, preleva campioni e valuta gli elementi acquisiti;
al termine delle operazioni ispettive redige e sottoscrive relativo verbale;
attività amministrativo-contabili mediante ausilio di apparecchi terminali elettronici, occupandosi, in particolar modo, dell'istruttoria delle pratiche amministrative assegnate e svolgendo attività di programmazione, studio e ricerca;
istruttoria delle pratiche ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il trasporto di animali e di prodotti di origine animale che vengono poi sottoscritte dal Dirigente;
predisposizione mediante l'ausilio di apparecchi terminali elettronici di note e comunicazioni di vario genere;
preparazione di moduli di pagamento del circuito “pagoPA” per le diverse prestazioni fornite dall' , inserendo i dati dei vari utenti con sottoscrizione delle Pt_2 relative bollette di versamento in qualità di responsabile del procedimento;
registrazione dei controlli effettuati dai veterinari nei vari centri di allevamento;
inserimento dati sensibili in apposite piattaforme quale titolare della Carta Nazionale dei Servizi dell'
[...]
; inserimento in Banca Dati Nazionale delle Parte_3 qualifiche sanitarie degli allevamenti bovini, ovi-caprini, suini ed equidi in qualità di responsabile per l'accesso all'Anagrafe Canina
Nazionale tramite l'Istituto Zooprofilattico di Foggia ed inserimento in
Banca Dati Nazionale di cani, gatti nonché dei proprietari di cani e gatti e dei vari passaggi di proprietà; di occuparesi delle procedure di trasferimento dei cani anche fuori regione interfacciandosi con le
Pag. 2 di 23 varie aziende sanitarie di riferimento e delle procedure per il rilascio dei passaporti di cani e gatti;
lamentandosi dell'omesso riconoscimento della qualifica superiore e della mancata corresponsione degli emolumenti retributivi differenziali, agiva in giudizio per l'accertamento dello svolgimento delle mansioni corrispondenti alla superiore categoria C e per la condanna dell'azienda resistente al pagamento degli emolumenti retributivi differenziali dall'01.01.1990 o da altra diversa data di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva l'azienda resistente per eccepire, in via preliminare, la parziale estinzione per prescrizione deli emolumenti differenziali pretesi oltre il quinquennio dalla data del 03.10.2024 di notifica dell'atto introduttivo del giudizio ed in subordine oltre il quinquennio dalla data del 22.12.2023 di notifica della nota di richiesta di pagamento degli emolumenti differenziali, e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle domande avanzate per non avere, il ricorrente, allegato in modo specifico ed offerto di provare di aver svolto attività riconducibili al superiore inquadramento rivendicato ed in ogni caso per avere, il ricorrente, svolto mansioni tipiche della qualifica di appartenenza, trattandosi di attività di mero supporto agli organi di grado superiore senza autonomia né discrezionalità.
Domandava, di conseguenza, il rigetto del ricorso promosso, vinte le spese di giudizio. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza già fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Pag. 3 di 23 Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
1. Sull'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi differenziali contesi
In via preliminare occorre affermare la fondatezza dell'eccezione sollevata in via subordinata dalla parte resistente di maturata estinzione parziale per prescrizione dei crediti retributivi differenziali contesi alla luce della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, da cui emerge la sussistenza di un unico atto stragiudiziale di diffida e messa in mora indirizzato alla parte resistente per ottenere il pagamento dei crediti retributivi differenziali pretesi in questo giudizio.
1.1. La pec inviata dalla parte ricorrente all' resistente in data CP_1
22.12.2023, infatti, contiene una chiara richiesta di pagamento di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori e, di conseguenza, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione1.
A ben vedere, infatti, tra i documenti prodotti dalla parte ricorrente vi
è una missiva di diffida e messa in mora indirizzata alla parte resistente per ottenere proprio il pagamento dei crediti retributivi differenziali pretesi in questo giudizio inviata a mezzo pec in data
22.12.2023 nell'interesse della parte ricorrente.
1.2. Pertanto, alla luce di tutto quanto appena sopra rappresentato, deve essere accolta l'eccezione sollevata dalla parte resistente in via subordinata di estinzione parziale per prescrizione dei crediti contesi.
Accertato che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla diffida e messa in mora notificata a mezzo pec il
Pag. 4 di 23 22.12.2023 all'Azienda resistente, la verifica di fondatezza delle domande avanzate dovrà essere circoscritta esclusivamente alle differenze retributive eventualmente maturate nel quinquennio antecedente la data di notifica della nota del 22.12.2023 ovvero dal
22.12.2018.
1.3. Si consideri, a tal proposito, che, con una importante pronuncia resa a Sezioni Unite, la Corte di cassazione ha risolto un contrasto interno affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre sempre in costanza di rapporto sia per i rapporti stabili che per i rapporti a termine.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 36197/2023 cui dare continuità: “… (omissis)…
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus.
Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela… (omissis)…”.
2. Sul diritto al trattamento retributivo differenziale da svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato
Per una più analitica esternazione delle ragioni che hanno condotto alle conclusioni appena sopra anticipate occorre fare alcune necessarie premesse.
Pag. 5 di 23 2.1. Per il rapporto lavorativo in esame - di pubblico impiego privatizzato – la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 52 D.L.vo n. 165/2001 è peculiare e si discosta dalla disciplina generale disposta dall'art. 2103 c.c. operante per il rapporto di lavoro dipendente privato2. Nella speciale disciplina appena sopra richiamata, infatti, è prevista la possibile adibizione del pubblico dipendente a mansioni appartenenti a qualifiche superiori esclusivamente nelle ipotesi tassativamente indicate ed elencate nel comma 2° dell'art. 52 cit., ovvero per non più di sei mesi ed in caso di vacanza di posto in organico o di sostituzione del dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la sola durata dell'assenza, tranne che di quella per ferie. In entrambi i casi esclusivamente qualora sussistano obiettive esigenze di servizio3. In 2 Cfr. anche Cass. 26.03.2014, n. 7106 così massimata: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che l'assegnazione al dipendente comunale, già comandante della polizia municipale, di mansioni di "responsabile del servizio di polizia amministrativa" concretizzasse una violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art.
62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - in considerazione dell'equivalenza formale tra tali mansioni, in base alla classificazione di cui al c.c.n.l. del 31 marzo 1999). Rigetta, App. Ancona,
24/08/2009.”. 3 Questa la disposizione richiamata attualmente vigente: <Articolo 52
Disciplina delle mansioni
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di
Pag. 6 di 23 elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per
l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
[1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ]
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.>>.
Pag. 7 di 23 caso di inosservanza dei limiti stringenti per la legittima assegnazione del pubblico dipendente allo svolgimento di mansioni superiori è prescritta la nullità della stessa adibizione formale.
2.2. Risulta espressamente disciplinata, inoltre, nella stessa norma, la giuridica impossibilità per il pubblico dipendente di ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento in caso di svolgimento effettivo di mansioni appartenenti alla qualifica superiore.
2.3. Lo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore inquadramento rileva esclusivamente ai fini retributivi4. Ed infatti, in caso di svolgimento effettivo di mansioni appartenenti alla superiore qualifica, nel rapporto di lavoro di pubblico impiego contrattualizzato, per il pubblico dipendente è prevista esclusivamente la tutela tipizzata consistente nel trattamento economico differenziale tra la qualifica di appartenenza e quella superiore5. 4 Si veda Cass n. 25848/2022, così massimata: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, d.lg. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36
Cost.”.
Pag. 8 di 23 Tanto si desume dal comma 5° dello stesso art. 52 cit. dove è disposto:
<Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.>>.
2.4. Per accedere al tipo di tutela da ultimo richiamata, inoltre, lo svolgimento di mansioni superiori deve essere apprezzato come prevalente rispetto alle mansioni della qualifica di appartenenza, in termini qualitativi, quantitativi e temporali.
Questo è quanto disposto dal comma 3° dell'art. 52 cit. che si riporta:
< Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.>>.
Pertanto, in caso di espletamento di mansioni superiori, la cui effettività deve essere valutata secondo i parametri scanditi dalla disposizione appena richiamata, quelli, si ripete, della prevalenza dei compiti superiori rispetto a quelli rispondenti all'originario inquadramento, da apprezzare sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, il legislatore ha previsto la sola tutela retributiva consistente nel trattamento differenziale economico tra la qualifica di appartenenza e quella superiore6.
Pag. 9 di 23 2.5. Ebbene, per poter addivenire ad un giudizio di prevalenza dei compiti appartenenti alla superiore qualifica occorre avere riguardo alle mansioni effettivamente esercitate dal dipendente pubblico.
In concreto, il tipo di indagine che il decidente è deputato ad effettuare per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, impone un'attività logico-deduttiva ripartita in tre diversi passaggi da porre in successione logico-giuridica tra loro e che si possono così riassumere:
▪ accertamento delle effettive prestazioni di fatto svolte dal lavoratore;
▪ indagine e raffronto tra declaratorie delle diverse qualifiche e dei diversi livelli contenute e disciplinate dalla contrattazione collettiva;
▪ riconduzione della prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore ed accertata in sede giudiziale nel profilo e nel livello a quella maggiormente rispondenti, secondo un apprezzamento da formulare in termini di prevalenza, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale7.
una qualifica superiore e mentre stabilisce, da un lato, la nullità di tale assegnazione, dall'altro riconosce
- però - il diritto del lavoratore a percepire le differenze di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore medesima (nella specie, la Corte ha respinto al tesi sostenuta dalla Pubblica
Amministrazione-datrice di lavoro secondo la quale alla carriera dirigenziale, stante la sua specificità, non si potrebbe applicare la tutela retributiva, ribadendo invece, come al contrario, detta tutela non è inversamente proporzionale all'importanza ed alla qualità delle mansioni svolte e come tale, trova applicazione in presenza di qualsivoglia mansione superiore «di fatto» espletata).”
Pag. 10 di 23
3. Sul merito delle domande avanzate
Nel caso in esame deve ritenersi pacifico tra le parti che la parte ricorrente sia stata assunta dall'01.10.1988 alle dipendenze dell'azienda resistente con qualifica di Ausiliario, categoria A, poi trasferita dal gennaio 1990 presso l'ufficio SIAV di riferimento per il
Comune di Monopoli, dove ancora presta servizio con qualifica di
Operatore Tecnico ed attualmente inquadrata in categoria B8.
3.1. Ebbene, la parte ricorrente, in questo giudizio, rivendica il diritto al trattamento retributivo differenziale da svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica di Assistente amministrativo della categoria
C.
A sostegno delle domande promosse la parte ricorrente ha dedotto di aver svolto almeno dall'01.01.1990 e senza soluzione di continuità i seguenti compiti: mansioni non manuali né tecniche ma di vigilanza ed ispezione, segreteria, ricezione ed istruttoria di documenti, ovvero attività ispettive e di vigilanza, amministrativo-contabili, in totale autonomia e con assunzione di responsabilità; in collaborazione con i
Dirigenti Veterinari funzioni e compiti di vigilanza igienico-sanitaria delle aziende agricole e dei centri di allevamento;
nel corso dei sopralluoghi vigila, ispeziona, preleva campioni e valuta gli elementi acquisiti;
al termine delle operazioni ispettive redige e sottoscrive
escluso, sulla scorta dell'istruttoria espletata, di poter ravvisare nelle mansioni svolte dal ricorrente, inquadrato al 3° livello del c.c.n.l. del settore abbigliamento delle aziende artigiane ed addetto alla fase di stampa di disegni su foulard e sciarpe, l'elemento della particolare complessità che, unitamente a quello della variabilità, connotava l'inquadramento al 4° livello di detto c.c.n.l., al cui riconoscimento mirava la domanda giudiziale).”.
Pag. 11 di 23 relativo verbale;
attività amministrativo-contabili mediante ausilio di apparecchi terminali elettronici, occupandosi, in particolar modo, dell'istruttoria delle pratiche amministrative assegnate e svolgendo attività di programmazione, studio e ricerca;
istruttoria delle pratiche ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il trasporto di animali e di prodotti di origine animale che vengono poi sottoscritte dal Dirigente;
predisposizione mediante l'ausilio di apparecchi terminali elettronici di note e comunicazioni di vario genere;
preparazione di moduli di pagamento del circuito “pagoPA” per le diverse prestazioni fornite dall' , inserendo i dati dei vari utenti con sottoscrizione delle Pt_2 relative bollette di versamento in qualità di responsabile del procedimento;
registrazione dei controlli effettuati dai veterinari nei vari centri di allevamento;
inserimento dati sensibili in apposite piattaforme quale titolare della Carta Nazionale dei Servizi dell'
[...]
; inserimento in Banca Dati Nazionale delle Parte_3 qualifiche sanitarie degli allevamenti bovini, ovini-caprini, suini ed equini in qualità di responsabile per l'accesso all'Anagrafe Canina
Nazionale tramite l'Istituto Zooprofilattico di Foggia ed inserimento in
Banca Dati Nazionale di cani, gatti nonché dei proprietari di cani e gatti e dei vari passaggi di proprietà; di occuparsi delle procedure di trasferimento dei cani anche fuori regione interfacciandosi con le varie aziende sanitarie di riferimento e delle procedure per il rilascio dei passaporti di cani e gatti.
4. Le risultanze istruttorie
Ebbene, dette dirimenti circostanze allegate in ricorso dalla parte ricorrente sono ampiamente emerse nel corso dell'istruzione probatoria.
Pag. 12 di 23 4.1. Ed infatti, il teste , particolarmente qualificato Testimone_1 per conoscenza diretta dei fatti di causa per aver lavorato assieme al ricorrente, quale suo dirigente, sin dal 1991 nello stesso ufficio di
Monopoli, ha riferito che il ricorrente si occupa tutti i giorni dal 1991 di tutte le attività amministrative necessarie per la gestione dei servizi erogati, specificando di formulare direttamente richieste continue al ricorrente di evasione di tutte le pratiche amministrative, non essendovi, nell'ufficio di Monopoli, altro personale con qualifica di amministrativo. Lo stesso teste ha riferito, inoltre, di sapere che il ricorrente ha svolto attività di vigilanza con altri suoi colleghi che indicato per nome.
4.2. Pure il teste , particolarmente qualificato per Testimone_2 conoscenza diretta dei fatti di causa per aver lavorato assieme al ricorrente, quale suo dirigente, sin dal 2007 nello stesso ufficio di
Monopoli, ha riferito che il ricorrente si occupa tutti i giorni dal 2007 di tutte le attività amministrative necessarie per la gestione dei servizi erogati, specificando, anch'egli, di passare direttamente al ricorrente le pratiche amministrative da evadere, non essendovi, nell'ufficio di Monopoli, altro personale con qualifica di amministrativo. Lo stesso teste ha riferito, inoltre, di sapere che il ricorrente ha svolto attività ispettive.
4.3. Lo svolgimento di attività di vigilanza è provato pure documentalmente attraverso la produzione da parte del ricorrente di due verbali di accertamento, uno del 2013 ed uno del 2017, e di un verbale di sopralluogo del 2018, tutti redatti anche dal ricorrente 9.
4.4. Pertanto, tenuto conto delle emergenze processuali, deve ritenersi adeguatamente provato il carattere prevalente, se non
Pag. 13 di 23 addirittura esclusivo, e continuativo dello svolgimento da parte del ricorrente sin dal 1991 almeno di tutte le attività amministrative indicate in ricorso sul piano quantitativo, qualitativo e temporale rispetto a quelle riconducibili all'inquadramento formale.
In concreto, i testi escussi, rispondendo affermativamente sui capitoli di prova articolati in ricorso ed in particolare sul capitolo di prova n. 4 illustrativo delle mansioni disimpegnate dal ricorrente, con deposizioni del tutto convergenti hanno sostanzialmente confermato che il ricorrente, almeno dal 1991, svolge in prevalenza, tutti i giorni, i seguenti compiti amministrativi: attività amministrativo-contabili mediante ausilio di apparecchi terminali elettronici, occupandosi, in particolar modo, dell'istruttoria delle pratiche amministrative assegnate e svolgendo attività di programmazione, studio e ricerca;
istruttoria delle pratiche ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il trasporto di animali e di prodotti di origine animale che vengono poi sottoscritte dal Dirigente;
predisposizione mediante l'ausilio di apparecchi terminali elettronici di note e comunicazioni di vario genere;
preparazione di moduli di pagamento del circuito “pagoPA” per le diverse prestazioni fornite dall' , inserendo i dati dei vari Pt_2 utenti con sottoscrizione delle relative bollette di versamento in qualità di responsabile del procedimento;
registrazione dei controlli effettuati dai veterinari nei vari centri di allevamento;
inserimento dati sensibili in apposite piattaforme quale titolare della Carta
Nazionale dei Servizi dell' ; Parte_3 inserimento in Banca Dati Nazionale delle qualifiche sanitarie degli allevamenti bovini, ovi-caprini, suini ed equidi in qualità di responsabile per l'accesso all'Anagrafe Canina Nazionale tramite l'Istituto Zooprofilattico di Foggia ed inserimento in Banca Dati
Nazionale di cani, gatti nonché dei proprietari di cani e gatti e dei vari
Pag. 14 di 23 passaggi di proprietà; di occuparsi delle procedure di trasferimento dei cani anche fuori regione interfacciandosi con le varie aziende sanitarie di riferimento e delle procedure per il rilascio dei passaporti di cani e gatti.
4.5. Lo svolgimento di attività amministrativo-contabili da parte del ricorrente è provato, inoltre, tramite un attestato proveniente dall' resistente del 24.11.2017, prodotto dalla parte CP_1 ricorrente, in cui viene certificato che il ricorrente: è titolare della
Carta Nazionale dei Servizi dell' di con Parte_3 Pt_3 firma digitale per inserimento di dati sensibili;
è responsabile dell'inserimento in Banca Dati Nazionale delle qualifiche sanitarie degli allevamenti bovini, ovi-caprini, suini ed equidi;
è responsabile dell'inserimento dei controlli effettuati negli allevamenti dai
Veterinari; è responsabile della stampa passaporti bovini, autorizzazione alla stampa dei passaporti APA, autorizzazione alla produzione di marche auricolari bovine e ovi-caprine; autorizzazione del mod.4 informatizzato, invio tramite posta elettronica aziendale di prenotifica di macellazione capi bovini fuori regione;
è responsabile, tramite l'IZS di Foggia, per l'accesso all'Anagrafe Canina Regionale, per inserimento in banca dati regionale di cani e gatti, proprietari di cani e gatti, trasferimenti cani in regione e fuori regione contattando Parte le di riferimento, inserimento dati cani nel canile sanitario e relativo trasferimento per adozione;
è responsabile del protocollo informatico della sede di Monopoli.
4.5. Tanto conforta la fondatezza della domanda diretta ad ottenere i pretesi crediti retributivi differenziali secondo tutto quanto sopra chiarito.
Pag. 15 di 23 Ed infatti, appare agevole ricondurre le mansioni di fatto disimpegnate dalla parte ricorrente nella superiore categoria C rivendicata.
5. Il raffronto tra declaratorie
Per l'indagine dello svolgimento delle mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato, i profili da comparare sono quelli della categoria B di appartenenza e quelli della categoria C pretesa.
5.1. Questa la declaratoria della categoria B di appartenenza appena richiamata contenuta nell'Allegato 1 del CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE
DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999 stipulato il
20.09.2001:
< Categoria B
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché' autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super
(Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono
Pag. 16 di 23 posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
Profili professionali della categoria B.
Operatore tecnico.
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con
l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse.
... (omissis)…>>.
Questa, invece, la declaratoria della categoria C rivendicata contenuta nell'Allegato 1 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'
STIPULATO IL 7 APRILE 1999 stipulato il 20.09.2001:
<< Categoria C
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche
Pag. 17 di 23 di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
… (omissis)…
Profili professionali.
Personale amministrativo.
Assistente amministrativo:
svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario, quali - ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
… (omissis)…>>.
5.2. Ebbene, per quello che qui più interessa, dal raffronto delle declaratorie delle diverse categorie in esame, emerge che i tratti differenziali tra la categoria B e quella C qui pretesa sono: la differente tipologia di conoscenze teoriche richieste, il diverso tipo di capacità richieste ed il diverso grado di autonomia e responsabilità.
Per la categoria B è richiesta una conoscenza teorica di base, capacità manuali e tecniche specifiche ed una autonomia ed una responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. Per la categoria C, invece,
Pag. 18 di 23 sono richieste conoscenze teoriche specialistiche, capacità tecniche elevate oltre all'autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo.
5.3. Per quel che riguarda le conoscenze teoriche specialistiche, la parte ricorrente ha allegato e provato di essere in possesso di diploma di perito industriale capotecnico che è stato equiparato, unitamente all'attività lavorativa svolta, riconducibile alla professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro, alla laurea di Tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con decreto del Direttore Generale del Ministero della salute del 2023 prodotto dalla parte ricorrente.
Sussistono, pertanto, le conoscenze teoriche specialistiche richieste nella declaratoria della categoria C.
5.4. Per quel che concerne le capacità tecniche elevate, occorre mettere in evidenza che nel corso dell'istruttoria è emerso che il ricorrente si è occupato anche di attività ispettiva e di vigilanza assieme ai Dirigenti con i quali ha effettuato sopralluoghi e redatto i verbali di accertamento prodotti.
Non solo: la parte ricorrente ha prodotto due attestati, uno del
31.12.2008 e l'altro del 06.09.2009, entrambi provenienti dall'Azienda resistente, in cui è riportato che il ricorrente ha sviluppato esperienze professionali in qualità di Tecnico della
Prevenzione nelle Aree funzionali di articolazione del Servizio
Veterinario stesso nel periodo dal 01.04.1994 al 31.12.1995 e dal
01.01.2004 al 31.12.2008.
Tanto conforta la sussistenza anche delle capacità tecniche elevate nello svolgimento delle attività da parte del ricorrente nel periodo in esame.
Pag. 19 di 23 5.5. Infine, dall'attestato del 24.11.2017 sopra richiamato, proveniente dall' resistente e prodotto dalla parte ricorrente, CP_1
è dato inferire il ruolo ricoperto dal ricorrente di responsabile dei seguenti servizi: responsabile dell'inserimento in Banca Dati
Nazionale delle qualifiche sanitarie degli allevamenti bovini, ovi- caprini, suini ed equidi;
responsabile dell'inserimento dei controlli effettuati negli allevamenti dai Veterinari;
responsabile della stampa passaporti bovini, autorizzazione alla stampa dei passaporti APA, autorizzazione alla produzione di marche auricolari bovine e ovi- caprine;
autorizzazione del mod.4 informatizzato, invio tramite posta elettronica aziendale di prenotifica di macellazione capi bovini fuori regione;
responsabile, tramite l'IZS di Foggia, per l'accesso all'Anagrafe Canina Regionale, per inserimento in banca dati regionale di cani e gatti, proprietari di cani e gatti, trasferimenti cani in regione Parte e fuori regione contattando le di riferimento, inserimento dati cani nel canile sanitario e relativo trasferimento per adozione;
responsabile del protocollo informatico della sede di Monopoli.
Tanto conforta la sussistenza anche del più elevato grado di autonomia e di responsabilità del ricorrente nello svolgimento della mansioni affidategli negli ambiti di intervento di cui è responsabile.
5.6. Concludendo, deve ritenersi adeguatamente provato l'effettivo svolgimento prevalente da parte del ricorrente durante il periodo in esame di attività riconducibili al profilo professionale di Assistente amministrativo della categoria C deputato allo svolgimento di mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante
l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario, quali - ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai
Pag. 20 di 23 cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Ne consegue l'accoglimento della domanda della parte ricorrente diretta al riconoscimento del trattamento retributivo differenziale tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se correttamente inquadrato nella superiore categoria C dal 22.12.2018 al 03.10.2024, data di notifica alla parte resistente dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Pertanto, deve essere condannata l' resistente al pagamento CP_1 in favore della parte ricorrente della somma spettante alla parte ricorrente a titolo di emolumenti retributivi differenziali tra quanto di fatto erogatogli con inquadramento nella categoria B e quanto l'azienda resistente avrebbe dovuto erogargli con corretto inquadramento nella superiore categoria C dal 22.12.2018 al
03.10.2024, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n. 724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo10.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal
03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
Pag. 21 di 23
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. OR RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente alle dipendenze dell'azienda resistente ha svolto mansioni riconducibili alla superiore categoria C dell'Allegato 1 del CCNI stipulato il
20.09.2001 INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL
COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al trattamento retributivo differenziale tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se correttamente inquadrato nella superiore categoria C dal 22.12.2018 al 03.10.2024 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della crediti retributivi differenziali spettanti con inquadramento nella superiore categoria C dal
22.12.2018 al 03.10.2024, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- rigetta per infondatezza le restanti domande avanzate in ricorso;
- compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 656,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi
Pag. 22 di 23 dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,11/12/2025 Il Giudice del lavoro
OR RA RO
Pag. 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. n. 10), in all.ti parte ricorrente. 5 Cfr. anche Cass. 15.06.2015, n. 12334 così massimata: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di svolgimento di mansioni superiori si applica l'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sicché al dipendente spetta la corresponsione della differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore, senza che tale disciplina possa essere diversamente regolata dalla contrattazione collettiva il cui intervento è consentito nei casi di cui all'art. 52, comma 6, del medesimo d.lgs.; né può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 69, comma 3, del medesimo decreto, che si riferisce esclusivamente al trattamento economico del personale delle qualifiche ad esaurimento, al quale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente. (Rigetta, App. Milano, 15/05/2009
).”. 6 Sul punto cfr. Cass. 27.10.2011, n. 22438 così massimata: “Se è pur vero che l'art. 52 d.lg. n. 165/01 al comma 1° stabilisce che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, nondimeno il comma 5° dello stesso articolo disciplina l'ipotesi dell'assegnazione a mansioni proprie di 7 Cfr. Cass. 27.09.2010, n. 20272 così massimata: “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione logica e adeguata, aveva 8 Cfr. , doc. n. 1), in all.ti parte ricorrente. Parte_4 9 Cfr. in all.ti di parte ricorrente. 10 Sul divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria per i crediti da lavoro nel pubblico impiego maturati solo dopo l'entrata in vigore della L. n. 724/1994 cfr. Cass. SS.UU. n. 07.07.2010, n. 16036.
Sezione Lavoro
N.R.G. 9280/2024
Il Giudice OR RA RO, all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to GERONIMO Parte_1
MICHELE
ricorrente contro rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to FARETRA ANNA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto agli emolumenti retributivi differenziali da svolgimento di mansioni superiori.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.12.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stato assunto dall'01.10.1988 alle dipendenze dell'azienda resistente con qualifica di Ausiliario, categoria
A, poi trasferito dal gennaio 1990 presso l'ufficio SIAV di riferimento per il Comune di Monopoli, dove ancora presta servizio con qualifica di Operatore Tecnico ed inquadrato in categoria B, e di aver svolto sin dal trasferimento mansioni non manuali né tecniche ma di vigilanza ed ispezione, segreteria, ricezione ed istruttoria di documenti, come da documentazione prodotta, mansioni appartenenti alla qualifica superiore di Assistente Amministrativo della categoria C, ovvero: attività ispettive e di vigilanza, amministrativo-contabili, in totale autonomia e con assunzione di responsabilità; in collaborazione con i
Dirigenti Veterinari funzioni e compiti di vigilanza igienico-sanitaria delle aziende agricole e dei centri di allevamento;
nel corso dei sopralluoghi vigila, ispeziona, preleva campioni e valuta gli elementi acquisiti;
al termine delle operazioni ispettive redige e sottoscrive relativo verbale;
attività amministrativo-contabili mediante ausilio di apparecchi terminali elettronici, occupandosi, in particolar modo, dell'istruttoria delle pratiche amministrative assegnate e svolgendo attività di programmazione, studio e ricerca;
istruttoria delle pratiche ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il trasporto di animali e di prodotti di origine animale che vengono poi sottoscritte dal Dirigente;
predisposizione mediante l'ausilio di apparecchi terminali elettronici di note e comunicazioni di vario genere;
preparazione di moduli di pagamento del circuito “pagoPA” per le diverse prestazioni fornite dall' , inserendo i dati dei vari utenti con sottoscrizione delle Pt_2 relative bollette di versamento in qualità di responsabile del procedimento;
registrazione dei controlli effettuati dai veterinari nei vari centri di allevamento;
inserimento dati sensibili in apposite piattaforme quale titolare della Carta Nazionale dei Servizi dell'
[...]
; inserimento in Banca Dati Nazionale delle Parte_3 qualifiche sanitarie degli allevamenti bovini, ovi-caprini, suini ed equidi in qualità di responsabile per l'accesso all'Anagrafe Canina
Nazionale tramite l'Istituto Zooprofilattico di Foggia ed inserimento in
Banca Dati Nazionale di cani, gatti nonché dei proprietari di cani e gatti e dei vari passaggi di proprietà; di occuparesi delle procedure di trasferimento dei cani anche fuori regione interfacciandosi con le
Pag. 2 di 23 varie aziende sanitarie di riferimento e delle procedure per il rilascio dei passaporti di cani e gatti;
lamentandosi dell'omesso riconoscimento della qualifica superiore e della mancata corresponsione degli emolumenti retributivi differenziali, agiva in giudizio per l'accertamento dello svolgimento delle mansioni corrispondenti alla superiore categoria C e per la condanna dell'azienda resistente al pagamento degli emolumenti retributivi differenziali dall'01.01.1990 o da altra diversa data di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva l'azienda resistente per eccepire, in via preliminare, la parziale estinzione per prescrizione deli emolumenti differenziali pretesi oltre il quinquennio dalla data del 03.10.2024 di notifica dell'atto introduttivo del giudizio ed in subordine oltre il quinquennio dalla data del 22.12.2023 di notifica della nota di richiesta di pagamento degli emolumenti differenziali, e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle domande avanzate per non avere, il ricorrente, allegato in modo specifico ed offerto di provare di aver svolto attività riconducibili al superiore inquadramento rivendicato ed in ogni caso per avere, il ricorrente, svolto mansioni tipiche della qualifica di appartenenza, trattandosi di attività di mero supporto agli organi di grado superiore senza autonomia né discrezionalità.
Domandava, di conseguenza, il rigetto del ricorso promosso, vinte le spese di giudizio. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza già fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Pag. 3 di 23 Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
1. Sull'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi differenziali contesi
In via preliminare occorre affermare la fondatezza dell'eccezione sollevata in via subordinata dalla parte resistente di maturata estinzione parziale per prescrizione dei crediti retributivi differenziali contesi alla luce della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, da cui emerge la sussistenza di un unico atto stragiudiziale di diffida e messa in mora indirizzato alla parte resistente per ottenere il pagamento dei crediti retributivi differenziali pretesi in questo giudizio.
1.1. La pec inviata dalla parte ricorrente all' resistente in data CP_1
22.12.2023, infatti, contiene una chiara richiesta di pagamento di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori e, di conseguenza, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione1.
A ben vedere, infatti, tra i documenti prodotti dalla parte ricorrente vi
è una missiva di diffida e messa in mora indirizzata alla parte resistente per ottenere proprio il pagamento dei crediti retributivi differenziali pretesi in questo giudizio inviata a mezzo pec in data
22.12.2023 nell'interesse della parte ricorrente.
1.2. Pertanto, alla luce di tutto quanto appena sopra rappresentato, deve essere accolta l'eccezione sollevata dalla parte resistente in via subordinata di estinzione parziale per prescrizione dei crediti contesi.
Accertato che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla diffida e messa in mora notificata a mezzo pec il
Pag. 4 di 23 22.12.2023 all'Azienda resistente, la verifica di fondatezza delle domande avanzate dovrà essere circoscritta esclusivamente alle differenze retributive eventualmente maturate nel quinquennio antecedente la data di notifica della nota del 22.12.2023 ovvero dal
22.12.2018.
1.3. Si consideri, a tal proposito, che, con una importante pronuncia resa a Sezioni Unite, la Corte di cassazione ha risolto un contrasto interno affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre sempre in costanza di rapporto sia per i rapporti stabili che per i rapporti a termine.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 36197/2023 cui dare continuità: “… (omissis)…
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus.
Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela… (omissis)…”.
2. Sul diritto al trattamento retributivo differenziale da svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato
Per una più analitica esternazione delle ragioni che hanno condotto alle conclusioni appena sopra anticipate occorre fare alcune necessarie premesse.
Pag. 5 di 23 2.1. Per il rapporto lavorativo in esame - di pubblico impiego privatizzato – la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 52 D.L.vo n. 165/2001 è peculiare e si discosta dalla disciplina generale disposta dall'art. 2103 c.c. operante per il rapporto di lavoro dipendente privato2. Nella speciale disciplina appena sopra richiamata, infatti, è prevista la possibile adibizione del pubblico dipendente a mansioni appartenenti a qualifiche superiori esclusivamente nelle ipotesi tassativamente indicate ed elencate nel comma 2° dell'art. 52 cit., ovvero per non più di sei mesi ed in caso di vacanza di posto in organico o di sostituzione del dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la sola durata dell'assenza, tranne che di quella per ferie. In entrambi i casi esclusivamente qualora sussistano obiettive esigenze di servizio3. In 2 Cfr. anche Cass. 26.03.2014, n. 7106 così massimata: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che l'assegnazione al dipendente comunale, già comandante della polizia municipale, di mansioni di "responsabile del servizio di polizia amministrativa" concretizzasse una violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art.
62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - in considerazione dell'equivalenza formale tra tali mansioni, in base alla classificazione di cui al c.c.n.l. del 31 marzo 1999). Rigetta, App. Ancona,
24/08/2009.”. 3 Questa la disposizione richiamata attualmente vigente: <Articolo 52
Disciplina delle mansioni
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di
Pag. 6 di 23 elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per
l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
[1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ]
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.>>.
Pag. 7 di 23 caso di inosservanza dei limiti stringenti per la legittima assegnazione del pubblico dipendente allo svolgimento di mansioni superiori è prescritta la nullità della stessa adibizione formale.
2.2. Risulta espressamente disciplinata, inoltre, nella stessa norma, la giuridica impossibilità per il pubblico dipendente di ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento in caso di svolgimento effettivo di mansioni appartenenti alla qualifica superiore.
2.3. Lo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore inquadramento rileva esclusivamente ai fini retributivi4. Ed infatti, in caso di svolgimento effettivo di mansioni appartenenti alla superiore qualifica, nel rapporto di lavoro di pubblico impiego contrattualizzato, per il pubblico dipendente è prevista esclusivamente la tutela tipizzata consistente nel trattamento economico differenziale tra la qualifica di appartenenza e quella superiore5. 4 Si veda Cass n. 25848/2022, così massimata: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, d.lg. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36
Cost.”.
Pag. 8 di 23 Tanto si desume dal comma 5° dello stesso art. 52 cit. dove è disposto:
<Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.>>.
2.4. Per accedere al tipo di tutela da ultimo richiamata, inoltre, lo svolgimento di mansioni superiori deve essere apprezzato come prevalente rispetto alle mansioni della qualifica di appartenenza, in termini qualitativi, quantitativi e temporali.
Questo è quanto disposto dal comma 3° dell'art. 52 cit. che si riporta:
< Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.>>.
Pertanto, in caso di espletamento di mansioni superiori, la cui effettività deve essere valutata secondo i parametri scanditi dalla disposizione appena richiamata, quelli, si ripete, della prevalenza dei compiti superiori rispetto a quelli rispondenti all'originario inquadramento, da apprezzare sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, il legislatore ha previsto la sola tutela retributiva consistente nel trattamento differenziale economico tra la qualifica di appartenenza e quella superiore6.
Pag. 9 di 23 2.5. Ebbene, per poter addivenire ad un giudizio di prevalenza dei compiti appartenenti alla superiore qualifica occorre avere riguardo alle mansioni effettivamente esercitate dal dipendente pubblico.
In concreto, il tipo di indagine che il decidente è deputato ad effettuare per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, impone un'attività logico-deduttiva ripartita in tre diversi passaggi da porre in successione logico-giuridica tra loro e che si possono così riassumere:
▪ accertamento delle effettive prestazioni di fatto svolte dal lavoratore;
▪ indagine e raffronto tra declaratorie delle diverse qualifiche e dei diversi livelli contenute e disciplinate dalla contrattazione collettiva;
▪ riconduzione della prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore ed accertata in sede giudiziale nel profilo e nel livello a quella maggiormente rispondenti, secondo un apprezzamento da formulare in termini di prevalenza, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale7.
una qualifica superiore e mentre stabilisce, da un lato, la nullità di tale assegnazione, dall'altro riconosce
- però - il diritto del lavoratore a percepire le differenze di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore medesima (nella specie, la Corte ha respinto al tesi sostenuta dalla Pubblica
Amministrazione-datrice di lavoro secondo la quale alla carriera dirigenziale, stante la sua specificità, non si potrebbe applicare la tutela retributiva, ribadendo invece, come al contrario, detta tutela non è inversamente proporzionale all'importanza ed alla qualità delle mansioni svolte e come tale, trova applicazione in presenza di qualsivoglia mansione superiore «di fatto» espletata).”
Pag. 10 di 23
3. Sul merito delle domande avanzate
Nel caso in esame deve ritenersi pacifico tra le parti che la parte ricorrente sia stata assunta dall'01.10.1988 alle dipendenze dell'azienda resistente con qualifica di Ausiliario, categoria A, poi trasferita dal gennaio 1990 presso l'ufficio SIAV di riferimento per il
Comune di Monopoli, dove ancora presta servizio con qualifica di
Operatore Tecnico ed attualmente inquadrata in categoria B8.
3.1. Ebbene, la parte ricorrente, in questo giudizio, rivendica il diritto al trattamento retributivo differenziale da svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica di Assistente amministrativo della categoria
C.
A sostegno delle domande promosse la parte ricorrente ha dedotto di aver svolto almeno dall'01.01.1990 e senza soluzione di continuità i seguenti compiti: mansioni non manuali né tecniche ma di vigilanza ed ispezione, segreteria, ricezione ed istruttoria di documenti, ovvero attività ispettive e di vigilanza, amministrativo-contabili, in totale autonomia e con assunzione di responsabilità; in collaborazione con i
Dirigenti Veterinari funzioni e compiti di vigilanza igienico-sanitaria delle aziende agricole e dei centri di allevamento;
nel corso dei sopralluoghi vigila, ispeziona, preleva campioni e valuta gli elementi acquisiti;
al termine delle operazioni ispettive redige e sottoscrive
escluso, sulla scorta dell'istruttoria espletata, di poter ravvisare nelle mansioni svolte dal ricorrente, inquadrato al 3° livello del c.c.n.l. del settore abbigliamento delle aziende artigiane ed addetto alla fase di stampa di disegni su foulard e sciarpe, l'elemento della particolare complessità che, unitamente a quello della variabilità, connotava l'inquadramento al 4° livello di detto c.c.n.l., al cui riconoscimento mirava la domanda giudiziale).”.
Pag. 11 di 23 relativo verbale;
attività amministrativo-contabili mediante ausilio di apparecchi terminali elettronici, occupandosi, in particolar modo, dell'istruttoria delle pratiche amministrative assegnate e svolgendo attività di programmazione, studio e ricerca;
istruttoria delle pratiche ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il trasporto di animali e di prodotti di origine animale che vengono poi sottoscritte dal Dirigente;
predisposizione mediante l'ausilio di apparecchi terminali elettronici di note e comunicazioni di vario genere;
preparazione di moduli di pagamento del circuito “pagoPA” per le diverse prestazioni fornite dall' , inserendo i dati dei vari utenti con sottoscrizione delle Pt_2 relative bollette di versamento in qualità di responsabile del procedimento;
registrazione dei controlli effettuati dai veterinari nei vari centri di allevamento;
inserimento dati sensibili in apposite piattaforme quale titolare della Carta Nazionale dei Servizi dell'
[...]
; inserimento in Banca Dati Nazionale delle Parte_3 qualifiche sanitarie degli allevamenti bovini, ovini-caprini, suini ed equini in qualità di responsabile per l'accesso all'Anagrafe Canina
Nazionale tramite l'Istituto Zooprofilattico di Foggia ed inserimento in
Banca Dati Nazionale di cani, gatti nonché dei proprietari di cani e gatti e dei vari passaggi di proprietà; di occuparsi delle procedure di trasferimento dei cani anche fuori regione interfacciandosi con le varie aziende sanitarie di riferimento e delle procedure per il rilascio dei passaporti di cani e gatti.
4. Le risultanze istruttorie
Ebbene, dette dirimenti circostanze allegate in ricorso dalla parte ricorrente sono ampiamente emerse nel corso dell'istruzione probatoria.
Pag. 12 di 23 4.1. Ed infatti, il teste , particolarmente qualificato Testimone_1 per conoscenza diretta dei fatti di causa per aver lavorato assieme al ricorrente, quale suo dirigente, sin dal 1991 nello stesso ufficio di
Monopoli, ha riferito che il ricorrente si occupa tutti i giorni dal 1991 di tutte le attività amministrative necessarie per la gestione dei servizi erogati, specificando di formulare direttamente richieste continue al ricorrente di evasione di tutte le pratiche amministrative, non essendovi, nell'ufficio di Monopoli, altro personale con qualifica di amministrativo. Lo stesso teste ha riferito, inoltre, di sapere che il ricorrente ha svolto attività di vigilanza con altri suoi colleghi che indicato per nome.
4.2. Pure il teste , particolarmente qualificato per Testimone_2 conoscenza diretta dei fatti di causa per aver lavorato assieme al ricorrente, quale suo dirigente, sin dal 2007 nello stesso ufficio di
Monopoli, ha riferito che il ricorrente si occupa tutti i giorni dal 2007 di tutte le attività amministrative necessarie per la gestione dei servizi erogati, specificando, anch'egli, di passare direttamente al ricorrente le pratiche amministrative da evadere, non essendovi, nell'ufficio di Monopoli, altro personale con qualifica di amministrativo. Lo stesso teste ha riferito, inoltre, di sapere che il ricorrente ha svolto attività ispettive.
4.3. Lo svolgimento di attività di vigilanza è provato pure documentalmente attraverso la produzione da parte del ricorrente di due verbali di accertamento, uno del 2013 ed uno del 2017, e di un verbale di sopralluogo del 2018, tutti redatti anche dal ricorrente 9.
4.4. Pertanto, tenuto conto delle emergenze processuali, deve ritenersi adeguatamente provato il carattere prevalente, se non
Pag. 13 di 23 addirittura esclusivo, e continuativo dello svolgimento da parte del ricorrente sin dal 1991 almeno di tutte le attività amministrative indicate in ricorso sul piano quantitativo, qualitativo e temporale rispetto a quelle riconducibili all'inquadramento formale.
In concreto, i testi escussi, rispondendo affermativamente sui capitoli di prova articolati in ricorso ed in particolare sul capitolo di prova n. 4 illustrativo delle mansioni disimpegnate dal ricorrente, con deposizioni del tutto convergenti hanno sostanzialmente confermato che il ricorrente, almeno dal 1991, svolge in prevalenza, tutti i giorni, i seguenti compiti amministrativi: attività amministrativo-contabili mediante ausilio di apparecchi terminali elettronici, occupandosi, in particolar modo, dell'istruttoria delle pratiche amministrative assegnate e svolgendo attività di programmazione, studio e ricerca;
istruttoria delle pratiche ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il trasporto di animali e di prodotti di origine animale che vengono poi sottoscritte dal Dirigente;
predisposizione mediante l'ausilio di apparecchi terminali elettronici di note e comunicazioni di vario genere;
preparazione di moduli di pagamento del circuito “pagoPA” per le diverse prestazioni fornite dall' , inserendo i dati dei vari Pt_2 utenti con sottoscrizione delle relative bollette di versamento in qualità di responsabile del procedimento;
registrazione dei controlli effettuati dai veterinari nei vari centri di allevamento;
inserimento dati sensibili in apposite piattaforme quale titolare della Carta
Nazionale dei Servizi dell' ; Parte_3 inserimento in Banca Dati Nazionale delle qualifiche sanitarie degli allevamenti bovini, ovi-caprini, suini ed equidi in qualità di responsabile per l'accesso all'Anagrafe Canina Nazionale tramite l'Istituto Zooprofilattico di Foggia ed inserimento in Banca Dati
Nazionale di cani, gatti nonché dei proprietari di cani e gatti e dei vari
Pag. 14 di 23 passaggi di proprietà; di occuparsi delle procedure di trasferimento dei cani anche fuori regione interfacciandosi con le varie aziende sanitarie di riferimento e delle procedure per il rilascio dei passaporti di cani e gatti.
4.5. Lo svolgimento di attività amministrativo-contabili da parte del ricorrente è provato, inoltre, tramite un attestato proveniente dall' resistente del 24.11.2017, prodotto dalla parte CP_1 ricorrente, in cui viene certificato che il ricorrente: è titolare della
Carta Nazionale dei Servizi dell' di con Parte_3 Pt_3 firma digitale per inserimento di dati sensibili;
è responsabile dell'inserimento in Banca Dati Nazionale delle qualifiche sanitarie degli allevamenti bovini, ovi-caprini, suini ed equidi;
è responsabile dell'inserimento dei controlli effettuati negli allevamenti dai
Veterinari; è responsabile della stampa passaporti bovini, autorizzazione alla stampa dei passaporti APA, autorizzazione alla produzione di marche auricolari bovine e ovi-caprine; autorizzazione del mod.4 informatizzato, invio tramite posta elettronica aziendale di prenotifica di macellazione capi bovini fuori regione;
è responsabile, tramite l'IZS di Foggia, per l'accesso all'Anagrafe Canina Regionale, per inserimento in banca dati regionale di cani e gatti, proprietari di cani e gatti, trasferimenti cani in regione e fuori regione contattando Parte le di riferimento, inserimento dati cani nel canile sanitario e relativo trasferimento per adozione;
è responsabile del protocollo informatico della sede di Monopoli.
4.5. Tanto conforta la fondatezza della domanda diretta ad ottenere i pretesi crediti retributivi differenziali secondo tutto quanto sopra chiarito.
Pag. 15 di 23 Ed infatti, appare agevole ricondurre le mansioni di fatto disimpegnate dalla parte ricorrente nella superiore categoria C rivendicata.
5. Il raffronto tra declaratorie
Per l'indagine dello svolgimento delle mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato, i profili da comparare sono quelli della categoria B di appartenenza e quelli della categoria C pretesa.
5.1. Questa la declaratoria della categoria B di appartenenza appena richiamata contenuta nell'Allegato 1 del CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE
DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999 stipulato il
20.09.2001:
< Categoria B
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché' autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super
(Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono
Pag. 16 di 23 posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
Profili professionali della categoria B.
Operatore tecnico.
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con
l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse.
... (omissis)…>>.
Questa, invece, la declaratoria della categoria C rivendicata contenuta nell'Allegato 1 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'
STIPULATO IL 7 APRILE 1999 stipulato il 20.09.2001:
<< Categoria C
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche
Pag. 17 di 23 di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
… (omissis)…
Profili professionali.
Personale amministrativo.
Assistente amministrativo:
svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario, quali - ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
… (omissis)…>>.
5.2. Ebbene, per quello che qui più interessa, dal raffronto delle declaratorie delle diverse categorie in esame, emerge che i tratti differenziali tra la categoria B e quella C qui pretesa sono: la differente tipologia di conoscenze teoriche richieste, il diverso tipo di capacità richieste ed il diverso grado di autonomia e responsabilità.
Per la categoria B è richiesta una conoscenza teorica di base, capacità manuali e tecniche specifiche ed una autonomia ed una responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. Per la categoria C, invece,
Pag. 18 di 23 sono richieste conoscenze teoriche specialistiche, capacità tecniche elevate oltre all'autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo.
5.3. Per quel che riguarda le conoscenze teoriche specialistiche, la parte ricorrente ha allegato e provato di essere in possesso di diploma di perito industriale capotecnico che è stato equiparato, unitamente all'attività lavorativa svolta, riconducibile alla professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro, alla laurea di Tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con decreto del Direttore Generale del Ministero della salute del 2023 prodotto dalla parte ricorrente.
Sussistono, pertanto, le conoscenze teoriche specialistiche richieste nella declaratoria della categoria C.
5.4. Per quel che concerne le capacità tecniche elevate, occorre mettere in evidenza che nel corso dell'istruttoria è emerso che il ricorrente si è occupato anche di attività ispettiva e di vigilanza assieme ai Dirigenti con i quali ha effettuato sopralluoghi e redatto i verbali di accertamento prodotti.
Non solo: la parte ricorrente ha prodotto due attestati, uno del
31.12.2008 e l'altro del 06.09.2009, entrambi provenienti dall'Azienda resistente, in cui è riportato che il ricorrente ha sviluppato esperienze professionali in qualità di Tecnico della
Prevenzione nelle Aree funzionali di articolazione del Servizio
Veterinario stesso nel periodo dal 01.04.1994 al 31.12.1995 e dal
01.01.2004 al 31.12.2008.
Tanto conforta la sussistenza anche delle capacità tecniche elevate nello svolgimento delle attività da parte del ricorrente nel periodo in esame.
Pag. 19 di 23 5.5. Infine, dall'attestato del 24.11.2017 sopra richiamato, proveniente dall' resistente e prodotto dalla parte ricorrente, CP_1
è dato inferire il ruolo ricoperto dal ricorrente di responsabile dei seguenti servizi: responsabile dell'inserimento in Banca Dati
Nazionale delle qualifiche sanitarie degli allevamenti bovini, ovi- caprini, suini ed equidi;
responsabile dell'inserimento dei controlli effettuati negli allevamenti dai Veterinari;
responsabile della stampa passaporti bovini, autorizzazione alla stampa dei passaporti APA, autorizzazione alla produzione di marche auricolari bovine e ovi- caprine;
autorizzazione del mod.4 informatizzato, invio tramite posta elettronica aziendale di prenotifica di macellazione capi bovini fuori regione;
responsabile, tramite l'IZS di Foggia, per l'accesso all'Anagrafe Canina Regionale, per inserimento in banca dati regionale di cani e gatti, proprietari di cani e gatti, trasferimenti cani in regione Parte e fuori regione contattando le di riferimento, inserimento dati cani nel canile sanitario e relativo trasferimento per adozione;
responsabile del protocollo informatico della sede di Monopoli.
Tanto conforta la sussistenza anche del più elevato grado di autonomia e di responsabilità del ricorrente nello svolgimento della mansioni affidategli negli ambiti di intervento di cui è responsabile.
5.6. Concludendo, deve ritenersi adeguatamente provato l'effettivo svolgimento prevalente da parte del ricorrente durante il periodo in esame di attività riconducibili al profilo professionale di Assistente amministrativo della categoria C deputato allo svolgimento di mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante
l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario, quali - ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai
Pag. 20 di 23 cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Ne consegue l'accoglimento della domanda della parte ricorrente diretta al riconoscimento del trattamento retributivo differenziale tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se correttamente inquadrato nella superiore categoria C dal 22.12.2018 al 03.10.2024, data di notifica alla parte resistente dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Pertanto, deve essere condannata l' resistente al pagamento CP_1 in favore della parte ricorrente della somma spettante alla parte ricorrente a titolo di emolumenti retributivi differenziali tra quanto di fatto erogatogli con inquadramento nella categoria B e quanto l'azienda resistente avrebbe dovuto erogargli con corretto inquadramento nella superiore categoria C dal 22.12.2018 al
03.10.2024, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n. 724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo10.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal
03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
Pag. 21 di 23
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. OR RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente alle dipendenze dell'azienda resistente ha svolto mansioni riconducibili alla superiore categoria C dell'Allegato 1 del CCNI stipulato il
20.09.2001 INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL
COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al trattamento retributivo differenziale tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se correttamente inquadrato nella superiore categoria C dal 22.12.2018 al 03.10.2024 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della crediti retributivi differenziali spettanti con inquadramento nella superiore categoria C dal
22.12.2018 al 03.10.2024, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- rigetta per infondatezza le restanti domande avanzate in ricorso;
- compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 656,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi
Pag. 22 di 23 dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,11/12/2025 Il Giudice del lavoro
OR RA RO
Pag. 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. n. 10), in all.ti parte ricorrente. 5 Cfr. anche Cass. 15.06.2015, n. 12334 così massimata: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di svolgimento di mansioni superiori si applica l'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sicché al dipendente spetta la corresponsione della differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore, senza che tale disciplina possa essere diversamente regolata dalla contrattazione collettiva il cui intervento è consentito nei casi di cui all'art. 52, comma 6, del medesimo d.lgs.; né può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 69, comma 3, del medesimo decreto, che si riferisce esclusivamente al trattamento economico del personale delle qualifiche ad esaurimento, al quale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente. (Rigetta, App. Milano, 15/05/2009
).”. 6 Sul punto cfr. Cass. 27.10.2011, n. 22438 così massimata: “Se è pur vero che l'art. 52 d.lg. n. 165/01 al comma 1° stabilisce che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, nondimeno il comma 5° dello stesso articolo disciplina l'ipotesi dell'assegnazione a mansioni proprie di 7 Cfr. Cass. 27.09.2010, n. 20272 così massimata: “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione logica e adeguata, aveva 8 Cfr. , doc. n. 1), in all.ti parte ricorrente. Parte_4 9 Cfr. in all.ti di parte ricorrente. 10 Sul divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria per i crediti da lavoro nel pubblico impiego maturati solo dopo l'entrata in vigore della L. n. 724/1994 cfr. Cass. SS.UU. n. 07.07.2010, n. 16036.