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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40512 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano BOCCONETTI Parte_1
per procura in atti
RICORRENTE
E
RESISTENTE CONTUMACE CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto in Massa il 13.1.2005 con Giudice da cui non erano nati figli e CP_1 di “confermare le condizioni economiche come già disciplinate dalla sentenza di separazione giudiziale dei coniugi”. Ha dedotto all'uopo: che le parti si erano separate in virtù di sentenza del Tribunale di Brescia n. 229/2019 con la quale erano state rigettate tanto le domande di addebito di entrambe le parti, quanto quella di mantenimento spiegata dalla Giudice;
che la sentenza era stata confermata sia dalla Corte d'Appello di Brescia che dalla Cassazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 cpc, con ordinanza in data 14.3.2022 è stata dichiarata la contumacia della convenuta, ritualmente citata ex art. 143 cpc e non costituitasi e, previa conferma in via provvisoria ed urgente del regime di separazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, in assenza di istanze istruttorie.
Con ordinanza collegiale in data 26.9.2024 il Tribunale ha così disposto: “Esaminati gli atti;
rilevato che l'estratto dell'atto di matrimonio prodotto reca l'annotazione di un decreto di omologa della separazione consensuale tra le parti emesso dal Tribunale di Brescia in data 16.11.2016, non menzionato nel ricorso per divorzio ed adottato in pendenza del giudizio di separazione giudiziale tra le parti iscritto nel 2015 innanzi allo stesso Tribunale di Brescia, di cui è stata depositata la relativa sentenza emessa il 27.6.2019, confermata con successive sentenze emesse dalla Corte d'Appello di
Brescia e dalla Corte di Cassazione;
dispone che il ricorrente fornisca chiarimenti in merito a quanto sopra emerso e che depositi l'estratto aggiornato dell'atto di matrimonio onde verificare l'avvenuta annotazione della sentenza di separazione giudiziale, che è stata allegata quale titolo presupposto della domanda di divorzio;
rimette all'uopo la causa sul ruolo innanzi al GD per l'udienza del 22.10.2024, entro la quale dovrà essere depositato l'estratto richiesto e visto l'art. 127 ter cpc dispone che detta udienza sia sostituita da note scritte da depositare entro le ore 8.00 del 22.10.2024 e da redigersi nel rispetto del principio di sinteticità degli atti.”.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2024, parte ricorrente, insistendo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione, ha rappresentato che l'annotazione sull'atto di matrimonio delle parti della (inesistente) omologa della separazione consensuale del 28.10.2016, era stata determinata da una errata comunicazione del Tribunale di Brescia (allegata) relativa ad un verbale di separazione del
28.10.2016, asseritamente omologato in data 16.11.2016 nel giudizio n.r.g. 19944/2015, nel quale in data 28.10.2016 era stato invece disposto un mero rinvio dell'udienza presidenziale
(come risulta dal provvedimento allegato) e che, su sollecito del difensore del ricorrente, il
Tribunale di Brescia aveva comunicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Massa di annotare correttamente la sentenza di separazione giudiziale n.2292/2019 del 26.7.2019, passata in giudicato, sicchè l'Ufficiale dello Stato civile vi aveva provveduto (come risultante dall'allegato atto di matrimonio annotato).
Tanto premesso, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione, sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1979 n. 898 e successive modificazioni, per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. Il tempo trascorso dalla separazione, la volontà del ricorrente di porre fine al vincolo matrimoniale, la irreperibilità della resistente ed il contegno processuale della stessa, rimasta contumace, convincono il Tribunale della impossibilità di ricostruzione del consorzio familiare.
Deve pertanto essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, non essendo necessarie ulteriori statuizioni, in assenza di figli e di domande accessorie.
Stante la natura della causa e la sostanziale non opposizione della resistente, va dichiarata la irripetibilità delle spese del giudizio.
PQM
definitivamente decidendo:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Parte_1
e coniugati in Massa il 13.1.2005;
[...] CP_1
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, parte II, atto n.3, serie C);
− spese irripetibili.
Roma 10.1.2025
LA GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40512 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano BOCCONETTI Parte_1
per procura in atti
RICORRENTE
E
RESISTENTE CONTUMACE CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto in Massa il 13.1.2005 con Giudice da cui non erano nati figli e CP_1 di “confermare le condizioni economiche come già disciplinate dalla sentenza di separazione giudiziale dei coniugi”. Ha dedotto all'uopo: che le parti si erano separate in virtù di sentenza del Tribunale di Brescia n. 229/2019 con la quale erano state rigettate tanto le domande di addebito di entrambe le parti, quanto quella di mantenimento spiegata dalla Giudice;
che la sentenza era stata confermata sia dalla Corte d'Appello di Brescia che dalla Cassazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 cpc, con ordinanza in data 14.3.2022 è stata dichiarata la contumacia della convenuta, ritualmente citata ex art. 143 cpc e non costituitasi e, previa conferma in via provvisoria ed urgente del regime di separazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, in assenza di istanze istruttorie.
Con ordinanza collegiale in data 26.9.2024 il Tribunale ha così disposto: “Esaminati gli atti;
rilevato che l'estratto dell'atto di matrimonio prodotto reca l'annotazione di un decreto di omologa della separazione consensuale tra le parti emesso dal Tribunale di Brescia in data 16.11.2016, non menzionato nel ricorso per divorzio ed adottato in pendenza del giudizio di separazione giudiziale tra le parti iscritto nel 2015 innanzi allo stesso Tribunale di Brescia, di cui è stata depositata la relativa sentenza emessa il 27.6.2019, confermata con successive sentenze emesse dalla Corte d'Appello di
Brescia e dalla Corte di Cassazione;
dispone che il ricorrente fornisca chiarimenti in merito a quanto sopra emerso e che depositi l'estratto aggiornato dell'atto di matrimonio onde verificare l'avvenuta annotazione della sentenza di separazione giudiziale, che è stata allegata quale titolo presupposto della domanda di divorzio;
rimette all'uopo la causa sul ruolo innanzi al GD per l'udienza del 22.10.2024, entro la quale dovrà essere depositato l'estratto richiesto e visto l'art. 127 ter cpc dispone che detta udienza sia sostituita da note scritte da depositare entro le ore 8.00 del 22.10.2024 e da redigersi nel rispetto del principio di sinteticità degli atti.”.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2024, parte ricorrente, insistendo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione, ha rappresentato che l'annotazione sull'atto di matrimonio delle parti della (inesistente) omologa della separazione consensuale del 28.10.2016, era stata determinata da una errata comunicazione del Tribunale di Brescia (allegata) relativa ad un verbale di separazione del
28.10.2016, asseritamente omologato in data 16.11.2016 nel giudizio n.r.g. 19944/2015, nel quale in data 28.10.2016 era stato invece disposto un mero rinvio dell'udienza presidenziale
(come risulta dal provvedimento allegato) e che, su sollecito del difensore del ricorrente, il
Tribunale di Brescia aveva comunicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Massa di annotare correttamente la sentenza di separazione giudiziale n.2292/2019 del 26.7.2019, passata in giudicato, sicchè l'Ufficiale dello Stato civile vi aveva provveduto (come risultante dall'allegato atto di matrimonio annotato).
Tanto premesso, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione, sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1979 n. 898 e successive modificazioni, per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. Il tempo trascorso dalla separazione, la volontà del ricorrente di porre fine al vincolo matrimoniale, la irreperibilità della resistente ed il contegno processuale della stessa, rimasta contumace, convincono il Tribunale della impossibilità di ricostruzione del consorzio familiare.
Deve pertanto essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, non essendo necessarie ulteriori statuizioni, in assenza di figli e di domande accessorie.
Stante la natura della causa e la sostanziale non opposizione della resistente, va dichiarata la irripetibilità delle spese del giudizio.
PQM
definitivamente decidendo:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Parte_1
e coniugati in Massa il 13.1.2005;
[...] CP_1
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, parte II, atto n.3, serie C);
− spese irripetibili.
Roma 10.1.2025
LA GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi