TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al numero 974, trattata all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Monte Lungo alla via dello Sport n.
5 - C.F.: – rappresentato e C.F._1
difeso dall' avv. Costantino Parisi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
IR RA (CE), fraz. Scalo, via Abruzzi n. 90,
RICORRENTE
CONTRO
Part
, C.F. 78 75 05 87, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Cassino, via Polledrera CP_1
snc,
RESISTENTE
oggetto: assegno mensile di assistenza conclusioni: per le parti, quelle dei propri scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, il sig. si rivolgeva al Parte_1
Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato domanda in data 13.12.2011 e di essere stato riconosciuto sordo ex L. 381/70 e 95/96, con decorrenza dal 13.12.2012 con la diagnosi di “sordomutismo congenito”; di essere stato riconosciuto dal Centro Medico Legale di Caserta in data 29.11.2012, minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età
(L. 118/71 e L. 289/90) con riconoscimento di indennità di frequenza a far data dal
9.07.2012; di aver presentato all' domanda di riconoscimento dell'invalidità civile CP_1
e di essere stato riconosciuto dalla commissione medica, invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 108/72 (ridotta all'80% ai fini dell'ottenimento di eventuali assegni, pensioni e invalidità a favore degli invalidi civili) dalla data della domanda. Deduceva che, all'esito delle visite mediche conseguenti a tale domanda, gli era stato negato il diritto ad ottenere l'Assegno Mensile di assistenza ai mutilati e invalidi parziali non ricoverati e di aver ricevuto dall'Istituto
comunicazione del mancato accoglimento dello stato di pluriminorazione con pagamento della sola indennità di comunicazione;
di aver presentato ricorso al Comitato
Provinciale dell' di Caserta, con esito negativo. Tanto premesso, chiedeva ritenere CP_1
nullo ed inefficace, o comunque disattendere, il provvedimento di non accoglimento dello stato di pluriminorazione da parte dell' e per l'effetto essere dichiarato CP_1
affetto da pluriminorazione (pluripatologie) con conseguente diritto a percepire le prestazioni richieste con la propria domanda di Assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali non ricoverati con solo assegno nella somma da
Pag. 2 di 5 determinarsi e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della suddetta somma. Il CP_1
tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Si costituiva l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto.
Veniva disposta ed espletata CTU medico legale e, a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 4 febbraio 2025, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Il ricorrente deduceva di essere affetto da sordomutismo congenito nonché da cardiopatia congenita e proponeva il presente ricorso al fine di veder riconosciuto il proprio diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 2 L. 429/1991 (Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo
ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4
della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1› marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.).
Il consulente nominato, dott. sulla base della documentazione medica e Persona_1
dopo aver sottoposto il ricorrente a visita presso il suo studio, formulava la diagnosi di
“Sordomutismo congenito. Cardiopatia valvolare congenita trattata chirurgicamente in attuale fase di compenso clinico”.
Riteneva pertanto lo stesso affetto da sordomutismo congenito che, ai sensi dei Codici
4008 e 4004 della Tabella delle percentuali d'invalidità di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità, comporta la presenza di uno stato invalidante dell'ottanta per cento più il sessantacinque per cento, nonché affetto, altresì, da una
“Cardiopatia valvolare non aortica con applicazione di protesi” e da una
“Valvulopatia con insufficienza cardiaca lieve in I classe NYHA” che, ai sensi dei
Codici 6410 e 6441 della Tabella delle percentuali d'invalidità di cui al Decreto
Pag. 3 di 5 Ministeriale 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità, comportano la presenza di uno
stato invalidante del trentacinque per cento più il trenta per cento.
Concludeva affermando che il ricorrente era affetto da“Sordomutismo congenito.
Cardiopatia valvolare congenita trattata chirurgicamente in attuale insufficienza cardiaca lieve” nel contempo precisando che - Dette infermità determinano una situazione di “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%”, a decorrere dalla data di presentazione della domanda del 19.02.2019. - La sola valutazione della patologia cardiaca (Cardiopatia valvolare congenita trattata chirurgicamente in attuale insufficienza cardiaca lieve) con esclusione dello stato di sordomutismo, comporta la presenza di uno stato invalidante nella misura del 55%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda del 19.02.2019. - Le stesse infermità non dipendono da causa di guerra, infortunio sul lavoro o causa di servizio.”
Tanto premesso, vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate,
l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Per quanto innanzi, sulla base della consulenza espletata, si ritiene che debba riconoscersi in capo al ricorrente la pluriminorazione stante la sussistenza di diverse patologie con conseguente diritto a percepire le prestazioni richieste con la domanda di assegno mensile di assistenza ex art. 2 L. 429/1991.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese per la consulenza, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, ritiene nullo e inefficace il provvedimento dell' di rigetto dello stato di pluminorazione e per l'effetto dichiara il CP_1
ricorrente affetto da pluriminorazione con conseguente di diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali non ricoverati a far data dalla domanda;
2. condanna l' resistente, in persona del l.r.p.t., a rifondere al ricorrente le spese CP_1
di lite liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione se richiesta;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate con separato CP_1
decreto.
Cassino, 18 2 25
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al numero 974, trattata all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Monte Lungo alla via dello Sport n.
5 - C.F.: – rappresentato e C.F._1
difeso dall' avv. Costantino Parisi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
IR RA (CE), fraz. Scalo, via Abruzzi n. 90,
RICORRENTE
CONTRO
Part
, C.F. 78 75 05 87, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Cassino, via Polledrera CP_1
snc,
RESISTENTE
oggetto: assegno mensile di assistenza conclusioni: per le parti, quelle dei propri scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, il sig. si rivolgeva al Parte_1
Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato domanda in data 13.12.2011 e di essere stato riconosciuto sordo ex L. 381/70 e 95/96, con decorrenza dal 13.12.2012 con la diagnosi di “sordomutismo congenito”; di essere stato riconosciuto dal Centro Medico Legale di Caserta in data 29.11.2012, minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età
(L. 118/71 e L. 289/90) con riconoscimento di indennità di frequenza a far data dal
9.07.2012; di aver presentato all' domanda di riconoscimento dell'invalidità civile CP_1
e di essere stato riconosciuto dalla commissione medica, invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 108/72 (ridotta all'80% ai fini dell'ottenimento di eventuali assegni, pensioni e invalidità a favore degli invalidi civili) dalla data della domanda. Deduceva che, all'esito delle visite mediche conseguenti a tale domanda, gli era stato negato il diritto ad ottenere l'Assegno Mensile di assistenza ai mutilati e invalidi parziali non ricoverati e di aver ricevuto dall'Istituto
comunicazione del mancato accoglimento dello stato di pluriminorazione con pagamento della sola indennità di comunicazione;
di aver presentato ricorso al Comitato
Provinciale dell' di Caserta, con esito negativo. Tanto premesso, chiedeva ritenere CP_1
nullo ed inefficace, o comunque disattendere, il provvedimento di non accoglimento dello stato di pluriminorazione da parte dell' e per l'effetto essere dichiarato CP_1
affetto da pluriminorazione (pluripatologie) con conseguente diritto a percepire le prestazioni richieste con la propria domanda di Assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali non ricoverati con solo assegno nella somma da
Pag. 2 di 5 determinarsi e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della suddetta somma. Il CP_1
tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Si costituiva l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto.
Veniva disposta ed espletata CTU medico legale e, a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 4 febbraio 2025, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Il ricorrente deduceva di essere affetto da sordomutismo congenito nonché da cardiopatia congenita e proponeva il presente ricorso al fine di veder riconosciuto il proprio diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 2 L. 429/1991 (Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo
ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4
della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1› marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.).
Il consulente nominato, dott. sulla base della documentazione medica e Persona_1
dopo aver sottoposto il ricorrente a visita presso il suo studio, formulava la diagnosi di
“Sordomutismo congenito. Cardiopatia valvolare congenita trattata chirurgicamente in attuale fase di compenso clinico”.
Riteneva pertanto lo stesso affetto da sordomutismo congenito che, ai sensi dei Codici
4008 e 4004 della Tabella delle percentuali d'invalidità di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità, comporta la presenza di uno stato invalidante dell'ottanta per cento più il sessantacinque per cento, nonché affetto, altresì, da una
“Cardiopatia valvolare non aortica con applicazione di protesi” e da una
“Valvulopatia con insufficienza cardiaca lieve in I classe NYHA” che, ai sensi dei
Codici 6410 e 6441 della Tabella delle percentuali d'invalidità di cui al Decreto
Pag. 3 di 5 Ministeriale 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità, comportano la presenza di uno
stato invalidante del trentacinque per cento più il trenta per cento.
Concludeva affermando che il ricorrente era affetto da“Sordomutismo congenito.
Cardiopatia valvolare congenita trattata chirurgicamente in attuale insufficienza cardiaca lieve” nel contempo precisando che - Dette infermità determinano una situazione di “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%”, a decorrere dalla data di presentazione della domanda del 19.02.2019. - La sola valutazione della patologia cardiaca (Cardiopatia valvolare congenita trattata chirurgicamente in attuale insufficienza cardiaca lieve) con esclusione dello stato di sordomutismo, comporta la presenza di uno stato invalidante nella misura del 55%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda del 19.02.2019. - Le stesse infermità non dipendono da causa di guerra, infortunio sul lavoro o causa di servizio.”
Tanto premesso, vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate,
l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Per quanto innanzi, sulla base della consulenza espletata, si ritiene che debba riconoscersi in capo al ricorrente la pluriminorazione stante la sussistenza di diverse patologie con conseguente diritto a percepire le prestazioni richieste con la domanda di assegno mensile di assistenza ex art. 2 L. 429/1991.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese per la consulenza, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, ritiene nullo e inefficace il provvedimento dell' di rigetto dello stato di pluminorazione e per l'effetto dichiara il CP_1
ricorrente affetto da pluriminorazione con conseguente di diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali non ricoverati a far data dalla domanda;
2. condanna l' resistente, in persona del l.r.p.t., a rifondere al ricorrente le spese CP_1
di lite liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione se richiesta;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate con separato CP_1
decreto.
Cassino, 18 2 25
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 5 di 5