Articolo 22 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38
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23 marzo 2001
Art. 22. (Organizzazioni e attivita' sindacali) 1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro attivita' prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza e diffusione sui territori di cui all'articolo 4, abbiano carattere di rappresentativita' all'interno della minoranza, sono estesi, sentito il Comitato, in ordine all'esercizio delle attivita' sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Entrata in vigore il 23 marzo 2001