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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1998 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa, dall'avv. Pietro Ferri giusta procura Parte_1
a margine del ricorso di primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in Roma, Viale Libia n. 58
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Carla Attanasio, per procura CP_1
generale alle liti nn. 37875/7313 del 22.03.24, per rogito del Notar Per_1 di Roma, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
[...]
METROPOLITANA sita nella sede provinciale di Roma, via Cesare Beccaria, 29
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8313/2024 pubbl. il 11/07/2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il gravame l'appellante ha premesso che con pregresso procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio si accertava in favore della attuale appellante la sussistenza della condizione sanitaria sottesa all'indennità di accompagnamento e che notificato il decreto di omologazione della procedura suddetta ed il necessario modello per la partecipazione dei dati socio economici, nel silenzio dell'amministrazione, la adiva il primo giudice, nel Pt_1 contradditorio con l' , affinchè quest'ultimo fosse condannato al pagamento Pt_2
di quanto accertato e dichiarato nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
che nell'ambito di detto procedimento, l' si costituiva CP_1
attestando la liquidazione della provvidenza in data 2/06/2024 ed il suo pagamento in data 20/06/2024; che confermanto l'intervenuto pagamento della prestazione de qua per un importo pari a € 8.984,72, l'istante domandava che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con il riconoscimento delle spese di lite attribuite al procuratore antistatario.
Con la sentenza gravata così si statuiva: “Dichiara cessata la materia del contendere CP_ e condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
1.000 da distrarsi”.
Lamente l'appellante che non sia stata fornita nessuna motivazione in merito alla quantificazione delle spese ed in buona sostanza denunciava la violazione dei cd. minimi e così concludeva: << Accertare e dichiarare l'erroneità della liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado, e, in riforma del capo della CP_ sentenza appellata, condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio di primo grado liquidate per l'intero nella misura di € 1.865 o nella diversa somma di giustizia, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore degli avvocati antistatari. Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente grado con il beneficio della distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario>>.
Si costituiva l' resistendo al gravame. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.201-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2015
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'
80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, considerata l'entità dei ratei della prestazione controversa;
era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda
(riconoscimento dei requisiti di una prestazione pacificamente dovuta all'appellante, senza l'esame di particolari questioni di fatto e/o diritto) e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni
e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni
a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”).
Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al 50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M. 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022), come convenuto dallo stesso appellante, la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di € 1.865,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed €
1.011,00 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate nei sensi di cui sopra, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite
a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n.
602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante, a titolo di spese di CP_1
primo grado, l'importo di € 1.865,00, anziché quello di € 1.000,00, oltre rimborso
15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Condanna l' appellato al pagamento in favore Pt_2 dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in € 250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1998 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa, dall'avv. Pietro Ferri giusta procura Parte_1
a margine del ricorso di primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in Roma, Viale Libia n. 58
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Carla Attanasio, per procura CP_1
generale alle liti nn. 37875/7313 del 22.03.24, per rogito del Notar Per_1 di Roma, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
[...]
METROPOLITANA sita nella sede provinciale di Roma, via Cesare Beccaria, 29
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8313/2024 pubbl. il 11/07/2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il gravame l'appellante ha premesso che con pregresso procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio si accertava in favore della attuale appellante la sussistenza della condizione sanitaria sottesa all'indennità di accompagnamento e che notificato il decreto di omologazione della procedura suddetta ed il necessario modello per la partecipazione dei dati socio economici, nel silenzio dell'amministrazione, la adiva il primo giudice, nel Pt_1 contradditorio con l' , affinchè quest'ultimo fosse condannato al pagamento Pt_2
di quanto accertato e dichiarato nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
che nell'ambito di detto procedimento, l' si costituiva CP_1
attestando la liquidazione della provvidenza in data 2/06/2024 ed il suo pagamento in data 20/06/2024; che confermanto l'intervenuto pagamento della prestazione de qua per un importo pari a € 8.984,72, l'istante domandava che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con il riconoscimento delle spese di lite attribuite al procuratore antistatario.
Con la sentenza gravata così si statuiva: “Dichiara cessata la materia del contendere CP_ e condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
1.000 da distrarsi”.
Lamente l'appellante che non sia stata fornita nessuna motivazione in merito alla quantificazione delle spese ed in buona sostanza denunciava la violazione dei cd. minimi e così concludeva: << Accertare e dichiarare l'erroneità della liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado, e, in riforma del capo della CP_ sentenza appellata, condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio di primo grado liquidate per l'intero nella misura di € 1.865 o nella diversa somma di giustizia, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore degli avvocati antistatari. Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente grado con il beneficio della distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario>>.
Si costituiva l' resistendo al gravame. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.201-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2015
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'
80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, considerata l'entità dei ratei della prestazione controversa;
era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda
(riconoscimento dei requisiti di una prestazione pacificamente dovuta all'appellante, senza l'esame di particolari questioni di fatto e/o diritto) e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni
e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni
a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”).
Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al 50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M. 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022), come convenuto dallo stesso appellante, la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di € 1.865,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed €
1.011,00 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate nei sensi di cui sopra, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite
a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n.
602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante, a titolo di spese di CP_1
primo grado, l'importo di € 1.865,00, anziché quello di € 1.000,00, oltre rimborso
15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Condanna l' appellato al pagamento in favore Pt_2 dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in € 250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa