Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/02/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6480/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Roberta
Giordano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6480/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco nello Parte_1 C.F._1 studio del quale in Foggi, via Lustro n. 29 è elettivamente domicialiato come da procura alle liti agli atti
PARTE ATTRICE
Contro
( C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Massimo D'Argenio elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Campodoni in Firenze, via Lamarmora n. 14
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: per parte attrice: Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.. Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Per parte convenuta In via pregiudiziale dichiarare il ricorso inammissibile/improponibile:
-per non essersi avverata la condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. n. 28/2010, alla luce delle risultanze documentali agli atti e per i motivi tutti esposti nelle note scritte 09.12.2024 e, in ogni caso,- per assenza di interesse all'azione da parte del ricorrente ex art. 100 c.p.c. il quale non potrà comunque trarre alcuna utilità né concreta né attuale dall'azione stessa in quanto, pur nell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, risulta comunque irrimediabilmente prescritto ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, richiamandosi sul punto quanto stabilito dall'art. 1422 c.c. e, comunque -per violazione del principio di economia processuale e quello di buona fede da parte del ricorrente il quale sta indebitamente frazionando tutele e azioni, ledendo al contempo il diritto alla difesa di Controparte_1
B.in via gradata e nel merito, respingere tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto in quanto il contratto: non fu concluso dal rivenditore ma direttamente (ed esclusivamente) da con l'odierno ricorrente, come si evince con chiarezza dal contratto stesso Controparte_1 prodotto agli atti, e in ogni caso, ove mai si volesse ravvisare una conclusione del contratto con il rivenditore (ma non si vede davvero come), la fattispecie rientrerebbe comunque nell'eccezione stabilita dalla disciplina normativa e regolamentare all'epoca vigente ed in particolare dal punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del 13.12.2001 (v. le recenti pronunce di merito del Tribunale di Firenze, sentenze n. 3628/2024, n. 3629/2024 e n. 272/2024, del Tribunale di Milano, sentenza n. 2761/2024
e della Corte di Appello di Milano, sentenze n. 3395/2024, n. 1714/2024 e n. 3419/2003); sempre in ogni caso, il contratto non può comunque essere dichiarato nullo in quanto l'asserita violazione di norma imperativa non risiederebbe nel contenuto del contratto in sé ma nella qualità del soggetto che lo ha collocato o promosso e ciò non potrebbe in alcun modo pregiudicare la validità del contratto, risultando la nullità una sanzione eccessiva e non commisurata ai più basilari principi di proporzionalità (Cass. Civ. SS.UU. n. 8472/2022 e Cass. SS.UU. n. 33719/2022); sempre in via gradata, rigettare la domanda di nullità del contratto per inesistenza della forma scritta ai sensi degli artt. 117 e 125 bis del TUB, in quanto il rapporto qui dedotto presenta a tutti gli effetti il requisito della forma scritta, come risulta dalle concordi produzioni delle parti;
D. in via istruttoria, si chiede che venga ordinato a parte ricorrente l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale della procura alle liti datata 17.03.2023 e allegata al ricorso. E. In ogni caso, con vittoria nelle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 25/5/2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha chiesto l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento Parte_1 per l'acquisto di un elettrodomestico con la concessione di credito revolving stipulato con in data 13/11/2007 e del diritto a restituire le somme ricevute in prestito al tasso Controparte_1 legale ex art. 1284, comma 3, c.p.c..
A fondamento della propria pretesa, la ricorrente ha dedotto:
- Che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving era stato collocato sul mercato da un rivenditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione;
- La nullità del contratto in quanto stipulato in violazione delle norme sulla distribuzione dei prodotti finanziari disciplinati dal D.Lgs. 374/1999 ed inoltre, dell'art. 1355 c.c. e dell'art. 117 del
T.U.B.
si è regolarmente costituita in giudizio, eccependo Controparte_1
- l'inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse concreto e attuale in relazione alla domanda di accertamento della nullità del contratto;
- l'indebito frazionamento della domanda giudiziale;
- l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010;
- l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
Con decreto del 20/7/2023 è stata delegata la trattazione e decisione della causa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 116/2017 e del D.P. 21/2023 alla scrivente giudice onoraria di pace. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18/2/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies co.3, c.p.c.. N. R.G. 6480/2023
1. E' fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'inidoneità del tentativo di mediazione sollevata dal ricorrente con le note in sostituzione dell'udienza cartolare del 9.1.2024.
Occorre premettere che il giudizio verte in materia di contratti bancari rientrante nel novero di qelle per la quali il D.Lgs. 28/2010 prevede l'esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda. Pertanto, il Giudice, con l'ordinanza del 9/1/2024 ne ha disposto l'esperimento, onerando parte ricorrente di introdurre la relativa domanda presso l'organisno qualificato. Il procedimento di mediazione è disciplinato, nel caso in esame, dall' art. 8 comma 4 D. Lgs 28/2010, nella versione modificata dal D. Lgs 149/2022 applicabile dal 30.6.2023, per cui
“Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
La norma, come modificata per effetto della recente riforma, prevede espressamente che le parti partecipino personalmente al procedimento di mediazione e che solo in presenza di giustificati motivi possano farsi sostituire da un altro soggetto, dotato dei poteri necessari per la composizione della controversia. Tale disposizione è volta ad accrescere la partecipazione personale delle parti che sono chiamate a cooperare, alla presenza di un soggetto terzo e imparziale, al fine di valutare tutte le possibili soluzioni per giungere alla conciliazione della lite, facilitata dal loro confronto diretto. Si deve ritenere, pertanto, che la mancata partecipazione personale della parte sia possibile solo in presenza di “giustificati motivi” ovvero di ragioni specifiche e circostanziate inerenti impedimenti non altrimenti superabili.
Nel caso in esame, risulta dal verbale negativo di mediazione del 23/2/2024 che la parte non ha partecipato personalmente all'incontro e non sono specificati i motivi di tale mancata partecipazione. All'incontro erano presenti il difensore, anche per procura speciale per la procedura di mediazione conferita da all'Avv. Andrea Ruocco, e il rag. in collegamento da Parte_1 CP_2 remoto. All'udienza del 19/11/2024 il Giudice ha ordinato alla parte ricorrente di produrre la procura sostanziale di cui al verbale di mediazione;
il ricorrente ha provveduto al deposito del documento intitolato “procura sostanziale per la procedura di mediazione” conferita da all'Avv. Parte_1
Andrea Ruocco e al rag. , sul quale sono apposte tre firme illegibili, che riporta la CP_2 seguente dicitura “Preciso che la presente procura è rilasciata ai suindicati soggetti in quanto non sono in grado di parteciparvi personalmente per ragioni lavorative e non dispongo di strumenti idonei a partecipare da remoto.” Al di là della regolarità formale del documento, tali motivazioni non sono idonee a giustificare la mancata partecipazione personale della parte in quanto generiche, non circostanziate e non supportate da alcuna documentazione. Si deve anche evidenziare che l'art. 8 bis del D.Lgs. 28/2010, introdotto con la recente riforma, ha previsto, in un'ottica di semplificazione, la facoltà di presenziare “da remoto” con strumenti di collegamento facilmente e generalmente reperibili, mentre le difficoltà legate dalla distanza fisica della ricorrente dipendono dalla scelta processuale della parte di non adire il foro, più prossimo, del consumatore.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non può ritenersi effettivo il tentativo di mediazione esperito dalle parti e la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
2. La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite a norma dell'art. 92 cpc. N. R.G. 6480/2023
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
1) DICHIARA improcedibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2) COMPENSA tra le parti le spese del giudizio
Firenze, 21/ 2/2025
Il Giudice onorario di pace
Dott.ssa Roberta Giordano