Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 10-6-2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3295/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mei Parte_1
e dall'Avv. Francesco Scognamiglio, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22-6-2022, , premesso di aver svolto dal 2020 mansioni Parte_1 di bracciante agricolo presso varie aziende, e di aver svolto i compiti indicati al capo 2, esponeva che, essendo affetto da spondilodiscopatia ed ernia discale, inviava all' in data 18-6-2021 denuncia CP_1 di malattia professionale.
L' rigettava la domanda non ritenendo sussistente il nesso causale. CP_2
Chiedeva quindi al Giudice adito di riconoscerlo affetto da malattia professionale perché portatore di patologie che menomano la sua integrità psico-fisica nella misura del 7%, e di condannare l' a CP_1 liquidare in suo favore il relativo beneficio previdenziale. Si costituiva l' eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto ex adverso vantato ex CP_1 art. 111 e 112 del T. U. n 1124/1965 dal momento che le considerazioni mediche redatte dalla
Dottoressa evidenziano che, sotto il profilo clinico, già dal 2016 il ricorrente Persona_1 lamentava lombalgia con episodi di lombosciatalgia, mentre la malattia è stata denunciata in data 24.06.2021.
Eccepiva, inoltre, l'infondatezza del ricorso per mancanza di valida prova non esperibile nemmeno successivamente per mancata deduzione ed articolazione in punto di fatto in ordine all'esposizione a rischio.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. In corso di causa, con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza del 10-6-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice del Lavoro si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente va rilevata la carente indicazione in ricorso dei fatti a sostegno della domanda.
Le circostanze relative alla descrizione del rapporto di lavoro, infatti, appaiono indicate in maniera alquanto generica, senza essere contestualizzate nell'ambito della specifica esperienza lavorativa del ricorrente. Né appaiono indicate specificamente le aziende per le quali il ricorrente ha prestato la sua opera, i periodi di lavoro svolti anno per anno (il ricorrente è infatti bracciante agricolo a tempo determinato) e le colture cui è stato addetto.
Per i motivi esposti la prova testimoniale così come articolata appare inammissibile, ed il ricorso non può trovare accoglimento.
In considerazione della natura del giudizio e della qualità delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 10-6-2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza