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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona EL Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza EL termine assegnato alle parti ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 859 EL Ruolo generale degli affari contenziosi civili ELl'anno 2018, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Parte_1
Rodighiero ed elettivamente domiciliato presso lo studio ELl'avv. Emma Montesani, sito in Paola
(Cs) alla Via Telesio n. 1, come da procura a margine ELl'atto di citazione ex art. 616 c.p.c. depositato il 30.05.2018; opponente
E con socio unico, in persona EL legale rappresentante p.t., con sede in NE Controparte_1
(Tv) alla via Vittorio Alfieri 1, cod. fisc., partita iva e numero di iscrizione presso il Registro ELle
Imprese di Treviso – LU , e, per essa, la in persona EL legale P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante p.t., con sede in MA alla via Gino Nais 16 cod. fisc., partita iva e numero di iscrizione presso il Registro ELle Imprese di MA C.F. , quale procuratore speciale P.IVA_2 ELla in persona EL legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_3
NE (Tv) alla via V. Alfieri 1, cod. fisc., partita iva e numero di iscrizione presso il
Registro ELle Imprese di Treviso – LU , quest'ultima, a sua volta, procuratore P.IVA_3 speciale di elettivamente domiciliata presso lo studio ELl'avv. Angela Ruggiero, Controparte_1 sito in NT IA EL RO (Cs) alla via H. Matisse n. 1, nonché rappresentata e difesa dall'avv.
IA Caterina Colica come da procura speciale con autentica notarile nella firma EL 22.12.2015, rep. 66.730 – racc. 24.437, allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il
13.05.2019; opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c..
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione, notificato il 29.05.2018 e depositato in data 30.05.2018, , Parte_1 evocando in giudizio la in persona EL legale rappresentante p.t., ha instaurato il Controparte_1 giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. da lui proposta avverso il pignoramento mobiliare presso terzi promosso in suo danno dalla medesima società, iscritto presso il Tribunale di Paola al R.G.E. n. 473/2017. Tanto in conformità a quanto disposto con l'ordinanza EL 30.03.2018, depositata in data 3.04.2018, con cui il G.E., disattesa l'istanza di sospensione ELla procedura esecutiva formulata dallo stesso , ha, tra Parte_1
l'altro, assegnato alla società opposta, a fronte di una somma precettata di euro 9.490,22, CP_ l'importo di euro 91,00, da trattenere mensilmente dalla pensione erogata dal terzo pignorato al medesimo debitore esecutato sino alla concorrenza ELla somma precettata, oltre spese, compensi ed accessori come per legge. A fondamento ELl'opposizione ha rilevato l'inefficacia parziale EL pignoramento mobiliare presso terzi instaurato nei suoi confronti, poiché, ai fini EL calcolo ELla quota pignorabile EL proprio trattamento pensionistico, non si sarebbe tenuto conto, in modo erroneo, anche ELla cessione EL quinto già su esso insistente;
invero, ferma restando l'impignorabilità assoluta ELla parte ELla pensione qualificabile come minimo vitale (pari, secondo le disposizioni di legge vigenti ratione temporis, all'importo massimo ELla pensione sociale aumentato ELla metà, corrispondente ad euro 672,10) e la pignorabilità ELla parte residua nei limiti EL quinto ai sensi ELl'art. 545, comma 7, c.p.c., ha dedotto che la parte ELla pensione legittimamente pignorabile nella misura di un quinto doveva essere calcolata al netto ELle trattenute fiscali e previdenziali, degli assegni alimentari e ELle cessioni volontarie EL quinto già esistenti, per un importo pari, nel caso di specie, ad una somma non superiore a euro 48,42 (a CP_ fronte, invece, ELla trattenuta mensile effettuata dall' sulla sua pensione ammontante ad euro
91,00); in particolare, l'erronea quantificazione ELla trattenuta operata è dipesa dal fatto che CP_ l' non ha considerato nella quantificazione ELla base imponibile la cessione volontaria EL quinto antecedente al pignoramento, che, invece, andava prioritariamente detratta (per la precisione, la pensione netta da lui percepita - detratte le ritenute fiscali, gli assegni alimentari per l'ex coniuge e la cessione volontaria EL quinto – sarebbe stata pari ad euro 914,24, da cui detrarre il minimo vitale ammontante ad euro 672,10, sicché la base imponibile su cui calcolare il quinto da trattenere a seguito EL pignoramento sarebbe dovuta essere pari ad euro 242,14, il cui quinto corrispondeva ad euro 48,42). Quindi, stante la ritenuta impignorabilità EL trattamento CP_ pensionistico percepito (quantomeno in virtù dei calcoli eseguiti dal terzo pignorato e avallati dal Giudice ELl'esecuzione), ha chiesto di dichiarare l'impignorabilità ELle Parte_1 somme dovutegli dall' di Cosenza a titolo di ratei pensionistici e, per Controparte_5
l'effetto, svincolarle per la quota pignorata in eccesso, con condanna alla ripetizione in suo favore ELle somme eccedenti i limiti di legge e vittoria ELle spese e competenze di lite, da distrarre in favore ELl'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
2 Con comparsa, depositata in data 13.05.2019, si è costituita in giudizio la con socio CP_1 unico e, per essa, la la quale, impugnando e contestando quanto ex adverso Controparte_2 dedotto, ha rilevato l'infondatezza ELl'opposizione proposta da , tra l'altro, Parte_1 destituita di qualsivoglia supporto probatorio. In particolare, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità di tale opposizione, stante la nullità ELla notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata (trattandosi non di un atto originale informatico word convertito in PDF, ma di una scansione EL medesimo atto per immagini, in violazione ELl'art. 19 bis EL provvedimento EL Ministero ELla Giustizia EL 16.04.2014, contenente le specifiche tecniche di cui all'art. 34 EL d.m. n. 44/2011); inoltre, nel merito, ha rilevato la correttezza ELl'operato EL CP_ terzo pignorato (avendo lo stesso effettuato la trattenuta EL quinto sulla pensione EL debitore esecutato dopo aver detratto l'importo assolutamente impignorabile determinato per legge, le trattenute previdenziali e fiscali, unitamente all'assegno alimentare versato per l'ex coniuge, senza considerare la cessione volontaria EL quinto, non potendo la stessa avere alcun rilievo ai fini EL calcolo ELla base imponibile per la quantificazione EL vincolo derivante dal pignoramento); nonché ha evidenziato la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria in cui sarebbe incorso l'opponente. Pertanto, ha chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità ELl'opposizione per la nullità ELla notifica a mezzo posta elettronica certificata;
in via subordinata, nel merito, di rigettare le avverse domande perché infondate;
in ogni caso, di condannare ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_1 da lite temeraria ad essa cagionati, da liquidarsi in via equitativa nella somma ritenuta di giustizia;
con vittoria ELle spese e competenze di lite.
Istruita la causa in via documentale, essa è stata rinviata per la precisazione ELle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza EL 26.03.2025, poi sostituita ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento ELle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta da Parte_1 non è suscettibile di accoglimento.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione con cui la società opposta ha rilevato l'inammissibilità ELl'avversa opposizione, stante la nullità ELla notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata poiché eseguita in violazione ELla disciplina vigente in materia.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, a fronte ELla costituzione ELla parte evocata in giudizio
(come nel caso di specie), deve, comunque, ritenersi ammissibile l'atto introduttivo notificato a mezzo di posta elettronica certificata in un formato “pdf” da scansione e non da conversione di un documento nativo digitale, come chiesto dalla normativa di riferimento, dovendo prevalere il principio EL raggiungimento ELlo scopo rispetto all'osservanza di mere regole formali (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 532/2020).
3 Nel merito, è noto che i limiti alla pignorabilità degli emolumenti salariali e dei trattamenti pensionistici (e, in particolare, i criteri per la quantificazione ELla quota pignorabile allorquando coesistano più pignoramenti o cessioni volontarie) sono disciplinati dal titolo primo EL d.P.R. n.
180/1950, dall'art. 68 di tale decreto e dall'art. 545 c.p.c..
Innanzitutto, giova evidenziare che il d.P.R. n. 180/1950 originariamente disciplinava solo i rapporti di lavoro subordinato nel settore pubblico, sottoponendoli ad una regolamentazione differente rispetto a quelli dei dipendenti EL settore privato. Tale differenziazione è stata, poi, superata in virtù di diverse pronunce costituzionali e di legittimità, con cui è stata, di fatto, resa omogenea la disciplina valevole sia per il settore pubblico, che per quello privato (cfr., tra le altre,
Cass. civ. n. 685/2012, con cui è stato ritenuto che, in tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalla legge n. 311/2004 e dalla legge n. 80/2005, di conversione EL d.l. n.
35/2005, al d.P.R. n. 180/1950 hanno comportato la totale estensione al settore EL lavoro privato ELle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico). Altresì, le disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. (come integrate, per quanto di interesse, dall'art. 13 EL d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015) si affiancano a quelle EL d.P.R. n. 180/1950
(come riformate in seguito ai ripetuti interventi ELla Corte Costituzionale) in parte duplicandole, in parte lasciando al medesimo decreto la regolamentazione esplicita di alcuni profili (come il concorso di cessioni e pignoramenti) e in parte regolando aspetti da esso non disciplinati (quali, ad esempio, i limiti generali di pignorabilità ELle pensioni ed i pignoramenti ELle erogazioni pensionistiche confluite su un conto corrente bancario).
Ebbene, alla luce ELla disciplina contenuta nel d.P.R. n. 180/1950 (che trova conferma nelle disposizioni ELl'art. 545 c.p.c. in seguito alle integrazioni apportate dalla legge n. 132/2015), gli emolumenti stipendiali possono essere oggetto di pignoramento fino alla concorrenza di 1/5 valutato al netto ELle ritenute fiscali e previdenziali;
in caso di concorrenza tra debiti di natura alimentare e debiti di natura diversa, le relative trattenute possono coesistere e la quota pignorabile non può superare la metà ELl'emolumento stipendiale;
inoltre, in caso di preventiva cessione volontaria, la quota pignorabile non può superare la differenza tra la metà ELlo stipendio netto e l'importo oggetto di cessione. Lo scopo di tali limitazioni, in caso di cumulo tra pignoramenti di diversa natura e/o cessioni volontarie, è quello di garantire al soggetto esecutato basilari mezzi di sostentamento. Infatti, dal combinato disposto ELl'art. 2, comma 2, EL d.P.R. n. 180/1950
(disciplinante il cumulo di più cause di pignoramento) e l'art. 68 EL medesimo decreto
(disciplinante il concorso di sequestri o pignoramenti e cessioni) si evince che, allorché il pignoramento od il sequestro seguano una cessione, essi incontrano l'ulteriore limite ELla metà complessiva, nel senso che rimane pignorabile o sequestrabile esclusivamente la differenza tra la metà ELlo stipendio e la quota ceduta e, poiché tale differenza normalmente supera un quinto, rimangono fermi il limite di un quinto per ciascun pignoramento e i limiti previsti per il loro concorso, che, naturalmente, non potrà più raggiungere la metà ELlo stipendio, dovendosi sempre
4 dedurre la quota ceduta (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 4584/1995). Dunque, la cessione volontaria preesistente al pignoramento e, quindi, ad esso opponibile assume rilevanza non nella quantificazione EL quinto pignorabile (che dovrà calcolarsi sull'intero importo ELl'emolumento al netto ELle ritenute fiscali e previdenziali, come se la cessione stessa non sia mai avvenuta), ma nel caso di coesistenza di più pignoramenti per crediti di natura diversa, i quali complessivamente non potranno più essere pari alla metà ELl'emolumento netto, dovendo, piuttosto, corrispondere, in considerazione ELla cessione, alla differenza tra la metà ELl'emolumento stesso e il quinto volontariamente ceduto in precedenza. In altre parole, il quinto pignorabile non andrà calcolato su una base imponibile già decurtata ELl'importo volontariamente ceduto (EL quale, quindi, non deve tenersi conto nella quantificazione EL vincolo derivante dal pignoramento), ma, in caso di cumulo, la cessione volontaria dovrà essere presa in considerazione al fine di non superare il limite massimo ELla metà ELl'emolumento, il che potrebbe incidere, in caso di concorso, sulla quantificazione dei singoli pignoramenti di natura differente, se coevi, o solo EL secondo, se coesistente ma comunque sorto successivamente (cfr. in proposito Cass. civ. n. 4488/1994). In conclusione, la metà ELlo stipendio costituisce un limite invalicabile a garanzia ELle basilari esigenze di vita EL debitore, essendo l'art. 68 EL d.P.R. n. 180/1950 volto a tutelare l'intangibilità di una quota minima retributiva.
Invece, con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici, il legislatore con l'art. 13 EL d.l. n.
83/2015, sulla spinta ELl'intervento ELla Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 506/2002, al fine di garantire l'impignorabilità assoluta di quella parte di pensione costituente il cosiddetto minimo vitale - consentendo la pignorabilità nei limiti fissati dalla legge (ovvero dagli artt. 2 EL
d.P.R. n. 180/1950 e 545 c.p.c.) ELla sola parte eccedente - ha novellato l'art. 545 c.p.c. aggiungendovi il comma settimo, secondo cui (nella formulazione applicabile ratione temporis, trattandosi di un'ordinanza di assegnazione emessa il 30.03.2018 e notificata al terzo pignorato il CP_ 25.06.2018 – cfr. la circolare n. 38 EL 3.04.2023 ELla Direzione Centrale ELl' le somme dovute a titolo di pensione non potevano essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile ELl'assegno sociale, aumentato ELla metà; solo la parte eccedente tale ammontare era pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma ELla medesima norma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Dunque, il legislatore, prevedendo l'impignorabilità assoluta di un importo diretto a salvaguardare il cosiddetto minimo vitale, ha, di fatto, realizzato l'interesse pubblicistico volto a garantire che l'esecutato (e, in particolare, il pensionato) mantenesse quanto necessario a soddisfare le sue basilari esigenze di vita.
Dunque, deve ritenersi, alla luce degli interventi legislativi e giurisprudenziali che hanno interessato la materia in esame (oltre che di quanto previsto dall'art. 68 EL d.P.R. n. 83/2018 in tema di emolumenti stipendiali), che la quota pignorabile EL trattamento pensionistico nei limiti di 1/5 vada calcolata al netto ELle ritenute e dopo aver detratto l'importo assolutamente impignorabile, senza tener conto di eventuali ulteriori somme oggetto di precedenti cessioni
5 volontarie. Invero, la finalità di rendere intangibile una parte degli emolumenti percepiti dal debitore, onde garantirgli il mantenimento di mezzi necessari per le proprie primarie esigenza di vita, è stata realizzata, per quanto concerne i trattamenti pensionistici, dall'art. 13 EL d.l. n.
83/2015 e dal settimo comma ELl'art. 545 c.p.c., che hanno previsto l'assoluta impignorabilità EL cosiddetto minimo vitale, quantificandone la misura. In tal modo, in tema di pignoramento ELle pensioni, l'interesse pubblicistico di natura solidaristica è stato garantito e normativamente definito, mentre, se si desse rilievo anche alle cessioni volontarie per imporre ulteriori limiti alla pignorabilità ELla pensione, ciò comporterebbe un'iniqua compromissione ELle ragioni EL creditore ad esclusivo vantaggio EL debitore, il quale potrebbe agevolmente eludere legittime pretese creditorie senza la giustificazione di esigenze di natura solidaristica, già garantite dal vincolo di impignorabilità assoluta EL cosiddetto minimo vitale. Pertanto, la presenza di una volontaria cessione EL quinto ELla pensione non impedisce che il creditore possa contemporaneamente intraprendere un pignoramento sulla stessa mensilità, sicché coesisteranno sia il pignoramento (fino all'estinzione EL debito), che la cessione EL quinto (fino alla restituzione EL capitale ottenuto in prestito con gli interessi). Tuttavia, in tale ipotesi, il quinto ELla pensione pignorabile va calcolato prendendo, come base, l'importo originario EL trattamento pensionistico, vale a dire prima ELla cessione EL quinto (e non, invece, al netto ELla stessa dopo averla decurtata). Invero, la cessione EL quinto non è equiparabile ad un atto di pignoramento, trattandosi di un'operazione volontaria, ragion per cui la stessa non può influire sulla base ELla pensione su cui calcolare il quinto pignorabile (diversamente, infatti, sarebbe troppo facile eludere le pretese dei creditori, chiedendo prestiti per non farsi pignorare il quinto ELla pensione). CP_ Deve, quindi, ritenersi corretto e legittimo l'operato EL terzo pignorato laddove, relativamente al trattamento pensionistico erogato a (vale a dire la pensione cat. Parte_1
FS 00178801) considerato al netto ELle ritenute fiscali, ha calcolato (in virtù ELla normativa applicabile ratione temporis) il quinto pignorabile da vincolare in favore ELla società opposta sulla parte eccedente l'importo di euro 672,10 (corrispondente alla misura massima mensile ELl'assegno sociale per l'anno 2017 aumentato ELla metà), dopo aver detratto l'assegno alimentare versato in favore ELl'ex coniuge (trattandosi di un vincolo precedente derivante da un credito di natura differente rispetto a quello vantato dalla società creditrice) e senza tener conto ELla cessione volontaria già esistente sulla stessa pensione, così quantificando il vincolo nell'importo mensile di euro 91,00, corrispondente ad un quinto EL trattamento pensionistico di euro 454,77 (dato dalla differenza tra il netto ELla pensione pari a euro 1.126,87 e l'importo di euro 672,10). L'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta da va, quindi, Parte_1 rigettata, come la domanda di restituzione di somme da lui formulata.
6 Nonostante il rigetto ELl'opposizione in esame, non è suscettibile di accoglimento la domanda con cui la società opposta ha chiesto la condanna ELl'opponente al risarcimento dei danni asseritamente subiti ai sensi ELl'art. 96, comma 1, c.p.c. per la temerarietà ELle avverse pretese.
Come noto, la condanna risarcitoria prevista da tale norma presuppone l'accertamento sia ELl'elemento soggettivo (ovvero ELla malafede o colpa grave rinvenibile nella condotta processuale oggetto di denuncia), sia ELl'elemento oggettivo (ovvero ELl'effettiva sussistenza ed entità EL danno lamentato), sicché, laddove la parte che avanza una simile richiesta non fornisce gli elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza EL danno asseritamente patito, nulla può essere liquidato, neppure facendo ricorso ai criteri equitativi (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 12422/1995). La liquidazione EL danno da responsabilità processuale a norma ELl'art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale), infatti, postula pur sempre la prova, incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione ELl'onere probatorio) sulla parte che ha richiesto il risarcimento, ELl'an
e EL quantum EL pregiudizio subito, nonché ELl'efficienza causale ELla condotta tenuta dalla controparte (cfr. al riguardo, Cass. civ. n. 3388/2007, Cass. civ. n. 13395/2007 e Cass. n.
9080/2013). Ebbene, nel caso di specie, alcuna prova è stata offerta dalla società opposta in ordine all'effettiva sussistenza dei sopraindicati presupposti, né si potrebbe sopperire a tali lacune mediante il ricorso alla liquidazione in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c. di danni EL tutto indefiniti e indimostrati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna ELl'opponente alla loro rifusione in favore ELla società opposta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri medi di riferimento EL vigente decreto ministeriale EL 10 marzo 2014 n. 55 (come aggiornato dal d.m. n. 147/2022) con esclusione ELla fase istruttoria e diminuzione alla metà ELla fase decisionale, tenuto conto ELl'attività concretamente difensiva prestata, ELla natura ELla controversia e ELla complessità ELle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 859/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore ELla società opposta, in persona EL legale Parte_1 rappresentante p.t., ELle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 2.547,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario ELle spese generali nella misura EL 15%, Cap ed
Iva, se dovuta, come per legge.
Paola, 31.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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